Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 43/2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza
Riferimento normativo
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 20/03/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 43
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del
Reddito di cittadinanza
INDICE:
1. Introduzione e definizione
2. La richiesta del beneficio
3. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. A) I requisiti di cittadinanza, residenza
e soggiorno. B) I requisiti reddituali e patrimoniali. I requisiti relativi al godimento di beni
durevoli. C) I requisiti di compatibilità
4. Lo svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
5. La competenza nella verifica dei requisiti
6. Il calcolo del beneficio economico
7. La concessione del beneficio
8. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
A) Le variazioni del nucleo
B) Le variazioni patrimoniali
C) Le variazioni dell’attività lavorativa
C.1) L’attività di lavoro dipendente
C.2) L’attività di impresa o di lavoro autonomo
9. Finanziamento e monitoraggio
10. L’abrogazione del ReI e il regime transitorio
11. Regime fiscale
1. Introduzione e definizione
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza (d’ora in poi Rdc).
Il Rdc è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla
povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto
all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al
sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella
società e nel mondo del lavoro.
Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (d’ora in poi
Pdc) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari
composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata
agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni
e integrazioni.
Nel caso in cui il nucleo sia già beneficiario del Rdc, la Pdc decorre, senza la necessità di
presentare una nuova domanda, dal mese successivo a quello del compimento del
sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi della
normativa sull’aspettativa di vita.
I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico della Pdc, nonché le
procedure per la gestione della stessa, sono le medesime del Rdc, salvo quanto diversamente
specificato.
Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo
familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che
prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento
degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già
occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi altresì i
seguenti soggetti:
percettori di Rdc pensionati;
beneficiari della Pdc;
soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
soggetti con disabilità, come definita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia
previsto il collocamento mirato.
Sono inoltre possibili esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con
carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non
autosufficienti.
Il Rdc è concesso dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda con le modalità
dettagliate nel successivo paragrafo 2 della presente circolare.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.
2. La richiesta del beneficio
Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio
integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.).
La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale
www.redditodicittadinanza.gov.it.
Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il modulo di domanda, predisposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.
4/2019, con provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è
allegato alla presente circolare (Allegato n. 1) ed è pubblicato sul sito internet dell’Istituto,
www.inps.it.
Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari
all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro i successivi cinque giorni
lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili
nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Con riferimento alle informazioni
già dichiarate dal nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(d’ora in poi ISEE), il modulo di domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva
Unica (d’ora in poi DSU), a cui la domanda stessa è successivamente associata dall'INPS.
L’INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla
trasmissione della stessa all’Istituto.
3. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. A) I requisiti di
cittadinanza, residenza e soggiorno. B) I requisiti reddituali e
patrimoniali. I requisiti relativi al godimento di beni durevoli. C) I requisiti
di compatibilità
In base a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto in trattazione, il Rdc è riconosciuto ai
nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, siano in possesso dei requisiti di seguito dettagliati.
Per la definizione del nucleo familiare il decreto fa rinvio all’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159, in materia di ISEE.
Tuttavia, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 4/2019 integra la disciplina normativa
sulla composizione del nucleo, di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. citato, in materia di coniugi
separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori. Tali
nuove disposizioni valgono per la richiesta delle prestazioni di reddito e pensione di
cittadinanza e delle altre prestazioni sociali agevolate.
In particolare, la lettera a) del predetto comma 5 precisa che i coniugi separati o divorziati
fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa
abitazione. I medesimi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui
risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i
coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due
diverse residenze.
La successiva lettera b), invece, introduce il nuovo requisito dell’età, che deve essere inferiore
a 26 anni, affinché il figlio maggiorenne non convivente con i genitori faccia parte del nucleo di
questi ultimi, purché a loro carico IRPEF, non coniugato e/o senza figli.
A) I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge, il componente del nucleo
familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due
requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea
oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi
terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[1];
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di
cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità devono essere inseriti negli
appositi campi del modello di domanda. Per i soggetti comunitari è possibile altresì la richiesta
a vista, da parte del front end degli uffici postali, dell’attestazione di soggiorno rilasciata dalle
competenti autorità. Tale ulteriore documentazione è necessaria esclusivamente ai fini del
rilascio della Carta Rdc, sulla base di quanto previsto dalla normativa bancaria.
I requisiti predetti sono autodichiarati sotto la propria responsabilità. Nelle more del
completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, compete ai comuni la
verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno per l’acceso al beneficio. Questi ultimi sono
tenuti a comunicarne l’esito all'INPS per il tramite della piattaforma “SIUSS" (Sistema
Informativo Unitario dei Servizi Sociali). All’articolo 7, comma 15, il decreto in commento
dispone, infatti, che i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici,
attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli
uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per
individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci, al fine del riconoscimento del
Rdc/Pdc.
B) I requisiti reddituali e patrimoniali. I requisiti relativi al godimento di beni
durevoli
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione
ISEE, nella quale sia presente il richiedente il Rdc, in corso di validità all’atto di presentazione
della domanda. Ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc si considerano idonee le attestazioni
ISEE ordinaria e corrente.
A tal proposito, si precisa che è sufficiente che, all’atto di presentazione della domanda di Rdc,
per il nucleo familiare per il quale si richiede la prestazione sia stata presentata la DSU ai fini
ISEE, ordinario o corrente.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 4/2019, al valore dell’indicatore ISEE
per l'accesso al Rdc sono sottratti gli importi, rapportati al corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui all’attestazione ISEE, eventualmente inclusi nell'ISEE, relativi alla
fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure
regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la Regione e il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali. Ai soli
fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, inoltre, al valore dell'ISEE è
sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso
nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all’attestazione ISEE.
Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge istitutivo del
Rdc, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia
di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al
primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio
successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per
ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini
ISEE), presente nel nucleo;
Esempio 1: nucleo familiare composto da 4 soggetti senza figli, il valore massimo del
patrimonio mobiliare per accedere al beneficio Rdc/Pdc è pari a 10.000 euro, così calcolato:
[6.000+(2.000*3)] = 12.000, ridotto a 10.000 euro in applicazione del massimale previsto
dalla norma
Esempio 2: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli, il valore massimo del patrimonio
mobiliare è pari a 11.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a
10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio
Esempio 3: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli e 2 disabili, il valore massimo del
patrimonio mobiliare è pari a 21.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000
euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro (per il terzo figlio che è anche
disabile) e 10.000 euro (per 2 componenti disabili).
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è
incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a
9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai
fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da
dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del
decreto-legge in esame, è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. n.
159/2013[2], al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo
del valore annuo dei trattamenti assistenziali, in corso di godimento da parte dei componenti il
nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (ad
esempio, l’indennità di accompagnamento).
L’articolo 2, comma 4, del decreto-legge in parola definisce i parametri della scala di
equivalenza (d’ora in poi s.e.) per il Rdc nel seguente modo: parametro 1 per il primo
componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età
maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di
2,1.
Esempio: nucleo familiare di 4 maggiorenni, il parametro della s.e. è pari a 2,1 ed è così
calcolato: 1 (primo maggiorenne) + (0,4*3) per gli altri tre = 2,2, ridotto a 2,1 quale limite
massimo previsto dalla norma.
Si formulano, di seguito, alcuni esempi sulla soglia massima di reddito familiare.
Esempio 1: nucleo familiare di 3 componenti (2 maggiorenni e 1 minorenne) in abitazione
non in locazione, la s.e. è pari a 1,6. Conseguentemente, il valore massimo di reddito
familiare per poter accedere al Rdc è pari a 9.600 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia
pari a 6.000 euro per il predetto parametro della s.e.: 6.000*1,6=9.600 euro
Esempio 2: nucleo familiare di 2 soggetti di età pari o superiore a 67 anni, in abitazione
non in locazione, il paramento della s.e. è pari a 1,4. Il valore massimo di reddito
familiare per poter accedere alla Pdc è pari a 10.584 euro ed è ottenuto moltiplicando la
soglia pari a 7.560 euro per il predetto parametro della s.e.: 7.560*1,4=10.584 euro
Esempio 3: In caso di residenza in abitazioni in locazione, per un nucleo familiare di 2
soggetti maggiorenni, s.e. 1,4, il valore massimo di reddito familiare per accedere al
Rdc/Pdc è pari a 13.104 euro, ottenuto moltiplicando la soglia pari a 9.360 euro per la
predetta s.e. 9.360*1,4=13.104 euro
Al fine di consentire all’INPS di determinare il reddito familiare, gli enti che erogano
prestazioni assistenziali hanno l’obbligo di provvedere, entro quindici giorni dal riconoscimento,
alla comunicazione dei trattamenti in corso di godimento al “SIUSS”, di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo n. 147/2017, secondo le modalità previste per il Casellario dell’assistenza,
di cui al Regolamento ministeriale n. 206/2016.
Alla luce delle esclusioni previste dalla norma, i trattamenti in corso di godimento da sommare
in automatico al reddito familiare ai fini Rdc/Pdc sono individuati dai codici da A1.01 a A1.04
della Tabella 1 del suddetto Regolamento. Nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non
rilevano:
le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il
pagamento di tributi;
le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in
forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014.
Con riferimento al godimento di beni durevoli, ai sensi della successiva lettera c) del comma 1
del medesimo articolo 2 del decreto-legge in esame:
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente
piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei
mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni
antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di
navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171.
C) I requisiti di compatibilità
Il decreto-legge in trattazione, all’articolo 2, comma 3, ha previsto che sono esclusi dal
godimento del beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a
seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve
le dimissioni per giusta causa.
Il successivo comma 8 prevede la compatibilità del Rdc con il godimento della NASpI o di altro
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Ai fini del diritto al
beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti a titolo di
NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria rilevano
secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
Infine, si precisa che, ai sensi dell’articolo 3, commi 8, 9 e 10, del citato decreto legge, il Rdc è
compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (cfr. i paragrafi 4 e 8 della presente
circolare).
4.Lo svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della
domanda
Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più
componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della
stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla
quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal
caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” (Allegato n. 2). Ad esempio, se la DSU è presentata
tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo
il 1° gennaio 2017. Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019,
l’attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.
Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”, tramite i
seguenti canali:
a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF ovvero telematicamente sul portale
www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello “Rdc/PdC – Com Ridotto” può essere
compilato contestualmente alla domanda;
b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello “Rdc/Pdc Com
Ridotto” dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
presso il CAF.
La mancata compilazione di tale modello, nei casi previsti, comporta l’impossibilità per l’INPS di
procedere alla definizione della domanda. I redditi derivanti dallo svolgimento di attività
lavorativa saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore dei parametri utilizzati per la
determinazione del beneficio.
Nell’ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti
il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della
determinazione del beneficio.
Si precisa che non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili,
tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma
individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il
reddito da comunicare è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e
i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare
precedente a quello in corso all’atto della domanda.
5.La competenza nella verifica dei requisiti
L’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019 definisce, inoltre, le modalità di concessione del
beneficio e le relative competenze nella verifica dei requisiti di accesso.
Come illustrato nel precedente paragrafo 2, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS
verifica, entro cinque giorni lavorativi successivi alla trasmissione della domanda all’Istituto, il
possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri
archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. In ogni caso, il riconoscimento da parte
dell’Istituto avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione all’INPS della domanda.
In particolare, i requisiti economici di accesso al Rdc (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del D.L. n. 4/2019) si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE, in
vigore al momento di presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente solo in caso
di presentazione di nuova DSU.
Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del
periodo di validità dell'indicatore.
La verifica dei predetti requisiti economici è a carico esclusivo dell’INPS. Gli altri requisiti,
autocertificati in domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga
comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi,
anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, attivato
su iniziativa dell’Istituto. In tal caso, l'erogazione del beneficio è revocata a decorrere dal
mese successivo a tale comunicazione, salvo il recupero delle prestazioni indebitamente
percepite.
In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto
istitutivo del Rdc.
6. Il calcolo del beneficio economico
L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2019 statuisce che il beneficio economico del Rdc, su base
annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui,
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la
predetta soglia è incrementata a 7.560 euro (c.d. quota A);
b) una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in
locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come
dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto
limite massimo è pari a 1.800 euro annui (c.d. quota B).
Tale ultima integrazione è concessa altresì, nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad
un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui
acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il
medesimo nucleo familiare.
Il beneficio economico, in ogni caso, non può essere superiore a una soglia pari a 9.360 euro
annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc,
ridotta per il valore del reddito familiare.
Il beneficio economico non può essere altresì inferiore a 480 euro annui, cifra che costituisce,
pertanto, il valore minimo del beneficio sotto il quale non è possibile scendere. Quindi, anche
qualora, dall’applicazione dei suddetti parametri, risultasse un beneficio di importo inferiore,
questo sarebbe comunque portato al suddetto valore minimo (pari a 40 euro mensili).
Il valore mensile del beneficio è pari a un dodicesimo del valore su base annua.
Esempio di calcolo del Rdc
Ipotesi A): Nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 1 minorenne in possesso dei
requisiti per l’accesso al Rdc e una scala di equivalenza (s.e.) pari a 1,6.
Caso 1. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo, e
possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come
differenza tra la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per la s.e., e il reddito familiare.
QUOTA A [(6.000*1,6) – 4.530] = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili.
Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà con un mutuo annuo di 8.000
euro e possiedeun reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta oltre la quota A anche la
quota B, ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma per il mutuo.
QUOTA A = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili
QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili
TOTALE = 6.870 euro annui, pari a 572 euro mensili
Caso 3. Il nucleo vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.000 euro e
possiede un reddito familiare pari a 13.000 euro. A tale nucleo non spetta la quota A, in
quanto il reddito è superiore a 9.600 euro (6.000*1,6), ma solo la quota B.
QUOTA B = 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili
Ipotesi B) il Nucleo familiare, composto da 1 solo soggetto in possesso dei requisiti per
l’accesso al Rdc e reddito di 5.900 euro (s.e. pari a 1), vive in abitazione di proprietà senza
pagare il mutuo.A tale nucleo spetta solo la quota A che sarebbe pari 100 euro annui,
calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro e il reddito. Tuttavia, la norma prevede
che il beneficio annuo non può essere inferiore a 480 euro annui.
Esempio di calcolo della Pdc
Nucleo familiare composto da 2 adulti di 67 anni in possesso dei requisiti per l’accesso alla
Pdc e un reddito familiare di 4.000 euro (s.e. 1,4).
Caso 1. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo. A tale
nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 7.560 euro,
moltiplicata per la scala di equivalenza, e il reddito familiare.
QUOTA A [(7.560*1,4) – 4.000] = 6.584 euro annui, pari a 548 euro mensili.
Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione, con un canone annuale di 2.000
euro. A tale nucleo spetta la quota A e la quota B, quest’ultima ridotta al massimale di
1.800 euro previsto dalla norma in caso di locazione.
QUOTA A = 6.584 euro annui, pari a 548 euro mensili
QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili
TOTALE = 8.384 euro annui, pari a 698 euro mensili
N.B. Lo stesso importo spetterà nel caso in cui il nucleo viva in abitazione di proprietà e paghi
annualmente un mutuo di 8.000 euro. Anche in tale caso la quota B è ridotta al massimale
di 1.800 euro previsto dalla norma.
Come già chiarito, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge in parola, la scala di
equivalenza, adottata per il Rdc, non è quella utilizzata ai fini ISEE, ma il parametro 1 per il
primo componente del nucleo familiare è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di
età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un
massimo di 2,1.
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello
Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza, ai fini Rdc,
non tiene conto di tali soggetti.
Ai beneficiari del Rdc/Pdc, infine, sono estese le seguenti agevolazioni relative:
- alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 3, comma 15, del decreto in esame, il beneficio
economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.
Viene, tuttavia, demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019, la definizione
delle modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si
verifica la fruizione del suddetto beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità
attuative.
Sono previste, inoltre, le seguenti penalizzazioni, dal mese successivo alla data di entrata in
vigore del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il
beneficio non sia stato interamente speso:
- l’ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è
sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il
beneficio non è stato interamente speso;
- attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione è, comunque, decurtato dalla
disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel
semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).
7. La concessione del beneficio
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, ente concessore del Rdc è
l’INPS, che riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla trasmissione della
domanda all’Istituto.
Destinatari del Rdc sono i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e
per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, si trovano in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc.
Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento
o la reiezione della domanda.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.
La consegna della Carta Rdc, presso gli uffici del gestore del servizio integrato (Poste Italiane),
avverrà esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima
necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi
di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo,
moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo
familiare, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge istitutivo del Rdc.
Con la Carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto,
nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad
integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione.
Parimenti, è possibile effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in
cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà
per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei
componenti il medesimo nucleo familiare.
Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche
“SIUSS” e “SIUPL” per il tramite del Ministero dell’Economia e delle finanze in quanto soggetto
emittente.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, potranno essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante.
Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio
economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto in esame, il Rdc decorre dal mese successivo
a quello della richiesta ed è riconosciuto per tutto il periodo nel quale il nucleo beneficiario si
trova nelle condizioni previste all'articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc e, comunque,
per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc può essere rinnovato, per la medesima durata di 18 mesi, previa sospensione
dell'erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo. Tale
sospensione non opera nel caso della Pdc.
Al comma 14 del medesimo articolo 3 sono disciplinati i seguenti casi di interruzione dalla
fruizione del beneficio:
se l’interruzione della fruizione del beneficio dipende da ragioni diverse dall'applicazione
di sanzioni, di cui all’articolo 7 del decreto in esame, il beneficio può essere richiesto
nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto;
se l'interruzione è motivata dal maggior reddito derivante dalla modifica della condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale
successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
8. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
A) Le variazioni del nucleo
Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del
nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a
presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal
beneficio.
Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è
necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun
nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione.
Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo.
In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di
mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della
variazione.
Il richiedente è altresì tenuto a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di
membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Analoga
comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero.
Medesima comunicazione deve essere effettuata nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro
di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.
Le predette comunicazioni devono avvenire mediante il modello “Rdc/Pdc-Com” c.d. Esteso
(Allegato n. 3), entro trenta giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.
B) Le variazioni patrimoniali
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto in trattazione, il beneficiario è, inoltre, obbligato
a comunicare all’INPS, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel termine di
quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale
relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli
riferiti al godimento di beni durevoli, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto
istitutivo del Rdc.
C) Le variazioni dell’attività lavorativa
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare,
durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito
dall’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge in commento.
Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività devono essere comunicati
all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il
modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, chesentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è
presentato presso i CAF. La variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate,
rileva al fine della determinazione del beneficio.
Come già precisato con riferimento all’atto di presentazione della domanda, non devono essere
comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da
contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
C.1) L’attività di lavoro dipendente
In caso di variazione della condizione occupazionale, nelle forme dell'avvio di un'attività di
lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso
dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio
nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a
quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
L’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite il modello “Rdc/Pdc
– Com Esteso”.
Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono
contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il suddetto
reddito devono essere comunicati tramite l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”,
trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la
decadenza dal beneficio.
Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della
domanda di Rdc o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno solare successivo,
andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo
anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente
valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.
C.2) L’attività di impresa o di lavoro autonomo
In caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale
che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso
dell'erogazione del Rdc, sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all'INPS tramite il CAF,
mediante presentazione del predetto modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni
dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.
In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
La comunicazione del reddito mediante presentazione del predetto modello è effettuata entro il
quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a
riferimento il trimestre precedente (gennaio - marzo, aprile – giugno, luglio – settembre,
ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella
dichiarazione ISEE per l’intera annualità. Il modello dovrà essere compilato, con le tempistiche
e modalità sopra indicate, anche laddove l’attività sia stata comunicata contestualmente alla
presentazione della domanda tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.
Nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, l’articolo 3, comma 9, del
decreto in esame ha stabilito che, a titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella
di variazione della condizione occupazionale il beneficio economico del Rdc non subisca
variazioni, fermi restando i limiti di durata, ed è successivamente aggiornato ogni trimestre,
avendo a riferimento il reddito del trimestre precedente.
L’articolo 8, comma 4, del decreto in esame stabilisce altresì incentivi per l’avvio di nuove
attività autonome, che saranno dettagliati con successivo decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro
dello Sviluppo economico.
In merito agli obblighi connessi alla sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per
l’inclusione sociale, previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, con successiva circolare
saranno fornite le istruzioni di dettaglio.
9. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 12 del decreto in trattazione reca la quantificazione e la copertura finanziaria relativa
al Rdc e al Pdc, nonché agli incentivi di cui all’articolo 8. I limiti di spesa sono determinati nella
misura di 5.894 milioni di euro per il 2019, di 7.131 milioni di euro per il 2020, di 7.355 milioni
di euro per il 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Tali fondi sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”, e sono trasferite
annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, da cui
sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto
acceso presso Poste Italiane con cui è stipulata apposita convenzione.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l’INPS accantona un ammontare di risorse pari
alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità, in cui il beneficio è erogato. Per
tenere conto degli incentivi è altresì accantonato, all’inizio di ciascuna annualità, un
ammontare pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario da oltre
sei mesi. È previsto, inoltre, un meccanismo di rimodulazione dell'ammontare del beneficio che
opera all'esaurimento delle risorse non accantonate.
Compete, inoltre, all’INPS il monitoraggio delle erogazioni del Rdc e degli incentivi. Qualora
l’ammontare degli accantonamenti per gli oneri futuri raggiunga il 90% delle risorse disponibili,
previste dell’articolo 12, comma 1, del decreto istitutivo del Rdc, l’INPS invia tempestiva
comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e
delle finanze.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la
compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio.
Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni
sono sospese.
La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera, esclusivamente, nei confronti delle
erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. L’abrogazione del ReI e il regime transitorio
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019, a decorrere dal mese di marzo 2019, il
Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile
non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.
Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio
2019.
Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019
(domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la
durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.
L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.
11.Regime fiscale
Il beneficio economico del Rdc ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Per i cittadini della UE il diritto di soggiorno è regolato dal decreto legislativo n. 30/2007, di
attuazione della Direttiva 2004/38/CE.
Per i cittadini dei Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea la normativa di riferimento
per la materia del soggiorno di lungo periodo è il decreto legislativo n. 286/1998 e successive
integrazioni e modificazioni.
[2] Non trovano, pertanto, applicazione, ai fini Rdc/Pdc, gli abbattimenti per spese sanitarie,
franchigie ed altre riduzioni previste in materia di ISEE.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
REDDITO DI CITTADINANZA
PENSIONE DI CITTADINANZA
CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO
A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il Reddito di Cittadinanza
(RdC) quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il Reddito
di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo
familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni.
Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro
(DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per
l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti giovani con meno di 26 anni, ovvero adulti disoccupati da
meno di due anni o in situazione similare, è prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. I suddetti patti
possono prevedere l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione
sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri
impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Sono esclusi dai suddetti obblighi:
• minorenni
• beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati
• beneficiari della Pensione di Cittadinanza
• soggetti di oltre 65 anni di età
• soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il
collocamento mirato
• soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di
componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).
AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di
Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per
l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal presente modello di domanda.
La quota A integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente
parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la predetta soglia è
elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.
pag. 1 di 10
Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino ad un massimo di
3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a
1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.
In caso di mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino
ad un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di
percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito
e per locazione o mutuo.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.
Il parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è
incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente
minorenne, fino ad un massimo di 2,1. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo
o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.
DURATA DEL BENEFICIO
Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è
concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale
termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di
presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in
PdC, qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la
denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.
REQUISITI DI ACCESSO
Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso
congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.
Cittadinanza e Residenza (art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4/2019)
I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere:
• cittadino italiano o dell’Unione Europea
• cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ovvero titolare di protezione
internazionale o apolide
• cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino
italiano o dell’Unione Europea.
È altresì prevista la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del d.l. n. 4/2019).
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
• ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro
• patrimonio immobiliare (come definito e dichiarato ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza considerare
la casa di abitazione
• patrimonio mobiliare (come definito e dichiarato ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a
partire dal terzo.
pag. 2 di 10
I suddetti massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità presente nel nucleo.
• il reddito familiare deve essere inferiore ad una soglia annua di 6.000 euro moltiplicata per il relativo parametro
della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la
scala di equivalenza. In ogni caso tale soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il
nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sono
detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi
componenti (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del cd. Bonus bebè).
• Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i
casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di
quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
In sede di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che non sono intervenute variazioni relative al
possesso di beni durevoli e al patrimonio immobiliare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE.
SOGGETTI ESCLUSI, COMPATIBILITÀ CON MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, ISEE CON
OMISSIONI/DIFFORMITÀ
Non hanno diritto alla prestazione RdC/PdC i nuclei familiari tra i cui componenti sono presenti soggetti disoccupati che
hanno presentato dimissioni volontarie nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, fatte salve
le dimissioni per giusta causa (art. 2, comma 3, del d.l. n. 4/2019).
Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento
di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare
del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE
(art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019).
Eventuali omissioni e/o difformità dell’ISEE, relative a redditi autodichiarati in relazione a dati presenti in anagrafe
tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), saranno comunicate da
INPS via e-mail o sms al richiedente la prestazione che, entro 30 giorni, potrà presentare all’INPS documenti giustificativi
oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE AL MOMENTO DELLA DOMANDA E SUCCESSIVAMENTE IN CORSO DI
FRUIZIONE DEL BENEFICIO
Qualora uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata
e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito
presunto, tramite gli appositi modelli RdC/PdC – Com.
Così, ad esempio, per l’ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l’attività di lavoro da
comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019,
l’attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE
che verrà rilasciato dall’INPS, prevede l’aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all’anno precedente (2018).
Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata
un’attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com Esteso
dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa
non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).
pag. 3 di 10
Attenzione:
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF ovvero telematicamente su www.redditodicittadinanza.gov.it, con
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato
contestualmente alla domanda barrando l’apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC.
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l’apposita casella del Quadro E, il modello
RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso tramite il CAF, solo dopo che l’INPS abbia assegnato un
identificativo alla domanda di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla
definizione della domanda.
Se l’attività lavorativa autonoma, d’impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso
di fruizione del beneficio, la presentazione del modello RdC/PdC – Com Esteso deve avvenire presso i CAF entro 30 giorni
dall’inizio di tale attività, pena decadenza.
Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la compilazione del modello RdC/PdC – Com Esteso dovrà essere rinnovata
trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare.
Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione
del RdC è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro
mensili (art. 8, comma 4, del d.l. n. 4/2019).
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI
È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni,
ogni variazione relativa a patrimonio immobiliare e beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione
ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. In particolare, per il patrimonio immobiliare la
perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione.
Pertanto, andrà comunicato ad esempio l’acquisto di una seconda casa che comporti il superamento della predetta soglia.
Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli ecc., intervenuti dopo la
presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti illustrati sopra.
Per approfondimenti: www.inps.it; www.lavoro.gov.it.
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DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Io richiedente, consapevole che:
▪ i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso
▪ il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti
maggiorenni del nucleo familiare nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale (Patto per il Lavoro/Patto per l’Inclusione Sociale) presso il Centro
per l’impiego o il Comune
▪ i componenti maggiorenni del nucleo devono attenersi agli obblighi e ai comportamenti previsti nel Patto del
Lavoro/Patto per l’Inclusione Sociale, pena l’applicazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione del beneficio
alla decadenza dallo stesso. Tali obblighi non trovano applicazione per i soggetti esclusi o esonerati indicati all’art.
4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4/2019
▪ se il RdC/PdC è stato indebitamente conseguito o mantenuto, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni
o documenti falsi o attestazioni non veritiere, o mediante l’omissione di informazioni dovute, è prevista la reclusione
da 2 a 6 anni
▪ se, entro i termini di cui all’art. 3, commi 8, 9 e 11, del d.l. n. 4/2019, si omette di comunicare la variazione del reddito,
del patrimonio immobiliare, della disponibilità di beni durevoli o di altre informazioni dovute, nei casi in cui la
variazione comporta la revoca o la riduzione del beneficio, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni
▪ alla condanna in via definitiva per i casi sopra indicati consegue la revoca del beneficio, con efficacia retroattiva e
con la restituzione di quanto indebitamente percepito.
DICHIARO QUANTO SEGUE
DOMANDA PRESENTATA NELL’INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI
La presente domanda è presentata in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale.
Se ricorre il suddetto caso, ogni riferimento al “dichiarante” del presente modello, è da intendersi come riferito al soggetto impedito
o incapace nell’interesse o per conto del quale è presentata la domanda.
INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO
O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE
______________________________________________________ ____________________________________________________
Cognome Nome
__________________________________ ___________ ____________________________________ ______ ________________
Codice Fiscale Sesso (M o F) Comune o Stato estero di nascita Prov. Data di nascita
____________________________________ ______ ____________ _________________________________________ _______
Comune di residenza Prov CAP Indirizzo n. civico
____________________________________ _____________________________________ ________________________________
Documento di riconoscimento Numero Rilasciato da
________________________ ________________ _______________________________ __________________________________
Località Data (gg/mm/aaaa) Recapito telefonico cellulare E-mail
(è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti di cui sopra)
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Domicilio (solo se diverso dalla residenza)
___________________________________________________________________________________________________ _______
Indirizzo n. civico
_______________________________________________________________________________________ ______ ____________
Comune Prov. CAP
QUADRO A
__________________________________________________________________________________
DATI DEL
Cognome (come riportato sul documento d’identità)
RICHIEDENTE
(in caso di diritto al
__________________________________________________________________________________
Reddito di
Nome
Cittadinanza/
Pensione di
Cittadinanza, il __________________________________________________________________________________
richiedente acquisisce Codice Fiscale (*)
la titolarità della carta (*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate
di pagamento, in caso
di soggetto incapace, ___________________ ___________ ______________________________________
occorre aver Data di nascita Sesso (M o F) Stato di cittadinanza
compilato l’apposita (in caso di doppia cittadinanza, riportarne una)
sezione ad inizio del
modello di domanda, ____________________________ ______ ____________________________________
inserendo i dati del Comune di nascita Prov. Stato di nascita
rappresentante
legale)
_________________________________________________________ _______
Indirizzo di residenza n. civico
__________________________________ ______ _____________
Comune di residenza Prov. CAP
Documento di riconoscimento:
__________________________________ _____________________________________
Tipo Numero
Rilasciato da:
__________________________________ ___________________________ ________________
Ente Località Data (gg/mm/aaaa)
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza legata al Reddito/Pensione di Cittadinanza
(solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
__________________________________ ____________________________ ______ ________
Indirizzo Comune Prov. CAP
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ULTERIORI DATI
PER LE ____________________________ _____________________________________________________
COMUNICAZIONI Recapito telefonico cellulare E-mail
AI CITTADINI
(al fine di facilitare le Il numero di cellulare ovvero la e-mail saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni legate al
comunicazioni è Reddito/Pensione di Cittadinanza da parte dell’INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità
richiesto di inserire
dell’ISEE. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC, nonché da
almeno uno dei due
parte dei centri per l’impiego e dei comuni.
recapiti)
QUADRO B RESIDENZA
REQUISITI DI
Dichiaro di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo
RESIDENZA E
continuativo (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio).
CITTADINANZA
CITTADINANZA (selezionare una delle voci sotto indicate)
Dichiaro di essere
Cittadino italiano
Cittadino dell’Unione Europea
Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
Cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un
cittadino italiano o dell’Unione Europea.
Qualora sia stata barrata la casella “Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale o apolide” oppure “Cittadino di paesi
terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o
dell’Unione Europea”, compilare i seguenti campi:
Numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) ______________
Eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) ______________
Ente che ha rilasciato il permesso _______________________________________________________
Richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.
QUADRO C
REQUISITI Dichiaro che all’atto della presente domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica
FAMILIARI (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il RdC/PdC.
(riferiti al nucleo
Sono consapevole che, in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto
familiare come
alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla
definito ai fini ISEE e
variazione pena la decadenza dal beneficio. È necessario presentare anche una nuova domanda di
risultante dalla DSU)
RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente.
QUADRO D Dichiaro che nessun componente il nucleo è intestatario o ha piena disponibilità di autoveicoli immatricolati
per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore
REQUISITI a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta
ECONOMICI nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una
agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità, nonché di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art.
3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Dichiaro inoltre che rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE,
non sono state superate le soglie del patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa.
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Dichiaro che, all’atto della presente domanda, è in corso un mutuo contratto per l’acquisto/costruzione
della casa di abitazione.
Rata mensile media del mutuo euro ________________ Numero rate mensili residue _____
QUADRO E
Dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il
periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso.
ATTIVITÀ
LAVORATIVE IN In tali situazioni occorre compilare il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Se la DSU è presentata dal 1°
CORSO NON gennaio al 31 agosto 2019, il modello va compilato per le attività iniziate dal 1° gennaio 2017. Se la DSU
RILEVATE è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2018.
DALL’ISEE PER
L’INTERA Indicare il numero di componenti del nucleo interessati dalla suddetta variazione: _____
ANNUALITÀ
QUADRO F Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità all’atto di
presentazione della domanda (selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo):
CONDIZIONI
NECESSARIE PER sono presenti componenti in stato detentivo di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____
GODERE DEL
sono presenti componenti di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____ ricoverati in istituti di cura
BENEFICIO.
di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
IMPEGNI AL FINE
pubblica.
DELLA
PERMANENZA
Sono consapevole che per l’erogazione del beneficio RdC è necessario che tutti i componenti maggiorenni
NELLA MISURA
del nucleo familiare rendano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) entro 30 giorni dal
riconoscimento del beneficio, ad eccezione dei soggetti esclusi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2019.
Sono consapevole che per il diritto al RdC/PdC è necessario che nessun componente del nucleo familiare
sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie presentate nei 12 mesi precedenti alla presente domanda,
fatte salve le dimissioni per giusta causa e mi impegno a comunicare entro 30 giorni, tramite il modello
RdC\PdC - Com Esteso, eventuali dimissioni volontarie sopravvenute. Tale evento comporta la decadenza
dal beneficio.
Mi impegno a comunicare, tramite il modello RdC/PdC - Com Esteso, la presenza nel nucleo, dopo la data di
presentazione della domanda, di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o
altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra pubblica amministrazione ovvero la cessazione dello
stato di detenzione o ricovero.
Sono consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della
prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni del patrimonio
immobiliare e del possesso di beni durevoli, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC - Com Esteso, pena la
decadenza dal beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell’art. 3, commi 8, 9, 11, del d.l. n. 4/2019.
QUADRO G
Sono consapevole che per accedere al RdC/PdC il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una
DSU, ai fini ISEE (ordinario o corrente), in corso di validità da cui INPS verifica, unitamente a quanto
SOTTOSCRIZIONE
dichiarato nel presente modello di domanda, la sussistenza dei requisiti economici. I controlli saranno
DICHIARAZIONE
effettuati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del
beneficio.
Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda e ho reso note agli altri componenti
il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Pertanto, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero
ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti.
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Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:
▪ sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del
2000
▪ la determinazione del beneficio tiene conto dei redditi percepiti e pertanto potrà mutare per effetto
della variazione della condizione lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare
▪ il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena
la sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato. Con verifica in ciascun semestre di
erogazione è inoltre prevista la decurtazione dalla disponibilità della carta RdC dell’ammontare
complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità del beneficio
riconosciuto
▪ in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’anno di riferimento, con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è ristabilita
la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio
▪ la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca/decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le
conseguenti sanzioni economiche e penali.
Luogo ________________________ Data _______________
(gg/mm/aaaa)
Firma ____________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento UE 2016/679
ai fini dell’erogazione dei benefici di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
Gentile richiedente,
la informiamo che i suoi dati personali, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche il “Regolamento”), saranno raccolti ai fini dell’erogazione del beneficio
del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza e saranno trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento medesimo e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così
come modificato e integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Il trattamento è finalizzato all’eventuale ammissione ed erogazione dei suddetti benefici che sono assegnati quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e
all’inclusione sociale e sono destinati ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di determinati
requisiti.
I dati contenuti nelle domande di Reddito di Cittadinanza (di seguito anche “RdC”) e Pensione di Cittadinanza (di seguito anche “PdC”) – prestate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure
presso il gestore del servizio integrato di cui all’art. 81, comma 35, lettera b), del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – sono trasmessi
all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti.
Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti in sede di richiesta del RdC e della PdC è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente sede a Roma, Via Vittorio Veneto n. 56.
Il Responsabile della protezione dei dati (breviter “DPO”) è raggiungibile ai seguenti indirizzi: gdpr@lavoro.gov.it (mail) – gdpr@pec.lavoro.gov.it (PEC).
Responsabile del Trattamento
L’attività di raccolta dei dati personali al fine dell’erogazione del beneficio del RdC o della PdC è svolta da Poste Italiane in qualità di gestore del servizio integrato di cui all’art. 81, comma 35, lettera b),
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nello svolgimento di tale attività Poste Italiane agisce come Responsabile del trattamento per
conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale ha stipulato un apposito accordo relativo al trattamento dei dati personali.
Base giuridica del Trattamento
I suoi dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) e e) del Regolamento e del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, al fine di adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del
trattamento e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Tipi di dati trattati e raccolta
Il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare del trattamento due tipologie di dati personali:
• dati identificativi o comuni. Nome, cognome, codice fiscale, dati anagrafici ed identificativi, dati indiretti riferibili ai minori, dati di contatto e altri dati comunque necessari per il trattamento,
raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
• dati particolari o sensibili. Come previsto dall’art. 3 comma 13 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, possono essere trattate categorie particolari di dati personali e relativi a condanne penali di
cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
Tali dati verranno comunicati dagli utenti durante la compilazione della domanda di RdC e PdC tramite:
• gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133 del 6 agosto 2008;
• con modalità telematiche (www.redditodicittadinanza.gov.it o www.redditocittadinanza.gov.it) con accesso al portale tramite utenza SPID;
• Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del d.lgs. 241/1997, previa stipula di una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Finalità del Trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati ai fini della verifica dell’eleggibilità dell’erogazione dei benefici previsti dal d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019.
I dati personali raccolti sono necessari ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la fruizione del relativo beneficio, pertanto, il mancato conferimento degli stessi comporterà
l’impossibilità di dare seguito alle richieste dei soggetti interessati.
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Modalità di Trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la
sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi. Il trattamento dei dati personali è svolto da personale espressamente autorizzato al trattamento al fine di garantire la riservatezza dei dati trattati
ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti di tali dati. Pertanto, i dati personali degli interessati saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi
di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
Categorie di destinatari dei dati
I dati ut supra specificati possono essere comunicati ad altri Titolari autonomi del trattamento e Responsabili del trattamento all’uopo nominati così come previsto dall’art. 28 del Regolamento e da essi
trattati. Tra i suddetti soggetti sono presenti l’INPS e gli altri soggetti istituzionali previsti dalla normativa in vigore, nei limiti delle finalità qui indicate.
Trasferimento dei dati
I dati ut supra specificati non sono oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea o di divulgazione a soggetti indeterminati.
Diritti dell’Interessato
In qualità di soggetto interessato del trattamento, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano. In tal caso, ai sensi degli artt.
15 e ss. del Regolamento, avrà diritto ad ottenere l’accesso ai suoi dati personali e/o di verificarne l’utilizzo fatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, in qualità di interessato ha il
diritto di chiedere:
• la rettifica dei dati personali e l’integrazione di quelli incompleti – nelle forme previste dall’ordinamento;
• la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione o la limitazione del trattamento – per le ipotesi previste dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina di alcuni
trattamenti;
• l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato - consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati del Titolare, ai dati di contatto sopra riportati.
Diritto di proporre Reclamo o Ricorso giurisdizionale
Gli Interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione
dei dati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ex art. 79 del Regolamento.
Altre informazioni relative ai diritti degli Interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento sono predisposte e diffuse a cura degli altri Titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del Reddito di Cittadinanza e della
Pensione di Cittadinanza.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di
cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il
trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento
ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e
integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le
quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano sotto la sua autorità diretta,
appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS,
operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici,
l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso
un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.
L’INPS procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi indicati da disposizioni
normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di
titolari del trattamento e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l’Istituto, inoltre,
secondo le modalità previste dalla legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette altresì a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’ANPAL, dei centri per l’impiego e dei comuni,
i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre
prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari necessaria alla attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Il conferimento
dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti
può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, l’applicazione di sanzioni, anche penali. Non sono previsti trasferimenti
di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS.
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal
Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del
trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap.
00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato
dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come
previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati
sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono
predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.
I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall’INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare
nel modulo di dover dare notizia.
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ALLEGATO 2
Modello RdC/PdC – Com Ridotto
COMUNICAZIONE AD INTEGRAZIONE
DELLA DOMANDA DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
ATTIVITÀ DI LAVORO E REDDITI NON INTERAMENTE RILEVATI IN ISEE
Il presente modello va compilato al momento della presentazione della domanda qualora ricorrano le condizioni riportate
di seguito.
Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l’obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di
Reddito di Cittadinanza ovvero di Pensione di Cittadinanza, per le attività lavorative subordinate, autonome e d’impresa
già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell’ISEE per l’intera annualità. Di tali attività è
necessario tenere conto ai fini della determinazione dell’importo della prestazione.
Il presente modello di comunicazione in forma ridotta va compilato nel caso in cui la DSU sia stata presentata dal 1°
gennaio al 31 agosto 2019, per le attività lavorative iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Se, invece, la DSU è stata
presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, il modello dovrà essere compilato laddove l’attività lavorativa che si
svolge all’atto di presentazione della domanda sia iniziata dal 1° gennaio 2018.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La presentazione del modello RdC/PdC – Com, in forma ridotta, è prevista qualora in sede di domanda del beneficio il
richiedente abbia barrato la casella del Quadro E, con indicazione del numero di soggetti che hanno iniziato l’attività di
lavoro durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso, pena l’impossibilità di procedere a definire
la stessa domanda. La presentazione avviene, entro 30 giorni dalla domanda, presso i Centri di Assistenza Fiscale
(CAF) da parte di coloro che sono in possesso del protocollo rilasciato dall’INPS. Per consentire il corretto abbinamento
della domanda, dovrà essere altresì indicato il codice fiscale del richiedente il beneficio.
Per le attività di lavoro autonomo o di impresa, la comunicazione dell’attività ed eventuale reddito del trimestre è
effettuata mediante il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Eventuali redditi dei successivi trimestri sono comunicati
tramite il modello RdC/PdC - Com Esteso entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare. Così, ad
esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al primo trimestre
(gennaio-marzo), entro il 15 luglio devono essere trasmesse le comunicazioni relative al secondo trimestre (aprile-
giugno) ecc., con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre.
In caso di più componenti il nucleo familiare, il modello RdC/PdC – Com Ridotto andrà compilato per ciascun
componente per il quale si è verificata la variazione lavorativa.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il lordo previsto
nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa che INPS potrà desumere a decorrere, dal mese di aprile
2019, dalle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; fino a quando tali
dati non saranno concretamente disponibili, l’importo andrà autodichiarato dal richiedente (ricavandolo, ad esempio, dal
contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si
prevede di lavorare. Il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio economico nella
misura dell’80% a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.
In caso di lavoro autonomo o d’impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le
spese sostenute nell’esercizio dell’attività, relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.
Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione
occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
Nota bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, lavoro accessorio, non devono essere
comunicati.
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___________________________________________________ __________________________________________
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC
(da inserire solo in caso di presentazione della domanda di RdC/PdC presso gli uffici postali)
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE
AL SUO NUCLEO FAMILIARE.
________________________________________________ ______________________________________________
Cognome Nome
__________________________________ _______________ ___________________________________ ______
Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov.
__________________________________
Stato
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
RdC/PdC COM - MODELLO RIDOTTO
(da compilare in caso di attività lavorative avviate antecedentemente alla presentazione della domanda)
Dichiaro, di svolgere le seguenti attività lavorative all’atto della presentazione della domanda di RdC/PdC:
• attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, intermittente con un
reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _____________
• attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale o in forma partecipata, a far data dal
______________. Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie, già precedentemente
avviate, è derivato un reddito per il trimestre □ 1° □ 2° □ 3° □ 4° dell’anno ______ pari ad euro
_______________.
I dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore degli indicatori economici del reddito
familiare, ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000
rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000).
_______________ _____________________________________________________
Data Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento UE 2016/679
ai fini dell’erogazione dei benefici di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
Gentile richiedente,
la informiamo che i suoi dati personali, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche il “Regolamento”), saranno raccolti ai fini
dell’erogazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza e saranno trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento
medesimo e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Il trattamento è finalizzato all’eventuale ammissione ed erogazione dei suddetti benefici che sono assegnati quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel
mondo del lavoro e all’inclusione sociale e sono destinati ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell’erogazione del beneficio, di determinati requisiti.
I dati contenuti nelle domande di Reddito di Cittadinanza (di seguito anche “RdC”) e Pensione di Cittadinanza (di seguito anche “PdC”) – prestate dagli interessati mediante
modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all’art. 81, comma 35, lettera b), del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti.
Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti in sede di richiesta del RdC e della PdC è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente sede a Roma, Via Vittorio
Veneto n. 56.
Il Responsabile della protezione dei dati (breviter “DPO”) è raggiungibile ai seguenti indirizzi: gdpr@lavoro.gov.it (mail) – gdpr@pec.lavoro.gov.it (PEC).
Responsabile del Trattamento
L’attività di raccolta dei dati personali al fine dell’erogazione del beneficio del RdC o della PdC è svolta da Poste Italiane in qualità di gestore del servizio integrato di cui all’art. 81,
comma 35, lettera b), del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nello svolgimento di tale attività Poste Italiane
agisce come Responsabile del trattamento per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale ha stipulato un apposito accordo relativo al trattamento dei dati
personali.
Base giuridica del Trattamento
I suoi dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) e e) del Regolamento e del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, al fine di adempiere ad un obbligo di legge al quale è
soggetto il Titolare del trattamento e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento.
Tipi di dati trattati e raccolta
Il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare del trattamento due tipologie di dati personali:
• dati identificativi o comuni. Nome, cognome, codice fiscale, dati anagrafici ed identificativi, dati indiretti riferibili ai minori, dati di contatto e altri dati comunque
necessari per il trattamento, raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
• dati particolari o sensibili. Come previsto dall’art. 3 comma 13 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, possono essere trattate categorie particolari di dati personali e relativi a
condanne penali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
Tali dati verranno comunicati dagli utenti durante la compilazione della domanda di RdC e PdC tramite:
• gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133 del 6 agosto
2008;
• con modalità telematiche (www.redditodicittadinanza.gov.it o www.redditocittadinanza.gov.it) con accesso al portale tramite utenza SPID;
• Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del d.lgs. 241/1997, previa stipula di una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS).
Finalità del Trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati ai fini della verifica dell’eleggibilità dell’erogazione dei benefici previsti dal d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019.
I dati personali raccolti sono necessari ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la fruizione del relativo beneficio, pertanto, il mancato
conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste dei soggetti interessati.
Modalità di Trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi. Il trattamento dei dati personali è svolto da personale espressamente autorizzato al trattamento al
fine di garantire la riservatezza dei dati trattati ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti di tali dati. Pertanto, i dati personali degli
interessati saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di
misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
Categorie di destinatari dei dati
I dati ut supra specificati possono essere comunicati ad altri Titolari autonomi del trattamento e Responsabili del trattamento all’uopo nominati così come previsto dall’art. 28 del
Regolamento e da essi trattati. Tra i suddetti soggetti sono presenti l’INPS e gli altri soggetti istituzionali previsti dalla normativa in vigore, nei limiti delle finalità qui indicate.
Trasferimento dei dati
I dati ut supra specificati non sono oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea o di divulgazione a soggetti indeterminati.
Diritti dell’Interessato
In qualità di soggetto interessato del trattamento, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano. In tal
caso, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, avrà diritto ad ottenere l’accesso ai suoi dati personali e/o di verificarne l’utilizzo fatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Inoltre, in qualità di interessato ha il diritto di chiedere:
• la rettifica dei dati personali e l’integrazione di quelli incompleti – nelle forme previste dall’ordinamento;
• la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione o la limitazione del trattamento – per le ipotesi previste dal Regolamento, fatta salva la speciale
disciplina di alcuni trattamenti;
• l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato - consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del
trattamento.
L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati del Titolare, ai dati di contatto sopra riportati.
Diritto di proporre Reclamo o Ricorso giurisdizionale
Gli Interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ex art. 79 del Regolamento.
Altre informazioni relative ai diritti degli Interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori
informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento sono predisposte e diffuse a cura degli altri Titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di
erogazione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati contenuti nel presente modello – presentato dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei
benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni
istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal
Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il
trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni
sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano sotto la sua autorità
diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere
attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo
indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti
disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo
esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la
verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. L’INPS procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati
personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento e possono operare nei limiti strettamente
necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la
prevista Carta; l’Istituto, inoltre, secondo le modalità previste dalla legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette altresì a disposizione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, dell’ANPAL, dei centri per l’impiego e dei comuni, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione
economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra
informazione relativa ai beneficiari necessaria alla attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Il conferimento dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica è
obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare
impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, l’applicazione di sanzioni, anche penali. Non sono previsti
trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS.
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi
previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione,
o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per
la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei
dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano
nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.
I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall’INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a
dichiarare nel modulo di dover dare notizia.
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ALLEGATO 3
Modello RdC/PdC – Com Esteso
COMUNICAZIONI DEI BENEFICIARI
DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
ATTIVITÀ DI LAVORO E ALTRE VARIAZIONI
Il presente modello va compilato dai beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza esclusivamente qualora
ricorrano le condizioni riportate di seguito.
Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l’obbligo di comunicazioni successive da parte dei soggetti che fanno
parte del nucleo già beneficiario del Reddito di Cittadinanza ovvero della Pensione di Cittadinanza, in caso di eventi
sopravvenuti che potrebbero incidere sul diritto ovvero sull’importo del beneficio originariamente spettante.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Per comunicare ad INPS le predette variazioni in corso di fruizione del RdC/PdC, occorre compilare il presente modello
RdC/PdC – Com in forma estesa, presso i CAF, entro 30 giorni dall’evento, pena decadenza dal beneficio.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Il presente modello in forma estesa va utilizzato per comunicare:
a) variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di
impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC. Occorre
comunicare il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività. Nel solo caso di attività autonome o
d’impresa la comunicazione concerne l’avvio dell’attività di lavoro e dovrà essere rinnovata
trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l’indicazione del
reddito percepito nel trimestre. Così, ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata
la comunicazione relativa al 1° trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio, devono essere trasmesse le
comunicazioni relative al 2° trimestre (aprile-giugno), ecc., con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre
b) reddito presunto per l’anno solare successivo, qualora l’attività di lavoro già comunicata si protrae nel
corso di tale anno. In tal caso la compilazione del modello esteso deve avvenire entro il mese di gennaio. Ad
esempio, se in sede di domanda a settembre 2019 è stata dichiarata attività subordinata che si protragga nel
corso dell’anno solare successivo (2020), dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso entro il
mese di gennaio 2020
c) sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di
altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero
d) dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo
e) entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici e
ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). In particolare, dovrà
essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli intervenuta rispetto a
quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge.
Ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a
30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l’acquisto di seconde case
che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati
l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli, ecc. intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non
rispettino i requisiti previsti dalla norma.
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ATTENZIONE: ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il lordo
previsto nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa che INPS potrà desumere, a decorrere dal mese di
aprile 2019, dalle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; fino a
quando tali dati non saranno concretamente disponibili, l’importo andrà autodichiarato dal richiedente (ricavandolo, ad
esempio, dal contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di
mesi in cui si prevede di lavorare. Il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio
economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.
In caso di lavoro autonomo o d’impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le
spese sostenute nell’esercizio dell’attività, relativi al trimestre solare in cui è stata avviata l’attività, ed è comunicato
entro il quindicesimo giorno successivo al termine del trimestre. Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le
due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente
aggiornato entro il 15 del mese successivo alla conclusione di ogni trimestre solare, avendo a riferimento il trimestre
appena concluso.
Si fa presente, che ai fini della corretta compilazione, i redditi da indicare sono comprensivi dei redditi dichiarati in
eventuali precedenti modelli Com.
Nota bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, lavoro accessorio, non devono essere
comunicati.
___________________________________________________ __________________________________________
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O
APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE.
________________________________________________ ______________________________________________
Cognome Nome
__________________________________ _______________ ___________________________________ ______
Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov.
__________________________________
Stato
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
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MODELLO ESTESO
(da compilare se si è già beneficiari della prestazione RdC/PdC)
COMUNICAZIONI DELLA VARIAZIONE LAVORATIVA (da compilare qualora applicabile)
Dichiaro:
• di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato,
intermittente con un reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _______________
• di svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, a far data dal ______________.
Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie già precedentemente avviate è derivato un
reddito per il trimestre □ 1° □ 2° □ 3° □ 4° dell’anno pari ad euro _______________ (da compilare
in caso di comunicazioni trimestrali dei redditi successive all’avvio dell’attività)
• che le attività lavorative in forma autonoma o di impresa individuale sono cessate. L’ultima cessazione è
avvenuta in data _______________.
ULTERIORI COMUNICAZIONI (da compilare qualora applicabile)
Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità (selezionare le
caselle corrispondenti allo stato del nucleo):
a partire dal _______________ sono:
□ presenti □ non presenti
componenti in stato detentivo di cui n. _______ minorenni e n. _______ maggiorenni;
a partire dal _______________ sono:
□ presenti □ non presenti
componenti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello
Stato o di altra amministrazione pubblica, di cui n. _______ minorenni e n. _______ maggiorenni;
a partire dal _______________ sono presenti componenti che hanno presentato dimissioni volontarie dal
lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Dichiaro che in data _______________ sono modificate le condizioni del mutuo contratto per l’acquisto/la
costruzione della casa di abitazione nei termini sotto indicati:
rata mensile media del mutuo euro _______________ numero rate mensili residue _______
Dichiaro che in data _______________ si sono verificate le seguenti variazioni:
□ sono variati i dati del patrimonio immobiliare dichiarati ai fini ISEE che comportano la perdita del requisito
□ è variata la situazione del possesso di beni durevoli dichiarati ai fini ISEE, comportando la perdita del requisito.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000
rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000).
_______________ _____________________________________________________
Data Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento UE 2016/679
ai fini dell’erogazione dei benefici di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
Gentile richiedente,
la informiamo che i suoi dati personali, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche il “Regolamento”), saranno raccolti ai fini
dell’erogazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza e saranno trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal
Regolamento medesimo e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Il trattamento è finalizzato all’eventuale ammissione ed erogazione dei suddetti benefici che sono assegnati quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel
mondo del lavoro e all’inclusione sociale e sono destinati ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata dell’erogazione del beneficio, di determinati requisiti.
I dati contenuti nelle domande di Reddito di Cittadinanza (di seguito anche “RdC”) e Pensione di Cittadinanza (di seguito anche “PdC”) – prestate dagli interessati mediante
modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all’art. 81, comma 35, lettera b), del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti.
Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti in sede di richiesta del RdC e della PdC è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente sede a Roma, Via
Vittorio Veneto n. 56.
Il Responsabile della protezione dei dati (breviter “DPO”) è raggiungibile ai seguenti indirizzi: gdpr@lavoro.gov.it (mail) – gdpr@pec.lavoro.gov.it (PEC).
Responsabile del Trattamento
L’attività di raccolta dei dati personali al fine dell’erogazione del beneficio del RdC o della PdC è svolta da Poste Italiane in qualità di gestore del servizio integrato di cui
all’art. 81, comma 35, lettera b), del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nello svolgimento di tale attività
Poste Italiane agisce come Responsabile del trattamento per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale ha stipulato un apposito accordo relativo al
trattamento dei dati personali.
Base giuridica del Trattamento
I suoi dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) e e) del Regolamento e del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, al fine di adempiere ad un obbligo di legge al
quale è soggetto il Titolare del trattamento e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare del trattamento.
Tipi di dati trattati e raccolta
Il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare del trattamento due tipologie di dati personali:
• dati identificativi o comuni. Nome, cognome, codice fiscale, dati anagrafici ed identificativi, dati indiretti riferibili ai minori, dati di contatto e altri dati comunque
necessari per il trattamento, raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
• dati particolari o sensibili. Come previsto dall’art. 3 comma 13 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, possono essere trattate categorie particolari di dati personali e
relativi a condanne penali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
Tali dati verranno comunicati dagli utenti durante la compilazione della domanda di RdC e PdC tramite:
• gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133 del 6
agosto 2008;
• con modalità telematiche (www.redditodicittadinanza.gov.it o www.redditocittadinanza.gov.it) con accesso al portale tramite utenza SPID;
• Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del d.lgs. 241/1997, previa stipula di una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS).
Finalità del Trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati ai fini della verifica dell’eleggibilità dell’erogazione dei benefici previsti dal d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019.
I dati personali raccolti sono necessari ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la fruizione del relativo beneficio, pertanto, il mancato
conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste dei soggetti interessati.
Modalità di Trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi. Il trattamento dei dati personali è svolto da personale espressamente autorizzato al trattamento
al fine di garantire la riservatezza dei dati trattati ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti di tali dati. Pertanto, i dati
personali degli interessati saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione,
mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali sono trattati.
Categorie di destinatari dei dati
I dati ut supra specificati possono essere comunicati ad altri Titolari autonomi del trattamento e Responsabili del trattamento all’uopo nominati così come previsto dall’art. 28
del Regolamento e da essi trattati. Tra i suddetti soggetti sono presenti l’INPS e gli altri soggetti istituzionali previsti dalla normativa in vigore, nei limiti delle finalità qui
indicate.
Trasferimento dei dati
I dati ut supra specificati non sono oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea o di divulgazione a soggetti indeterminati.
Diritti dell’Interessato
In qualità di soggetto interessato del trattamento, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano. In
tal caso, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, avrà diritto ad ottenere l’accesso ai suoi dati personali e/o di verificarne l’utilizzo fatto dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Inoltre, in qualità di interessato ha il diritto di chiedere:
• la rettifica dei dati personali e l’integrazione di quelli incompleti – nelle forme previste dall’ordinamento;
• la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione o la limitazione del trattamento – per le ipotesi previste dal Regolamento, fatta salva la
speciale disciplina di alcuni trattamenti;
• l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato - consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione
del trattamento.
L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati del Titolare, ai dati di contatto sopra riportati.
Diritto di proporre Reclamo o Ricorso giurisdizionale
Gli Interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di presentare reclamo
al Garante per la protezione dei dati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ex art. 79 del Regolamento.
Altre informazioni relative ai diritti degli Interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento sono predisposte e diffuse a cura degli altri Titolari del trattamento che operano nell’ambito del
procedimento di erogazione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati contenuti nel presente modello – presentato dagli interessati presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all’INPS per la verifica della permanenza dei requisiti per il diritto al Reddito di Cittadinanza/Pensione di
Cittadinanza e per il calcolo dell’importo del beneficio spettante in base a quanto comunicato nel modello stesso. Il trattamento dei dati personali da parte dell’INPS,
compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione
dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di
strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo
eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano
in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del
riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi (ad esempio
ISEE) e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i
collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza
e di soggiorno.
L’INPS procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei
casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati
dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si
è proceduto alla comunicazione.
L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la
prevista Carta; l’Istituto, inoltre, secondo le modalità previste dalla legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette altresì a disposizione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, dell’ANPAL, dei centri per l’impiego e dei comuni, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla
condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo
familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari, necessaria alla attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Il conferimento dei dati relativi al telefono e
alla posta elettronica è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati
richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi, individuati dalla normativa di riferimento, l’applicazione di sanzioni,
anche penali. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli
interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS.
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi
previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di
conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano
motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile
della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli
interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli
altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.
I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall’INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è
tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia.
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