Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022. Calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413
Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022. Calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 20/07/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
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territoriali delle Aree dei professionisti
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centrali e ai responsabili territoriali
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Circolare n. 66
E, per conoscenza,
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Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022. Calcolo della
retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi
di prolungamento per i lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 24
della legge 26 luglio 1984, n. 413
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative conseguenti alla
sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, in materia di
neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione dei periodi di
prolungamento riconosciuti, ai sensi dell’articolo 24 della legge 26 luglio
1984, n. 413, ai lavoratori marittimi.
INDICE
1. Premessa
2. Contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
3. Ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
4. Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
5. Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
1. Premessa
NellaGazzetta Ufficiale - 1° Serie Speciale n. 45 del 9 novembre 2022, è stata pubblicata la
sentenza n. 224 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art.
24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi),
nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto
dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in
favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto
prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione
spettante agli assicurati”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono istruzioni amministrative in merito all’applicazione della sentenza in esame.
2. Contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
Con la sentenza n. 224 del 2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della
neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai
periodi di prolungamento di cui all’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
Tale norma, che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il
rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti
successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini
dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni
di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate
durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo
periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del
prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i
prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei
servizi utili a pensione.
Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ha argomentato – sulla scorta delle precedenti
pronunce in materia di neutralizzazione – che “la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento
del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica,
ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del
1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del
trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile
indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.
Analogamente a quanto ritenuto nella sentenza n. 427 del 1997 - con la quale la Consulta
aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, e dell’articolo 25, commi 1 e 4, della legge n. 413 del 1984, nella parte
in cui tali norme non consentivano la neutralizzazione del prolungamento previsto dal
medesimo articolo 25 – la Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 224/2022 in esame, che
“entrambe le disposizioni, gli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, sono ispirate alla
medesima ratio e, quindi, è irragionevole ed è in contrasto con l’art. 3 Cost. che le norme
censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il
minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un danno e
producano l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe
virtualmente diritto”.
La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984,
n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non
consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n.
413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che
abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato
sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.
3. Ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260
settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento
ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione
risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei
principi affermati dalla sentenza in argomento, sono quelle liquidate con il sistema di calcolo
retributivo, nonché - relativamente alla quota retributiva - le pensioni liquidate con il sistema
di calcolo misto.
La neutralizzazione in esame si applica ai seguenti trattamenti:
- pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età
pensionabile. Tra i trattamenti pensionistici di vecchiaia deve essere ricompresa la pensione
anticipata di vecchiaia di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984 prevista in favore di
particolari categorie di lavoratori marittimi, tenuto conto che il medesimo articolo, al comma 3,
equipara la predetta pensione, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla
assicurazione generale obbligatoria;
- pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile, analogamente a quanto chiarito
dalla circolare n. 229 del 2 novembre 1998, richiamata nella circolare n. 127 del 5 luglio 2000,
in relazione alla sentenza della Consulta n. 427 del 1997, in materia di prolungamento di cui
all’articolo 25 della legge n. 413 del 1984;
- pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese
successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata
il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia,
sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza
stessa.
4. Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del
proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si
collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la
neutralizzazione determini un importo più favorevole.
Non è, pertanto, consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al
quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
Devono essere neutralizzati tutti i periodi di prolungamento non necessari al raggiungimento
del diritto a pensione che ricadono nell’ultimo quinquennio, non essendo consentito individuare
e neutralizzare solo alcuni dei periodi collocati nell’arco temporale massimo considerato.
Resta fermo che l’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di
contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento
pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza.
Qualora il periodo di prolungamento sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione,
può essere neutralizzata solo la parte del periodo non necessaria al perfezionamento del diritto
stesso.
Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo
trattamento pensionistico.
5. Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
Ai fini dell’applicazione della neutralizzazione in oggetto ai trattamenti pensionistici già in
essere, occorre presentare esplicita richiesta.
I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di
prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto
passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.
Ai fini del calcolo di tutte le quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo
dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi di prolungamento,
non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva minima,
che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza
della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più
favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento
previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di
prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la
data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva,
una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla
base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota
retributiva.
La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti
tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di
compimento dell'età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa
risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera
contribuzione.
Alla luce delle predette indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e
giudiziario, le Strutture territoriali dell’Istituto in presenza di ricorsi amministrativi in materia
non ancora definiti dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela,
determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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