Convenzione tra l’Inps e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) per la corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Determinazione presidenziale n. 118 del 19 settembre 2018. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Convenzione tra l’Inps e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) per la corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Determinazione presidenziale n. 118 del 19 settembre 2018. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 07/03/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 38
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO: Convenzione tra l’Inps e il Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali (MIPAAF) per la corresponsione di un’indennità
giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da
imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250. Determinazione presidenziale n. 118 del 19 settembre 2018.
Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la corresponsione di
un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti
da imprese adibite alla pesca marittima.
INDICE
1. Premessa
2. Oggetto della convenzione
3. Adempimento delle parti
4. Provvista finanziaria e costi del servizio
5. Regime fiscale
6. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto, per l’anno 2017,
in favore di ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i
soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il
riconoscimento di un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di
sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
Il successivo comma 347 ha demandato all’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali
(di seguito MIPAAF) e con il Ministro dell’Economia e finanze, la disciplina delle modalità
relative al pagamento dell’indennità in commento.
In attuazione del citato comma 347, il decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 5
(Allegato n. 1), agli articoli 2 e 3, ha disciplinato le modalità di presentazione delle istanze
aziendali di concessione dell’indennità al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
competente sull’istruttoria delle singole richieste, e ha disposto che il MIPAAF e l’Inps
stabiliscano, con apposita convenzione, la relativa copertura finanziaria sia per le prestazioni
erogate che per i costi concernenti i servizi resi attraverso specifiche procedure
amministrative.
Con la Determinazione presidenziale n. 118 del 19 settembre 2018 (Allegato n. 2) è stata
approvata la convenzione tra l’Inps e il MIPAAF per la corresponsione dell’indennità giornaliera
omnicomprensiva, pari a 30,00 euro, spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla
pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla
legge n. 250/1958, in relazione alle sospensioni dell’attività lavorativa avvenute nel corso
dell’anno 2017.
Gli oneri di tale convenzione sono a carico del MIPAAF, che provvede al finanziamento delle
indennità versando anticipatamente all’Inps le risorse per il pagamento dei suddetti
emolumenti.
Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 26 novembre 2018, n. 19
(Allegato n. 3), infine, ha autorizzato la corresponsione dell’indennità in parola in favore di n.
7.578 lavoratori per un totale di n. 272.380 giornate indennizzabili, pari a 8.313.260,16 euro,
comprensivi dell’aggio a favore dell’Istituto, così come previsto dalla convenzione in
commento.
Riguardo al periodo di fermo pesca obbligatorio per il pesce spada, relativo all’anno 2017,
l’articolo 2 del citato decreto direttoriale dispone l’indennizzo esclusivamente per i giorni
lavorativi dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, per un totale massimo di n. 38 giornate
indennizzabili.
Inoltre, all’articolo 3, con riferimento ai marittimi riportati nell’elenco “Allegato 2” del citato
decreto n. 19/2018, in ordine ai quali il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
notificato alle imprese i decreti di rigetto per mancanza di uno o più requisiti essenziali
all’istruttoria delle istanze, è stato previsto un accantonamento delle risorse, pari a 23.451,84
euro, per la liquidazione delle spettanze in caso di contenzioso favorevole al lavoratore,
comprensivo di aggio a favore dell’Inps.
L’Istituto, quindi, è autorizzato a provvedere al pagamento delle indennità in oggetto fino ad
un massimo di 8.171.400,00 euro al netto dell’aggio a suo favore, previsto dalla convenzione.
Al pagamento delle indennità, le cui modalità operative saranno dettagliate con successivo
messaggio interno, provvedono le Strutture territoriali competenti in base alla residenza dei
beneficiari.
Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano le relative istruzioni operative e contabili.
2. Oggetto della convenzione
Con la convenzione in commento l’Inps e il MIPAAF danno seguito a quanto disposto
dall’articolo 3 del decreto interministeriale n. 5/2017.
L’indennità di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è erogata
dall’Inps per conto del MIPAAF in caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da
misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche e deve intendersi, ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, del citato D.I. n. 5/2017, come prestazione sostitutiva della
retribuzione senza la relativa copertura previdenziale.
L’Istituto eroga l’indennità al netto delle trattenute fiscali, previo invio da parte del MIPAAF
all’Inps dell’elenco dei beneficiari autorizzati con apposito decreto, corredato delle domande di
indennità. Il predetto elenco è compilato dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, che effettua l’istruttoria delle domande allo stesso trasmesse dalle imprese ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 5/2017.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019.
3. Adempimenti delle parti
Il MIPAAF versa la provvista finanziaria all’Inps e trasmette all’Istituto il decreto concessorio
corredato dell’elenco dei beneficiari. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni
indispensabili all’Istituto per procedere ad ogni singolo pagamento: codice fiscale, nome e
cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza e CAP, giorni di sospensione, importo
totale da erogare, codice IBAN.
L’Istituto, previo svolgimento della necessaria attività di “data entry” delle informazioni
contenute nei documenti ricevuti, in qualità di ente erogatore, si impegna ad effettuare i
pagamenti di cui trattasi entro 90 giorni dalla ricezione dei documenti trasmessi dal MIPAAF,
qualora contenenti tutte le informazioni previste.
L’Inps non effettua alcun controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti
per l’erogazione dell’importo concesso, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario
della misura e non assume responsabilità alcuna nei confronti dei beneficiari per eventuali
ritardi nell’accreditamento all’Istituto della somma occorrente per il pagamento, né per
pagamenti degli importi coerenti con le informazioni trasmesse dal MIPAAF.
Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall’attuazione della convenzione in oggetto e le
eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell’indennità non sono di
competenza dell’Istituto, che svolge la mera funzione di ente erogatore sulla base delle
informazioni contenute nei documenti pervenuti dal Ministero.
L’Istituto s’impegna a fornire al MIPAAF, a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o
qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’indennità in
commento a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di
controllo e rendicontazione della spesa. L’istituto, inoltre, fornirà al MIPAAF il dettaglio degli
eventuali importi, da rimborsare al medesimo Ministero, relativo ai pagamenti non effettuati.
4. Provvista finanziaria e costi del servizio
Le risorse finanziarie per il pagamento delle indennità sono accreditate preventivamente presso
l’Inps, a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale.
Tali provviste sono comprensive anche del rimborso, a favore dell’Istituto, degli oneri sostenuti
per il servizio di “data entry” delle informazioni necessarie all’erogazione delle indennità e per
l’effettivo pagamento delle somme ai soggetti individuati nell’elenco trasmesso. L’accredito
preventivo delle somme destinate al finanziamento della misura e dei compensi dovuti
all’Istituto costituisce condizione in assenza della quale non potrà essere effettuato il
pagamento delle indennità. Si precisa che il MIPAAF ha stabilito che le risorse finanziarie
previste per l’erogazione delle indennità, comprensive del compenso spettante all’Inps, sono
pari a 8.313.260,00 euro (ottomilionitrecentotredicimiladuecentosessanta,00).
5. Regime fiscale
Come previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.I. n. 5/2017, l’indennità in argomento deve
intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione, ed è pertanto imponibile ai fini
fiscali, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
L'Inps, in qualità di sostituto d’imposta, all’atto del pagamento è tenuto ad operare le ritenute
Irpef, così come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73, e ad applicare le detrazioni
d’imposta spettanti. L’Istituto è tenuto altresì ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno,
con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.
Tenuto conto che il decreto autorizzativo è intervenuto nell’anno di imposta successivo al
periodo di riferimento delle indennità, a queste ultime si applica il regime della tassazione
separata, previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR.
6. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento delle indennità relative al fermo
pesca obbligatorio, di cui alla Determinazione presidenziale n. 118/2018, si istituisce il
seguente conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per mantenimento del
salario):
GAU30290 – Indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da
impresa di pesca marittima e ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, per
sospensione obbligatoria della pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Art. 1, comma
346, L. 232/2016 – Decreto direttoriale MLPS n. 19/2018.
La contabilizzazione dell’erogazione di tali prestazioni, disposta mediante procedura
automatizzata dei pagamenti accentrati, seguirà le modalità già definite con l’utilizzo del conto
GPA55170.
Analogamente, il debito derivante dall’erogazione della suddetta prestazione ai beneficiari,
dovrà essere imputato al conto in uso GPA10029. I pagamenti a favore dei soggetti individuati,
da effettuarsi mediante la medesima procedura, devono essere imputati in DARE al citato
conto di debito.
Le procedure che consentono la liquidazione di tale prestazione dovranno essere
opportunamente aggiornate.
Le trattenute fiscali saranno imputate ai conti in uso.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il seguente nuovo conto:
GAU24290 –Entrate varie - recuperi e reintroiti delle indennità giornaliere omnicomprensive
spettanti ai lavoratori dipendenti da impresa di pesca marittima e ai soci lavoratori di
cooperative della piccola pesca, per sospensione obbligatoria della pesca, di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250. Art. 1, comma 346, L. 232/2016 – D.MLPS n. 19/2018.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il
codice bilancio esistente “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito
– GA (Gestione assistenziale)”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero crediti per prestazioni”.
Il codice bilancio “01094”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell’ambito del partitario del
GPA10031, dal codice in uso “3074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni di
sostegno al reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
La provvista anticipata, già accreditata sul conto di tesoreria centrale, è contabilizzata a cura
della Direzione generale ed è comprensiva della quota a rimborso delle spese, riconosciuta
all’Inps per il servizio di erogazione.
L’ammontare che risulterà spettare all’Istituto, per il rimborso delle spese di erogazione delle
prestazioni effettuate per conto del MIPAAF, sarà imputato al conto già in uso GPA24150,
sempre a cura della Direzione generale, che curerà anche gli adempimenti relativi all’obbligo di
fatturazione.
Si riportano in allegato le variazioni intervenute al piano dei conti (Allegato n. 4).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
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ALLEGATO 1
N. 0000005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
e il
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità), riguardante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;
VISTO, in particolare, il comma 346 dell’articolo 1 della citata legge 232/2016, che dispone,
per l’anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa
adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva
pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio;
VISTO, in particolare, il comma 347 dell’articolo 1 della citata legge n. 232/2016, che
prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, concernente le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al predetto comma 346;
VISTO il decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 1 del citato decreto - legge n. 50 del 2017, il
quale stabilisce che ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017
presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di
cui all'elenco allegato al medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, sono ridotte, per l'anno 2017, degli
importi ivi indicati in termini di competenza e cassa;
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N. 0000005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
e il
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 146189 del 3 agosto 2017
che all’articolo 2 ha disposto la variazione in diminuzione sul capitolo 1481 “Spese relative alle
misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse
ittiche” per un importo pari a euro 452.658,00;
CONSIDERATO che per le finalità di cui al comma 346 dell’articolo 1 della citata legge
232/2016 residuano euro 10.547.342,00;
CONSIDERATA la necessità di adottare le modalità relative al pagamento dell’indennità di
cui al comma 347 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016;
D E C R E T A
ART.1
(Oggetto e finalità)
1. In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13
marzo 1958 n. 250 è concessa, per l’anno 2017, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a
trenta euro.
2. L’indennità di cui sopra non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla
nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro
subordinato.
2
N. 0000005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
e il
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
3. In caso di soci proprietari dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà
essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa
all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di
persone che di capitali.
4. L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto,
essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile, nei loro confronti, un
rapporto di lavoro subordinato.
ART. 2
(Modalità di accesso all’indennità)
1. Le imprese di cui all’articolo 1 presentano l’istanza, entro e non oltre il 31 gennaio 2018,
tramite il sistema telematico denominato “CIGS online”. La procedura di inoltro e i relativi
allegati verranno dettagliatamente indicati in una Circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero www.lavoro.gov.it
successivamente alla pubblicazione del presente decreto.
2. Nell’istanza, presentata in marca da bollo secondo la normativa vigente, devono essere indicati:
a) ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo
mail e generalità complete del legale rappresentante;
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N. 0000005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
e il
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
b) elementi identificativi dell’unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione
nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, numero UE,
numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;
c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
d) estremi dei provvedimenti ministeriali che hanno attivato l’arresto temporaneo
obbligatorio dell’attività e relativo periodo di interruzione effettuato;
e) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività
redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale del datore di lavoro cognome e
nome, il codice fiscale, le coordinate bancarie per l’accreditamento dell’indennità ed il
numero di giorni lavorativi di imbarco alla fine del/ dei periodi di arresto temporaneo
obbligatorio complessivi per l’anno 2017;
f) dichiarazione: “il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente
domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali
vengono acquisiti”;
g) modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da
ciascun imbarcato per il quale si chiede l’indennità e corredato degli allegati previsti;
h) visto dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione
temporanea obbligatoria, da far apporre all’Autorità stessa contestualmente al ritiro dei
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N. 0000005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
e il
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo obbligatorio, al fine di
attestare l’effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, il numero di
giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ed i marittimi regolarmente
imbarcati per i giorni indicati per ciascun marittimo.
3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità.
4. Sono considerate irricevibili le istanze sulle quali non è apposto il visto dell’Autorità marittima
nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea obbligatoria di cui alla lett. i) del
precedente comma 2.
ART. 3
(Convenzione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con
l’Istituto nazionale della previdenza sociale)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l’Istituto nazionale della previdenza
sociale stabiliscono, con apposita convenzione, la relativa copertura finanziaria sia per le prestazioni
erogate che per i costi concernenti i servizi resi attraverso le specifiche procedure amministrative.
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N. 0000005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
e il
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
ART. 4
(Modalità di istruttoria dell’istanza e impegno delle risorse)
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura, provvede sulla base del presente decreto, ad impegnare, in favore
dell’INPS, a seguito dell’avvenuta stipula della convenzione di cui all’articolo 3, le risorse
necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell’unità di voto 1.3, di pertinenza del centro di
responsabilità “Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca”, sulla missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma “Politiche
competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione”,
azione “Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura”, capitolo 1481, piano gestionale 1,
denominato “Spese relative alle misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure
di conservazione delle risorse ittiche”.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e della formazione svolge una propria istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i
presupposti di legittimità, elabora l’elenco degli aventi diritto e quantifica l’ammontare per ciascun
marittimo, considerati i costi stabiliti nella apposita convenzione di cui all’articolo 3.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e della formazione, a seguito del ricevimento delle domande complete e di ogni altro elemento che
consenta la conclusione della relativa istruttoria, trasmette al Ministero delle politiche agricole,
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N. 0000005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
e il
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, il decreto di
concessione corredato dall’elenco degli aventi diritto.
ART.5
(Modalità di liquidazione dell’indennità e quantificazione)
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura trasmette il decreto di concessione, corredato dall’elenco degli aventi
diritto, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e contestualmente eroga le risorse finanziarie
in favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede secondo le modalità previste
dalla convenzione di cui all’articolo 3.
2. L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all’erogazione delle indennità di cui
trattasi nel limite dello stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
3. Qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
della formazione, proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
4. L’indennità di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 deve
intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione senza la relativa copertura previdenziale.
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N. 0000005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
e il
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
ART. 6
(Ulteriori adempimenti)
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura trasmette la Convenzione, il decreto di approvazione della
Convenzione alla Corte dei Conti per il visto di legittimità e la registrazione.
Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è divulgato attraverso
il sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, del Ministero dell’economia
e finanze www.mef.gov.it, attraverso l'affissione all'albo delle Capitanerie di Porto.
Roma, 23 novembre 2017
IL MINISTRO DEL LAVORO E IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE FINANZE
Giuliano Poletti Pier Carlo Padoan
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Maurizio Martina
Registrato alla Corte dei Conti in data 21/12/2017 con repertorio n. 2363
8
ALLEGATO 3
m_lps.40.Repertorio_Decreto_div_III.R.0000019.26-11-2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità), riguardante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;
VISTO, in particolare, il comma 346 dell’articolo 1 della citata legge 11 novembre 2016, n. 232, che ha disposto,
per l’anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il
riconoscimento di un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
VISTO, in particolare, il comma 347 dell’articolo 1 della citata legge 11 novembre 2016, n. 232, che ha previsto
l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente le modalità relative al
pagamento dell’indennità di cui al predetto comma 346;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, che ha ridotto l’importo ad euro 10.547.342,00
(diecimilionicinquecentoquarantasettemilatrecentoquarantadue/00);
VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, che ha ulteriormente ridotto
l’importo ad euro 9.547.342,00 (novemilionicinquecentoquarantasettemilatrecentoquarantadue/00);
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 5 del 23 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data
29 novembre 2017, recante le modalità relative all’accesso all’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro,
da parte dei lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima;
VISTE le Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 22 del 22 dicembre 2017 e n. 1 del 19
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
gennaio 2018, contenenti le indicazioni operative finalizzate alla presentazione delle domande di concessione
dell’indennità;
VISTA la Convenzione di cui all’art. 3 del richiamato Decreto Interministeriale n. 5/2017, firmata in data 18
ottobre 2018, fra INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – e MIPAAFT – Ministero delle politiche agricole,
ambientali, forestali e del turismo – al fine della corresponsione delle indennità, registrata dalla Corte dei Conti in data
12 novembre 2018, con numero 1-814;
CONSIDERATO che sono pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali della Formazione n. 2.365 istanze da parte delle imprese adibite alla pesca marittima, sulle quali
sono state svolte le istruttorie di rito, verificando i presupposti di legittimità degli aventi diritto e, altresì, l’ammontare
per ciascun marittimo, nel rispetto dei costi stabiliti dalla soprarichiamata Convenzione;
VISTI i Decreti prot. n. 7 e 8 del 16 novembre 2018 e prot. n. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del 21 novembre
2018, con i quali non è stata autorizzata la corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro
ai lavoratori delle imprese adibite alla pesca marittima, cui sono stati notificati i predetti decreti;
CONSIDERATA la corrispondenza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero per le politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo circa il periodo di fermo pesca obbligatorio per la tipologia del pesce spada,
secondo quanto previsto, per l’anno 2017, dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16
febbraio 2017 (prot. n. 3820 del 17 febbraio 2017), che ha riconosciuto l’indennità esclusivamente per i giorni lavorativi
dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, per un totale massimo di n. 38 giornate liquidabili;
CONSIDERATO che viene allegato al presente provvedimento, che fa parte integrante dello stesso, l’elenco dei
lavoratori beneficiari;
CONSIDERATO che, con successiva nota, corredata da specifico supporto informatico, da inviare al MIPAAFT -
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacultura – verranno
trasmessi tutti i dati utili pervenuti alla effettiva liquidazione dell’indennità;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 346 e comma 347, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, per l’anno 2017, la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in
caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, in favore
dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della
piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
D E C R E T A
ARTICOLO 1
Ai sensi dell’articolo 1, comma 346 e comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è autorizzata, per
l’anno 2017, la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione
dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, in favore dei lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, come da elenco Allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento.
L’indennità di cui al comma precedente è autorizzata in favore di n. 7.578 lavoratori per un totale di n. 272.380
giornate indennizzabili, per un totale di euro 8.313.260,16 comprensiva dell’aggio a favore dell’INPS, così come previsto
dalla Convenzione richiamata nelle premesse.
ARTICOLO 2
Il periodo di fermo pesca obbligatorio per la tipologia del pesce spada, per l’anno 2017, ai sensi del Decreto
Ministeriale delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 (prot. n. 3820 del 17 febbraio 2017) e
tenuto conto della corrispondenza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il predetto Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo (prot. 40/13584 del 4 ottobre 2018) dispone l’indennizzo esclusivamente
per i giorni lavorativi dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, per un totale massimo di n. 38 giornate liquidabili.
Di conseguenza per le n. 21 istanze, pervenute attraverso il sistema CIGSonline, di seguito elencate: 51428,
51466, 52607, 52634, 52639, 52643, 52646, 52653, 52696, 52705, 52709, 52730, 53018, 53354, 53496, 53512,
53544, 53555, 53988, 53990, 53999, segnalate nell’elenco Allegato n. 1, l’autorizzazione dell’indennità in questione è
limitata al periodo 16 febbraio 2017 – 31 marzo 2017.
ARTICOLO 3
Con riferimento ai marittimi riportati nell’elenco Allegato n. 2, in ordine ai quali sono stati notificati alle imprese,
via pec, i decreti di rigetto, riportati in premessa, per mancanza di uno o più requisiti essenziali all’istruttoria della pratica,
viene previsto un accantonamento delle risorse, pari ad euro 23.451,84 per la liquidazione delle spettanze in caso di
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
contenzioso favorevole al lavoratore, comprensivo di aggio a favore dell’INPS, come previsto dalla Convenzione di cui
alle premesse.
ARTICOLO 4
L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento dell’indennità di cui all’articolo 1 del presente decreto fino
ad un massimo di euro 8.171.400,00 al netto dell’aggio a suo favore, previsto dalla Convenzione di cui alle premesse.
ARTICOLO 5
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Interministeriale n. 5/2017, richiamato nel preambolo, il presente decreto di
concessione è trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacultura, ai fini della liquidazione della indennità di cui trattasi, nel rispetto della procedura prevista dalla
Convenzione richiamata.
Il presente decreto è composto di n. 4 pagine e di due allegati: allegato n. 1 di n. 230 pagine e allegato n. 2 di n. 1 pagina.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani
(firmato digitalmente)
RC
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.
20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e ss.mm.ii.. L’originale del documento
firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.
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