Effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali delle disposizioni normative in materia di riduzione dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Chiarimenti
Effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali delle disposizioni normative in materia di riduzione dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 09/05/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 64
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali delle disposizioni
normative in materia di riduzione dei limiti retributivi di cui
all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e all’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. Chiarimenti
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto fornisce chiarimenti relativamente agli
effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali conseguenti all’applicazione
dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n.
214, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 471 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147
INDICE
1. Premessa
2. Superamento del limite retributivo
3. Cessazioni entro il 30 aprile 2014
1. Premessa
L’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato il livello remunerativo massimo
onnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o
retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modifiche e integrazioni, incluso il personale in regime di diritto pubblico, di
cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
Dal 1° gennaio 2014 tale limite è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.
L’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha infatti ampliato
la platea dei destinatari dell’articolo 23-ter citato, comprendendovi “chiunque riceva a carico
delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti
di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con
gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di
diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo”.
Il successivo comma 489 prevede che “ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici
erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici […] non
possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento
pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. […]”.
Da ultimo, l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e
la giustizia sociale”, ha ridotto a 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo
Presidente della Corte di Cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale
livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceva emolumenti o
retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
Con la circolare n. 153/2015 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento e sono state
fornite le istruzioni operative in materia, con riguardo all’ambito di applicazione del limite
retributivo, alla misura del limite e ai suoi effetti ai fini previdenziali. In particolare, per il caso
di riduzione di retribuzione, l’Istituto ha illustrato, con riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere dal 1° maggio 2014, le modalità per la determinazione della retribuzione
di riferimento della c.d. quota A di pensione, nonché le modalità di calcolo del trattamento di
fine servizio.
2. Superamento del limite retributivo
Rispetto alle istruzioni sopra richiamate, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in
relazione alla fattispecie prevista dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013 e in
particolare ai casi in cui gli iscritti non percepiscano alcun emolumento a seguito del
superamento del suddetto limite.
Al riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 8 del 3 agosto 2012 ha
previsto che “nel caso di lavoratori dipendenti che, per effetto di un rapporto o di contratto in
corso, percepiscono, al netto delle riduzioni previste dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del
2010, convertito in l. n. 122 del 2010, un trattamento economico complessivo superiore al
limite, si procederà al calcolo della differenza tra la retribuzione in godimento e quella fissata
dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. Si evidenzia che tale importo non concorre a formare né
l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale e dovrà essere evidenziato sul cedolino come
"trattenuta ex art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011".
Con riferimento alle fattispecie per le quali l’iscritto non percepisca alcun emolumento a
seguito del superamento del suddetto limite, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali con nota prot. n. 0001434/2018, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo
del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nonché del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, ha precisato che “a decorrere dalla entrata in vigore
delle leggi che hanno introdotto il limite retributivo, il periodo in cui non viene corrisposta una
retribuzione assoggettata alla relativa contribuzione non può essere valutato ai fini del calcolo
e della liquidazione delle correlate prestazione previdenziali”.
Per effetto di quanto sopra, pertanto, i periodi di attività lavorativa svolti in assenza di
retribuzione non concorrono a determinare alcuna anzianità contributiva ai fini pensionistici e
previdenziali, stante la non valutabilità, ai sensi della normativa vigente, di periodi non coperti
da contribuzione.
Ciò posto, qualora l’iscritto per effetto del superamento dei limiti retributivi non abbia percepito
alcun emolumento retributivo, il trattamento pensionistico e previdenziale (connesso alla
contribuzione successiva a quella che ha dato luogo al precedente trattamento pensionistico,
qualora l’interessato sia già pensionato) viene determinato non valorizzando, nell’anzianità
contributiva utile, l’arco temporale durante il quale non è stata corrisposta alcuna retribuzione;
conseguentemente la base di calcolo da utilizzare per la determinazione del relativo
trattamento di quiescenza e previdenza deve essere riferita alle retribuzioni utili effettivamente
percepite prima dell’azzeramento di tali emolumenti per effetto del superamento dei limiti
retributivi.
Resta fermo che, ai fini dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973,
l’anzianità contributiva relativa al periodo durante il quale l’iscritto non ha percepito alcuna
retribuzione non deve essere valorizzata. Alla determinazione dell’indennità una tantum
concorrono le retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento.
Qualora queste siano state corrisposte in misura ridotta a decorrere dal 1° maggio 2014,
trovano applicazione le indicazioni di cui alla circolare n. 153/2015.
3. Cessazioni entro il 30 aprile 2014
Si precisa altresì che, per le sole cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2014, nel caso in cui
la retribuzione di riferimento sia stata ridotta ma non azzerata a decorrere dal 1° gennaio
2014, per effetto del citato articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013, la
stessa costituirà la base di calcolo della pensione e del trattamento di fine servizio.
Ciò in quanto la diversa modalità di calcolo delle prestazioni in esame (illustrata nella più volte
richiamata circolare n. 153/2015) è stata introdotta dal citato articolo 13, del decreto-legge n.
66/2014, a valere solo sulle anzianità maturate dal 1° maggio 2014; per tale motivo non è
ipotizzabile un calcolo pro quota del trattamento pensionistico e previdenziale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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