Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 78/2019
Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Profili istruttori
Riferimento normativo
Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Profili istruttori
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 29/05/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 78
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in
prescrizione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.
Profili istruttori
SOMMARIO: La presente circolare riepiloga i principi inderogabili della disciplina della
costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del
1962, fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole in vigore, nonché
individuando i comportamenti di cautela da adottare nell’istruttoria delle
relative istanze. Sono illustrate, in particolare, alcune precisazioni in merito
alle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere di rendita vitalizia
con riferimento ai periodi che si collocano nel “sistema contributivo”.
L’allegato alla presente circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcuni
profili probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella prassi
amministrativa
INDICE
1. Premessa
1.1 Presupposti della costituzione di rendita vitalizia
2. La prova dell’esistenza del rapporto di lavoro
2.1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura
territoriale, integrità e completezza
2.2. Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica Amministrazione. Attestazioni del
Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014. Precisazioni
2.3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro
2.4. Originali e copie autentiche
3. La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa
3.1. Gli altri fatti e mezzi di prova
3.2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa. La
testimonianza
3.2.1. Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza
a) Conoscenza diretta e riscontrabilità
b) Soggetti
c) Valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza
3.2.2. Contenuto e forma della testimonianza
3.2.3. Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto al documento del
rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio n. 23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile
chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di collaboratori del nucleo
diretto coltivatore diversi dal titolare
3.2.4. Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva
3.2.5. Principio del vuoto contributivo assoluto
3.3. Durata e continuità della prestazione lavorativa nel lavoro a domicilio. Esclusione della
testimonianza
4. La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza
5. Richieste e attività istruttorie
6. Fascicolo telematico
7. Determinazione dell’onere per la costituzione di rendita vitalizia con riferimento ai periodi
che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione
8. Ricorsi amministrativi
9. Disposizioni diramate nel tempo. Domande e ricorsi
1. Premessa
La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di
lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei
termini di prescrizione.
Recentemente, l’attività di Audit svolta dall’Istituto ha rilevato criticità nella gestione delle
pratiche in oggetto, evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore e di riordino
riguardo a delicati profili istruttori.
L’esame delle domande di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è caratterizzato da una
particolare complessità dovuta ai seguenti tre fattori: l’esercizio di una prudente attività
valutativa della documentazione presentata a supporto dell’istanza, nel quadro di un regime
probatorio rigoroso; lo svolgimento di attività di riscontro circa fatti risalenti; la coesistenza
nella fattispecie di interessi rilevanti generalmente vantati dai diversi interlocutori (quello del
lavoratore al riconoscimento della rendita vitalizia e quello del datore di lavoro a non essere
esposto agli effetti pregiudizievoli del riconoscimento di un inesistente rapporto di lavoro). In
tale contesto, l’Istituto riconosce la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del rapporto
di lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Il mutamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento, le forme di
salvaguardia, esodo e prepensionamento - incentivando gli assicurati alla ricerca e al
conseguimento anticipato dei requisiti assicurativi - amplificano la rischiosità del processo
diretto al riconoscimento della costituzione di rendita vitalizia.
Stante l’impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie, la
documentazione e le attività di riscontro, con la presente circolare si riepilogano quindi i
principi inderogabili in materia, si forniscono alcuni chiarimenti e, infine, si rammentano le
regole e i comportamenti di cautela imprescindibili che, nei casi concreti, dovranno comunque
essere integrati secondo il prudente apprezzamento del Responsabile del procedimento in
ordine alla concludenza della prova e alla sua rispondenza ai requisiti di certezza e
attendibilità.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare e nell’allegato tecnico, restano
ferme le istruzioni diramate nel tempo, in quanto compatibili.
1.1 Presupposti della costituzione di rendita vitalizia
Finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, l’istituto previsto dall’articolo 13 della
legge n. 1338 del 1962 presuppone l’inadempimento dell’obbligo assicurativo per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti(I.V.S.).
La contribuzione omessa, inoltre, deve essere non più suscettibile di recupero da parte
dell’Inps per maturata prescrizione.
La norma in esame non è applicabile nei casi in cui le disposizioni vigenti all’epoca dello
svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l’esclusione dall’obbligo assicurativo I.V.S.
Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l’istituto in parola è
stato esteso alle seguenti fattispecie:
familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (cfr. le
circolari n. 31/2002 e n. 65/2008);
collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei
nuclei colonici e mezzadrili (cfr. le circolari n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n.
141/2004);
tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione
separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento
diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal
committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo (cfr. la circolare n.
101/2010);
iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,
a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. la circolare n. 169/2017 come modificata dalla
circolare n. 117/2018).
2. La prova dell’esistenza del rapporto di lavoro
2.1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa
della Struttura territoriale, integrità e completezza
Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data
certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenzadel rapporto di lavoro (articolo 13, comma 4,
della legge n. 1338 del 1962).
Il regime probatorio in questione riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di
lavoro.
La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o
anche in epoca successiva, purché risalente rispetto all’epoca della domanda di rendita
vitalizia, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione
costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento. Al fine di verificare che la
documentazione sia risalente rispetto alla data della relativa domanda in lavorazione, la
Struttura territoriale controlla se la medesima documentazione sia stata già presentata
dall’interessato in eventuali precedenti istanze di costituzione di rendita vitalizia, verificando
che anche rispetto ad esse la documentazione sia risalente.
Nella prassi si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali libretti di lavoro,
benserviti, libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. La
disamina della documentazione più ricorrente nella prassi, delle problematiche e dei criteri
specifici di utilizzo e valutazione è contenuta nell’allegato tecnico alla presente circolare
(Allegato n. 1).
Appare opportuno precisare che la documentazione, qualsiasi essa sia, deve avere sempre
precisi requisiti di forma e di sostanza e deve essere sottoposta, in ogni caso, a un vaglio
critico.
Il legislatore ha inteso impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie, pertanto
l’esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solo verosimile, ma risultare certa (cfr.
Corte costituzionale n. 26/1984 e n. 568/1989).
I documenti, dunque, devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l’istanza si riferisce
e non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario; la Struttura territoriale deve
sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo
dell’istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l’esistenza effettiva e la
natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultareobiettive e certe e non meramente
plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino
margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del
documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l’istanza
non può essere accolta.
La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l’autore, deve essere
completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far
presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto.
È imprescindibile, già in questa fase, procedere ai riscontri finalizzati a verificare che il datore
di lavoro (impresa individuale, ditta artigiana, ecc.) fosse esistente nel periodo oggetto della
richiesta di costituzione di rendita vitalizia. Tale verifica deve essere svolta attraverso la
consultazione delle banche dati dell’Istituto, del fascicolo aziendale nonché, a titolo
esemplificativo, attraverso visure camerali o documentazione fiscale.
2.2. Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica
Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n.
2641/2014. Precisazioni
Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l’esistenza del rapporto di lavoro.
Le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate per evincere la
sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che
siano sottoscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico riferimento agli atti
d’ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell’eventuale
numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all’Istituto la verifica dei
contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall’articolo 13 della legge n.
1338 del 1962.
Tenuto conto degli esiti delle attività di verifica ispettiva e dei report elaborati a
completamento delle campagne di Audit sul tema, le attestazioni del Sindaco di cui al
messaggio n. 2641/2014 o le attestazioni del funzionario comunale all’uopo delegato - anche
quando contengano le precisazioni di cui al precedente capoverso – devono essere sempre
verificate attraverso l’acquisizione della documentazione sulla cui base sono state rilasciate.
Resta sempre ferma la facoltà per l’Istituto di acquisire la documentazione sulla cui base la
Pubblica Amministrazione abbia rilasciato la dichiarazione.
2.3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro
Il regime probatorio imposto dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 vincola anche il
giudice chiamato a decidere sulla sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere la
costituzione della rendita vitalizia. Il giudice, infatti, non può verificare l’esistenza del rapporto
di lavoro con ogni mezzo di prova, ma può fondare il proprio convincimento circa la sua
esistenza solo dietro esibizione di prove documentali di data certa dalle quali possa evincersi
con certezza l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro controverso. Pertanto, mentre
solitamente il giudice può accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro controverso mediante i
più disparati mezzi di prova, per l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai fini
dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 deve basarsi su prove documentali di data certa e
inequivocabili. Il regime probatorio imposto dal citato articolo 13, conseguentemente, non
trova deroga nemmeno nel caso in cui l’esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito
oggetto di un precedente giudizio instaurato per fini diversi dalla costituzione di rendita
vitalizia e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché si sia formato giudicato, e ciò
anche nel caso in cui, di quel giudizio, sia stata parte lo stesso Istituto (cfr. Corte di cassazione
n. 5239/1988).
Fermo restando quanto sopra precisato, qualora per avvalersi del beneficio in esame venga
prodotta una sentenza definitiva avente ad oggetto il rapporto di lavoro controverso, il
contenuto, gli effetti e la portata della stessa, ai fini che qui interessano, dovranno essere
valutati con il necessario supporto dell’Area legale di competenza.
Resta impregiudicata la possibilità di svolgere ogni altra attività istruttoria che si ritenga
necessaria o opportuna e nel rispetto dei criteri operativi contenuti nella presente circolare.
2.4. Originali e copie autentiche
La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da
pubblico ufficiale.
Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell’Istituto che la riceve ne
riproduce copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica.
Per essere utilizzabili ai fini della costituzione di rendita vitalizia le copie autentiche, redatte dal
funzionario dell’Istituto a ciò autorizzato o da altro pubblico ufficiale, devono riguardare il
documento nella sua integrità e completezza e consistere nell'attestazione di conformità con
l'originale scritta alla fine della copia, a cura del soggetto che esegue l’autenticazione, il quale
deve indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Non sono utilizzabili le attestazioni di conformità all’originale redatte dall’interessato, dal
datore di lavoro o da altri soggetti privati.
Ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 è ammessa la dichiarazione sostitutiva del
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica
Amministrazione o la copia di titoli di servizio siano conformi all'originale. In queste ipotesi, la
dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione di far constatare alla Pubblica Amministrazione,
in luogo di certificazioni rilasciate dalla stessa o da essa conservate, circostanze a questa
risultanti in propri atti. La Struttura territoriale, quindi, compie sempre le verifiche presso la
Pubblica Amministrazione interessata e di tali verifiche ne dà riscontro nel fascicolo.
La dichiarazione sostitutiva di copia conforme, resa ai sensi del citato articolo 19, non è
applicabile alla documentazione privata (libretti di lavoro, attestati sostitutivi, buste paga,
ecc.) o che comunque non sia conservata presso una Pubblica Amministrazione.
In ogni caso di presentazione o formazione di copie autentiche, resta sempre ferma la
possibilità dell’Istituto di richiedere l’esibizione degli originali, laddove esigenze prudenziali o di
riesame lo rendano opportuno. È pertanto onere dell’interessato conservare gli originali anche
dopo la formazione della copia autentica e l’accoglimento della domanda di rendita vitalizia.
3. La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa
3.1. Gli altri fatti e mezzi di prova
L’omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell’esistenza del
rapporto di lavoro, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il
quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della
misura della retribuzione.
Al riguardo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, salva la necessità
di provare l’esistenza del rapporto di lavoro nei termini descritti al paragrafo 2 della presente
circolare, gli altri aspetti, quali durata, continuità della concreta prestazione lavorativa e
qualifica, possono essere provati anche con “altri mezzi di prova”.
Si precisa che non è richiesta l’ulteriore prova della continuità della prestazione lavorativa nei
casi in cui il documento che provi l’esistenza del rapporto di lavoro attesti anche la presenza
del lavoratore sul luogo di lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione per il periodo
richiesto (ad esempio, buste paga, estratti libri presenza, ecc.).
3.2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione
lavorativa. La testimonianza
Raramente la prova documentale sull’esistenza del rapporto di lavoro è idonea anche a
dimostrare l’effettivo svolgimento della concreta prestazione lavorativa nel periodo in cui si
lamenta l’omissione contributiva.
In genere l’interessato intende coprire dei vuoti contributivi collocati all’interno di periodi di
lavoro documentalmente accertati. Poiché tali vuoti contributivi potrebbero discendere da
assenze del lavoratore non assicurabili, è necessario che sia fornita una prova attendibile e
precisa circa l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa proprio in quei periodi. In altri
casi, inoltre, l’interessato vuole provare lo svolgimento effettivo della prestazione anche in
periodi antecedenti ovvero successivi a quelli documentalmente accertati. A tali scopi, il mezzo
di prova a cui più spesso ricorrono gli interessati è quello della testimonianza.
L’uso e la valutazione della testimonianza rientra fra i profili più critici dell’istruttoria in materia
di costituzione di rendita vitalizia. La prova con mezzi orali della durata dello svolgimento della
prestazione lavorativa può, di fatto, risolversi in uno svilimento della prova documentale
sull’esistenza del rapporto di lavoro per mezzo di uno sforzo mnestico del testimone, talora
assai rilevante quando non improbabile.
Preso atto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, il rilievo in
questione non può comportare l’esclusione a priori della prova testimoniale, è necessario che
l’uso e la valutazione di questo mezzo di prova sia assistito da cautele, da adottarsi in via
amministrativa, riguardanti tanto il contenuto e la forma della dichiarazione testimoniale
quanto la persona stessa del testimone, affinché l’uso della testimonianza non si risolva in un
sovvertimento del principio di prova scritta certa dell’esistenza del rapporto di lavoro.
3.2.1. Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza
a) Conoscenza diretta e riscontrabilità
Il testimone deve rappresentare fatti oggetto della propria percezione diretta e dunque deve
anche attestare le ragioni di come sia venuto a conoscenza di tali fatti in modo da offrire
elementi di riscontro. Tali elementi di riscontro devono quindi orientare l’esame della
dichiarazione; pertanto, quando tali riscontri non siano neanche potenzialmente effettuabili, le
dichiarazioni non possono essere utilizzate.
b) Soggetti
Fermo quanto detto, potranno essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:
colleghi di lavoro regolarmente assicurati nel periodo per il quale rendono testimonianza;
datore di lavoro.
Per le rendite vitalizie nella gestione CD/CM, in considerazione della specificità e delle
condizioni di effettuazione dell’attività agricola, possono essere valutate le dichiarazioni
rilasciate dai seguenti soggetti:
dipendenti dell’azienda agricola di appartenenza del richiedente, regolarmente assicurati
per l’intero periodo per il quale viene chiesto il riscatto;
iscritti nel periodo di riferimento in qualità di CD/CM o operai agricoli regolarmente
assunti presso l’azienda confinante con quella dove si assume che il richiedente abbia
prestato l’attività di collaboratore, regolarmente assicurati per l’intero periodo; deve
quindi trattarsi di “azienda confinante”, non essendo sufficiente la semplice
“vicinanza”. Tale prova, a carico del richiedente, può essere fornita con una relazione
tecnica asseverata;
familiari che siano titolari o collaboratori nel nucleo diretto coltivatore nel periodo oggetto
di riscatto.
Le dichiarazioni di altri soggetti (fornitori, acquirenti abituali) possono essere utilizzate solo e
soltanto se suffragate da idonea documentazione dell’epoca, che comprovi rapporti diretti
continuativi e abituali con l’azienda agricola di appartenenza del richiedente nel periodo chiesto
a riscatto.
Per le rendite vitalizie nella gestione ART/COM possono essere valutate le dichiarazioni
rilasciate dai seguenti soggetti:
dipendenti dell’impresa artigiana o commerciale di appartenenza del richiedente nel
periodo per il quale viene chiesto il riscatto, regolarmente assicurati per l’intero periodo;
familiari che siano titolari o collaboratori nell’impresa nel periodo oggetto di riscatto;
Le dichiarazioni dei fornitori possono essere utilizzate esclusivamente se suffragate da idonea
documentazione dell’epoca che comprovi rapporti diretti, continuativi e abituali con l’azienda di
appartenenza del richiedente nel periodo chiesto a riscatto.
Per le rendite vitalizie nella gestione ART/COM non possono essere utilizzate dichiarazioni rese
da vicini di casa, né da clienti anche abituali dell’impresa, né da soggetti che assumono di
essere stati lavoratori presso aziende poste nelle immediate vicinanze della sede di lavoro del
richiedente.
c) Valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza
Come già illustrato con la circolare n. 183/1990, è la credibilità/plausibilità della testimonianza
che può far ritenere raggiunta la prova sulla durata continuativa e non interrotta della
prestazione lavorativa.
La testimonianza deve dunque essere sempre sottoposta ad una valutazione critica nel
contesto dell’intera documentazione e dei riscontri al fine di verificare l’assenza di
contraddizioni fra quanto dichiarato e le risultanze documentali o le evidenze rilevabili
dall’estratto contributivo (assenze, attività lavorative incompatibili con quanto dichiarato, ecc.),
nonché la coerenza e compatibilità fra le ragioni che giustificherebbero la presenza del
testimone sul luogo di lavoro e quanto da esso dichiarato in merito alla durata e continuità
della prestazione lavorativa chiesta a riscatto. Le suddette valutazioni non dovranno riguardare
il solo periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia, ma l’intero arco temporale per il
quale si rende testimonianza.
3.2.2. Contenuto e forma della testimonianza
Il nucleo della dichiarazione testimoniale, diretto a dimostrare l’omissione contributiva, deve
contenere l’attestazione della durata continuativa e non interrotta della concreta prestazione
lavorativa resa dall’interessato. Il testimone deve dichiarare le mansioni che ha visto svolgere
al lavoratore nel periodo oggetto di istanza. Il periodo a cui si riferisce la dichiarazione deve
essere individuato e devono essere riportate eventuali assenze effettuate dall’interessato alla
rendita vitalizia.
La dichiarazione testimoniale deve essere resa espressamente ai sensi degli articoli 38 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, con piena assunzione di responsabilità, anche di natura penale. Chi
rende la dichiarazione testimoniale deve dichiarare eventuali rapporti di coniugio, unione civile
o convivenza di cui alla legge n. 76 del 2016, parentela, affinità, affiliazione, dipendenza con la
parte interessata ovvero eventuali interessi nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione. Il
testimone deve inoltre dichiarare gli elementi di fatto che diano ragione di come sia venuto a
conoscenza di quanto attestato in modo da offrire elementi di riscontro.
3.2.3. Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto
al documento del rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio n.
23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione
della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di collaboratori del nucleo
diretto coltivatore diversi dal titolare
Con il messaggio n. 23295/2006 sono stati forniti i chiarimenti relativi al caso in cui con la
testimonianza si intenda retrodatare o postdatare un rapporto di lavoro documentalmente
provato, che di seguito si riepilogano.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è ripetutamente intervenuta sull’utilizzo della
testimonianza come strumento per provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in
epoca precedente o successiva rispetto a quella risultante da documento di data certa
pervenendo, progressivamente, a un orientamento ispirato ad un rigoroso rispetto dei principi
dettati in materia di onere probatorio. La Suprema Corte ha infatti escluso che le prove
testimoniali possano essere utilizzate per anticipare o posticipare l’esistenza di un rapporto di
lavoro non controverso le cui date di inizio e fine siano documentalmente accertate. Ciò sul
presupposto che l’accoglimento della tesi opposta avrebbe, di fatto, comportato una
svalutazione integrale della necessità della prova scritta sull’esistenza del rapporto di lavoro
fissata dalla legge e ribadita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989,
consentendo alla testimonianza di prevalere sul documento, annullandone l’efficacia probatoria
qualificata.
In particolare, la Corte di cassazione (cfr. le sentenze n. 14504/2005, n. 840/2005, n.
3085/2001 e n. 1778/2001) ha chiarito che la regola secondo la quale la durata del rapporto di
lavoro può essere provata con ogni mezzo, introdotta dalla Corte costituzionale con la citata
sentenza n. 568/1989, non può essere estesa all’ipotesi in cui “la data del documento è certa
ed è certa, altresì, in base al contenuto del documento stesso, l’epoca di costituzione del
rapporto”.
Ciò premesso, le dichiarazioni testimoniali non possono essere utilizzate per retrodatare l’inizio
o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l’esistenza del
rapporto indica in modo non equivoco la data di inizio e fine dello stesso, poiché, altrimenti,
sarebbe una prova in contrasto con il documento, di cui annullerebbe dunque l’efficacia
probatoria.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti ipotesi:
- documento di data certa che riporti date di inizio e fine del rapporto di lavoro (ad esempio il
libretto di lavoro, che ha una propria data di rilascio e che nelle registrazioni cronologiche
contiene le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro): in questa ipotesi le dichiarazioni
testimoniali saranno utili per coprire eventuali vuoti contributivi lamentati dal lavoratore e
collocati fra le date di inizio e fine del rapporto di lavoro indicate nel libretto, ma non potranno
né posticipare né anticipare lo svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle date di
inizio e fine del rapporto di lavoro indicate nel documento;
- documento di data certa che riporti solo la data di inizio del rapporto di lavoro: è possibile
utilizzare le dichiarazioni al fine di stabilire la durata e continuità della prestazione lavorativa a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ma non per anticiparne lo svolgimento
rispetto a detta data;
- documento di data certa che riporti solo la data di fine del rapporto di lavoro: è possibile
utilizzare le dichiarazioni al fine di stabilire la durata e continuità della prestazione lavorativa
nei periodi precedenti alla data di fine del rapporto di lavoro, ma non per posticiparne lo
svolgimento rispetto a detta data;
- documento di data certa che provi soltanto che il rapporto era esistente al tempo di
formazione del documento senza indicarne né le data di inizio né le data di fine: è possibile
utilizzare le dichiarazioni per determinare l’effettiva durata e continuità della prestazione
lavorativa.
I criteri illustrati sono applicabili a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione della
rendita vitalizia.
In particolare, per quanto riguarda i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal
titolare, al paragrafo 3 della circolare n. 10/2004 è stato chiarito che la prova documentale può
avvalorare l’esistenza del rapporto di lavoro esclusivamente dalla data di emissione della
medesima e non per periodi precedenti. Poiché, come rappresentato, è necessario distinguere
fra data certa di emissione/redazione del documento e date di inizio e fine del rapporto di
lavoro in esso riportate, il principio espresso al citato paragrafo 3 deve ritenersi superato.
Fermo, dunque, il principio imprescindibile secondo cui la prova dell’esistenza del rapporto di
lavoro deve essere fornita con documenti che abbiano data certa di emissione/redazione, il
rapporto fra questa e le testimonianze va regolato, anche per i collaboratori del nucleo
coltivatore diversi dal titolare, in base ai principi del messaggio n. 23295/ 2006 sopra riportati
ed esemplificati.
Inoltre, per i collaboratori del nucleo coltivatore diversi dal titolare, in assenza di ulteriore
documentazione a supporto della testimonianza, questa non potrà posticipare o anticipare il
rapporto di collaborazione rispetto a quanto risultante dall’estratto contributivo. Ciò in ragione
della particolare efficacia degli elenchi presi a base per la costruzione dell’estratto contributivo;
in tali termini va dunque integrato quanto già espresso al paragrafo 4, ultimo capoverso, della
circolare n. 36/2003.
3.2.4. Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva
Nelle ipotesi in cui i testimoni siano colleghi di lavoro, questi devono essere regolarmente
assicurati per il lavoro svolto effettivamente durante tutto il periodo cui si riferisce la
testimonianza. Nei casi in cui testimonino fornitori o acquirenti, è necessario che siano
riscontrati rapporti diretti, abituali e continuativi fra azienda e testimone per tutto il periodo
oggetto di riscatto.
La circolare n. 183/1990 enuncia, inoltre, due fondamentali principi per il caso in cui con la
testimonianza si voglia provare l’effettiva durata della prestazione lavorativa rispetto al periodo
di lavoro, comprovato dal documento dell’esistenza del rapporto di lavoro. Si evidenzia che tali
principi, di seguito elencati, presuppongono che la prova della durata del rapporto lavorativo
mediante testimonianza sia astrattamente possibile in base ai principi di cui al precedente
paragrafo 3.2.3:
1. la dichiarazione di conoscenza attestante il dilatarsi nel tempo di un rapporto di lavoro,
del quale con prova documentale sia stata dimostrata l'esistenza in un dato momento,
deve soddisfare la condizione della mancanza di soluzione di continuità tra la data
documentalmente dimostrata e il periodo testimoniato (primo principio di collegamento –
collegamento fra periodo dichiarato e periodo documentato);
2. qualora sia documentalmente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro in una
determinata data, la testimonianza in tal senso resa da un collega di lavoro in attività per
l'intero periodo può essere ritenuta idonea a dimostrare il protrarsi del rapporto fino ad
un momento successivo, mentre non altrettanto idonea è da ritenere la dichiarazione di
conoscenza di un lavoratore che sia stato assunto in epoca successiva alla data
documentalmente accertata. Tale ultima testimonianza non risulta nemmeno idonea a
fornire la prova del rapporto di lavoro a partire dalla data di assunzione in servizio del
testimone in quanto, rilevandosi una soluzione di continuità tra quest’ultima data e quella
documentalmente accertata, non risulta dimostrato che si tratti dello stesso rapporto di
lavoro invece che di due distinti rapporti intervallati da un periodo di inattività, per cui la
prova testimoniale non può essere supportata da quella documentale (secondo principio
di collegamento – collegamento fra periodo documentato e periodo di presenza del
testimone sul luogo di lavoro).
I due principi sono applicabili, mutatis mutandis, ai casi in cui si voglia protrarre il rapporto di
lavoro ad un momento successivo ovvero anticiparlo ad un momento precedente rispetto a
quanto documentalmente accertato.
Nei casi in cui siano ammesse testimonianze di soggetti che non sono stretti colleghi di lavoro,
il secondo principio di collegamento va verificato anche in relazione alla ragione specifica che il
testimone assume di porre a fondamento della propria presenza presso l’azienda
dell’interessato (a titolo esemplificativo, proprietà del fondo confinante, rapporti diretti,
continuativi ed abituali).
Non è ammessa, infine, la costituzione di rendita vitalizia per periodi in cui il preteso datore di
lavoro non risulti esistente ed attivo o per periodi in cui il datore di lavoro sia stato cancellato
dagli elenchi CD/CM.
Con riferimento alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, si rinvia alla
circolare n. 78/2006, in ordine alla sussistenza dell’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari
di titolari d’impresa non iscrivibili alla predetta Gestione.
3.2.5. Principio del vuoto contributivo assoluto
Quando il documento dell’epoca attesta inequivocabilmente sia la data di inizio sia la data di
fine del rapporto di lavoro e il periodo intercorrente fra tali date è completamente scoperto di
contribuzione, in via del tutto eccezionale, per tale lasso temporale, si ritiene di poter
presumere l’omissione contributiva totale e dunque non sono richiesti ulteriori elementi di
prova circa lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per poter applicare il principio in parola, tuttavia, è necessario che la data di inizio e la data di
fine del rapporto di lavoro siano contenute nel medesimo documento. Ad esempio, ciò ricorre
quando il libretto di lavoro riporti la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro ovvero
quando una lettera di ben servito indichi sia la data di inizio sia la data di fine del rapporto;
viceversa ciò non ricorre se la sola data di inizio del rapporto si evinca da un documento e la
sola data di fine del rapporto da un altro documento e dal contenuto degli stessi non si evinca
in modo inequivoco che si tratti di un unico rapporto lavorativo piuttosto che di più rapporti
intervallati da periodi di inattività.
Si evidenzia, inoltre, che il principio del vuoto contributivo assolutonon può essere applicato se
nel lasso temporale fra le due date risultino documentati intervalli in cui sia stata resa la
prestazione lavorativa. In tale circostanza, ferma restando la riconoscibilità della rendita
limitatamente a tali intervalli, per la restante parte del periodo compreso fra le due date
dovranno essere esibite idonee prove dell’omissione contributiva.
3.3. Durata e continuità della prestazione lavorativa nel lavoro a
domicilio. Esclusione della testimonianza
Considerata la particolarità del lavoro a domicilio, la durata e la continuità della prestazione
lavorativa devono essere provati attraverso i documenti propri del rapporto attestanti le date
di consegna e riconsegna del materiale (il libretto di controllo, ora libro unico del lavoro,
previsto dall’articolo 10 della legge n. 264 del 1958 e dall’articolo 10 della legge n. 877 del
1973, e successive modificazioni ed integrazioni). Il documento dovrà presentare i requisiti di
forma previsti dalle disposizioni vigenti nel periodo di riferimento.
Tale documento deve indicare, fra l’altro, data e ora di consegna e riconsegna del lavoro, e
costituisce, pertanto, essenziale e specifica fonte di conoscenza della durata e continuità della
prestazione lavorativa, non surrogabile dalle dichiarazioni testimoniali.
4. La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza
La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia non può essere provata né con
autocertificazione dell’interessato né mediante testimonianza. Laddove l’interessato non riesca
a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale.
5. Richieste e attività istruttorie
Stante l’impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie e la
documentazione allegabile alle istanze di rendita vitalizia, non è possibile racchiudere in un
elenco tassativo nemmeno le attività istruttorie, di controllo e riscontro da compiere. Pertanto,
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le attività più ricorrenti nella
prassi a cui l’operatore della Struttura territoriale dovrà aggiungere le ulteriori attività di
verifica imposte dalle criticità del singolo caso concreto secondo criteri prudenziali.
Le modalità e i termini per le richieste istruttorie all’interessato sono illustrate nella circolare n.
142/1993.
Ove necessario, le richieste istruttorie saranno opportunamente integrate, rispetto a quelle
standardizzate presenti nella procedura di gestione, affinché l’interessato sia messo nelle
condizioni di poter comprendere gli adempimenti specifici a cui dar seguito e le conseguenze
del mancato riscontro.
Costituiscono essenziali attività istruttorie e di riscontro, ad esempio, le seguenti attività:
le richieste scritte al datore di lavoro, ove possibile;
le richieste scritte alle Pubbliche Amministrazioni;
le richieste scritte ai Centri per l’impiego per l’acquisizione della scheda professionale
storica del lavoratore;
le richieste scritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
acquisizione delle visure;
l’acquisizione della documentazione presso i Comuni, oggetto di dichiarazioni ora per
allora;
l’esame delle tessere assicurative, per periodi di vigenza delle stesse, al fine di
individuare con esattezza i vuoti contributivi del lavoratore interessato e dei testimoni;
gli incroci nella consultazione degli archivi;
le verifiche dei fascicoli aziendali;
i verbali ispettivi.
Nel contesto dell’istruttoria di rendita vitalizia non è possibile riconoscere l’esistenza o durata
di un rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa che siano stati già oggetto di
disconoscimento in sede ispettiva. Ogni qual volta si rilevi dalle procedure di gestione del conto
assicurativo l’avvenuta effettuazione di accessi e accertamenti ispettivi che possano implicare il
caso sottoposto all’esame, è necessario che se ne reperiscano i verbali al fine di verificarne
l’incidenza sui vari aspetti oggetto di prova.
6. Fascicolo telematico
Si richiama l’attenzione degli operatori delle Strutture territoriali sulla necessità, di particolare
rilievo per le pratiche in argomento, della corretta e completa formazione del fascicolo
telematico (le istruzioni per l’utilizzo della funzionalità nella procedura di gestione sono
contenute nel messaggio n. 3844/2017). Il fascicolo elettronico permette la conservazione di
tutto il contenuto documentale relativo alle pratiche, con i conseguenti benefici in termini di
sicurezza ed integrità dei documenti, trasparenza, immediata disponibilità delle informazioni,
controllo da remoto dei documenti valutati nell’adozione dei provvedimenti finali.
7. Determinazione dell’onere per la costituzione di rendita vitalizia con
riferimento ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura
pensione
Le regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate dall’articolo 2 del
D.lgs n. 184/1997[1]. L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della
pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione
temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste
dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995.
Per i periodi che si collocano nel sistema di “calcolo retributivo” l’onere è quantificato in termini
di “riserva matematica” determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del
periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia.
Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il
sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione
di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda
di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla
gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di
riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a
contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 4 del D.lgs n. 184 del 1997, le disposizioni sopra
richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si
applica l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. La disposizione estende, quindi, a tutti i
periodi oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il
sistema contributivo, le medesime modalità di determinazione dell’onere e di valorizzazione del
periodo stabilite per il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo.
8. Ricorsi amministrativi
In considerazione della complessa attività di verifica e valutazione che richiede la costituzione
di una rendita vitalizia, si ribadisce la necessità che i documenti a corredo dei ricorsi
amministrativi (scheda istruttoria, proposta di relazione e di deliberazione da presentare
all’esame dei Comitati Centrali) siano predisposti in base ai principi di chiarezza espositiva,
puntualità e completezza. La relazione istruttoria, in particolare, dovrà contenere l’esposizione
della posizione assicurativa e lavorativa dell’assicurato relativamente ai periodi coinvolti dalla
richiesta, tutte le prove prodotte, i rilievi mossi alle prove, gli esiti delle attività istruttorie e di
verifica condotte, le obiezioni mosse alle eccezioni dell’assicurato. La proposta di deliberazione
deve essere motivata con riferimento a tutte le eccezioni sollevate nel gravame e con
riferimento alla validità probatoria di ogni documento prodotto.
Gli operatori avranno cura, infine, di allegare nella procedura di gestione dei ricorsi
amministrativi tutta la documentazione a supporto, integralmente e in modo leggibile e
consultabile (sulla documentazione presentata dagli assicurati deve essere ben visibile il timbro
della Struttura territoriale di competenza da cui desumere se la stessa sia stata presentata in
originale, copia conforme o fotocopia semplice).
Si richiama l’attenzione su tali adempimenti al fine di consentire un compiuto esame dei ricorsi
amministrativi da parte dei Comitati Centrali.
9. Disposizioni diramate nel tempo. Domande e ricorsi
I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le
domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a
quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere
riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge.
La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data
di pubblicazione della stessa.
Per quanto non espressamente previsto con la presente circolare e nel relativo allegato,
restano ferme le istruzioni compatibili diramate nel tempo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] L’art. 2, comma 4, dispone che: “Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di
riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i
coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338” (cosiddetto “criterio della riserva matematica”); il comma 5 del medesimo
articolo dispone che per “il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema
contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il
riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed
è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e
proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi
disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto”
(cosiddetto “criterio contributivo” o “criterio del calcolo a percentuale”).
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN MATERIA DI COSTITUZIONE DI RENDITA
VITALIZIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962.
PRECISAZIONI, PRASSI E CRITERI OPERATIVI
Il presente allegato contiene chiarimenti in merito ad alcuni profili probatori e ad alcuni
documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa, per i quali appare impossibile
procedere ad una rigorosa tipizzazione. Ogni documento, infatti, va sempre sottoposto
a vaglio critico sotto i profili della forma e del contenuto, nel quadro complessivo delle
prove e dei riscontri, nel pieno rispetto dei principi generali della circolare.
INDICE
1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
Libretto di lavoro e attestato sostitutivo
Scheda professionale storica
Busta paga
Benservito (o lettera di referenze) di paternità del datore di lavoro. Distinzione
dal curriculum vitae di paternità del lavoratore
Lettera di assunzione
Transazioni/conciliazioni giudiziali o stragiudiziali
Estratti libri matricola o libri presenze
2. FONDO CD/CM – COLLABORATORI CD/CM
Foglio matricolare di leva/carta di identità/dichiarazione unilaterali
dell’interessato
Licenza agricola nell’ambito del servizio militare
Attestati di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici
o Federazioni di categoria (penultimo punto del messaggio 22705/2004)
Patente agricola, certificato di conduzione di bovini, tesserino per l’utilizzo di
presidi fitosanitari (messaggio 22705/2004)
Sentenza (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)
Infortuni agricoli e ricoveri ospedalieri originati da cause diverse dall’infortunio
agricolo (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)
Fogli/schede di famiglia, schede censimento qualora consentano di stabilire se il
richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma ad una data
determinata
Libretto/certificato sanitario da cui si rileva il nominativo del richiedente, la data
di rilascio e la professione svolta
Dichiarazioni del Sindaco (per le quali si rimanda al punto 2.2 della presente
circolare)
Attestazione dell’Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario; bolle,
attestazioni, documentazione di ricezione, consegna, trasporto merci, quietanze,
documentazione amministrativa firmata dall’interessato
3. GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI. FAMILIARI COADIUVANTI E
COADIUTORI DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI
Atto costitutivo dell’impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di
partecipazione, attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione
del familiare ai fini dell’assicurazione I.V.S, attestazioni dell’Ispettorato del
Lavoro, risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto
assicurativo ancorché in assenza dell’accredito contributivo e consimile
documentazione (cfr. la circolare n. 31/2002)
4. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26,
DELLA LEGGE N. 335/1995, CHE NON SIANO TITOLARI DELL’OBBLIGO
CONTRIBUTIVO
1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
Libretto di lavoro e attestato sostitutivo
Il libretto di lavoro e il cosiddetto attestato sostitutivo costituiscono la documentazione
più utilizzata per provare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato.
Tali documenti riportano la successione cronologica dei rapporti di lavoro intrattenuti
dall’interessato con l’indicazione delle date di inizio e fine dei rapporti di lavoro, firme e
timbri dei rispettivi datori di lavoro.
Tuttavia, seppur idonea a provare l’esistenza e la durata dell’astratto rapporto giuridico
di lavoro, tale documentazione non è idonea a provare la durata continuativa e non
interrotta della concreta prestazione lavorativa, poiché non è preposta a registrare
eventuali inadempienze alla prestazione lavorativa imputabili all’arbitraria volontà del
lavoratore ovvero a scioperi o ad altre assenze non retribuite e non assicurabili. Per tale
motivo, ai fini della prova dell’omissione contributiva, questa documentazione deve
essere integrata dalla prova dello svolgimento continuativo e non interrotto della
concreta prestazione lavorativa nel periodo documentalmente accertato.
Sia il libretto di lavoro che l’attestato sostitutivo possono essere di per se sufficienti a
dimostrare l’omissione contributiva ove ricorrano le condizioni per l’applicazione del
principio del “vuoto contributivo assoluto” di cui al paragrafo 3.2.5 della presente
circolare.
Secondo i principi generali, libretto o attestato sostitutivo devono essere esibiti in forma
integrale, ossia dal frontespizio all’ultima pagina; ciò al fine di poter svolgere un esame
puntuale di coerenza e compatibilità in merito a quanto in essi riportato. Tale controllo
deve spingersi anche alla verifica della coerenza della successione cronologica dei
rapporti registrati e alla coerenza e compatibilità fra i periodi lavorati e gli stati di
disoccupazione riportati nell’apposita sezione. Inoltre, i medesimi documenti devono
riportare in modo leggibile la data di rilascio del libretto e la titolarità dello stesso.
Scheda professionale storica
La scheda professionale storica individuale, rilasciata dal centro per l’impiego, riporta la
successione cronologica dei rapporti di lavoro e gli stati di disoccupazione e ha efficacia
probatoria analoga al libretto di lavoro. Tuttavia, essendo formata e rilasciata dalla
Pubblica Amministrazione, alla scheda professionale è attribuito un margine di
affidabilità maggiore, tanto da costituire uno dei più importanti documenti di riscontro
a cui la Struttura territoriale, motu proprio, deve correntemente far ricorso.
La scheda professionale, quando rinvenibile, rientra fra gli strumenti utili a verificare le
date di inizio e fine del rapporto di lavoro controverso e, dunque, anche possibilità e
limiti della testimonianza.
Busta paga
Alla busta paga si fa spesso ricorso per dimostrare la continuità della concreta
prestazione lavorativa nel periodo temporale a cui si riferisce. In genere viene utilizzata
al fine di dimostrare che in una data settimana, o in un dato mese, in cui si registra un
vuoto contributivo, sia stata resa una concreta prestazione lavorativa retribuita o che
comunque sia stata percepita una retribuzione.
Affinché la busta paga sia idonea a tale scopo, oltre ad essere debitamente firmata e
timbrata dal datore di lavoro, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti, e a
possedere i requisiti di integrità e non alterazione, deve riportare il periodo di paga a
cui si riferisce e offrire indicazioni in merito alle assenze retribuite e non retribuite, alle
settimane e al numero di giorni lavorati o comunque retribuiti, tali da permettere di
verificare che il vuoto assicurativo sia inequivocabilmente imputabile ad omissione
contributiva.
La busta paga provvista dei requisiti di forma e di contenuto suesposti assolve la
predetta funzione probatoria anche se priva della data di emissione, sempreché non vi
siano elementi che facciano ritenere il documento precostituito allo specifico fine di
ottenere il beneficio in parola. In questo caso, la mancanza della data di emissione,
comporta che l’esistenza del rapporto di lavoro sia provata con altra documentazione
idonea allo scopo.
Quando, invece, nella busta paga è indicata una data certa di emissione, oltre ai dati
certi sul rapporto di lavoro, la medesima può avere anche valore di prova autonoma
sull’esistenza del rapporto di lavoro. In tale caso la prova testimoniale può essere
utilizzata a supporto per dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro rispetto al
periodo di paga registrato nella busta. Casi di questo tipo risultano particolarmente
delicati e richiedono che la Struttura territoriale impieghi estrema prudenza nello
svolgimento delle attività di riscontro.
Nell’eventualità in cui la testimonianza sia supportata esclusivamente dalla busta paga,
i rapporti fra questa e la testimonianza stessa sono regolati dai principi di cui ai paragrafi
3.2.3 (ad esempio, nel caso in cui la busta paga indichi anche la data di assunzione o
licenziamento) e 3.2.4 della circolare.
Benservito (o lettera di referenze) di paternità del datore di lavoro. Distinzione dal
curriculum vitae di paternità del lavoratore
Il benservito è il documento che il datore di lavoro rilascia al lavoratore, alla cessazione
del servizio, a documentazione del rapporto intercorso tra i due. Quando dotato dei
requisiti formali e sostanziali illustrati nella presente circolare (cfr. paragrafo 2), tale
documento può costituire prova dell’esistenza del rapporto di lavoro.
Il ben servito deve essere distinto dal curriculum vitae di paternità del lavoratore che,
essendo un documento proveniente dal lavoratore, anche se datato e risalente, non ha
valore ai fini della costituzione di rendita vitalizia.
Lettera di assunzione
La lettera di assunzione deve essere valutata con estrema cautela essendo, di norma,
antecedente o contestuale all’istaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto non
documenta un rapporto di lavoro passato, come invece accade nel benservito, ma un
rapporto di lavoro in via di instaurazione.
Per poter essere valutata ai fini dell’esistenza del rapporto di lavoro, oltre a presentare
i consueti requisiti formali e sostanziali illustrati nella circolare, fra cui la firma del datore
di lavoro, la lettera di assunzione deve recare la firma per accettazione del lavoratore.
In assenza della firma per accettazione del lavoratore, la lettera di assunzione va
considerata una mera proposta contrattuale e, in quanto tale, è inidonea a dimostrare
la conclusione del contratto di lavoro e dunque non costituisce prova certa dell’esistenza
del rapporto di lavoro.
La firma per accettazione del lavoratore è un requisito essenziale ma preliminare, poiché
la lettera deve essere attentamente esaminata nel suo contenuto e nelle singole
clausole, al fine di verificare che abbia determinato l’effettiva instaurazione del rapporto
di lavoro. Non di rado accade infatti che la lettera di assunzione, seppur controfirmata
per accettazione dal lavoratore, nasconda un mero accordo preliminare ovvero contenga
clausole che rinviano l’assunzione ad un momento successivo o la condizionino
sospensivamente o risolutivamente ad un evento futuro e incerto, rendendo il
documento stesso inidoneo a dar prova dell’esistenza certa di un rapporto di lavoro del
quale sono, appunto, in discussione esistenza o durata.
Transazioni/conciliazioni giudiziali o stragiudiziali
La natura di reciproche concessioni propria di questi accordi impone una particolare
cautela nel farne uso ai fini della costituzione di rendita vitalizia. Le parti infatti si
accordano per evitare o chiudere una controversia, anche lunga e dall’esito incerto,
sicché l’assetto che esse decidono di darsi in via conciliativa potrebbe differire dal reale
rapporto intercorso.
L’assetto definito nelle pattuizioni in esame può aver rilievo ai fini dell’articolo 13 della
legge n. 1338/1962 nei limiti in cui consista espressamente in un riconoscimento chiaro
e puntuale di parte datoriale circa i presupposti e gli elementi sostanziali rilevanti (ad
esempio, esistenza del rapporto di lavoro, natura, durata, qualifica, retribuzione, ecc.).
Ciò implica un approfondito esame dell’accordo sia sotto il profilo formale delle
espressioni usate sia sotto il profilo sostanziale, al fine di escludere che l’assetto definito
sia una mera concessione.
In ogni caso, come di consueto, ai fini della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro
l’accordo, sia giudiziale che stragiudiziale, deve essere di epoca risalente tale da poterne
escludere la precostituzione ai fini della rendita vitalizia.
Così, ad ulteriore esemplificazione, i verbali di conciliazione redatti ora per allora in sede
sindacale o presso le competenti Commissioni del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, non sono idonei come documentazione per provare l’esistenza del rapporto di
lavoro. Tali verbali, infatti, si limitano a prendere atto della conciliazione intervenuta tra
le parti; non c’è alcuna valutazione nel merito della controversia e non vi è quindi alcun
accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro controverso. La conciliazione
interviene al solo fine di dirimere e comporre la lite (l’atto finale di tale transazioni non
è una sentenza ma, appunto, un verbale che riporta in modo estremamente sommario
quanto affermato dalle parti e gli estremi dell’accordo, senza necessità di produzione di
materiale probatorio).
Estratti libri matricola o libri presenze
La valenza probatoria di tale documentazione deve essere subordinata al rispetto dei
principi formali e sostanziali illustrati nella circolare e alle disposizioni vigenti all’epoca
circa la regolare tenuta e redazione della richiamata documentazione.
2. FONDO CD/CM – COLLABORATORI CD/CM
Foglio matricolare di leva/carta di identità/dichiarazione unilaterali dell’interessato
In merito all’esistenza del rapporto di collaborazione, con la circolare n. 36/2003 e con
il messaggio n. 22705/2004, è stato attribuito valore probatorio anche al foglio
matricolare dal quale risulti la professione di “contadino – agricoltore – etc.”. Tuttavia,
poiché in tale documento la dichiarazione di professione - peraltro generica ed
approssimativa - proviene dallo stesso interessato, essa non può costituire prova
certa del rapporto di collaborazione e non potrà più essere utilizzata a tal fine.
La predetta dichiarazione, in quanto proveniente dallo stesso interessato, può invece
valutarsi contro l’esistenza certa del preteso rapporto di collaborazione quando riporti
diciture come disoccupato, senza professione ecc. Tale risultanza, tra l’altro, non può
essere smentita dalla testimonianza resa ora per allora.
Analoghe considerazioni valgono anche per la carta di identità e in genere ogni altra
dichiarazione unilaterale di professione o disoccupazione resa dall’interessato nel
passato come nel presente.
Licenza agricola nell’ambito del servizio militare
L’uso dei fogli di licenza agricola nell’ambito del servizio militare (cfr. la circolare n.
36/2003 e il messaggio n. 22705/2004) deve essere compatibile con i principi formali
e sostanziali illustrati nella circolare.
La licenza agricola è rilasciata a seguito di attività istruttorie svolte dall’autorità militare.
La documentazione istruttoria prodromica alla concessione della licenza agricola
potrebbe contenere informazioni relative al preteso periodo di collaborazione.
La delicatezza delle valutazioni implicate dall’esibizione dei fogli di licenza agricola
postula che la documentazione normativa (bandi, prospetti informativi, circolari
dell’autorità militare), quella istruttoria e provvedimentale inerente, nonché lo stesso
foglio matricolare e caratteristico, siano esibiti integralmente affinché emerga in
maniera chiara e puntuale la situazione storica dell’interessato, il tipo di licenza richiesta
e se essa sia stata effettivamente concessa. Ciò anche al fine di valutare quali fossero
storicamente le reali esigenze di manodopera dell’azienda e il supporto che l’interessato
potesse fornire alla stessa.
In assenza di ulteriori elementi desumibili dalla predetta documentazione prodromica
alla concessione della licenza, o in mancanza della stessa, si precisa che il periodo di
licenza agricola concessa, in quanto delimitato da date di inizio e fine indicate nel
provvedimento di concessione, di per se solo non può supportare la testimonianza volta
a dimostrare il dilatarsi nel tempo della collaborazione oltre le suddette date, ostandovi
i principi di cui al paragrafo 3.2.3. della circolare.
Attestati di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici o
Federazioni di categoria (penultimo punto dell’elencazione di cui al messaggio n.
22705/2004)
Questa documentazione non è idonea a dimostrare l’esistenza certa del rapporto di
collaborazione e non potrà più essere utilizzata a tal fine.
Patente agricola, certificato di conduzione di bovini, tesserino per l’utilizzo di presidi
fitosanitari (messaggio n. 22705/2004)
Questa documentazione, avendo valore abilitante per attività tecniche e/o pericolose,
può testare dell’esistenza del rapporto di collaborazione solo a decorrere dalla data del
rilascio, ma non può supportare testimonianze che intendano retrodatare il rapporto di
collaborazione a periodi precedenti al rilascio stesso. La richiamata condizione non
costituisce residuale applicazione del principio di cui al paragrafo 3 della circolare n.
10/2004, che, come chiarito nella circolare, deve ritenersi superato, ma discende
dall’impossibilità logica e giuridica di attribuire a titoli abilitanti efficacia probatoria certa
in ordine al pregresso svolgimento di mansioni in carenza delle prescritte autorizzazioni.
Per le medesime ragioni, ove emerga che la citata documentazione sia stata rilasciata
per un determinato periodo di validità, è necessario che il periodo di collaborazione che
si intende provare mediante l’esibizione dei predetti documenti sia compreso nel periodo
di validità degli stessi. Tale principio, tra l’altro, è già stato espresso per la patente
agricola con il messaggio n. 22705/2004.
Si precisa, che la patente agricola utile ai fini che qui interessano può essere solo quella
rilasciata inequivocabilmente per l’uso di macchine agricole (ad esempio, riquadro A del
modello MC. 703). Di converso non potranno essere utili le patenti che assieme all’uso
di macchine agricole abilitino anche alla guida di altri veicoli (come ad esempio l’attuale
cosiddetta patente B, che abilita alla guida di macchine agricole e delle comuni
automobili), ciò in quanto dall’esame della patente è necessario che sia certo ed univoco
il collegamento al preteso rapporto di collaborazione.
Sentenza (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)
La sentenza può essere utilizzata in base ai criteri illustrati al paragrafo 2.3 della
circolare.
Infortuni agricoli e ricoveri ospedalieri originati da cause diverse dall’infortunio
agricolo (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)
In merito all’esistenza del rapporto di collaborazione nell’azienda agricola, la circolare
n. 36/2003 attribuisce valore probatorio alle attestazioni della ASL dalle quali risulti che
il richiedente è stato vittima di infortunio durante il lavoro nei campi, precisando che la
circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del Pronto Soccorso. Il messaggio
n. 22705/2004 elenca come prove, altresì, anche le denunce di infortunio INAIL per
cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di contadino, agricoltore ecc.
A condizione che siano rispettati i principi sostanziali e formali illustrati nella circolare,
si conferma la valutabilità di detta documentazione purché, come di consueto, sia
coerente col quadro complessivo delle risultanze.
Ai fini della prova dell’esistenza del rapporto di collaborazione nell’azienda agricola, il
messaggio n. 22705/2004 richiama, genericamente, anche i ricoveri ospedalieri dai
quali risulti, sulla cartella clinica, la qualifica di agricoltore contadino ecc. Ove non sia
documentato un ricovero originato da infortunio derivante dallo svolgimento di attività
agricola, tale documentazione non potrà più essere utilizzata.
Fogli/schede di famiglia, schede censimento qualora consentano di stabilire se il
richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma ad una data
determinata
Ai fini della valenza probatoria, è necessario che in tali documenti sia individuata in
modo certo la data di apposizione della qualifica corrispondente all’attività di
“agricoltore”, “coltivatore”, “allevatore”, “coadiuvante dell’impresa agricola familiare”,
ecc.
Libretto/certificato sanitario da cui si rileva il nominativo del richiedente, la data di
rilascio e la professione svolta
Tali documenti, poiché frutto di una dichiarazione unilaterale dell’interessato, non
costituiscono prova certa del rapporto di collaborazione.
Dichiarazioni del Sindaco
Relativamente alla valenza probatoria delle dichiarazioni del Sindaco, si rinvia a quanto
specificato al paragrafo 2.2 della circolare.
Attestazione dell’Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario; bolle,
attestazioni, documentazione di ricezione, consegna, trasporto merci, quietanze,
documentazione amministrativa firmata dall’interessato
Ai fini della prova dell’esistenza del rapporto di collaborazione nell’impresa agricola, al
paragrafo 3 della circolare n. 36/2003, è stata riconosciuta valenza probatoria anche
all’attestazione dell’Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario circa il fatto
che nei propri registri risulti la “firma” del richiedente la costituzione di rendita vitalizia
apposta in occasione del prelievo, per conto dell’azienda, di carburante, concimi ecc.
La mera firma apposta su documentazione amministrativa, per conto dell’azienda, non
può considerarsi una prova inequivoca del rapporto di collaborazione che qui interessa,
da una parte perché il potere di firma potrebbe essere stato originato da rapporti di
mera rappresentanza, dall’altra perché lo svolgimento di attività amministrative nulla
può dire con certezza in merito all’esistenza di un rapporto di collaborazione avente ad
oggetto principale l’abituale manuale attività di coltivazione, allevamento e governo del
bestiame. Tanto premesso, ove non risulti inequivocabilmente che la firma sia stata
apposta dall’interessato in qualità di “agricoltore”, “coltivatore”, “allevatore”,
“coadiuvante dell’impresa agricola familiare”, ecc., la predetta documentazione non
potrà più essere utilizzata al fine di provare l’esistenza del rapporto di collaborazione.
Lo stesso principio vale per le bolle, le attestazioni, la documentazione di ricezione, di
consegna, di trasporto merci, le quietanze ed ogni altra documentazione amministrativa
firmata dall’interessato.
Si osserva ad ogni modo che la predetta documentazione, seppur non idonea a fornire
la prova certa dell’esistenza del rapporto di collaborazione in agricoltura, potrebbe
essere comunque idonea a documentare attività connesse alla prestazione principale di
manuale coltivazione, allevamento e governo del bestiame; detta documentazione potrà
quindi essere oggetto di valutazione ai fini della durata della collaborazione allorquando
dalla stessa emerga la presenza stabile e continuata del coadiutore in azienda. Ciò
purché la prova dell’esistenza del rapporto di collaborazione sia altrimenti fornita e a
condizione che la documentazione stessa non sia di esclusiva provenienza
dell’interessato. Pertanto la documentazione dovrà comunque essere testualmente
riferibile con certezza all’azienda agricola con cui l’interessato assume di aver
collaborato e risultare formata inequivocabilmente con la partecipazione degli altri
soggetti del rapporto (di fornitura, di trasporto, di ricezione, ecc.) a cui il documento
stesso si riferisce. Ciò al fine di escludere valenza probatoria ad atti che rechino la sola
firma dell’interessato e possano dunque essere stati oggetto di una precostituzione al
fine di ottenere la rendita vitalizia.
3. GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI. FAMILIARI COADIUVANTI E
COADIUTORI DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI
Atto costitutivo dell’impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di
partecipazione; attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del
familiare ai fini dell’assicurazione I.V.S.; attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro;
risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo
ancorché in assenza dell’accredito contributivo e simile documentazione (circolare n.
31/2002)
La facoltà di costituire la rendita riguarda i familiari dell'iscritto che lavorino
abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo
assicurativo in quanto contitolari dell'impresa o in quello previsto dalle norme vigenti
per l'assicurazione obbligatoria in quanto lavoratori subordinati. La rendita vitalizia non
può quindi essere concessa nei casi in cui la quota di reddito attribuita al richiedente,
rispetto al reddito globale dell’impresa, porti ad escludere lo status di coadiuvante. Né
può essere concesso a coloro che risultino proprietari di quote sociali.
Così, ad esempio, l’eventuale attribuzione al collaboratore di una quota di reddito pari
al 50% porterebbe ad escludere il beneficio della rendita vitalizia, in quanto contrario
alle previsioni normative e indicativo di uno status sostanzialmente diverso da quello
del collaboratore.
Nell’ambito delle imprese familiari è utile precisare che la prestazione resa dal
collaboratore deve configurarsi continuativa, abituale e prevalente; deve essere quindi
prestata in maniera regolare e sistematica e non saltuaria.
4. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26,
DELLA LEGGE N. 335/1995, CHE NON SIANO TITOLARI DELL’OBBLIGO
CONTRIBUTIVO
A titolo esemplificativo, la documentazione probatoria ammessa per l’accertamento
dell’esistenza del rapporto di collaborazione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
n. 335/1995 può essere la seguente:
1. denunce GLA o Emens o Modelli 770 regolarmente presentati, a cui non risulti
correlato alcun versamento contributivo;
2. scritture private da cui si evinca il tipo di rapporto lavorativo instaurato tra le
parti, cui corrispondano accrediti retributivi (ad esempio, bonifici, assegni
bancari, ecc.);
3. copie di quietanze di pagamento che contengano espresso riferimento a rapporti
di lavoro compresi nel beneficio in questione.
La documentazione di cui al precedente punto 1. è, solitamente, da sola sufficiente a
determinare l’esistenza, l’ammontare e la qualificazione del reddito, residuando ad altra
documentazione la sola collocazione temporale dello stesso.
In assenza di tale documentazione, ovvero nel caso in cui lo stesso richiedente ammetta
di non aver ricevuto alcuna retribuzione a fronte della prestazione lavorativa eseguita,
ovvero ancora nel caso in cui il corrispettivo percepito sia stato inferiore a quello
pattuito, il beneficio della rendita non potrà essere concesso, ovvero sarà concesso per
un periodo/importo inferiore.
Infatti, tale inadempimento contrattuale del committente/associante, non facendo
sorgere alcun obbligo contributivo, non può comportare l’attribuzione di copertura
contributiva; esso potrà essere contestato in sede giudiziale o stragiudiziale da parte
del lavoratore e, solo a seguito dell’eventuale ottenimento del versamento retributivo,
il lavoratore potrà pretendere il conseguente accredito contributivo, riferito al medesimo
anno in cui viene tardivamente corrisposto il compenso.
Si rammenta, a tal proposito, che l’accredito contributivo, in applicazione del principio
di cassa, avviene a partire dal mese di gennaio dell’anno in cui è stato corrisposto il
compenso medesimo. Pertanto è necessario che il soggetto interessato al beneficio della
rendita vitalizia fornisca prova della data di versamento della retribuzione, al fine di
collocare la propria posizione contributiva in un certo ambito temporale.
Si ritiene peraltro che, nella rara eventualità in cui dalla documentazione scritta come
sopra esemplificata non sia possibile risalire alla data di corresponsione della
retribuzione, tale data possa essere provata con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la prova
testimoniale.
Si ribadisce che, in considerazione del principio di cassa tuttora vigente nell’ambito della
Gestione separata, l’accertata omissione contributiva determinerà la costituzione di
rendita vitalizia in relazione all’intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i
compensi di riferimento per il calcolo dell’onere di riscatto risultino di importo almeno
pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per l’anno in cui si è verificata
l’omissione (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali.
In caso contrario, sarà concesso di costituire la rendita vitalizia per un periodo
proporzionalmente ridotto, corrispondente ad un numero di mesi pari al rapporto fra il
reddito di riferimento per il calcolo dell’onere ed il predetto minimale di reddito della
gestione Commercianti (arrotondato per difetto). L’accredito della contribuzione da
riscatto potrà comunque avvenire nel limite del massimale contributivo vigente
nell’anno considerato.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 78/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2019
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen…
Interpello AdE 10
Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art…
Interpello AdE 267
Concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda fascia da destin…
Provvedimento AdE 15519
Strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (Carried interest) e PIR A…
Interpello AdE 124
Cambio valute estere del mese di luglio 2019
Provvedimento AdE 1756730