Determinazione per l'anno 2019 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
Determinazione per l'anno 2019 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 25/01/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 6
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Determinazione per l'anno 2019 del limite minimo di retribuzione
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte
le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2019, i
valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi
obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
INDICE
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n.
413/1984)
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima
e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)
3.3. Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni
di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di
solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il
31/12/1995
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al
31/12/1995
10.3. Precisazioni
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà,
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il
31/12/1995
11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al
31/12/1995
11.3. Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1. Precisazioni
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e
sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2019
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere
calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la
retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e
di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, “la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla
disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, agli
effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre si ribadisce che, con norma di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che
“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, comma 25, della legge
n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve
tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui
al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al
limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma
1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 (come modificato
dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989), non può
essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori
minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n.
402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui
al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell'anno 2018, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’1,1%[i], si riportano nelle tabelle
A e B (cfr. Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di
paga in corso al 1° gennaio 2019. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere
ragguagliati, a € 48,74 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio 2019, pari a € 513,01
mensili) se di importo inferiore.
Anno 2019 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPDL 513,01
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 48,74
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai
fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo[ii].
Quanto innanzi precisato in generale, in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del
versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale, vale anche con riferimento ai
lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970[iii] e ai lavoratori
soci delle cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991)e di altre
cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del
D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari) [iv].
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo
In virtù di quanto disposto dall’articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs n. 164/1997 e ss.mm. e ii.,
per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la
retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’articolo 12 della
legge n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui
all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede inoltre che, in assenza di contratti collettivi nazionali di
lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti,
per ciascuna categoria professionale interessata, con decreto del Ministro del Lavoro e che a
tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori
agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al
Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21 luglio 2000[v].
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo,
determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione
giornaliera che, per l’anno 2019, è pari a € 48,74.
Si fa presente che si è concluso il periodo in relazione al quale il legislatore - dapprima con il
D.L. n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014[vi], per l’anno 2014 e successivamente con
il D.L. n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, per il triennio 2015-2017 - aveva
disposto l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi
(facendone salva, tuttavia, la concorrenza alla determinazione della retribuzione pensionabile
nella misura del 50% del loro ammontare).
Pertanto, già a decorrere dal 1° gennaio 2018 detti elementi retributivi concorrono alla
determinazione dell’imponibile ai fini contributivi sulla base delle disposizioni di carattere
generale in materia (cfr. art. 12 della legge n. 153/1969 e ss.mm.e ii. e art. 51 del D.P.R. n.
917/1986) tra le quali, si ricordano, quelle che prevedono l’assoggettabilità nella misura del
50% delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in
argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n.
402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari
medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice
medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera
per le retribuzioni convenzionali in genere[vii] è pari, per l’anno 2019, a € 27,07.
Anno 2019: retribuzioni convenzionali in genere Euro
Retribuzione giornaliera minima 27,07
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n.
413/1984)
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984, si
rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento
ai fini contributivi è quello di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, pari per
l’anno 2019 a € 27,07, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di
lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di
retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi
risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari
n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a).
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, il cui imponibile
contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese,
rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975, si fa
presente che, per l'anno 2019, detta retribuzione convenzionale è fissata in € 677,00 mensili
(27,07 x 25 gg.).
Anno 2019: soci delle cooperative della piccola pesca Euro
Retribuzione convenzionale mensile 677,00
3.3. Lavoratori a domicilio
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della legge n. 160/1975, il
limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2019, tenuto conto della variazione del predetto
indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a €
27,07[viii]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 48,74[ix].
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in
materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini
contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.
La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella
individuata dall’articolo 11 del D.lgs n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute
nell’abrogato articolo 9 del D.lgs n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito
minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo
parziale[x].
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i
lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la
retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 48,74 x 6 /40 = € 7,31
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo
è il seguente:
€ 48,74 x 5 /36 = € 6,77
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
L’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, ha introdotto, a
decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i
lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella
misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile[xi]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di
iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2019 in €
47.143,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.928,58, da
arrotondare a € 3.929,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione[xii].
Anno 2019 Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua 47.143,00
Importo mensilizzato 3.929,00
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione
“PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un
di cui dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla
contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore
indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18,
secondo periodo, della legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al
31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il
sistema contributivo[xiii], in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati calcolato dall’Istat, è pari, per l'anno 2019, a € 102.542,78, che arrotondato all’unità
di euro è pari a € 102.543,00.
Anno 2019 Euro
Massimale annuo della base contributiva 102.543,00
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori
devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del
flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>,
<DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>,
<ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 della presente circolare, per le modalità di
esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il
superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della
gestione credito dell’elemento “E0” deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso,
mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della
gestione pensionistica e della gestione credito.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della
gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L.
n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento (cfr. art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge
n. 638/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla
legge n. 389/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 513,01 per l'anno 2019,
risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 205,20.
Anno 2019 Euro
Trattamento minimo di pensione 513,01
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 205,20
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di 10.670,00
euro (*)
(*) Il limite annuo è pari a 205,20 x 52
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69, comma 7, della legge n.
388/2000 e dell’articolo 43, comma 3, della legge n. 448/2001, le disposizioni di cui all’articolo
7 del D.L. n. 463/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989,
convertito dalla legge n. 389/1989, non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1984, ai
lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n.
250/1958[xiv].
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano, di seguito, per l’anno 2019 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di
quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.lgs
n. 314/1997[xv].
Anno 2019 Euro
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
5,29
rese in formato cartaceo 7,00
rese in forma elettronica
Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83
Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR), il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l’erogazione di
beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51,
comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986).
Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla
circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità
sostitutive della mensa, alle circolari n. 104/1998 e n. 1/2007, per il regime dell’azionariato dei
dipendenti alla circolare n. 123/2009, nonché, per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica, alla
circolare n. 6/2014.
Si fa presente, inoltre, che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la legge n. 232/2016
(legge di bilancio 2017) e la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso un
intervento sistematico nell’articolo 51 del TUIR, hanno ridefinito le erogazioni del datore di
lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni,
somme e valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli
interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i
valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni
premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al
particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’articolo 1, comma 182 e seguenti, della
legge n. 208/2015. In considerazione dell’ampia portata dei citati interventi normativi le novità
concernenti la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi saranno oggetto
di apposita circolare.
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui
all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat è pari,
per l’anno 2019, a € 2.132,39.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere
riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a
livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>,
<MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
Anno 2019 Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità 2.132,39
obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà,
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.lgs n. 182/1997 (nella
misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si
applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla
base dell’indice Istat è pari, per l’anno 2019, a € 102.543,00 (cfr. precedente par. 6).
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n.
438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente,
per l’anno 2019, l’importo di € 47.143,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.929,00
(e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 102.543,00). Si fa presente,
infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio
della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto
contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base
annua, pari, per l’anno 2019, a € 47.143,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo
versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[xvi].
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 748,00. Conseguentemente, le
fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile
risultano i seguenti:
Anno 2019
Fasce di retribuzione Massimale di retribuzione Giorni di contribuzione
giornaliera giornaliera imponibile accreditati
da Euro a Euro Euro
748,01 1.496,00 748,00 1
1.496,01 3.740,00 1.496,00 2
3.740,01 5.984,00 2.244,00 3
5.984,01 8.228,00 2.992,00 4
8.228,01 10.472,00 3.740,00 5
10.472,01 13.464,00 4.488,00 6
13.464,01 16.456,00 5.236,00 7
16.456,01 In poi 5.984,00 8
Il contributo di solidarietà, di cui all’articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura
del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica
sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera
imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente, per l’anno 2019, l’importo di € 151,00 e sino al massimale di
retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che
l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del
tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2019, a € 47.143,00, posto che a fine anno, in
relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[xvii].
10.3. Precisazioni
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’ambito della
sezione “PosContributiva”del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la
circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi
relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere
valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> (recante a sua volta gli elementi
<ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori
dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Il massimale giornaliero, previsto dall’articolo 6, comma 15, del D.L. n. 536/1987, convertito
dalla legge n. 48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di
finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2019, in € 67,14.
Anno 2019 Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori 67,14
dello spettacolo a tempo determinato
Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell’ambito del flusso
Uniemens, l’eccedenza dell’importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto
l’aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di
legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell’elemento <MalACredAltre> con
il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell’elemento <MatACredAltre> con il codice
R809.
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà,
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il
31/12/1995
L’articolo 1, comma 374, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto un
aumento graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del
D.lgs n. 166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni l’aliquota del contributo citato è stata
fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella misura dell’1,5% (di cui 0,75% a carico del
datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore) e a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella
misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma
18, della legge n. 335/1995 è pari, per l’anno 2019, a € 102.543,00 (cfr. precedente par. 6),
il predetto contributo di solidarietà - nella nuova misura dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del
datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore - è dovuto sulla parte di retribuzione annua
eccedente l’importo di € 102.543,00 e fino all’importo annuo di € 747.540,00.
L’aliquota aggiuntiva, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n.
438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente,
per l’anno 2019, l’importo di € 47.143,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.929,00
(e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 102.543,00). Si fa presente,
infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio
della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto
contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base
annua, pari, per l’anno 2019, a € 47.143,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo
versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[xviii].
11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al
31/12/1995
L’articolo 1, comma 374, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto un
aumento graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 3, del
D.lgs n. 166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni, l’aliquota del contributo citato è stata
fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella misura dell’1,5% (di cui 0,75% a carico del
datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore) e a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella
misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l’anno 2019, è pari a €
329,00 (massimale annuo/312), il predetto contributo di solidarietà - nella nuova misura
dell'1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore - è
dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di € 329,00 e fino all’importo
giornaliero di € 2.396,00.
L’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n.
438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera
eccedente, per l’anno 2019, l’importo di € 151,00 e sino al massimale di retribuzione
giornaliera imponibile pari a € 329,00. Si precisa che l’applicazione di detto contributo
aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari,
per l’anno 2019, a € 47.143,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in
eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[xix].
11.3. Precisazioni
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell’ambito della
sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la
circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi
relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere
valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli
elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>,
<ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1. Precisazioni
Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono
applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative[xx], anche ai
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione credito. In
particolare, si rinvia a quanto indicato ai seguenti paragrafi della presente circolare:
- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a
tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all’aliquota
contributiva aggiuntiva dell’1% (di cui all’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge
n. 438/1992);
- paragrafo 6 per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la
pensione con il sistema contributivo;
- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all’art. 1 del D.L.
n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e dell’art. 6, comma 8, del D.lgs n.
314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e
sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
Si rammenta che secondo il disposto di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992,
come integrato dal D.lgs n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e
il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla
richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Si ricorda che nell’ipotesi in esame si realizza un’obbligazione solidale tra l’Ente di
appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della
contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l’incarico.
La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui
all'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini
della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove sussistano i presupposti di
iscrizione, ai fini della gestione previdenziale[xxi], valorizzando la sezione
<AltroEnteVersante> dell’elemento “E0” nel caso in cui sia l’Ente di appartenenza ad effettuare
il versamento.
Il citato articolo 3-bis del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma
previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto
stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali,
aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela
previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.
L’importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del
D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l’indice relativo al costo medio della vita calcolato
dall’Istat è pari, per l’anno 2019, a € 186.919,12 che arrotondato all’unità di euro, è pari a €
186.919,00.
Anno 2019 Euro
Massimale ex art. 3-bis, co. 11 dell’art. D.lgs n. 502/1992 e s.m.i 186.919,00
Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione
per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione
previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).
Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della
gestione pensionistica della gestione credito e della gestione previdenziale dell’elemento “E0”
deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve
essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione
credito e di quella previdenziale.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della
gestione credito e della gestione previdenziale.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
L’articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti
specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.
In particolare il comma 5-ter prevede che “durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati […]”.
A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat, il tetto
massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi
obbligatori a carico delle amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in
sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può
eccedere, per l'anno 2019, l’importo pari a € 48.495,38 che arrotondato all’unità di euro, è pari
a € 48.495,00.
Anno 2019 Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico 48.495,00
del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, n.
151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2019
I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2019, non
abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto
periodo ai sensi della deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del
terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del
flusso Uniemens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio
2019 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle
retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota
aggiuntiva 1% (cfr. precedente par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella
denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>,
<Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[i] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando
all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che
si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento
all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.lgs n. 503/1992). L’indice
dell’1,1% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile
al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno,
ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2019) del
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire
alle pensioni per l’anno 2019. Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione
della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
[ii] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.
[iii] Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione
del disposto di cui all’art. 3 del D.lgs n. 423/2001.
[iv] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007 (par. 3).
[v] Cfr. la circolaren. 156/2000.
[vi] Cfr. la circolare n. 48/2014.
[vii] Cfr. la circolare n. 100/2000.
[viii] Cfr. l’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981 e la circolare n.
100/2000, par. 5.
[ix] Cfr. l’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n.
638/1983 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n.
389/1989).
[x] Art. 11, comma 1, del D.lgs n. 81/2015: “La retribuzione minima oraria, da assumere
quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il
numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di
categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
circolare n. 68/1989.
[xi] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art.
3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, è quellodeterminato ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni
di dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993.
Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte
le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento
della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di
retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche
differenti. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro
dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.
[xii] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
[xiii] Circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 par. 2, n. 58/2016 e messaggio n.
3020/2016.
[xiv] Cfr. la circolare n. 41/2002.
[xv] L’art. 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che l’ammontare degli importi
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo
di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
[xvi] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in
eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter,
del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio
n. 5327/2015.
[xvii] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xviii] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xix] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xx] Cfr. la circolare n. 6/2014.
[xxi] Cfr. la circolare n. 8/2013.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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