Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 28/03/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 47
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende
editoriali e stampatrici di periodici ai sensi dell’articolo 1, comma
154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dall’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
SOMMARIO: Si forniscono istruzioni per l’applicazione della disposizione di cui all’articolo
1, comma 277, della legge di bilancio 2019.
INDICE
1. Premessa
2. Requisito per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici
3. Monitoraggio delle domande
4. Riesame delle domande
1. Premessa
L’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, Supplemento ordinario n. 62,
dispone che “all’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le
seguenti: « e di 1 milione di euro per l’anno 2023 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si
applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di adeguamento alla speranza di vita » (Allegato n. 1).
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in
argomento.
2. Requisito per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici
Per effetto dell’articolo 1, comma 277, della legge di bilancio 2019, ai destinatari del
prepensionamento in argomento si applicano i requisiti, vigenti prima dell’entrata in vigore del
D.P.R. n. 157/2013, non adeguati alla speranza di vita di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a
12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pertanto, i lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di
periodici, che hanno cessato l’attività lavorativa, anche in costanza di fallimento, per le quali è
stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 5
agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi
di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, accedono al
prepensionamento con un’anzianità contributiva pari a 32 anni, aumentata di un periodo non
superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni, maturata entro il periodo di godimento del
trattamento straordinario di integrazione salariale.
Con riferimento ai destinatari della disposizione in oggetto, si rinvia al paragrafo 2 della
circolare n. 89 del 1° agosto 2018.
3. Monitoraggio delle domande di prepensionamento
L’articolo 1, comma 277, della legge di bilancio 2019 ha previsto il finanziamento della spesa
per i trattamenti pensionistici in argomento, per l’anno 2023, nel limite di un milione di euro.
Per effetto del citato comma, con riferimento al limite di spesa di cui al paragrafo 4 della citata
circolare n. 89/2018, le domande di prepensionamento, presentate entro il 2 marzo 2018,
possono essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2022 e nel limite di un milione di euro per l’anno 2023.
Per la valutazione del raggiungimento del limite di spesa, alla luce del citato articolo 1, comma
277, si procede al calcolo del maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione
rispetto al perfezionamento del requisito di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge
n. 416/1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 157/2013, non
adeguato alla speranza di vita a decorrere dal 2021.
4. Riesame delle domande
Le domande di “Prepensionamento Editoria articolo 1, comma 154, legge n. 205 del 2017”
devono essere riesaminate alla luce di quanto esposto sopra.
In particolare, le Strutture territoriali dovranno verificare, con riferimento ai lavoratori per i
quali risultavano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al paragrafo 3 della circolare n.
89/2018, la maturazione dei requisiti previsti per il prepensionamento secondo le disposizioni
dell’articolo 1, comma 154, come modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge n.
145/2019.
Nel caso in cui sia accertato il diritto al prepensionamento le Strutture territoriali, prima di
procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, dovranno trasmettere alla casella di
posta elettronica prepensionamento.editoria@inps.it il nuovo esito, nonché tutti gli elementi
necessari alla quantificazione dell’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 154,
della legge n. 205/2017 cosi come modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge
n.145/2018.
Per quanto non specificato si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 89 del 1° agosto
2018 e con i messaggi n. 722 del 16 febbraio 2018 e n. 3964 del 25 ottobre 2018, ove
compatibili.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
(comma 277)
277. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le
seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2023 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le
disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di
vita ».
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