Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata. Regime sanzionatorio
Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata. Regime sanzionatorio
Testo normativo
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Coordinamento Generale Legale
Roma, 27/03/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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centrali e ai responsabili territoriali
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Circolare n. 70
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti
pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla
Gestione separata. Regime sanzionatorio
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’inapplicabilità,
fino al 31 dicembre 2025, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche
Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla
Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre
2020, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre
2025, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in materia di sanzioni civili.
INDICE
Premessa
1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e
alla Gestione separata
2. Regime sanzionatorio
Premessa
Con la circolare n. 58 del 22 aprile 2024, avente a oggetto "Inapplicabilità fino al 31 dicembre
2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i
periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata. Regime
sanzionatorio”, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità fino al 31 dicembre
2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla
[1] [2]
Gestione separata , nonché in ordine all’inapplicabilità del regime sanzionatorio .
Nello specifico, come illustrato nella citata circolare, i termini di prescrizione di cui all’articolo 3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non hanno trovato applicazione fino al 31
dicembre 2024 con riferimento agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti
pubblici afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019 e con riferimento agli
obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla
Gestione separata, di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, in
relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure
assimilate, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Parallelamente, è stato stabilito che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre
2024, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-
ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non avrebbe trovato applicazione il regime
sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tanto rappresentato, facendo seguito al messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025, con la presente
circolare si forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione
dipendenti pubblici e alla Gestione separata
[3]
L’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024 differisce al 31
dicembre 2025 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti
pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separatadi cui
all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.
L’applicazione del predetto differimento interessa la contribuzione relativa sia ai trattamenti
pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei
quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si confermano integralmente le indicazioni contenute nella citata circolare n. 58/2024 e nella
circolare n. 92 del 17 novembre 2023, sia in merito alle posizioni relative alla Gestione
dipendenti pubblici che alla Gestione separata, alle quali si fa rinvio, tenendo conto dei nuovi
termini indicati dal citato articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
Con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, si ricorda che la disposizione di cui al comma
131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024),
prevede che, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, per
la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla
Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a
trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione della legge di Bilancio 2024, le pubbliche
Amministrazioni, qualora procedano, ove necessario, alla sistemazione delle posizioni
assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004,
tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute a dare prova dei relativi
versamenti.
Diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della
sistemazione delle medesime posizioni assicurative, mediante l’applicativo “Nuova PAssWeb”,
modalità non prevista nel campo di applicazione del citato articolo 1, comma 131, della legge di
Bilancio 2024, l’Istituto continua a svolgere le attività di verifica del versamento dei contributi
dovuti e ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva, al pari di quanto
attuato per i periodi successivi al 31 dicembre 2004. A tale riguardo, si rinvia al messaggio n.
292 del 23 gennaio 2024.
2. Regime sanzionatorio
In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 3, del
[4]
decreto-legge n. 202/2024 , le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31
dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-
bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le
sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
In proposito, si richiamano i contenuti del paragrafo 2 della circolare n. 58/2024 e del
paragrafo 5 della circolare n. 92/2023, evidenziando che l’inapplicabilità del regime
sanzionatorio ha portata generale ed è subordinata alla sola condizione che l’adempimento,
anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2025, purché la domanda di
rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche nel caso in cui le rate accordate
scadano oltre il 31 dicembre 2025, e, per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sempre a condizione che la
domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2025 e anche nel caso in cui le rate accordate
scadano oltre il predetto termine. In ogni caso, sono dovuti sulle rate accordate gli interessi di
dilazione ai sensi della normativa di riferimento.
Si conferma che qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2025,
non sia definita con l’accoglimento (ad esempio, perché rigettata per mancanza dei requisiti di
legge per beneficiare di tale istituto o per carenza della documentazione a corredo, ove
prevista), il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non trova applicazione, anche
se successivamente una nuova istanza dovesse essere accolta.
Si ribadisce, infine, che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli
effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni
civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909
del codice civile, che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere
insensibili le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della
normativa di riferimento.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, rubricato “Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, l’articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali”, e l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, rubricato “Proroga di termini
in materia di pubbliche amministrazioni”.
[2] Cfr. l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228/2021, rubricato “Proroga di termini in
materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, l’articolo 21, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, rubricato “Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione
opzionale del massimale contributivo”, e l’articolo 1, comma 17, del decreto-legge n.
215/2023, rubricato “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”.
[3] Articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 202/2024, rubricato “Proroga di termini in
materia di pubbliche amministrazioni”: “All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi
contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2025»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi
contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole:
«31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.
[4] Articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024: “All'articolo 9, comma 4, del decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi
previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre
2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.
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