Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2019
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 25/01/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 5
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale,
dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di
solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di
solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione
NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di
disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente
utili relativi all’anno 2019
SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2019, degli importi massimi dei
trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito
Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di
disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché
la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
1. Premessa
2. Trattamenti di integrazione salariale
3. Fondo credito
a) Assegno ordinario
b) Assegno emergenziale
4. Fondo credito cooperativo
a) Assegno emergenziale
5. Indennità di disoccupazione NASpI
6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
7. Indennità di disoccupazione agricola
8. Assegno per attività socialmente utili
1. Premessa
L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento
di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti
di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei
di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale
più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione
annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con la presente circolare vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2019, degli
importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di
solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di
disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura
dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
2. Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato
articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione
lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile
attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista
dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74 Basso 993,21 935,21
Superiore a 2.148,74 Alto 1.193,75 1.124,04
Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma
1, lett. i) e m), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dell’art. 1, D.L. n. 726/84, convertito dalla
L. n. 863/84 e dell’art. 13, L. n. 223/91), anche per le integrazioni salariali relative a contratti
di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si
applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova
disciplina del D.lgs n. 148/2015.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo
2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo
per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74 Basso 1.191,85 1.122,25
Superiore a 2.148,74 Alto 1.432,50 1.348,84
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n.
148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore
agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Fondo credito
a) Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per
l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2019, nonché le retribuzioni mensili di riferimento
per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a 2.173,37 1.180,39
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 1.360,55
Superiore a 3.435,56 1.718,82
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per
l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2019, nonché le retribuzioni mensili di
riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato
al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che
attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett.
a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui
la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica,
comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale
Retribuzione Importo al lordo della riduzione Importo al netto della riduzione
tabellare annua lorda 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986)
(euro) (euro) (euro)
Inferiore a 2.431,19 2.289,21
41.621,22
Compresa tra 2.738,72
41.621,22–
54.763,95
Superiore a 3.833,17
54.763,95
4. Fondo credito cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per
l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2019, nonché le retribuzioni mensili di
riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato
al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che
attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente
nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della
retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo
Retribuzione tabellare Importo al lordo della riduzione Importo al netto della riduzione
annua lorda (euro) 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986)
(euro) (euro)
Inferiore a 39.346,38 2.331,78 2.195,60
Quota compresa 3.136,31
tra 39.346,38 –
54.877,85
Quota superiore 3.647,82
a 54.877,85
5. Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è
pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, a € 1.221,44 per il
2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la
riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il
2019, € 1.328,76.
6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-
COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, a € 1.221,44
per il 2019.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, €
1.328,76.
7. Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da
liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018,
trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per
tale ultimo anno.
Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 31/01/2018 con
riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a € 1.180,76 (per ciò che
riguarda il massimale più alto) e a € 982,40 (quanto al massimale più basso).
8. Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è
pari, dal 1° gennaio 2019, a € 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di
cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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