Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 4/2019
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019
Riferimento normativo
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25/01/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 4
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019
SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari,
secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 16 novembre
2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 275 del 26 novembre 2018) per l’anno 2019
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (cfr. art. 4
della legge n. 419/1975 e art. 2, comma 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto 16 novembre 2018 del Ministro
dell’Economia e delle finanze, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2018 (in via
provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2017 (determinato in via provvisoria in misura pari
all’1,1% dal decreto 20 novembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), le
percentuali di variazione sono pari, rispettivamente, all’1,1% dal 1° gennaio 2018 e all’1,1%
dal 1°gennaio 2019.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
Indennità 1°gennaio 1°gennaio
2018 2019
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
€ 13,28 € 13,43
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di
assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari € 6,64 € 6,71
ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1
della legge n. 419/1975
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di
assicurati (giornaliera) € 22,14 € 22,38
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari
di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro € 11,07 € 11,19
familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 89,34 € 90,32
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata,
con riferimento al 2019, con i nuovi importi.
Relativamente al 2018, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già
determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1°
gennaio 2019, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data,
spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi
180 giorni di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n.
1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore
all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di € 13,43, dovrà essere erogata
quest’ultima.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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