Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 08/06/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 53
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO: Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Disposizioni in materia di
sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti
dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in
particolare la Regione Emilia-Romagna. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti del nuovo “ammortizzatore
unico” introdotto dal decreto–legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e
lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 1° maggio 2023 e si forniscono indicazioni per accedere alla
nuova misura di sostegno al reddito.
INDICE
Premessa
1. Destinatari dell’ammortizzatore unico previsto dal decreto–legge n. 61/2023
2. Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico
3. Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
5. Termini e modalità di invio delle domande
6. Contribuzione figurativa
7. Istruzioni contabili
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale. n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 1°
giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (Allegato n. 1).
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,
contiene, tra l’altro, un nutrito pacchetto di aiuti in favore di aziende e lavoratori colpiti dagli
straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in
particolare, numerosi territori della regione Emilia Romagna. Al riguardo, l’allegato n. 1 al
decreto-legge n. 61/2023 contiene l’elenco dei Comuni colpiti dall’eccezionale evento
atmosferico (Allegato n. 2).
Tra le misure previste in materia di lavoro, l’articolo 7 del menzionato decreto-legge introduce
un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a
tutela sia dei datori di lavoro - costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali -
sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa,
ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dal citato articolo 7 del decreto-legge n.
61/2023 e si forniscono le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno.
1. Destinatari dell’ammortizzatore unico previsto dal decreto–legge n.
61/2023
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023 sono destinatari dell’
“ammortizzatore unico” i seguenti soggetti:
lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere
dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa
poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative
ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 al medesimo decreto–legge n.
61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;
lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o
sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro
presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi
nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023.
La medesima misura di sostegno è, altresì, prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli:
lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di
domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività
lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al
decreto–legge n. 61/2023;
lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono
residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n.
61/2023, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività
lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;
lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di
domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre
il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge
in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. Per tali
lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei
Comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, che non hanno
ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e
sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività
lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è
riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.
Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, l’articolo 7, comma 2, del decreto-
legge n. 61/2023 prevede che la stessa sia collegata:
a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario
evento emergenziale;
b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;
f) ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso
da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
In ordine alla documentazione a supporto delle richieste di accesso alla nuova misura di
sostegno, si precisa che relativamente alla condizione di cui alla lettera a), i datori di lavoro, in
sede di compilazione della domanda (si veda il successivo paragrafo 5), indicheranno
l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità;
ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale.
In merito alle condizioni di cui alle lettere da b) a f), i datori di lavoro indicheranno di essere in
possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la
tipologia di motivazione invocata.
Le suddette documentazioni dovranno essere custodite dai datori di lavoro - secondo quanto
previsto rispettivamente dall’articolo 6, c. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e dall’articolo
5, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 – anche ai fini delle attività di controllo sulla
veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.
2. Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico
La nuova misura di sostegno introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, erogata
direttamente dall’Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti
illustrati al precedente paragrafo 1) per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, si
qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione
figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno
di integrazione salariale; Cassa integrazione speciale operai agricoli) e si affianca a questi
ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale di cui trattasi.
Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dell’articolo 7, comma 7, del decreto–legge n.
61/2023, il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione
salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui
all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Detta incompatibilità comporta che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale
unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari
soprarichiamati.
Per effetto di quanto precede, ai fini della gestione delle richieste di accesso alla nuova misura
di sostegno da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della
Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del D.lgs n.
148/2015[1], l’Istituto riterrà che la proposizione dell’istanza da parte dei suddetti datori di
lavoro equivalga ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e
per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di
solidarietà.
I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno
di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di
solidarietà bilaterali ex articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015 nonché di Cassa integrazione
speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura di sostegno di cui all’articolo 7
del decreto–legge n. 61/2023, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori,
potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente,
l’annullamento dell’originaria istanza; successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno
presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi. Le strutture
territoriali, a loro volta, dovranno provvedere con la massima tempestività all’annullamento
della domanda originaria, onde evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure,
per effetto di quanto disposto dal citato articolo 7, comma 7 del decreto-legge in parola.
Con riferimento agli aspetti afferenti alla regolamentazione, ai fini della richiesta del nuovo
ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma
restando la facoltà di inviare una informativa sindacale - anche dopo l’inizio della sospensione
dell’attività lavorativa - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza
sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali
delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita
alle cause di sospensione dell’attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è
richiesto il nuovo ammortizzatore unico. I periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non
incidono, altresì, ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste
rispettivamente dagli articoli 4, 12 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In caso di ricorso all’ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono, inoltre, obbligati al
versamento del contributo addizionale secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 148/15.
3. Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico
L’articolo 7 del più volte menzionato decreto–legge n. 61/2023 prevede, nell’ottica della
massima tutela reddituale dei lavoratori colpiti dall’emergenza alluvionale e della più completa
semplificazione procedurale, che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del
settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, sia di importo
mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Si ricorda che, a seguito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro operato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), a far tempo dal
1° gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e che
lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In
conseguenza dell’indicizzazione prevista dal sesto comma dell’articolo 3 del D.lgs. n.
148/2015, per l’anno 2023, il trattamento massimo è fissato in misura pari a €.1.321,53[2].
Riguardo alla durata della misura di sostegno, l’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023
prevede una modulazione differenziata in relazione alle diverse casistiche.
Più dettagliatamente:
ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero
lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni
ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023 – impossibilitati a prestare
attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione
dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;
ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei
Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di
fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto – legge n. 61/2023, la misura di
sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino
ad un massimo di 15;
ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati
ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei
Comuni alluvionati previsti nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, la misura di
sostegno è concessa, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un
massimo di 90;
ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro
attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi
nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori
di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è
riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un
massimo di 15;
ai lavoratori agricoli che, alla data del 1 maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro
in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di
lavoro che operano in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato 1 del decreto
soprarichiamato, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, la misura di
sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno
precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La
misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di
lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi
nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori
di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è
riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un
massimo di 15. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di
assunzione.
Ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno di cui trattasi, per le
giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione
del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
In relazione a quanto disposto dall’articolo 7, comma 9, del decreto–legge n. 61/2023, le
misure di sostegno dal medesimo articolo disciplinate sono concesse nel limite massimo
complessivo di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023.
Le predette integrazioni al reddito sono erogate esclusivamente con pagamento diretto da
parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.
La regolamentazione riguardo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande,
nonché alle attività di monitoraggio sul rispetto del tetto di spesa sono affidate all’Istituto che,
qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l’avvenuto
raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo massimo stanziato, non potrà più
emettere ulteriori provvedimenti concessori.
5. Termini e modalità di invio delle domande
Come anticipato al precedente paragrafo 4, l’articolo 7, comma 9 del decreto-legge n. 61/2023
affida all’Istituto la disciplina in ordine alla modalità di gestione delle richieste di accesso al
nuovo ammortizzatore unico.
Al riguardo, giova premettere che la norma prevede che la domanda finalizzata alla
concessione della misura di sostegno di cui trattasi sia proposta in ogni caso dal datore di
lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di
sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori – residenti o domiciliati in uno dei
Comuni alluvionati – impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati
in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto-legge n. 61/2023 ovvero
impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi
territori.
In merito ai termini di presentazione delle domande, al fine di contemperare le esigenze dei
datori di lavoro - che possono trovarsi in condizioni di grave disagio - e dei lavoratori - che
hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo - si prevede che le istanze siano
presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione
dell’attività lavorativa.
Il suddetto termine non riveste carattere decadenziale, tuttavia, al fine di consentire all’Istituto
la più tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno dei lavoratori, è opportuno che i
datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.
Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli
agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta
dell’ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in
formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a
consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.
Il file, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell’Allegato n. 3 alla presente
circolare, dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione
Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce
“CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
Il predetto file .csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.
Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell’Istituto, sarà sottoposto a controlli
formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei
dati presenti.
Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all’azienda, qualora il mittente sia un
intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano
immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non
risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva
istruttoria automatizzata e conseguente definizione.
6. Contribuzione figurativa
Nel dettare la disciplina relativa alla nuova misura di sostegno, l’articolo 7 del decreto–legge
n.61/2023 ha previsto che la stessa sia correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del
diritto e della misura del trattamento pensionistico.
Considerato che detta misura di sostegno assume la natura di “ammortizzatore unico”, che si
affianca a quelli attualmente esistenti, la contribuzione figurativa di cui trattasi sarà
accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’articolo 6 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. Istruzioni contabili
Per rilevare le disposizioni normative introdotte dal citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
che prevede, all’articolo 7, il riconoscimento dell’integrazione al reddito in argomento a favore
dei lavoratori subordinati per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno
dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, si istituiscono, nell’ambito della
Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Gestione degli
oneri per il mantenimento del salario (GAU), i seguenti conti:
GAU30288 – per rilevare l’integrazione al reddito corrisposta direttamente a favore dei
lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio
2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede nei territori per
i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7 del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61;
GAU10279 – per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum e
dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal
1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
L’integrazione al reddito in argomento verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari,
tramite la procedura dei pagamenti accentrati.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in
contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del
codice bilancio di nuova istituzione “3297” – “Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità
una tantum e integrazione al reddito corrisposte a favore di varie categorie di lavoratori dei
territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7 e 8 del DL 61/2023 - GAU”.
Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate,
perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3297”,
attribuendo gli importi al nuovo conto GPA10279.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si istituisce il seguente conto:
GAU24288 – Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’integrazione al reddito corrisposta
direttamente a favore dei lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che,
alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa
con sede nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7 del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il nuovo codice bilancio “1226” – “Recupero indebiti dell'indennità una tantum e integrazione al
reddito per prestazioni corrisposte a varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1°
maggio 2023 - art. 7 e 8 del DL 61/2023 - GAU“.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1226”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Si istituisce, inoltre, il conto GAU32288 per rilevare gli oneri per i contributi figurativi relativi ai
periodi di fruizione dell’integrazione al reddito, corrisposta a favore dei beneficiari per i quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito agli eventi alluvionali verificatesi dal 1°
maggio 2023 – art. 7 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, da utilizzare in contropartita
(sezione Avere) dei conti già in uso della serie *22XXX delle casse pensionistiche d’iscrizione
dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, nell’Allegato n. 4, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Infine, in relazione al regime fiscale da applicare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR,
l’indennità in argomento ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente
corrisposti per le prestazioni svolte sulla base del rapporto contrattuale precedentemente in
essere. Pertanto, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta
alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 D.P.R. n. 600/1973. L’Istituto rilascia al
contribuente apposita certificazione fiscale (CUS) valida ai fini dichiarativi.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dall’articolo 27 del D.lgs. n.
148/2015 non sono gestioni dell’Inps
[2] L’importo massimo di €.1.321,53, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della
legge n. 41/1986, si attesta, per l’anno in corso, in misura pari a € 1.244,36.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
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ALLEGATO 1
DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
(23G00074)
(GU n.127 del 1-6-2023)
Vigente al: 2-6-2023
Capo I
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con
la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza
delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel
territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul
Senio e di Londa della citta' Metropolitana di Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di
Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di
Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici,
franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio
2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per la protezione civile e le politiche del mare,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza
energetica, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia, del lavoro e
delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito,
dell'universita' e della ricerca, della salute, per lo sport e i
giovani, per le disabilita', del turismo, delle infrastrutture e dei
trasporti e della cultura;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Sospensione dei termini in materia di adempimenti
e versamenti tributari e contributivi
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza
ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati
nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i
termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti
delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le
trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al
comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di
cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti
affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di
quanto gia' versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i
termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresi', per il periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti,
relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche
previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino
nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e
clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel
medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni
sanzionatorie connesse agli adempimenti di cui al presente comma.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro
il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle
di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge
n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del
decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati all'agente della
riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 del
decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2,
riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I
termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio
decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non
ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri
atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2,
riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli
adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle
sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.
159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti
territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai
versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli
istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153
a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre
mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232,
233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del
2022.
10. Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari ubicate nei
territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento
di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' estesa alle spese sostenute
fino al 31 dicembre 2023.
11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di
cui all'allegato 1, nonche' alle province dei predetti comuni,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' differito, senza applicazione di sanzioni e
interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a
1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede ai
sensi dell'articolo 22.
12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con
propri provvedimenti, disciplina le modalita' per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1°
maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da
emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto
periodo, nonche' dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel
predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi
all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai
rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA
disciplina altresi' le misure di integrazione finanziaria a favore
delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale,
degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi
dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del
servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio
economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi
alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali
e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023.
13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 12,96
milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 22.
Art. 2
Misure urgenti in materia
di giustizia civile e penale
1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16
maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di
Forli' e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di
Ravenna e di Forli', sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31
maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla
presenza di tutte le parti.
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 e' sospeso il decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si
intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti
esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini
procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei
procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e
quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in
cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era
residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati
nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte
proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023,
salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte
le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche
nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale
nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in
qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1°
maggio 2023.
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la
residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o
esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di
funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione, e' sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo. Quando il termine e'
computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di
sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il
termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresi' sospesi,
per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche'
i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e
per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per
il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e'
altresi' sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del
codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo
periodo.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino
al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni
altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi
per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e
obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta'
degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei
seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o
ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione
di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di
cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti
per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di
procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23
e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere,
tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di
urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e,
per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore,
egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o
dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare,
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del
codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un
imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile
2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo
I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,
procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e'
pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza
detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro
difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' nei
seguenti casi:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di
sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di
sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o
nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la
necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di
urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini
ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresi' sospesi, per lo stesso
periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli
303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si
tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza
rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del
comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data
originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. Nei
procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non
si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31
maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a
norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1°
maggio 2023 e il 31 luglio 2023.
9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere agli istituti che
disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il
personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o
domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia
impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, puo' svolgere la
propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella
forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente
dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro
agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilita' del dipendente, qualora non siano forniti
dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non
risulta possibile ricorrere alle modalita' di cui al primo e al
secondo periodo, l'amministrazione puo' motivatamente esentare il
personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente
necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a
tutti gli effetti di legge.
Art. 3
Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile,
militare e tributaria
1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini
processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi
amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli
per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le
impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei
casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era
residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati
nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio
legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore
al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo
che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono
rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma
dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori
indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente
studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1°
maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla
presenza di tutte le parti.
Art. 4
Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei
termini amministrativi
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei
confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la
residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei
territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque
denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati
successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli
relativi ai termini per la presentazione della domanda di
partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e
dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate
per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23
maggio e del 25 maggio 2023.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresi' sospesi
tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti
amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio
2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli
sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per
il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso
al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove
selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni
che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel
periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono
prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza
del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilita'
derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di
partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al
periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che
si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data
di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di
cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base
di motivate istanze degli interessati e con priorita' per quelli da
considerare urgenti, potendo ricorrere al piu' ampio utilizzo del
lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di
lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per
il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti dagli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio
2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la
prestazione lavorativa neppure attraverso la modalita' agile, il
periodo di assenza dal servizio e' considerato servizio prestato a
tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e'
computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la
fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo
svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi
adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unita' di
rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonche'
le attivita' di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e
11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti
casi e per il medesimo periodo sono altresi' prorogati i termini per
il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni
concluse prima del 1° maggio 2023.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli
obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio
2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
Art. 5
Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti
dall'emergenza
1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare
attivita' didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei
territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo,
denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuita'
didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno
2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e
lavori funzionali a garantire la continuita' didattica e a potenziare
e supportare la didattica a distanza, nonche' di attrezzature,
arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli
spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo
temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito il riparto
delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche
interessate dall'emergenza.
2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate
procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma
1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni
scolastiche possono altresi' derogare all'utilizzo di strumenti di
cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione e del
merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti
disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo
svolgimento a distanza delle attivita' didattiche e delle sedute
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni grado, nonche' ad assicurare la validita' dell'anno scolastico
2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali
e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli
studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo
e del secondo ciclo di istruzione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 6
Disposizioni in materia
di universita' e alta formazione
1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attivita'
didattiche e curriculari, nonche' lo svolgimento degli esami di
profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023,
le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in
materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attivita'
didattiche ed esami con modalita' a distanza, prestando particolare
attenzione alle esigenze degli studenti con disabilita'. Le
istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in
ogni caso individuandone le relative modalita', assicurano il
recupero delle attivita' didattiche, formative e curriculari, ovvero
di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino
funzionali al completamento del percorso didattico.
2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e
fatto salvo quanto gia' versato, sono esonerati dal pagamento dei
contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per
l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti
che soddisfano i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o
domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea
magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo
livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
3. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le
universita' di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali
hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e
attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito un Fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca per l'anno 2023 la
somma di cui al primo periodo e' ripartita tra le universita' in
proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai
fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per
il Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le
eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e
secondo periodo restano nella disponibilita' delle universita' per
l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
4. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le
Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e
coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali
hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e
attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito un Fondo
con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca per l'anno 2023 la
somma di cui al primo periodo e' ripartita tra le Istituzioni statali
di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente
comma.
5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.
6. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita
all'Universita' degli studi di Bologna e' incrementata, per l'anno
2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:
a) istituire un fondo di solidarieta' da ripartire tra il
personale dipendente, nonche' in favore di professori e di
ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse
sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati
nell'allegato 1;
b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a
sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle
funzionalita' logistiche e strumentali delle sedi situate nei
territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca e' istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di
euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche
a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di
alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1,
residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonche'
all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi
manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalita'
logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni.
Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al
primo periodo.
8. I contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7
non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi
aggiuntive rispetto a quelle gia' destinate alle ordinarie misure sul
welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento
accessorio.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7 pari a 19.528.598 euro
per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 7
Disposizioni in materia
di ammortizzatori sociali
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del
1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso
un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori
indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare
attivita' lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali
dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
e' riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del
31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal
presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa
contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello
previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima
integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai lavoratori privati
dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro,
ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori
agricoli impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa per il
medesimo evento straordinario.
2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve
essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo
direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla
interruzione o impraticabilita' delle vie di comunicazione ovvero
alla inutilizzabilita' dei mezzi di trasporto, ovvero alla
inagibilita' della abitazione di residenza o domicilio, alle
condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori
avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo
diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento
straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere
adeguatamente documentate.
3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attivita' lavorativa,
di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito e'
riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attivita'
lavorativa, nel limite massimo di novanta.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui
all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito e'
riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attivita'
lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario
emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, e' concessa
l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo
di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli,
l'integrazione al reddito di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente,
detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite
massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente
comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni
di disoccupazione agricola.
6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al
reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli
eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati
dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei
limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono
incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il
trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
nonche' con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in
conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di
cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini
delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4,
del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al
reddito di cui al presente articolo non e' dovuto il contributo
addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono
concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e
le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto
del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le
modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita'
di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di
monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non
procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai
benefici in esame
10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di
cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9
dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al
complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate
sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalita' di cui al
comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalita' di cui al
comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato,
anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo
versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 8
Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore
dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti
di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o
professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati
ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e
rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati
nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere
del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e
del 25 maggio 2023, e' riconosciuta una indennita' una tantum, nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non
superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima
complessiva di euro 3.000.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ed erogata
dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa
complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via
prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di
spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per
l'accesso ai benefici in esame.
3. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 9
Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati
nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:
a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento
dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90
per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti
notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo
dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello.
Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a
quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C
101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo
livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per
cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto
esclusivamente dei costi amministrativi.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei
territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1 maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per le
imprese all'estero SIMEST S.p.A. e' autorizzata, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del
regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione
di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni
diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei
medesimi danni per la quale non si e' avuto accesso ad altre forme di
ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo
periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni,
termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle
giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di
tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
Art. 11
Sospensione di termini in favore delle imprese
1. Per le societa' e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023,
avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1,
sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza
applicazione di sanzioni e interessi:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30
giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti
inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica
anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al
comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi
dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione
della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla
Centrale dei rischi.
3. Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori
indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso
le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023
e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti
amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste
dalla vigente normativa.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del
comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
Art. 12
Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la
ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per
il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla
siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle
imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e
che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura
recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle
produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture
aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle
disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a
complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per
la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni
agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', di cui
all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.
2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei
territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture
aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalita' di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel
rispetto del regime di aiuto applicabile, puo' chiedere
un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle
imprese agricole per la continuazione dell'attivita' produttiva, nei
limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle
infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente,
che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto
per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto
gestore del Fondo di cui al comma 1, con le stesse modalita'
stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che
provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del
relativo aiuto nel limite della disponibilita' di cui al comma 5.
4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformita' alle
disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono
ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti
dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarieta' nazionale
- interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziato dall' articolo 13,
comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate
agli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro
per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente,
le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 13 del
decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.
6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese
agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso
dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal
regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale
sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004,
la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro il termine di
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
7. La ripartizione di cui al comma 6 e' effettuata secondo i
seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno
comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel
corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo
alle domande istruite e da queste comunicato.
8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1,
comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10
milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno
2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, e' destinato a
sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al
medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori
dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura
con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. I
criteri e le modalita' di attuazione di tali interventi sono
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della
legge n. 197 del 2022.
9. All'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le
seguenti: «avulso e»;
b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici,
mareggiate e piene» sono soppresse.
10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, e' attribuito il compito di
verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di
bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche
realizzate sull'intero territorio nazionale.
Art. 13
Interventi urgenti in materia sanitaria
1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e
consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di
riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della
rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui
all'allegato 1 del presente decreto, e' autorizzato un contributo
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo
fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e sulle disponibilita' recate dall'articolo 1, comma
263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse
non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti sono disposti
sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del
Ministro della salute.
2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua
in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attivita'
professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1
durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti
e' computato proporzionalmente al periodo di attivita' svolta su base
annua.
3. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1,
l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24),
del regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati
nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle
disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga
alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9.
4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di
cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo
n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo
decreto legislativo.
5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e
registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo
stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per
immediato pericolo per la vita degli animali e per tali
movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale
territorialmente competente.
Art. 14
Tutela del patrimonio culturale
nelle aree colpite dall'alluvione
1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e
ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i
musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre
2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di
cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' incrementato di 1 euro.
2. A tal fine e' istituito, presso lo stato di previsione del
Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:
a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale,
pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli
eventi di cui al comma 1;
b) attivita' di supporto tecnico e amministrativo-contabile da
attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1,
anche attraverso la societa' in house del Ministero della cultura
«Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle
attivita' delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli
eventi di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnata, con appositi
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui
al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e
le procedure di erogazione delle risorse per le finalita' di cui al
comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato.
Art. 15
Criteri di remunerazione per i servizi educativi,
socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche
amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori
privati alla remunerazione dei servizi educativi,
socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di
aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito
budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico
del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto
budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche
amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i
servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari
possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando
priorita' ad interventi a domicilio.
Art. 16
Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive
nelle aree colpite dall'alluvione
1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli
impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale
ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, e' destinata al
risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente
danneggiate.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture
sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della
Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, e'
emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di
cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di
cui comma 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con
indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore.
Ai fini attuativi, l'Autorita' politica delegata in materia di sport
puo' avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo
Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 17
Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e
per il ristoro dei danni subiti
1. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive e di
garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici
aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un
Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da
destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle
attivita' turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli
stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi
divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonche' della
ristorazione.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e
le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri determinati dal presente articolo, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente,
di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.
Art. 18
Rifinanziamento del Fondo
per le emergenze nazionali
1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi piu' urgenti
previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere
del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e
del 25 maggio 2023, nonche' per l'immediato avvio del
ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e
delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire
tempestivamente la piena capacita' operativa delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,
il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del
medesimo decreto legislativo, e' incrementato nella misura di 200
milioni di euro nell'anno 2023.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma
2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei
territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive
modifiche ed estensioni, si provvede con le modalita' e a valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo
12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1,
comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 19
Procedure di somma urgenza
e di protezione civile
1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di
lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari
a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23
maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di
cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in
deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato
di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio
2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma
2, del medesimo decreto legislativo.
Art. 20
Proroga di termini per i comuni
colpiti dagli eventi alluvionali
1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati
nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui
all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e
d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' certificato
attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da
trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema
economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.
2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e'
prorogato al 31 luglio 2023.
3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora
approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito
al 30 giugno 2023.
4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora
provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022
alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, e' prorogato al 31
luglio 2023.
Capo II
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 21
Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia
di giochi
1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di
protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato
di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio
2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli e' autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti
di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui
all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli
articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo unico,
ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,
compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa
assegnati ad altre amministrazioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o
dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337
del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al
netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle
vigenti disposizioni sulla contabilita' dello Stato e delle agenzie
fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro,
al Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337
del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il
31 dicembre 2023.
4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con
propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni
settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del
Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono
destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44
del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle
popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84
milioni di euro per l'anno 2028.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, 8, 18 e dal comma 2
del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno
2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno
2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa
a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
della disposizione di cui al comma 1;
b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni
di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni
di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle
minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo
delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
Art. 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Schillaci, Ministro della salute
Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Garnero Santanche', Ministro del
turismo
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, Il Guardasigilli: Nordio
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 2
1-6-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127
ALLEGATO 1
EMILIA(cid:3)ROMAGNA(cid:3)
PROVINCIA(cid:3) COMUNE(cid:3) CIRCOSCRIZIONE(cid:3)TERRITORIALE(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)
FE(cid:3) ARGENTA(cid:3)
Campotto(cid:3)e(cid:3)Lavezzola(cid:3)
BO(cid:3) BOLOGNA(cid:3) Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)Paleotto(cid:3)
BO(cid:3) BORGO(cid:3)TOSSIGNANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Prunaro,
BO(cid:3) BUDRIO(cid:3)
Vedrana(cid:3)e(cid:3)Vigorso(cid:3)
BO(cid:3) CASALFIUMANESE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
BO(cid:3) CASTEL(cid:3)DEL(cid:3)RIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)località(cid:3)di(cid:3)
BO(cid:3) CASTEL(cid:3)GUELFO(cid:3)DI(cid:3)BOLOGNA(cid:3)
capoluogo(cid:3)ovest(cid:3)
BO(cid:3) CASTEL(cid:3)MAGGIORE(cid:3) Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Castello(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Gaiana(cid:3)e(cid:3)
Montecalderaro,(cid:3)Molinonovo(cid:3)e(cid:3)Gallo(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) CASTEL(cid:3)SAN(cid:3)PIETRO(cid:3)TERME(cid:3)
Bolognese,(cid:3)capoluogo(cid:3)parco(cid:3)Lungo(cid:3)
Sillaro(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Fiesso,(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) CASTENASO(cid:3) Laghetti(cid:3)Madonna(cid:3)di(cid:3)Castenaso,(cid:3)XXV(cid:3)
Aprile(cid:3)
BO(cid:3) DOZZA(cid:3) Limitatamente(cid:3)al(cid:3)capoluogo(cid:3)
BO(cid:3) FONTANELICE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)San(cid:3)(cid:3)
Prospero,(cid:3)Giardino,(cid:3)Spazzate(cid:3)Sassatelli,
Sasso(cid:3)Morelli,(cid:3)Montecatone,(cid:3)
BO(cid:3) IMOLA(cid:3) Ponticelli,(cid:3)(cid:3)
Pieve(cid:3)di(cid:3)Sant’Andrea,(cid:3)Sesto(cid:3)Imolese,
Ponte(cid:3)Massa,(cid:3)Tremonti,(cid:3)Autodromo(cid:3)(cid:3)
Codrignanese.(cid:3)
BO(cid:3) LOIANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Villa(cid:3)(cid:3)
Fontana,(cid:3)Sant'Antonio,(cid:3)(cid:3)Portonovo,(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) MEDICINA(cid:3) Fiorentina,(cid:3)Buda,(cid:3)Fossatone,(cid:3)Crocetta,(cid:3)(cid:3)
Fantuzza,(cid:3)Ganzanigo,(cid:3)San(cid:3)Martino,(cid:3)Via(cid:3)
Nuova(cid:3)
Limitatamente(cid:3) alle(cid:3) frazioni(cid:3) di(cid:3) Selva
BO(cid:3) MOLINELLA(cid:3)
Malvezzi(cid:3)e(cid:3)San(cid:3)Martino(cid:3)in(cid:3)Argine(cid:3)
BO(cid:3) MONGHIDORO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)Monte(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) MONTE(cid:3)SAN(cid:3)PIETRO(cid:3) San(cid:3)Giovanni,(cid:3)Calderino,(cid:3)Loghetto,(cid:3)
Amola(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) MONTERENZIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
BO(cid:3) MONZUNO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
BO(cid:3) MORDANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
— 18 —
1-6-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)Quaderna
zona(cid:3)industriale,(cid:3)Ciagniano,(cid:3)Settefonti,(cid:3)
BO(cid:3) OZZANO(cid:3)DELL'EMILIA(cid:3)
Montearmato,(cid:3)Cà(cid:3)del(cid:3)Rio,(cid:3)Molino(cid:3)del(cid:3)(cid:3)
Grillo,(cid:3)Noce(cid:3)Mercatale(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)
BO(cid:3) PIANORO(cid:3)
Paleotto,(cid:3)Botteghino(cid:3)e(cid:3)Livergnano(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)
BO(cid:3) SAN(cid:3)BENEDETTO(cid:3)VAL(cid:3)DI(cid:3)SAMBRO(cid:3) Bacucco,(cid:3)Ca'(cid:3)Nova(cid:3)Galeazzi(cid:3)e(cid:3)Molino(cid:3)
della(cid:3)Valle(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alla(cid:3)frazione(cid:3)di(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) SAN(cid:3)LAZZARO(cid:3)DI(cid:3)SAVENA(cid:3) Ponticella,(cid:3)Farneto,(cid:3)Pizzocalbo,(cid:3)(cid:3)
Borgatella(cid:3)di(cid:3)Idice(cid:3)e(cid:3)Cicogna(cid:3)
Limitatamente(cid:3)alle(cid:3)frazioni(cid:3)di(cid:3)(cid:3)
BO(cid:3) SASSO(cid:3)MARCONI(cid:3)
Mongardino(cid:3)e(cid:3)Tignano(cid:3)
Limitatamente(cid:3) alle(cid:3) frazioni(cid:3)
BO(cid:3) VALSAMOGGIA(cid:3) Savigno,(cid:3)Monteveglio(cid:3)e(cid:3)Castello(cid:3)di(cid:3)
Serravalle(cid:3)
FC(cid:3) BAGNO(cid:3)DI(cid:3)ROMAGNA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) BERTINORO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) BORGHI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
CASTROCARO(cid:3)TERME(cid:3)E(cid:3)TERRA(cid:3)DEL(cid:3)
FC(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
SOLE(cid:3)
FC(cid:3) CESENA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) CESENATICO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) CIVITELLA(cid:3)DI(cid:3)ROMAGNA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) DOVADOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) FORLI'(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) FORLIMPOPOLI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) GALEATA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) GAMBETTOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) GATTEO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) LONGIANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) MELDOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) MERCATO(cid:3)SARACENO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) MODIGLIANA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) MONTIANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) PORTICO(cid:3)E(cid:3)SAN(cid:3)BENEDETTO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) PREDAPPIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) PREMILCUORE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) ROCCA(cid:3)SAN(cid:3)CASCIANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) RONCOFREDDO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SAN(cid:3)MAURO(cid:3)PASCOLI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SANTA(cid:3)SOFIA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SARSINA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SAVIGNANO(cid:3)SUL(cid:3)RUBICONE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) SOGLIANO(cid:3)AL(cid:3)RUBICONE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FC(cid:3) TREDOZIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
— 19 —
1-6-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127
FC(cid:3) VERGHERETO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) ALFONSINE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) BAGNACAVALLO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) BAGNARA(cid:3)DI(cid:3)ROMAGNA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) BRISIGHELLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) CASOLA(cid:3)VALSENIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) CASTEL(cid:3)BOLOGNESE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) CERVIA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) CONSELICE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) COTIGNOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) FAENZA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) FUSIGNANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) LUGO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) MASSA(cid:3)LOMBARDA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) RAVENNA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) RIOLO(cid:3)TERME(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) RUSSI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) SANT'AGATA(cid:3)SUL(cid:3)SANTERNO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RA(cid:3) SOLAROLO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) MONTESCUDO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) CASTELDELCI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) SANT'AGATA(cid:3)FELTRIA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) NOVAFELTRIA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
RN(cid:3) SAN(cid:3)LEO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
MARCHE(cid:3)
PU(cid:3) FANO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) GABICCE(cid:3)MARE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) MONTE(cid:3)GRIMANO(cid:3)TERME(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) MONTELABBATE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) PESARO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) SASSOCORVARO(cid:3)AUDITORE(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
PU(cid:3) URBINO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
TOSCANA(cid:3)
FI(cid:3) FIRENZUOLA(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FI(cid:3) MARRADI(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FI(cid:3) PALAZZUOLO(cid:3)SUL(cid:3)SENIO(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
FI(cid:3) LONDA(cid:3)(cid:3) Tutto(cid:3)il(cid:3)territorio(cid:3)comunale(cid:3)
23G00074
— 20 —
ALLEGATO 4
Allegato n. 4
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30288
Denominazione completa Integrazione al reddito corrisposta direttamente a favore dei
lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori
agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono
domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede nei
territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
di cui all’art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Denominazione abbreviata INTEGR.REDD.LAV.SUB. E AGR.ALLUV-ART.7 DL61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU10279
Denominazione completa Debiti nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum
e dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di
lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio 2023 - art. 7
e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata DEB.IND.U.T. E INT.REDD.ALLUV-ART.7 E 8 DL 61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU24288
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’integrazione al
reddito corrisposta direttamente a favore dei lavoratori
subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che,
alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati
ovvero lavorano presso un'impresa con sede nei
territori per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza di cui all’art. 7 del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61.
Denominazione abbreviata REC/REN INT.REDD.LAV.SUB.AGR.ALLUV.-ART7 DL.61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. S
Capitolo 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GAU32288
Denominazione completa Oneri per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione
dell’integrazione al reddito corrisposta a favore dei
beneficiari per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza – art. 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.INTEGR.REDD.ALLUV-A7 DL61/2023
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Voce di bilancio UTB14001604
Tipo variazione I
Codice conto GPA10279
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura
automatizzata, dei riaccrediti dell'indennità una tantum e
dell’integrazione al reddito corrisposta a favore di varie
categorie di lavoratori dei territori alluvionati dal 1° maggio
2023 - art. 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIACC.IND.U.T-INTGR.REDD.ALLUV-A7E8 DL61/23
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 8U2220099/8E2320099/PNE112013
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