Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 76/2023

Assegno unico e universale e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili. Applicazione dell’articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 153 del 3 luglio 2023. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 09/08/2023 In vigore dal: 09/08/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Assegno unico e universale e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili. Applicazione dell’articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 153 del 3 luglio 2023. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 10/08/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 76 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Assegno unico e universale e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili. Applicazione dell’articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 153 del 3 luglio 2023. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: In materia di assegno unico e universale per i figli a carico, misura introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è, da ultimo, intervenuto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, a decorrere dal 1° giugno 2023, disciplina le regole per la fruizione della maggiorazione della prestazione in caso di genitori entrambi lavoratori nella particolare ipotesi di nuclei vedovili. INDICE 1. Premessa 2. Le modifiche normative per i nuclei vedovili 3. Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023 4. Ipotesi di subentro nella domanda nel più grave caso di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali 4.1 Ipotesi di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite 5. Istruzioni contabili 1. Premessa Con riferimento alla misura dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con la presente circolare si illustrano le modalità di applicazione della maggiorazione dell’assegno prevista dall’articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo, con particolare riguardo ai nuclei vedovili, alla luce delle modifiche apportate alla norma dall’articolo 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48[1], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con l’entrata in vigore della modifica normativa, resta fermo quanto previsto al primo periodo dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, in base al quale: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”. A seguito della novella recata dall’articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023, con effetto dal 1° giugno 2023, al citato comma 8è stato aggiunto il seguente periodo: “La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno”. Tanto premesso, preliminarmente si ricorda quanto precisato dall’Istituto con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, in cui era stata in primis chiarita la ratio[2] della maggiorazione riconosciuta, in via normativa, esclusivamente nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, rilevando a tale fine sia i redditi da lavoro dipendente o assimilati che i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che devono essere posseduti al momento della domanda. Tale impostazione, era stata confermata dall’Istituto anche con il successivo messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, con cui era stato chiarito che la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non potesse essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore. Con lo stesso messaggio è stato altresì chiarito che relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di NASpI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Sin dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 230/2021, stante la ratio della maggiorazione prevista dalla legge, se, da un lato, si è dovuto tenere conto del dato letterale della norma e delle sue finalità, dall’altro, è stata considerata la maggiore vulnerabilità dei nuclei divenuti monoparentali a causa del decesso dell’altro genitore. Pertanto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per il primo anno di vigenza dell’AUU, l’INPS ha garantito la maggiorazione ai nuclei vedovili per i quali la condizione di monogenitorialità si sia verificata nel corso di fruizione della prestazione e sino al termine dell’annualità di spettanza della misura di AUU. Pertanto, ai nuclei vedovili, per i quali l’evento del decesso dell’altro genitore si sia verificato nel corso dell’anno di competenza 2022, l’agevolazione è stata corrisposta fino a febbraio 2023 (cfr. il messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023). 2. Le modifiche normative per i nuclei vedovili Come anticipato, con effetto dal 1° giugno 2023, sulla materia è intervenuto l’articolo 22 del citato decreto-legge n. 48/2023, che ha riformulato l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, prevedendo espressamente l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore; è stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto di cui al citato comma 8 alle rate maturate a partire dal 1° giugno del corrente anno, senza che sia altresì prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati”, e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso, che non deve comunque essere anteriore al quinquennio. Conseguentemente, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti: - l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU; - il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore[3] o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022); - il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU. Di seguito si riportano i seguenti esempi utili per poter verificare l’applicazione della maggiorazione. Esempio 1. Decesso del genitore avvenuto nel 2017. Il genitore superstite non ha diritto alla maggiorazione a prescindere dal momento in cui è presentata o integrata la domanda. Esempio 2. Decesso del genitore avvenuto a gennaio 2020. La maggiorazione spetta fino a gennaio 2025, limitatamente alle rate della prestazione maturate dopo il 1° giugno 2023 e non riguarda periodi precedenti. Esempio 3. Decesso del genitore avvenuto ad aprile 2022. In questo caso, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori è stata già corrisposta dall’INPS fino alla mensilità di competenza febbraio 2023. A partire dal 1° giugno 2023, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto-legge n. 48/2023, la maggiorazione verrà applicata per non oltre cinque anni dalla data del decesso (ossia fino ad aprile 2027). La maggiorazione cesserà comunque di essere erogata nel caso in cui si dovesse verificare la sopravvenuta insussistenza dei requisiti per beneficiare della maggiorazione medesima, ovvero il compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio. Esempio 4. Decesso del genitore avvenuto a marzo 2023. In questo caso, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha già corrisposto la maggiorazione relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2023. Dal 1° giugno 2023, trova applicazione l’articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023 e, pertanto, la maggiorazione si applicherà fino a marzo 2028. 3. Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023 Generalmente, il decesso di uno dei due genitori non comporta la sopravvenuta perdita dei requisiti per beneficiare dell’assegno unico e universale che rappresenta una prestazione universale a sostegno dei figli a carico. In considerazione di ciò, recentemente sono state introdotte nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori[4], con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico. In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, ricorrendo le condizioni di cui al precedente paragrafo 2, al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori. Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati: - il codice fiscale dell’altro genitore deceduto; - la data del decesso; - la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso. L’integrazione di cui sopra deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data. L’integrazione è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore. 4. Ipotesi di subentro nella domanda nel più grave caso di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti: a) affidatario del figlio; b) tutore del figlio; c) figlio maggiorenne per se stesso. In tutti i casi citati, si ricorda che al soggetto che agisce viene presentata la possibilità di procedere al “subentro” nella domanda già presentata, attraverso la quale potrà sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente. Il soggetto utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri. La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto (ad esempio, sentenza di affido familiare temporaneo o preadottivo del figlio, nomina del tutore ecc.). Al riguardo, si precisa, in via ulteriore, che nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) non sussistono i presupposti per l’applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori, la quale è limitata alle ipotesi di genitori naturali e affidatari. Non occorre dunque, nelle ipotesi in riferimento, effettuare la comunicazione di dati integrativi della domanda relativamente a tale tipo di maggiorazione. 4.1 Ipotesi di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite Nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico e universale, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità: nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento; nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS. Se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale fine sarà rilasciata un’apposita funzione. In tutti i casi, a seguito delle operazioni di subentro, la domanda originaria viene posta nello stato “Trasferita” e la nuova domanda/scheda d’ufficio passa nello stato “Istruttoria”, per essere “Accolta” o “Respinta”. Successivamente, in caso di accoglimento della nuova domanda/scheda, viene inviata una comunicazione tramite e-mail, se disponibile, al genitore superstite per informarlo dell’avvenuto subentro. Il personale delle Strutture territoriali può consultare, tramite la procedura gestionale “Assegno unico e universale per i figli a carico”, lo stato della domanda trasmessa dal genitore deceduto e della nuova domanda di subentro; su quest’ultima si possono visualizzare nel tab “Scheda” i dettagli della domanda oggetto di subentro. In merito alle domande già decadute per decesso del richiedente, si precisa che con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite alle condizioni illustrate, saranno accreditate a quest’ultimo le eventuali mensilità non erogate successivamente alla decadenza. Le mensilità non erogate saranno riconosciute anche nel caso in cui il genitore superstite – prima che si verifichi il trasferimento d’ufficio della domanda – abbia già provveduto a ripresentare autonomamente una nuova domanda di AUU per i figli presenti nella domanda decaduta. 5. Istruzioni contabili In applicazione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023, si adegua la denominazione dei conti in uso GAT30219 e GAT30220. Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023. [2] La ratio della maggiorazione in riferimento era stata chiarita dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, secondo cui: “l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare”. [3] Relativamente alle tipologie di lavoro che danno diritto alla maggiorazione, restano ferme le precisazioni di cui alla circolare n. 23/2022 e al messaggio n. 1714/2022. [4] Cfr. il messaggio n. 1256 del 3 aprile 2022 e i successivi paragrafi 4 e 4.1. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione V Codice conto GAT30219 Denominazione completa Maggiorazione transitoria per tre annualità dell'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022, ai nuclei familiari anche vedovili - Legge 1° aprile 2021, n. 46; art. 5 del Decreto legislativo 29 Dicembre 2021, n. 230; art. 1, cc 357 e 358 della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197; art. 22 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 Denominazione abbreviata MAGG.TR.ASS.UNICO UN-A5 DLGS230/21; L197/22DL48/23 Validità 03/2022 Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale Capitolo 3U1205129 Tipo variazione V Codice conto GAT30220 Denominazione completa Maggiorazione transitoria per tre annualità dell'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022, ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche vedovili - Legge 1° aprile 2021, n. 46; art. 5 del Decreto legislativo 29 Dicembre 2021, n. 230; art. 1, cc 357 e 358 della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197; art. 22 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 Denominazione abbreviata MAGG.TR.ASS.UNICO UN-A5 DLGS230/21; L197/22 DL48/23 Validità 03/2022 Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale Capitolo 3U1205129

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