Inapplicabilità dell’articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, alle eccedenze del massimale contributivo e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Inapplicabilità dell’articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, alle eccedenze del massimale contributivo e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09/05/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 63
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Inapplicabilità dell’articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, alle
eccedenze del massimale contributivo e pensionabile di cui
all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
SOMMARIO: Con la presente circolare, allo scopo di assicurare un adeguato livello di
omogeneità all’azione amministrativa dell’Istituto, si forniscono chiarimenti in
ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione
previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995. Si puntualizzano, inoltre, le istruzioni volte a favorire, da parte dei
datori di lavoro, l’adozione dei necessari interventi di adeguamento delle
dichiarazioni contributive.
INDICE:
1. Versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo
della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995. Regime prescrizionale delle domande di rimborso
2. Corretta rilevazione del regime contributivo. Recupero della contribuzione indebita non
prescritta. Istruzioni operative
3. Indicazioni in merito alla corretta gestione nel flusso Uniemens dell’indennità sostitutiva
del preavviso
1. Versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo
2, comma 18, della legge n. 335/1995. Regime prescrizionale delle
domande di rimborso
A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base
contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge
8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo la
retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione
previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
Ciò in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile sia ai fini
del versamento della contribuzione sia ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici.
Al riguardo, considerate le peculiarità della disposizione in commento, il datore di lavoro può
essere indotto ad assumere a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un
imponibile contributivo che nell’anno civile risulta eccedente rispetto a quello previsto dalla
citata norma della legge n. 335/1995. Ciò può avvenire per un difetto di comunicazione tra il
lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile o a causa della
successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, nonché a causa di altri motivi
riconducibili alla gestione delle informazioni afferenti ai rapporti di lavoro.
In tali situazioni l’eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su
istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui
all’articolo 2033 del codice civile, con particolare riferimento a quelle che prevedono
l’elevazione, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile, del termine prescrizionale a dieci anni.
Inoltre, in conformità ai principi generali che regolano la restituzione della contribuzione
indebitamente versata, le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del
decorso del termine prescrizionale, rimarranno acquisite all’Inps e, comunque, saranno
improduttive di effetti previdenziali.
A tale proposito si evidenzia, infatti, che all’eccedenza di contribuzione di cui si tratta non si
applica l’articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957, il cui regime – ancorché limitato alle sole gestioni
dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) – prevede l’acquisizione alla gestione
previdenziale, e il conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni, dei contributi
indebitamente versati per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre
cinque anni dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.
Ciò in quanto il legislatore, nell’opera di riforma del sistema previdenziale, con il citato articolo
2, comma 18, ha inteso fissare, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, o
per coloro che esercitano l’opzione per il regime contributivo, un “massimale annuo”, che
costituisce un tetto inderogabile sia ai fini della base contributiva sia ai fini della base
pensionabile; pertanto, con riferimento al regime delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti, ogni misura retributiva eccedente il predetto massimale non assume alcuna
rilevanza né sul piano contributivo né su quello pensionabile.
La stessa circolare n. 282 del 15 novembre 1995, con la quale l’Istituto ha fornito precisazioni
in ordine ai contributi previdenziali e assistenziali indebiti ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n.
818/1957 - adottata dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995 - non annovera i
versamenti di contribuzione eccedenti il massimale nell’ambito delle contribuzioni computabili
ai sensi del citato D.P.R. n. 818/1957.
2. Corretta rilevazione del regime contributivo. Recupero della
contribuzione indebita non prescritta. Istruzioni operative
La rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e
pensionabile, fissato dalla legge n. 335/1995, non può avvenire nell’immediatezza della
ricezione della denuncia Uniemens da parte dell’Istituto, in quanto non può escludersi che il
lavoratore possa vantare contribuzione anteriore all’1/1/1996, non ancora registrata sulla
posizione assicurativa. Inoltre, anche quando la rilevazione fosse effettuata alla fine dell’anno
civile, il lavoratore potrebbe vantare contribuzione previdenziale anteriore all’1/1/1996 presso
le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all’Istituto.
Per quanto sopra, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale,
sarà cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad
individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del
rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad
esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema
contributivo destinatario di accredito figurativo “a domanda” anteriore all’1/1/1996; lavoratore
che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all’1/1/1996;
esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi
anteriormente all’1/1/1996, etc.).
Sul piano operativo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel
flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione
dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto
a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche
se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.
Il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto
attraverso le seguenti modalità:
a. per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro
interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza
annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione
eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. I medesimi datori
di lavoro dovranno inoltre trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle
posizioni individuali. Gli operatori di sede, ad istruttoria definita, dovranno acquisire con
procedura manuale, in ambiente ex EAP, denunce DM10V di regolarizzazione per i relativi
periodi, riportando nell’ex quadro D il codice L952 e il relativo importo. Le denunce
Emens, trasmesse a tale titolo, intercettate dalle procedure automatizzate per il ricorrere
del rischio di prescrizione, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti
presentata entro i richiamati termini di prescrizione decennale;
b. per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il
recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno
utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento
dell’avvenuto superamento dovranno indicare nell’elemento <Imponibile> di
<DatiRetributivi> l’imponibile entro il massimale e nell’elemento <Contributo> il nuovo
contributo dovuto. Nell’elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la
retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale
retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di
<DatiRetributivi>.
Nell’elemento <ContributoEccMass> deve essere indicato l’importo della contribuzione minore
dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di
<DatiRetributivi>.
Anche relativamente ai periodi Uniemens le Strutture territoriali procederanno allo sblocco
delle denunce trasmesse a tale titolo ed intercettate ai fini del controllo sul rischio prescrizione.
Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno
inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell’avvenuto superamento e
con le modalità sopra illustrate.
3. Indicazioni in merito alla corretta gestione nel flusso Uniemens
dell’indennità sostitutiva del preavviso
Per consentire il corretto assoggettamento a contribuzione dell’indennità sostitutiva del
preavviso a cavallo di due annualità, corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale
contributivo, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003,
nella parte in cui si precisa che il massimale dell’anno interesserà unicamente le quote di
indennità che ricadono nell’anno stesso. Queste potranno essere integralmente, parzialmente o
per nulla assoggettate a contribuzione, a seconda del valore del massimale raggiunto.
La quota di indennità, che temporalmente ricade nell’annualità successiva, dovrà essere
assoggettata al massimale dell’anno successivo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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