Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e personale locale nelle scuole statali all’estero. Determinazione della base imponibile ai fini contributivi e pensionistici per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2018
Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e personale locale nelle scuole statali all’estero. Determinazione della base imponibile ai fini contributivi e pensionistici per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 11/04/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 52
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
personale locale nelle scuole statali all’estero. Determinazione della
base imponibile ai fini contributivi e pensionistici per effetto delle
innovazioni introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2018
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra, alla luce delle modifiche introdotte
dall’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quadro
normativo in materia di retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli
impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale ai sensi dell’articolo 152 del D.P.R. n.
18/1967 e del personale locale delle scuole statali all’estero assunto ai sensi
degli articoli da 31 a 33 del D.lgs n. 64/2017.
INDICE
1. Premessa
2. Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli
uffici consolari e dagli istituti di cultura e personale locale nelle scuole statali
all’estero. La disciplina del rapporto di lavoro
3. Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli
uffici consolari e dagli istituti di cultura e personale locale nelle scuole statali
all’estero. La tutela previdenziale
4. Il regime di salvaguardia per il personale di nazionalità italiana o di
cittadinanza italiana in servizio all’entrata in vigore del D.lgs n. 103/2000
5. Il reddito imponibile ai fini previdenziali fino al 31 marzo 2018. La norma
di interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 8, del D.P.R. n.
917/1986
6. Il reddito imponibile ai fini previdenziali a decorrere dal 1° aprile 2018
1. Premessa
L’articolo 1, comma 271, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio 2018), ha introdotto disposizioni che modificano il quadro normativo in materia di
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli impiegati assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all’estero facenti
capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) ai sensi
dell’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e del personale locale nelle scuole statali
all’estero assunto ai sensi degli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
In particolare, la citata norma contiene disposizioni interpretative in materia di applicazione
dell’articolo 51, comma 8, primo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n.
917/1986), relativo alla determinazione dell’imponibile ai fini previdenziali del predetto
personale. Il secondo periodo del citato comma 271, che presenta profili innovativi, prevede, a
decorrere dal 1° aprile 2018, l’introduzione del calcolo dell’imponibile ai fini previdenziali
sull’intera misura della retribuzione effettivamente percepita. L’innovazione riguarda tutte le
tipologie di personale assunto localmente dagli uffici del MAECI e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla legislazione secondo cui risulta regolato il
relativo rapporto di lavoro.
Allo scopo di favorire la corretta applicazione delle disposizioni, di seguito si illustra
preliminarmente il peculiare regime che disciplina il rapporto di lavoro delle predette categorie
di personale e la relativa tutela previdenziale.
2. Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti di cultura e personale locale nelle scuole statali all’estero. La
disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura (di seguito, per brevità, anche impiegati a
contratto) è regolato dal titolo VI del D.P.R. n. 18/1967 (artt. 154-166), nonché dal decreto
legislativo 7 aprile 2000, n. 103, che, oltre a riformare l’intera disciplina in materia, recata dal
citato titolo VI del D.P.R. n. 18/1967, ha introdotto, con l’articolo 2, i regimi speciali
temporanei per i contratti di lavoro in essere all’atto della riforma e deroghe specifiche per i
lavoratori di cittadinanza italiana. Per i profili connessi agli adempimenti previdenziali riferiti al
predetto personale, si rammenta che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti di cultura risultano privi di personalità giuridica, in quanto costituiscono a tutti gli effetti
strutture del MAECI.
Sul piano generale, fatto salvo quanto disposto dal titolo VI del D.P.R. n. 18/1967, il rapporto
di lavoro del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti di cultura è regolato dalla legge locale. Inoltre, ferme le norme in
materia di diritto internazionale e convenzionale, la competenza a giudicare le eventuali
controversie in materia lavoristica, anche con riguardo all’applicazione delle norme del citato
decreto presidenziale, è rimessa al foro locale.
Di seguito si riassume la disciplina generale del titolo VI del D.P.R. n. 18/1967, rinviando al
paragrafo successivo gli approfondimenti dei profili afferenti alla tutela previdenziale:
- articolo 154 (regime dei contratti): sul piano generale, i rapporti di lavoro del
personale a contratto, sia a tempo determinato che indeterminato, sono regolati dalle relative
norme del D.P.R. n. 18/1967. In caso di incompatibilità delle citate disposizioni con le norme
imperative della legislazione del Paese ospitante, nonché nel caso in cui le norme locali siano
più favorevoli per il lavoratore, si applicano comunque le norme locali. Parimenti si fa
riferimento alle norme locali per tutti i profili non espressamente disciplinati dal D.P.R. n.
18/1967;
- articolo 155 (requisiti e modalità per l’assunzione): la norma disciplina i requisiti e le
procedure per l’assunzione degli impiegati a contratto, che prevedono l’approvazione del
contratto con apposito decreto del MAECI;
- articolo 156 (doveri dell’impiegato): assumendo a riferimento i principi che regolano il
rapporto di lavoro nel pubblico impiego, riporta gli obblighi e i doveri ai quali deve conformarsi
il comportamento degli impiegati a contratto;
- articolo 157 (retribuzione): la misura della retribuzione è fissata dal contratto
individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e,
soprattutto, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari e istituti di cultura di altri Paesi, in primo luogo quelli dell’Unione Europea;
- articolo 157-bis (assegno per il nucleo familiare): per il regime dei trattamenti per il
nucleo familiare si rinvia alla normativa italiana, fatta salva l’applicazione delle norme locali se
più favorevoli per il lavoratore;
- articolo 157-ter (orario di lavoro, orario di servizio e festività), art. 157-quater (ferie),
art. 157-quinquies (permessi), art. 157-sexies (assenze dal servizio): le norme regolano le
condizioni e i tempi di svolgimento della prestazione lavorativa;
- articolo 158 (previdenza ed assistenza): fissa i principi che regolano la tutela
previdenziale e assistenziale degli impiegati a contratto, per la cui disciplina organica è
necessario assumere a riferimento anche le previsioni introdotte dall’articolo 2 del D.lgs n.
103/2003 (cfr. successivo paragrafo 4 della presente circolare);
- articolo 158-bis (infortuni sul lavoro): gli impiegati a contratto sono assicurati contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste alla legislazione locale, ivi
comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Laddove la normativa locale non
preveda alcuna forma di tutela ovvero la tutela prevista sia “manifestamente insufficiente”, gli
impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o esteri “nei limiti delle
corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati”. Gli impiegati a
contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati ai sensi
della legislazione italiana;
- articolo 158-ter (provvidenze scolastiche): qualora, per cause di forza maggiore
connesse con la situazione della sede di servizio, i figli dei dipendenti non possano frequentare
regolari corsi di istruzione universitaria o professionali sul posto, può essere corrisposto al
dipendente un rimborso per le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi di
istruzione universitaria o professionali assimilabili in altra sede. Per la disciplina applicabile alle
spese sostenute in materia di istruzione si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 51,
comma 2, lett. f-bis), del TUIR (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016);
- articolo 159 (viaggi di servizio): nel caso in cui la sede disponga l’invio di un impiegato
a contratto in viaggio di servizio all’interno del medesimo Stato o all’estero è prevista la
corresponsione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di una indennità giornaliera. Per
l’individuazione del regime contributivo applicabile alle indennità corrisposte nelle situazioni di
trasferta si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 51, comma 5, del TUIR;
- articolo 160 (assunzione presso altro ufficio): nel caso di chiusura o soppressione di un
ufficio all'estero l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e
dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un
altro ufficio all'estero;
- articolo 161 (cessazione dal servizio): gli impiegati a contratto, oltre che per le cause
previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il
primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salva la
possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale;
- articoli 162, 163 e 165: abrogati dal D.lgs n. 103/2000;
- articolo 164 (sanzioni disciplinari): contiene l’elencazione delle diverse tipologie di
sanzioni disciplinari applicabili agli impiegati a contratto;
- articolo 166 (risoluzione del contratto): la norma disciplina le cause di risoluzione del
contratto di impiego. Si rammenta al riguardo che l’indennità sostitutiva del preavviso rientra
nella base imponibile ai fini contributivi (cfr. la circolare n. 263/1997).
Il D.lgs n. 103/2000, che ha riformato la disciplina degli impiegati a contratto nei termini sopra
riassunti, ha previsto un regime di salvaguardia nei confronti del personale di nazionalità
italiana o di cittadinanza italiana in servizio alla data di entrata in vigore del predetto
provvedimento (13 maggio 2000).
L’articolo 33 del D.lgs n. 64/2017, recante la disciplina della scuola italiana all’estero, estende
al personale assunto localmente dalle scuole italiane all’estero, strutture del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la normativa prevista dal titolo VI del D.P.R. n.
18/1967 per gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti di cultura, fatta eccezione delle seguenti disposizioni:
a) per il personale docente e non docente, dell’articolo 160, che regola il ricollocamento
presso altro ufficio all’estero in caso di chiusura o soppressione dell’ufficio presso cui si presta
servizio;
b) per il solo personale docente, dell’articolo 157, che disciplina la misura della retribuzione.
Pertanto, fatte salve le disposizioni sopra citate, nonché il regime di salvaguardia e di deroga
introdotto dall’articolo 2 del D.lgs n. 103/2000, tutte le altre previsioni normative del titolo VI
del D.P.R. n. 18/1967, con particolare riguardo a quelle che regolano la tutela previdenziale,
sono immediatamente applicabili al personale docente e non docente delle scuole statali
all’estero.
3. Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti di cultura e personale locale nelle scuole statali all’estero. La
tutela previdenziale
L’articolo 158 del D.P.R. n. 18/1967 stabilisce che la tutela previdenziale degli impiegati a
contratto è assicurata “nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni
e gli accordi internazionali in vigore”.
Pertanto, sul piano generale, gli impiegati a contratto hanno diritto alle assicurazioni
previdenziali contemplate dalla legislazione locale, in relazione alle quali il MAECI e i lavoratori
sono tenuti ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi sulla base delle relative previsioni
normative vigenti nel Paese estero dove si svolge il rapporto di lavoro. Si evidenzia che, ai fini
dell’individuazione della tutela previdenziale applicabile agli impiegati a contratto, la norma fa
riferimento anche alle convenzioni e agli accordi internazionali in vigore.
Pertanto, a seconda del Paese in cui è instaurato e si svolge il rapporto di lavoro, vanno
opportunamente distinte le seguenti fattispecie:
a) il rapporto di lavoro si svolge in un Paese dell’Unione Europea. In tal caso, nel rispetto del
principio di territorialità, gli impiegati a contratto sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie
previste dal Paese estero in cui prestano attività lavorativa.
I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (n. 883/2004 e n. 987/2009) consentono,
tuttavia, di derogare al principio della territorialità dell’obbligo assicurativo e a tutte le norme
in materia di determinazione della legislazione applicabile (articoli da 11 a 15 del Titolo II del
Regolamento (CE) n. 883/2004) mediante la conclusione, ai sensi dell’articolo 16 del
Regolamento (CE) n. 883/2004, di specifici accordi tra le autorità competenti degli Stati
membri interessati (c.d. accordi in deroga).
Ne consegue che, ove ai sensi del citato articolo 16 siano stati conclusi per i dipendenti in
commento accordi per l’applicazione della legislazione italiana, detto personale dovrà essere
assicurato ai fini previdenziali in Italia con contestuale esonero dall’applicazione della
legislazione dello Stato membro di occupazione.
Per effetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, infatti, la persona a cui si applicano
le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004 può essere soggetta alla legislazione di un
solo Stato membro (art. 11, par. 1);
b) il rapporto di lavoro si svolge in un Paese extracomunitario con cui vige una convenzione
bilaterale per la sicurezza sociale. Anche in questo caso, sul piano generale, nel rispetto del
principio di territorialità, gli impiegati a contratto sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie
previste dal Paese estero in cui prestano attività lavorativa. Al personale di nazionalità italiana
si applicano le forme di tutela assicurativa previste dalla legislazione del Paese estero e/o di
quella nazionale, sulla base delle regole stabilite nella convenzione bilaterale. L’applicazione
delle disposizioni convenzionali contenute nei singoli accordi potrà estendersi anche al
personale di cittadinanza non italiana soltanto qualora si tratti di convenzione/accordo che, ai
fini dell’ambito di applicazione soggettivo della stessa/o prescinda dalla cittadinanza (ad
esempio, Argentina, Repubblica di San Marino, ecc.). Si evidenzia che, non trovando
applicazione le norme sulle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n.
[1]
317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (cfr. la circolare n.
16/2018), gli obblighi assicurativi sul territorio nazionale, ove ricorrenti, vanno sempre assolti
sulla base della retribuzione effettivamente percepita;
c) il rapporto di lavoro si svolge in un Paese extracomunitario con cui non vige una
convenzione bilaterale per la sicurezza sociale. In questo caso, nel rispetto del principio di
territorialità, gli impiegati a contratto, a prescindere dalla relativa nazionalità, sono soggetti
alle assicurazioni obbligatorie previste dal Paese estero in cui prestano attività lavorativa.
Sempre il citato articolo 158 stabilisce, al secondo periodo del comma 1, che laddove “la
normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo
manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta essere assicurati
presso enti assicurativi italiani o stranieri.” In questo caso, il legislatore, allo scopo di
assicurare comunque un’adeguata tutela previdenziale agli impiegati assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, stabilisce che,
laddove la legislazione locale non contempli forme di tutela previdenziale ovvero la loro
intensità risulti manifestamente insufficiente – condizione da valutare avuto riguardo al
sistema di sicurezza sociale del Paese di origine del lavoratore – gli impiegati medesimi
possano, su richiesta, essere tutelati attraverso il ricorso a forme assicurative prestate da enti
assicurativi italiani ovvero stranieri.
Il secondo comma dell’articolo 158 del D.P.R. n. 18/1967 prevede che gli impiegati a contratto
– a tempo determinato ovvero indeterminato – di cittadinanza italiana possono optare per
l’applicazione della legislazione previdenziale italiana.
I limiti e le condizioni di esercizio di tale opzione variano a seconda del Paese in cui si svolge il
rapporto di lavoro. Pertanto, si possono distinguere le seguenti ipotesi:
a) con riferimento agli impiegati a contratto che operano in Paesi comunitari, si fa presente
che il Regolamento (CE) n. 883/2004, diversamente da quanto prevedevano le previgenti
diposizioni regolamentari (art. 16, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 1408/71) non contiene
una norma ad hoc che consenta al personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli
uffici consolari di optare per la legislazione dello Stato accreditante (nel caso specifico l’Italia).
Ne consegue, pertanto, che i dipendenti di cittadinanza italiana potranno essere assoggettati
alla legislazione previdenziale italiana soltanto qualora venga stipulato un accordo, ai sensi
dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consenta di stabilire eccezioni alla
legislazione applicabile di comune accordo tra le autorità competenti degli Stati membri
interessati;
b) gli impiegati a contratto che operano in un Paese extracomunitario in cui vige, con l’Italia,
una convenzione bilaterale per la sicurezza sociale potranno invece esercitare l’opzione, di cui
al predetto articolo 158, nei limiti in cui essa risulti compatibile con la disciplina fissata dalla
medesima convenzione bilaterale;
c) gli impiegati a contratto che operano in un Paese extracomunitario non convenzionato
con l’Italia potranno esercitare l’opzione, di cui al predetto articolo 158, esclusivamente nel
caso in cui non risulti obbligatoria l’iscrizione al sistema di sicurezza sociale locale e sempreché
non abbiano fatto richiesta di tutela attraverso il ricorso a forme assicurative prestate da enti
assicurativi italiani o stranieri ai sensi dell’articolo 158, primo comma, secondo periodo, del
D.P.R. n. 18/1967.
Il personale di cittadinanza italiana che ha optato, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del
Regolamento (CEE) n. 1408/71, per la legislazione dello Stato accreditante (Italia) potrà
mantenere, in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 87,
paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. la circolare n. 83/2010, paragrafo 26),
l’assoggettamento alla citata legislazione fino al 30 aprile 2020.
In particolare, gli impiegati a contratto che optano per l’applicazione della legislazione italiana
ai sensi del citato articolo 158, comma 2, sono assicurati alle seguenti gestioni previdenziali:
a) assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione previdenziale del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti), con aliquota contributiva complessiva pari al 32,65%, di cui il 9,19% a
carico del lavoratore;
b) assicurazione Naspi, esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato, con
aliquota pari all’1,61%;
c) cassa unica assegni familiari, qualora non sia assicurato un trattamento di famiglia in
misura non inferiore ai minimi stabiliti dalla legge (art. 79 del D.P.R. n. 797/55).
Come più ampiamente illustrato nei paragrafi successivi, a seguito delle norme introdotte con
la legge di bilancio per l’anno 2018, la retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo
delle predette assicurazioni è pari alle seguenti misure:
- al 50% delle retribuzioni corrisposte sino al 31 marzo 2018 (norma di interpretazione
autentica dell’art. 51, comma 8, del Testo Unico delle imposte sui redditi);
- all’intera retribuzione corrisposta a decorrere dal 1° aprile 2018.
4. Il regime di salvaguardia per il personale di nazionalità italiana o di cittadinanza
italiana in servizio all’entrata in vigore del D.lgs n. 103/2000
Il D.lgs n. 103/2000, che ha riformato la disciplina degli impiegati a contratto nei termini sopra
riassunti, ha previsto un regime di salvaguardia nei confronti del personale di nazionalità
italiana o di cittadinanza italiana in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto (13
maggio 2000).
In particolare, continuano ad essere disciplinati dalle specifiche norme contenute nel C.C.N.L.
del Comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva i
rapporti di lavoro delle seguenti categorie di personale:
a) personale di nazionalità italiana che al 13 maggio 2000 risultava in servizio con contratto
a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana (art. 2, comma 2, del D.lgs n. 103/2000)
che, entro sei mesi dalla predetta data, non ha optato per l’applicazione integrale del regime di
cui al riformato D.P.R. n. 18/1967 (art. 2, comma 4, del D.lgs n. 103/2000);
b) personale di cittadinanza italiana che al 13 maggio 2000 risultava in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso gli istituti italiani di cultura che, entro sei mesi dalla
predetta data, ha optato per la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato
regolato dalla legge italiana (art. 2, comma 5, del D.lgs n. 103/2000);
c) personale di cittadinanza italiana che al 13 maggio 2000 risultava in servizio con
contratto a tempo determinato presso gli istituti italiani di cultura, purché avesse già avuto
almeno un rinnovo contrattuale e che, entro sei mesi dalla predetta data, ha optato per la
sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana (art. 2,
comma 5, del D.lgs n. 103/2000);
d) personale di doppia cittadinanza – italiana e straniera – che risultava in servizio con
contratto a tempo determinato o indeterminato regolato dalla legge locale e che, entro sei
mesi dalla predetta data, ha optato per la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo
indeterminato regolato dalla legge italiana (art. 2, comma 6, del D.lgs n. 103/2000).
Alle predette categorie di personale, il cui contratto continua a essere regolato dalla legge
italiana e disciplinato sulla base delle relative previsioni dei contratti collettivi nazionali di
comparto, non si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 18/1967 e la relativa tutela
previdenziale, fino alla data del 31 marzo 2018 (cfr. successivi paragrafi 5 e 6), è assicurata
attraverso il meccanismo delle retribuzioni convenzionali previsto dall’articolo 2, comma 3, del
D.lgs n. 103/2000, in base al quale: “restano valide le disposizioni dei contratti di impiego […]
relative alle assicurazioni per l’invalidità vecchiaia e superstiti, nonché all’assistenza di
malattia.[2] I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all’INPS per le assicurazioni in
questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito l’ente assicuratore interessato“.
Al riguardo, si ricorda che la misura delle predette retribuzioni convenzionali è stata fissata dal
decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari
esteri e il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 1° agosto 2003, che ne prevede anche
l’adeguamento sulla base degli indici di perequazione automatica delle pensioni di cui
all’articolo 11 del D.lgs n. 503/1992.
5. Il reddito imponibile ai fini previdenziali fino al 31 marzo 2018. La norma di
interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986
L’articolo 1, comma 271, primo periodo, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
fornisce, per le retribuzioni percepite dagli impiegati a contratto, l’interpretazione autentica
della determinazione dell’imponibile ai fini previdenziali sulla base della relativa disciplina
fiscale. In particolare, in base al citato comma 271, l’articolo 51, comma 8, primo periodo, del
Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, che regola il trattamento fiscale degli assegni di sede
e delle altre indennità per i servizi prestati all’estero, si interpreta nel senso che le retribuzioni
degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e
dagli istituti di cultura e del personale locale nelle scuole statali all’estero “costituiscono reddito
nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi
previdenziali dovuti” sulla base della normativa applicabile in funzione del Paese estero in cui si
svolge il rapporto di lavoro.
L’interpretazione autentica fornita dal legislatore con l’articolo 1, comma 271, primo periodo,
della legge di bilancio 2018, risolve dunque le incertezze scaturite dall’applicazione dell’articolo
51, comma 8, del Testo Unico.
Per espressa previsione del citato comma 271, resta escluso dall’ambito di applicazione
dell’articolo 51, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986, nella lettura fornita dalla norma di
interpretazione autentica in discorso, il personale di nazionalità italiana con contratto a tempo
indeterminato regolato dalla legge italiana (cfr. precedente paragrafo 4), per il quale, in base
all’articolo 2, comma 3, del D.lgs n. 103/2000, i contributi dovuti alle assicurazioni per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti “sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da
stabilirsi con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l’ente assicuratore
interessato”. Al riguardo, si ricorda che la misura delle predette retribuzioni convenzionali è
stata fissata con il decreto del 1° agosto 2003, adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro degli Affari esteri e il Ministro dell’Economia e delle finanze,
che ha regolato anche le relative modalità di adeguamento sulla base delle regole di
perequazione automatica delle pensioni.
I sopra esposti criteri di determinazione della base imponibile ai fini previdenziali degli
impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e del personale locale nelle scuole statali all’estero, recati dall’interpretazione
autentica fornita dall’articolo 1, comma 271, della legge n. 205/2017, sono stati in vigore fino
al 31 marzo 2018. A decorrere dal 1° aprile 2018, l’articolo 1, comma 271, secondo periodo,
della legge di bilancio 2018 ha innovato integralmente i criteri di determinazione
dell’imponibile previdenziale del personale in argomento, così come illustrati al paragrafo che
segue.
6. Il reddito imponibile ai fini previdenziali a decorrere dal 1° aprile 2018
A decorrere dal 1° aprile 2018, per gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e per il personale locale nelle scuole statali
all’estero, “i contributi e i premi previdenziali […] sono determinati sulla base dell’intera
retribuzione”.
Il citato comma 271, secondo periodo, ha abrogato, a far data dal 1° aprile 2018, anche le
norme che prevedono, per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato regolato
dalla legge italiana (cfr. precedente paragrafo 5), la parametrazione dell’imponibile
previdenziale alle retribuzioni convenzionali fissate dal richiamato decreto interministeriale 1°
agosto 2003.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2018, l’imponibile previdenziale degli impiegati assunti a
contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura
facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del personale
locale nelle scuole statali all’estero, siano essi assunti sulla base della legge locale con obblighi
assicurativi assolti secondo la legislazione italiana, siano essi dipendenti italiani o di
cittadinanza italiana, è calcolato sull’intera retribuzione percepita (D.P.R. n. 18/1967).
Si ricorda, da ultimo, che la retribuzione assunta a riferimento per il calcolo dei contributi
previdenziali in base alla legislazione italiana non può essere inferiore a quella stabilita dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla organizzazioni sindacali e datoriali
maggiormente rappresentative (art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge
n. 389/1989, nonché l’art. 7 del decreto-legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/83).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Art. 5, comma 5: “le disposizioni […] non si applicano alle assunzioni e ai trasferimenti
effettuati dalla pubblica amministrazione”.
[2] Il riferimento è all’assicurazione per l’assistenza sanitaria, riformata con l’introduzione del
Servizio Sanitario Nazionale a partire dal 1980 (legge n. 883/1978), e non all’assicurazione
per l’indennità economica in caso di malattia.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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