Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 45/2019
Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda
Riferimento normativo
Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 22/03/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 45
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende
attive del settore privato non agricolo. Nuove modalità di
presentazione della domanda
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono fornite indicazioni relative alle nuove
modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare
per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore
interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP”
(SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica
al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e
assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
INDICE
1. Quadro di riferimento
2. Nuove modalità di presentazione della domanda
2.1 Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare
3. Modalità di presentazione della domanda: istruzioni procedurali
3.1 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel
settore privato non agricolo
3.2 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel
settore privato agricolo
3.3 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
4. Istruzioni per i datori di lavoro con dipendenti del settore privato non agricolo
4.1 Gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1°
aprile 2019
4.2 Gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data
del 31 marzo 2019
1. Quadro di riferimento
La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è strettamente collegata a
quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo
Unico sugli assegni familiari).
In base alle disposizioni del citato decreto-legge n. 69/1988, l’assegno per il nucleo familiare
sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e
le quote di maggiorazione per i pensionati, nonché ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato (gli assegni familiari rimangono in vigore limitatamente a specifiche
categorie di lavoratori), e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i
dipendenti di tale settore.
Riguardo agli aspetti non disciplinati direttamente restano in vigore le norme contenute nel
citato T.U. sugli assegni familiari, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 69/1988. In particolare, relativamente ai presupposti oggettivi e alla titolarità
dell’obbligo alla corresponsione della prestazione, trovano applicazione – tra le altre
disposizioni – gli articoli 1 e 37 del T.U.
L’articolo 1, primo comma, stabilisce l’obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni
familiari, che spettano a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”;
l’articolo 37, comma 1, così come modificato dall’articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, n.
1038, dispone che “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di
lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo
conguaglio da parte dell’Istituto delle somme versate.
Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al
lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l’unico soggetto obbligato ex lege al
pagamento è l’INPS.
Infine, per i lavoratori dipendenti trova applicazione il principio di automaticità delle
prestazioni previdenziali espressamente sancito dall’articolo 2116 del codice civile, che al
comma 1 stabilisce che “le prestazioni indicate nell’articolo 2114 [tra le quali sono compresi
anche gli assegni per il nucleo familiare] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di
assistenza […]”. Ne deriva che il diritto all’assegno al nucleo familiare sorge per il lavoratore
ogni qual volta si verifichino i presupposti previsti dalla legge, indipendentemente dalle
iniziative dell’imprenditore al riguardo, in quanto non si tratta di rapporti che si svolgono tra
lavoratori e datori di lavoro, ma di diritti e obblighi che lavoratori e datori di lavoro hanno nei
confronti degli istituti di assistenza e previdenza.
2. Nuove modalità di presentazione della domanda
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori
dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate
direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il
corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che le domande per la
prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro
utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere
presentate esclusivamente all’INPS.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello
“ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli
anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla
base delle istruzioni fornite al successivo paragrafo 4.2.
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno
istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare
richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili
teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito
negli anni precedenti.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie
credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le
condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato
deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, unadomanda di variazione per il
periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
2.1 Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni
per il nucleo familiare[1] il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di
“ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura
telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il
diritto alla prestazione stessa. Si richiamano sul punto le indicazioni fornite dall’Istituto con le
circolari e i messaggi pubblicati in materia.
In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al
cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello
“ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di
“ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative
in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo
provvedimento (modello “ANF58”).
3. Modalità di presentazione della domanda: istruzioni procedurali
3.1 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende
attive del settore privato non agricolo
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS,
esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso
di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di
Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile
2019;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi,
anche se non in possesso di PIN.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore
dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale,
secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.3.
3.2 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende
attive del settore privato agricolo
La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo
indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello
“ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.
3.3 Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o
fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
La relativa domanda telematica (cfr. la circolare n. 136/2014) deve essere presentata
all’Istituto, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN
dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta
Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istitutoal seguente percorso: “Invio OnLine di
domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803
164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario
del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi,
anche se non in possesso di PIN.
4. Istruzioni per i datori di lavoro con dipendenti del settore privato non
agricolo.
4.1 Gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere
dal 1° aprile 2019
Gli importi calcolati dall’Istituto (come descritto al precedente paragrafo 2) saranno messi a
disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility,
disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica
indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora
i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione
tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di
lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla
tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di
riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile
indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le
consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio
con le denunce mensili.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro
potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli
assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle
dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal
datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo
richiesto.
4.2 Gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino
alla data del 31 marzo 2019
Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno
erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio,
sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non
oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro
dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo 4.1.
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di
lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora
utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza,
liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia
Uniemens relativa al mese di giugno 2019.
Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo
familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
***
Con successivi messaggi saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso
Uniemens nei casi di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e le caratteristiche
dell’utility di cui al precedente paragrafo 4, nonché fornite le istruzioni per la gestione, da
parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, delle istanze presentate in via telematica.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] L’autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:
figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti
da unione civile, o in stato di abbandono;
figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati
prima del matrimonio;
figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di
reversibilità;
nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro
età;
familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
minori in accasamento etero-familiare;
familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano
residenti all’estero;
figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore
ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con
almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
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