Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 37/2023
Valorizzazione figurativa dei periodi di donazione di sangue per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap. Integrazione alla circolare n. 212 del 2 dicembre 2016
Riferimento normativo
Valorizzazione figurativa dei periodi di donazione di sangue per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap. Integrazione alla circolare n. 212 del 2 dicembre 2016
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/04/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 37
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Valorizzazione figurativa dei periodi di donazione di sangue per i
lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap. Integrazione alla circolare
n. 212 del 2 dicembre 2016
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni relative
all’accredito della contribuzione figurativa nei periodi di donazione di sangue
in favore del personale dipendente di aziende/enti privatizzati iscritto alla
Gestione pubblica per l’assicurazione IVS. Istruzioni operative.
INDICE
1. Quadro normativo di riferimento
2. Donazione di sangue e di emocomponenti. Istruzioni operative
1. Quadro normativo di riferimento
I lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di
lavoro da pubblica in privata e i dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o
consortili transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o
convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici e
aziende, possono mantenere – per effetto di normative specifiche ovvero per effetto di opzioni
effettuate sulla base di previsioni normative - il rapporto previdenziale ai fini dell’assicurazione
di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), già esistente con le gestioni ex Inpdap.
Possono essere iscritti alla Gestione pubblica anche i dipendenti delle aziende speciali di cui
agli articoli 114 e seguenti del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, trasformate o meno in società.
Infatti, nell’ipotesi di trasformazione delle suddette aziende in società per azioni, avvenuta
conformemente alle previsioni di cui all’articolo 115 del citato D.lgs n. 267/2000, i lavoratori
possono avere esercitato il diritto di opzione per mantenere detta assicurazione. Inoltre, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e dell’articolo
5, comma 7, della legge 8 agosto 1991, n. 274, si può configurare l’iscrizione alle gestioni ex
Inpdap per il personale degli enti morali qualora detti soggetti datoriali abbiano esercitato, nel
rispetto delle condizioni e dei termini previsti, la facoltà di assicurare a tali gestioni i loro
dipendenti.
Ai lavoratori dipendenti dei predetti soggetti giuridici, iscritti alla Gestione pubblica ai soli fini
IVS, è riconosciuto il diritto relativo alle altre assicurazioni sociali obbligatorie previdenziali e
assistenziali, salvo il caso in cui i medesimi non siano destinatari delle relative tutele in forza di
specifiche disposizioni normative.
L’Istituto, con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016, ha riepilogato il quadro normativo di
riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di
percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende
private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, che derivano dall’insorgenza dei seguenti
eventi tutelati: malattia, maternità, congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26
marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e integrazione salariale ordinaria e
straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga, mobilità, mobilità in deroga e
disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e
trattamenti speciali agricoli.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si integrano le disposizioni amministrative già
illustrate con la predetta circolare n. 212/2016, in relazione alla medesima platea di datori di
lavoro, con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.
2. Donazione di sangue e di emocomponenti. Istruzioni operative
La legge 21 ottobre 2005, n. 219, all’articolo 8, in linea con quanto già disposto dalla legge 13
luglio 1967, n. 584, ha previsto che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di
lavoro dipendente o interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.lgs 15 giugno 2015, n.
81, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione,
conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. Il legislatore ha, peraltro,
previsto che anche in caso di inidoneità alla donazione sia garantita la retribuzione dei donatori
lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle
relative procedure (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge n. 584/1967, l’art. 8 della legge n. 219/2005
e l’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
Salute, 18 novembre 2015).
In entrambe le predette ipotesi, il datore di lavoro ha facoltà di chiedere il rimborso all’Inps
(cfr. l’art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33; le circolari n. 29 del 7 febbraio 2017, n. 25 del 5 febbraio 1981,
n. 115 del 1° giugno 1981 e n. 180 del 13 luglio 1992) e in tale caso[1] al lavoratore viene
garantito l’accredito della contribuzione figurativa, in relazione ai periodi in cui si colloca
l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale lo stesso è iscritto. Gli oneri
derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di donazione di sangue
relativi al personale di cui all’oggetto della presente circolare, sono, pertanto, imputati alla
gestione pensionistica pubblica di riferimento.
Sulla base di quanto innanzi precisato devono, pertanto, essere rimodulate le diverse
indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale
Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011, paragrafo 5, ultimo capoverso,
secondo le quali “i permessi retribuiti per donazione sangue sono invece assoggettati ad
ordinaria contribuzione ad Inpdap”.
Si ricorda, in proposito, come i chiarimenti citati avessero fatto seguito alla nota operativa
dell’ex Inpdap n. 18 del 22 dicembre 2009, relativa all’applicazione dell’articolo 20, comma 2,
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, che aveva introdotto, a partire dal 1° gennaio 2009, la debenza della contribuzione di
maternità e malattia da parte delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali
interessati da processi di privatizzazione.
Da tutto ciò ne deriva che, a partire dalla medesima data, come per le altre assicurazioni
previste nella citata circolare n. 212/2016, in favore dei lavoratori a cui è stato riconosciuto il
diritto alle tutele assicurative della malattia deve riconoscersi l’accredito della contribuzione
figurativa per la donazione di sangue, trattandosi di assicurazioni assimilabili. La Corte
Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 52/1992, considera la donazione di sangue come una
malattia per lo stato di debilitazione che la stessa comporta. In particolare, secondo il giudice
delle leggi, la giornata di riposo erogata è diretta a tutelare la salute del lavoratore indebolita
per “la perdita di sangue che il donatore subisce che produce nel soggetto che dona un
indebolimento psico-fisico equiparabile allo stato di malattia per cui possono trovare
applicazione le norme (art. 56 del regio decreto legge n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36
della legge n. 160 del 1975) che prevedono in caso di malattia la contribuzione figurativa”[2].
Al fine di garantire la valorizzazione degli eventi per il predetto personale, nell’ambito delle
dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da
trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle
assenze per gli eventi di cui si tratta.
In particolare, a fare data dal mese di competenza successivo alla pubblicazione della presente
circolare, per dichiarare l’evento in oggetto si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 7, Codice
Motivo Utilizzo 8, valorizzando il Tipo Servizio 84,avente il significato di “Permesso Donazione
Sangue dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112”, che
dovrà trovare riscontro con il Codice Tipo Evento DON/DMO utilizzato per dichiarare il
permesso nella <PosContributiva>.
Per la compilazione di tale elemento si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 81 del 22
aprile 2015 che, a ogni buon fine, vengono di seguito riepilogate e integrate.
Nel mese in cui il lavoratore usufruisce del permesso, si dovrà indicare nell’elemento “E0” con
Tipo Servizio 4 “Servizio Ordinario” il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della
misura della pensione, comprensivo anche del periodo relativo al permesso suddetto, senza
elaborare per quest’ultimo distinti quadri “E0”.
Contestualmente, si dovrà elaborare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, “Eventi
con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine> in
riferimento al mese solare in cui si è verificato l’evento e l’elemento <PercRetribuzione> con il
numero di giorni che danno diritto all’accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale
valore in millesimi (1 giorno=1000), mentre non si dovrà valorizzare l’elemento
<RetribVirtualeFiniPens>.
Si precisa che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, Causale 7, Codice Motivo
Utilizzo 8, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo quadro “E0” e
con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro “E0”, ovvero dei quadri V1, Causale 5, relativi allo
stesso mese solare eventualmente già inviati in precedenza, a parità di “Tipo Impiego” e in
assenza di periodi interruttivi di servizio utile.
Considerato che il contributo obbligatorio per la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e
Sociali (gestione credito) e per la gestione ex ENPDEP è commisurato alla retribuzione
contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e per la
gestione ex ENPDEP (ove presente) è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative
accreditate ai fini pensionistici; la stessa dovrà essere, pertanto, valorizzata separatamente
nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, relativo al permesso per donazione di
sangue e non ricompresa nell’elemento “E0”.
In tutte le ipotesi di eventi con contribuzione figurativa ai fini pensionistici, l’imponibile della
gestione credito e della gestione ex ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione
figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di
retribuzione persa.
Per quanto riguarda i periodi pregressi, si evidenzia che è possibile procedere al recupero della
contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla
donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura
figurativa, con le seguenti modalità: si dovrà inviare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo
Utilizzo 8, da compilare secondo le indicazioni precedentemente illustrate, contestualmente al
V1, Causale 5, con Servizio Ordinario a sostituzione del quadro precedente, nel quale dovranno
essere dichiarati tutti i dati giuridici ed economici del periodo, non ricomprendendo la quota di
imponibile (e relativo contributo) precedentemente assoggettata a contribuzione.
Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione
dell’azione di ripetizione, fatti salvi gli effetti di eventuali validi atti interruttivi intercorsi medio
tempore. In fase di istruttoria l’operatore di Sede dovrà verificare la sussistenza della
corrispondente denuncia con la quale l’evento donazione sangue è stato dichiarato nel flusso
Uniemens <PosContributiva>, per i medesimi lavoratori per i quali viene inviato l’elemento a
variazione in ListaPosPa.
Ove non venga reperita la corrispondenza tra gli eventi dell’elemento a variazione ListaPosPa e
quelli denunciati nell’elemento causale “RecMal” con i codici conguaglio, alternativi, S110,
S111, S112, S113 e S114, esposti nel flusso Uniemens <PosContributiva>, si dovrà procedere
con la richiesta al datore di lavoro di attestazione riferita ai periodi per i quali si chiede il
recupero.
Per l’implementazione delle retribuzioni figurative sulle posizioni previdenziali della Gestione
pubblica è in programma il rilascio di un automatismo che consentirà, laddove siano presenti le
denunce sia lato flussi UniEmens-ListaPosPa sia lato <PosContributiva>, di associare il valore
della retribuzione persa presente su <PosContributiva> al corrispondente evento dichiarato su
ListaPosPa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Si ricorda che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo ha natura indennitaria e,
pertanto, non è assoggettabile a contribuzione obbligatoria. Le retribuzioni corrisposte ai
donatori di sangue devono essere assoggettate a contributo obbligatorio solo nell’ipotesi in cui
il datore di lavoro non si avvalga della facoltà di chiederne il rimborso.
[2] Nella citata pronuncia, la Corte Costituzionale afferma espressamente che il diritto
all’accredito figurativo nei periodi di donazione di sangue si fonda sui principi generali che
sottendono a determinati eventi tutelati (quali, per esempio, la malattia, l'infortunio), in
occasione dei quali “sono sospesi la prestazione di lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non
anche la contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle prestazioni previdenziali” così
che “il finanziamento pubblico si sostituisce alla contribuzione che è posta a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori”.
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