Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 59/2023
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2023
Riferimento normativo
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 04/07/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 59
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2023
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori
dovuti, per l’anno 2023, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli
imprenditori agricoli professionali.
INDICE
1. Contribuzione IVS
2. Contribuzione di maternità
3. Contribuzione INAIL
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
5. Tabelle contributi anno 2023
6. Modalità di pagamento
7. Esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha
modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. Contribuzione IVS
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale
individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella
“Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997
dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del
23 aprile 2002.
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n.
233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con
decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni
medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella
D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato, con il decreto del Direttore
Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali del 21 giugno 2023[1], in misura pari a 61,98 euro.
Le aliquote di finanziamento da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate
dall’articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto:“Con effetto dal 1°
gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei
lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS
sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto”.
Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla
Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell’articolo 2, comma 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Si riportano di seguito le Tabelle B e C dell’allegato n. 1 del decreto-legge n. 201/2011.
Tabella B – Aliquota di finanziamento
Zona normale Zona svantaggiata
Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2019 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2020 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2021 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2022 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2023 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni Aliquota di computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
2018 24,0%
2019 24,0%
2020 24,0%
2021 24,0%
2022 24,0%
2023 24,0%
Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli
professionali per l’anno 2023 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza
distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%.
Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto
dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di
iscrizione di cui al primo comma dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
rideterminato annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per
l’anno 2023 il contributo è pari a 0,69 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate
annue per ciascuna unità attiva.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di
sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la
riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26
marzo 1998 e n. 138 del 25 giugno 1998. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti
aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n.
175 del 29 luglio 1998.
2. Contribuzione di maternità
Per l’anno 2023 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni
di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla
Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, come disposto dall’articolo 82 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3. Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto
stabilito dagli articoli 257 e 262 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2023, resta fissato nella misura capitaria annua di:
€ 768,50 (per le zone normali);
€ 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto del 20 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha fissato nella misura pari al 15,17% la
riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale
riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento
all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
5. Tabelle contributi anno 2023
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per
l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello
“F24”.
Le indicazioni per il pagamento mediante il modello “F24” saranno rese disponibili nel
“Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16
novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.
7. Esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con successiva circolare saranno fornite le indicazioni normative e le istruzioni operative per la
fruizione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, come modificato dall’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, destinato alle nuove iscrizioni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali, con età inferiore a quarant'anni, avvenute tra il 1° gennaio 2023 e il 31
dicembre 2023.
[1] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella
sezione “Pubblicità legale” in data 21 giugno 2023, numero repertorio 103/2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
ALLEGATO N. 1
Territori
Contributo Zone normali montani
e
zone
svantaggiate
1) Assicurazione IVS + addizionale IVS
Legge 233/90 24% 24%
2) Addizionale IVS Legge 160/75 € 0,69 € 0,69
3) Indennità gravidanza e puerperio € 7,49 € 7,49
4) Assicurazione INAIL € 768,50 € 532,18
LEGENDA
Per la determinazione dei contributi di cui al punto 1 le relative percentuali sono
calcolate in riferimento al “reddito medio convenzionale” che per l’anno 2023 è pari a
€ 61,98.
L’addizionale fissa giornaliera di € 0,69 del punto 2 è calcolata nel limite massimo di n.
156 giornate annue.
I punti 3 e 4 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa pro-capite per
l’assicurazione obbligatoria gravidanza/puerperio e per l’INAIL.
Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi per
l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1 e 2 e al
pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 3, con esclusione
della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL di cui al punto 4.
CD/CM
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI, MEZZADRI – zone normali
ANNO 2023
CD/CM
FASCIA 1 € 3.204,16
FASCIA 2 € 3.977,67
FASCIA 3 € 4.751,18
FASCIA 4 € 5.524,69
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI, MEZZADRI – zone montane e svantaggiate
ANNO 2023
CD/CM
FASCIA 1 € 2.967,84
FASCIA 2 € 3.741,35
FASCIA 3 € 4.514,86
FASCIA 4 € 5.288,37
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI, MEZZADRI
ANNO 2023
Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali
CD/CM
FASCIA 1 € 1.990,08
FASCIA 2 € 2.376,83
FASCIA 3 € 2.763,59
FASCIA 4 € 3.150.34
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI, MEZZADRI
ANNO 2023
Ultrasessantacinquenni pensionati - Zone montane e svantaggiate
CD/CM
FASCIA 1 € 1.753,76
FASCIA 2 € 2.140,51
FASCIA 3 € 2.527.27
FASCIA 4 € 2.914,02
IAP
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2023
IAP
FASCIA 1 € 2.435,66
FASCIA 2 € 3.209,17
FASCIA 3 € 3.982,68
FASCIA 4 € 4.756,19
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2023
Ultrasessantacinquenni pensionati
IAP
FASCIA 1 € 1.221,58
FASCIA 2 € 1.608.33
FASCIA 3 € 1.995,09
FASCIA 4 € 2.381,84
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 59/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2023
Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Reg…
Circolare 213
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos…
Risoluzione AdE 209
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta…
Risoluzione AdE 124
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di …
Risoluzione AdE 197
Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi…
Interpello AdE 213