Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 29/03/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 48
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18
gennaio 2017. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021”
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine al dettato della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, modificando le previsioni di cui
all’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., ha introdotto
nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
verificatisi nel Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016.
Viene disciplinata altresì, in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma
759, lettera c), della citata legge, la modalità di restituzione dei contributi
non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni previdenziali previste
per la zona franca urbana sisma centro Italia.
INDICE
1. Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti
contributivi sospesi
2. Proroga della sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure
esecutive
3. Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana
Sisma Centro Italia”
3.1. Istruzioni operative
1. Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi
sospesi
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 229/2016, ha disposto la sospensione, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in
oggetto, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo decorrente
dalla data del verificarsi dei suddetti eventi sismici fino al 30 settembre 2017.
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da
ultimo, dalle disposizioni del decreto-legge n. 55/2018 convertito con modificazioni dalla legge
n. 89/2018, alla data del 31 gennaio 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo
di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.
L’Istituto ha fornito indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi, riferiti agli eventi calamitosi in trattazione, con le circolari n. 204/2016, n. 2/2017
e con il messaggio n. 2174/2017. Le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in
unica soluzione, entro la scadenza del 31 gennaio 2019, sono state, invece, fornite con il
messaggio n. 4378/2018.
Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n. 62L), ha modificato le previsioni di cui al comma 13
dell’articolo 48 del citato D.L. n. 189/2016.
Sul piano formale, si sottolinea che il dettato di cui alla lettera b) del comma 991 in esame
precisa, preliminarmente, che le misure previste per i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del
24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 (cfr. allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016 e
ss.mm.ii.) sono estese ai Comuni colpiti dal sisma verificatosi in data 18 gennaio 2017 (cfr.
allegato 2-bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.). In particolare, infatti, le parole “allegati 1 e
2”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “allegati 1, 2 e 2-bis”.
Precisato quanto sopra, si rappresenta che la novella normativa ha introdotto una ulteriore
proroga della ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi a seguito degli
eventi sismici in epigrafe. Nello specifico, le previsioni del citato comma 991, alla lettera b),
dispongono che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del D.L. n.
189/2016 e ss.mm.ii., vengano effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di
sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019.
Pertanto, si evidenzia che, a seguito dell’emanazione della citata legge n. 145/2018, con
riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la ripresa degli
adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 gennaio 2019, è stata
prorogata alla data del 1° giugno 2019.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi
in unica soluzione, da effettuarsi entro la scadenza del 1° giugno 2019, ovvero, in alternativa,
mediante rateazione in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal
medesimo mese di giugno 2019.
2. Proroga della sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive
L’articolo 1, comma 994, della legge n. 145/2018, che si illustra con la presente circolare, ha
riformulato l’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017, come
segue: “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui
agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della
riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi
compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei
termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1º gennaio 2020.”
Pertanto, in ragione della sostituzione delle parole "dal 1° gennaio 2019" con le parole "dal 1°
gennaio 2020", i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, nonché le attività
esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi
all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, rimangono sospesi fino al 31
dicembre 2019 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma
Centro Italia”
L’articolo 46, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha
previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito
dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi
calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal
24 agosto 2016.
In ordine alle modalità di concessione delle suddette agevolazioni contributive, la disciplina
vigente – in relazione alla quale il Ministero dello Sviluppo economico (MISE), quale autorità
competente, ha fornito le indicazioni amministrative con le circolari n. 99473/2017, n.
114735/2017 e n. 163472/2017 – prevede che le medesime siano riconosciute nei limiti delle
risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato. Gli elenchi
dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento sono stati resi noti dal citato
Dicastero con la pubblicazione di appositi decreti direttoriali (cfr. da ultimo il decreto
direttoriale 12 luglio 2018).
Si precisa in particolare, a tal riguardo, che i periodi di imposta, per i quali è concessa
l’esenzione in trattazione, erano originariamente circoscritti al 2017 ed al 2018 ai sensi
dell’articolo 46, comma 4, del citato D.L. n. 50/2017.
Tanto premesso, si rende noto che l’articolo 1, comma 759, lettera b), della legge n.
145/2018, ha modificato il dettato del citato articolo 46, istitutivo della predetta zona franca
urbana, prevedendo l’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione. Nel
dettaglio, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – in presenza dei
presupposti di legge e fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente
concessa – è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per i periodi di imposta
2019 e 2020.
Si evidenzia, inoltre, che il medesimo comma 759, alla lettera c), introducendo un ulteriore
comma 4-bis al disposto del previgente articolo 46 del citato D.L. n. 50/2017, demanda
all’Istituto il compito di disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai
soggetti beneficiari delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la zona franca
urbana.
Pertanto, in applicazione della suddetta previsione di legge si forniscono le seguenti istruzioni
operative.
3.1. Istruzioni operative
In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, si rammenta che l’articolo
46, comma 8, del D.L. n. 50/2017, fa esplicito rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di
cui al decreto del MISE 10 aprile 2013, che prevedono la riduzione dei versamenti da
effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).
A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle
agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con le
Risoluzioni n. 160/E del 21 dicembre 2017 e n. 45/E del 19 giugno 2018, i codici tributo
“Z148”, “Z149” e “Z150”.
Detti codici devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello “F24”, in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di imposta
per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono
utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei
periodi di imposta ammissibili (da 2017 a 2020). Sono compresi altresì i contributi sospesi per
effetto degli eventi sismici in epigrafe, rientranti nell’arco temporale di riferimento delle
agevolazioni zona franca urbana, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata
prorogata – come riportato al paragrafo 1 della presente circolare – alla data del 1° giugno
2019.
Qualora i beneficiari dei provvedimenti di concessione ritengano di non poter fruire delle
agevolazioni di natura previdenziale entro l’ultimo periodo di imposta previsto, viene fatta
salva la possibilità di utilizzare il predetto credito verso l’erario anche mediante la riduzione dei
versamenti dei contributi obbligatori eventualmente già effettuati in favore dell’Istituto da
parte dei beneficiari delle predette agevolazioni.
È il caso di rammentare che l’importo delle agevolazioni contributive è riconosciuto nei limiti
delle risorse disponibili ed è soggetto all’osservanza dei massimali de minimis previsti dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Si sottolinea per completezza che, al fine di evitare il rimborso di importi che potrebbero
risultare non spettanti, verranno svolti in via preliminare – con l’eventuale coinvolgimento della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE – gli ordinari accertamenti di
competenza, anche con riguardo all’effettiva insussistenza di obblighi contributivi in relazione
alle caratteristiche delle aziende e dei relativi rapporti di lavoro.
Per utilizzare il predetto credito verso l’erario anche mediante la riduzione dei versamenti dei
contributi obbligatori già effettuati all’Istituto dai beneficiari delle predette agevolazioni, i
soggetti interessati dovranno ripresentare, per il medesimo periodo di riferimento, un nuovo
modello di pagamento “F24”, secondo le istruzioni di seguito riportate.
Aziende con dipendenti
Le aziende con dipendenti dovranno compilare il modello di pagamento “F24”, valorizzando
all’interno della sezione “Inps”, nella colonna “importi a debito versati”, la somma dei
contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire dell’agevolazione di natura
previdenziale prevista per la zona franca urbana.
In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere esposto il codice causale contributo
“RC01”. La medesima somma dovrà essere valorizzata, altresì, nella sezione “Erario” nella
colonna “Importi a credito compensati” con l’esposizione, in corrispondenza, del relativo codice
tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.
In tal modo, il saldo a credito dell’azienda potrà essere oggetto di rimborso da parte
dell’Istituto a seguito di istanza da presentarsi secondo le ordinarie modalità.
Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Si richiamano le indicazioni per la compensazione sopra dettate per le aziende con dipendenti,
con la precisazione che sul modello di pagamento “F24” ordinario dovrà essere valorizzata la
sezione “Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi” e che, nel campo “Causale contributo” di detta
sezione, in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”, dovranno essere indicate le
causali di pagamento previste per la contribuzione obbligatoria della Gestione pubblica (ad es.
P201) pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Lavoratori autonomi artigiani e commercianti
I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti dovranno compilare
il modello di pagamento “F24”, valorizzando all’interno della sezione “Inps”, nella colonna
“importi a debito versati”, la somma dei contributi già versati in relazione ai quali si intende
fruire della agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona franca urbana. In
corrispondenza delle somme indicate dovrà essere utilizzata la codeline originaria.
La medesima somma dovrà essere valorizzata altresì nella sezione “Erario” nella colonna
“Importi a credito compensati” con l’esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo
istituito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.
Gestione separata committenti
I committenti dovranno compilare il modello di pagamento “F24” valorizzando, all’interno della
sezione “Inps”, nella colonna “Importi a debito versati”, la somma dei contributi già versati in
relazione ai quali si intende fruire dell’agevolazione di natura previdenziale prevista per la zona
franca urbana. In corrispondenza delle somme indicate dovrà essere esposto il codice causale
contributo “CXX”.
La medesima somma dovrà essere valorizzata, altresì, nella sezione “Erario” nella colonna
“Importi a credito compensati” con l’esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo
istituito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.
Gestione separata liberi professionisti
I liberi professionisti dovranno compilare il modello di pagamento “F24” valorizzando,
all’interno della sezione “Inps”, nella colonna “Importi a debito versati”, la somma dei
contributi già versati in relazione ai quali si intende fruire della agevolazione di natura
previdenziale prevista per la zona franca urbana. In corrispondenza delle somme indicate
dovrà essere esposto il codice causale “PXX”.
La medesima somma dovrà essere valorizzata altresì nella sezione “Erario” nella colonna
“Importi a credito compensati” con l’esposizione, in corrispondenza, del relativo codice tributo
istituito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni sopra riportate.
Aziende agricole con dipendenti – Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola
colonìa e compartecipazione familiare
Ai fini del recupero delle somme corrisposte attraverso la compensazione con i codici tributo
istituiti con Risoluzioni n. 160/E del 21/12/2017 e n. 45/E del 19 giugno 2018 per la gestione
in argomento si illustrano, di seguito, le modalità di compilazione del modello “F24”.
L’importo relativo alla esenzione contributiva riconosciuta deve essere valorizzato nel modello
“F24”, indicando i seguenti dati:
Sezione Erario
Codice Tributo Periodo di Importi a credito
riferimento compensati
Vedi risoluzioni Anno >= 2017 Importo esenzione contributiva
ADE
Sezione INPS
Codice Sede Causale Matricola Periodo dal Periodo al Importi a
contributo INPS/Codice debito
INPS/Filiale versati
Azienda
Sede INPS LAS - LAA codeline inviata in periodo periodo Importo
competente sede di tariffazione valorizzato in valorizzato in esenzione
per territorio sede di sede di contributiva
tariffazione tariffazione
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 48/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.