Nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 luglio 1998, n. 463. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 luglio 1998, n. 463. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Coordinamento Generale Legale
Roma, 07/09/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 79
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore
degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28
luglio 1998, n. 463. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative in merito alla
nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal
1° febbraio 2023.
INDICE
1. Premessa
2. Requisiti di accesso alla prestazione
2.1 Casi di esclusione
3. Importo erogabile a titolo di anticipazione del TFS/TFR
4. Tasso di interesse e spese di amministrazione
5. Modalità di presentazione della domanda
5.1 Presentazione della domanda da parte di soggetto delegato
5.2 Presentazione della domanda tramite CAF e Istituti di patronato
6. Responsabile del procedimento e determinazione della competenza per l’istruttoria della
domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR
7. Istruttoria della domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
7.1 Bozza di proposta di cessione
7.2 Proposta di cessione
7.3 Perfezionamento contratto di cessione. Presa d’atto
8. Erogazione del finanziamento
8.1 Determina/biglietto contabile relativa all’erogazione del finanziamento
8.2 Budget annuale previsto per l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
9. Modalità di rimborso dell’anticipazione
10. Recesso ed estinzione anticipata
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la deliberazione n. 219 del 9 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS è
stata istituita in via sperimentale per un triennio la nuova prestazione di Anticipazione ordinaria
del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione unitaria),
compresi i dipendenti dell’INPS iscritti alla medesima gestione. La prestazione integra
l’anticipazione agevolata del TFS/TFR di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quella ordinaria già
erogata dagli istituti bancari/finanziari in favore degli aventi diritto.
Con la medesima deliberazione è stato adottato il “Regolamento per l’erogazione di
Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni
Creditizie e Sociali” in vigore dal 1° febbraio 2023 (di seguito, Regolamento).
Inoltre, con il messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023 sono state fornite le prime indicazioni
operative relative alla nuova prestazione e sono state indicate le modalità di presentazione
della domanda.
2. Requisiti di accesso alla prestazione
L’Anticipazione ordinaria del TFS/TFR in oggetto può essere richiesta dagli aventi diritto a una
prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati,
disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie:
titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione
unitaria per il periodo di pensione;
soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo
impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o
volontariamente.
2.1 Casi di esclusione
Non possono beneficiare della prestazione in argomento:
il personale in servizio, con riferimento al TFS/TFR relativo all’attività lavorativa in corso
di svolgimento, anche se iscritto alla Gestione unitaria;
i titolari di pensione non iscritti alla Gestione unitaria per il periodo successivo al
pensionamento, anche nel caso in cui fossero stati iscritti durante il servizio;
i soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e non iscritti alla
Gestione unitaria successivamente alla cessazione stessa e all’atto della presentazione
della domanda;
il personale militare in ausiliaria non iscritto alla Gestione unitaria;
i soggetti cessati dal servizio che percepiscano esclusivamente uno o più dei seguenti
“emolumenti/trattamenti”:
- pensioni sociali (categoria 077);
- assegni sociali (categoria 078);
- prestazioni agli invalidi civili (categoria 044);
- pensioni facoltative (categorie 030 e 031);
- pensioni della mutualità, pensioni a favore delle casalinghe (categorie 035 e 036);
- pensioni del soppresso Fondo Spedizionieri (categorie 010, 011 e 012);
- pensioni ex Enpao (categoria 076);
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (categoria 043);
- assegni straordinari di sostegno al reddito (categorie 027, 028 e 029, 127, 128, 198, 199,
200);
- assegni ordinari di invalidità di tutte le categorie:
Fondi speciali
AOI – categorie 045, 051, 054, 063, 094 - 3° byte numero certificato 2 o 5; decorrenza
> 07/1984; GP1AV37N = 5 (assegno ordinario di invalidità);
Superstiti 024, 037, 040, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 094, 097 - 3° byte
certificato 3 o 6; GP1AV37N = 7;
AGO e Convenzioni internazionali
AOI – categorie 002, 005, 008, 016, 019, 022, 086, 089, 092; decorrenza > 07/1984;
codice natura GP1AF02 con 1° byte diverso da 3; 4; 5; categoria 083 con presa in carico
GP1AF09Z > 11/2003 e decorrenza > 07/1997;
- pensioni ai superstiti di tutte le categorie (003, 006, 009, 014, 017, 020, 023, 034, 072,
075, 084, 087, 090, 093, 172, 215, 218, 221, 224 e 227);
- pensioni delle gestioni Sport e Spettacolo (categorie da 201 a 206);
- APE sociale;
- APE volontaria.
3. Importo erogabile a titolo di anticipazione del TFS/TFR
Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro
solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR.
È possibile l’erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul
TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni. Gli importi
del TFS/TFR da considerare cedibili da parte del richiedente il finanziamento sono quelli relativi
a un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla
data di presentazione della domanda di anticipazione.
L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e
esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda; il contratto di cessione del credito è
stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene
erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle
spese amministrative.
In caso di richiesta di un determinato importo, qualora l’importo del TFS/TFR maturato,
disponibile e cedibile lo consenta, il contratto di cessione del credito è stipulato per l’importo
richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative e l’importo erogato è pari a
quello richiesto; qualora, invece, l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e cedibile sia
inferiore all’importo richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative, la
domanda di anticipazione è considerata come presentata per l’intero ammontare del TFS/TFR
maturato, disponibile ed esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della
domanda.
Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di
eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’importo finanziato viene accreditato sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di
cessione” al netto delle trattenute di eventuali morosità nei confronti della Gestione unitaria e
dei relativi interessi, qualora non considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile.
Inoltre, è possibile per l’iscritto chiedere di utilizzare l’importo del finanziamento per
rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dalla Gestione
unitaria (mutui ipotecari, piccoli prestiti, prestiti pluriennali); in tale caso è possibile procedere
soltanto qualora l’importo dell’anticipazione, al netto di interessi e spese di amministrazione ed
eventualmente decurtato dell’importo delle morosità da recuperare e dei relativi interessi, sia
pari o superiore all’importo necessario a estinguere i finanziamenti indicati. Nel caso in cui sia
possibile l’estinzione solo di alcuni dei finanziamenti indicati dal richiedente, si procede con
l’estinzione prioritaria di quelli estinguibili di importo maggiore.
L’eventuale differenza a credito tra l’importo erogato e le trattenute operate a compensazione
di morosità con la Gestione unitaria e per le anticipate estinzioni richieste è accreditata
sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione”.
4. Tasso di interesse e spese di amministrazione
Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse
nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. L’INPS si
riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato,
dandone comunicazione e pubblicità sul proprio sito istituzionale; l’eventuale nuovo tasso
troverà applicazione per le domande di anticipazione presentate successivamente al relativo
provvedimento.
Gli interessi sono calcolati in funzione delle scadenze di esigibilità degli importi di TFS/TFR
oggetto di cessione e desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d’atto,
considerando anche i tempi previsti per l’accredito delle relative somme, ossia 3 mesi dalla
esigibilità della prima rata del TFS/TFR e 30 giorni dalla esigibilità della seconda e della terza
rata. Gli interessi saranno successivamente ricalcolati in considerazione delle date effettive di
restituzione delle somme a favore della Gestione unitaria da parte degli Enti erogatori del
TFS/TFR. A tale riguardo si evidenzia che:
le sole eccedenze trattenute per un importo superiore a 12,00 euro sono restituite ai
beneficiari della prestazione;
eventuali ritardi nella corresponsione delle quote alla Gestione unitaria, da parte dell’Ente
erogatore del TFS/TFR, comportano l’addebito esclusivo al medesimo Ente erogatore di
interessi di mora, qualora di importo superiore a 12,00 euro;
nel caso in cui l’interesse effettivamente maturato sia maggiore di quello applicato per la
determinazione del piano di ammortamento e ciò dipenda, per i pensionati “quota 100”,
“quota 102” e “quota 103”, dall’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita, la differenza a favore della Gestione unitaria, se
maggiore di 12,00 euro, viene richiesta ai beneficiari della prestazione stessa.
Sull’importo dell’anticipazione del TFS/TFR, al lordo degli interessi, si applica la ritenuta dello
0,50% per le spese di amministrazione.
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria
deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal
sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:
“Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
“Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali (Fondo Credito)”.
Eventuali domande di anticipazione del TFR presentate come domanda di anticipazione del TFS
e domande di anticipazione del TFS presentate come domanda di anticipazione del TFR non
possono essere accolte per insussistenza del trattamento oggetto di richiesta di anticipazione.
Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per
l’intero ammontare o per una quota dello stesso, indicandone in tal caso l’importo; deve,
inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con
diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con
iscrizione alla Gestione unitaria, qualora il richiedente abbia maturato il diritto al TFS/TFR pur
in presenza di nuova assunzione.
In caso di anticipazione del TFS/TFR il richiedente deve indicare il periodo temporale e il datore
di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l’anticipazione; in caso di più datari di
lavoro “successivi” è necessario indicare l’ultimo, in ordine temporale.
L’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, deve
dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del
Regolamento e, in particolare, di prendere atto e accettare che:
gli interessi dovuti per l’anticipazione del TFS/TFR sono inizialmente conteggiati tenendo
conto dei tempi di predisposizione per l’accredito, cioè per un periodo di 3 mesi dalla
esigibilità della prima rata e di 30 giorni dalla esigibilità della seconda e della terza rata;
detti importi a titolo di interesse sono successivamente ricalcolati in considerazione delle
date effettive di restituzione delle somme a favore della Gestione unitaria, ed
eventualmente restituiti parzialmente ai beneficiari in caso di accrediti anticipati rispetto
ai termini sopra indicati;
se la richiesta di anticipazione è presentata per il massimo erogabile, il finanziamento si
intende richiesto per l’ammontare del TFS/TFR effettivamente cedibile e ceduto
all’Istituto, al netto di interessi e spese di amministrazione e con le limitazioni e
specificazioni indicate nel Regolamento;
se la richiesta di anticipazione è presentata per un importo specifico, in caso di incapienza
del TFS/TFR rispetto alla somma richiesta a titolo di anticipazione, la domanda si intende
presentata per il massimo erogabile;
l’anticipazione del TFS/TFR viene erogata qualora rientri nella disponibilità del budget
stanziato annualmente dall’Istituto;
la domanda non può trovare accoglimento qualora dalla certificazione risulti che l’unica o
l’ultima rata del TFS/TFR debba essere corrisposta entro sei mesi decorrenti dalla data
della domanda di anticipazione;
l'importo richiesto è meramente indicativo e non vincola l'Istituto, in quanto in sede di
istruttoria si deve tenere conto della disciplina prevista dal Regolamento, del contenuto
della certificazione del TFS/TFR, degli eventuali importi da trattenere a scomputo di
morosità a titolo di capitale e interessi dovuti su precedenti finanziamenti erogati dalla
Gestione unitaria, di eventuali estinzioni anticipate di finanziamenti in corso, di eventuali
cessioni parziali o di pignoramenti presso terzi o sequestri;
l’INPS, prima di erogare l’importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare
nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate–Riscossione;
qualora l’Ente erogatore del TFS/TFR risultasse insolvente, l’Istituto, in qualità di creditore
cessionario, può rivalersi sull’iscritto cedente;
qualora la proposta di cessione non venga trasmessa all’Istituto entro 30 giorni dalla
disponibilità della relativa bozza, la domanda viene considerata definita per rinuncia al
finanziamento;
non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento;
non è possibile recedere dall’anticipazione del TFS/TFR dopo l’accettazione da parte
dell’Istituto della relativa proposta di cessione;
le comunicazioni trasmesse dall’Istituto si intendono conosciute all’atto del caricamento
nell’Area riservata dell’utente presente nel portale www.inps.it e/o nel momento in cui
risultano recapitate all’indirizzo e-maile/o al numero di telefono mobile autorizzati a tale
fine con la domanda;
il richiedente è responsabile della corretta gestione dello spazio destinato alla ricezione e
alla archiviazione dei propri messaggi di posta elettronica e l'eventuale mancato
inserimento di un nuovo messaggio nella propria casella di posta elettronica, per
saturazione della sua capienza, costituisce un evento imputabile al richiedente che non
impedisce il perfezionamento della comunicazione.
In caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla
domanda la certificazione del TFS/TFR già ottenuta dall’Ente erogatore competente e dichiarare
che è conforme all’originale in suo possesso.
L’INPS si riserva:
a) la facoltà di variare le modalità di inoltro della domanda telematica, previa pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale;
b) di prevedere, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, integrazioni delle modalità di presentazione della domanda, tramite protocolli d’intesa e/o
convenzioni con Enti e Amministrazioni che richiedano servizi in cooperazione applicativa.
5.1 Presentazione della domanda da parte di soggetto delegato
A decorrere dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del
TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria da parte di un soggetto delegato.
Il delegato, accedendo al portale istituzionale dell’INPS, può scegliere se operare per proprio
conto o, in forza di delega già registrata a sistema, in nome e per conto di un delegante; in
quest’ultimo caso il delegato viene identificato a sistema come il delegante e la domanda
presentata con tale modalità, così come le eventuali successive azioni poste in essere, sono
considerate censite e registrate come eseguite direttamente dal delegante.
5.2 Presentazione della domanda tramite CAF e Istituti di patronato
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e gli Istituti di patronato dotati di apposita delega censita
sul portale istituzionale dell’Istituto possono presentare domanda di anticipazione ordinaria del
TFS/TFR per conto degli iscritti alla Gestione unitaria.
I CAF e gli Istituti di patronato delegati possono seguire tutto l’iter procedimentale della
domanda e procedere con le eventuali azioni di trasmissione della proposta di cessione e/o di
rinuncia alla prestazione per conto del richiedente.
Il delegante ha, comunque, la possibilità di consultare e verificare, tramite le credenziali in suo
possesso, lo stato di avanzamento/definizione della pratica, anche intervenendo con azioni
produttive di effetti sull’iter procedimentale in corso.
6. Responsabile del procedimento e determinazione della competenza per
l’istruttoria della domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR
Il responsabile del procedimento relativo alla domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR
agli iscritti alla Gestione unitaria è il titolare della posizione organizzativa (Polo o team)
competente per l’istruttoria da svolgere da parte degli operatori Credito.
La competenza all’istruttoria delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR,
relativamente agli operatori Credito, è determinata con i medesimi criteri previsti per
l’attribuzione della competenza alla lavorazione delle domande di piccolo prestito e prestito
pluriennale agli iscritti alla Gestione unitaria, con la sola eccezione dei pensionati che abbiano
richiesto l’anticipazione del TFS/TFR per il servizio svolto presso le Forze Armate o di Polizia,
per le quali la gestione delle attività è assegnata a specifica Struttura territoriale individuata
quale “Polo Nazionale”. In tale caso la competenza all’istruttoria è del Polo Nazionale. Eventuali
pratiche di competenza dei Poli Nazionali attribuite dalla procedura “Credito” alle Sedi e ai Poli
potranno essere trasferite a opera delle Sedi e dei Poli stessi al Polo Nazionale competente,
tramite l’utilizzo dell’apposita funzionalità presente in procedura.
Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia l’INPS – Ente previdenziale/operatori territoriali
TFS/TFR, per gli aspetti endoprocedimentali del TFS/TFR la competenza territoriale viene
determinata con la stessa logica utilizzata per l’attribuzione della competenza alla lavorazione
delle domande di quantificazione ordinaria e/o agevolata.
Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia l’INPS – Direzione Centrale Risorse Umane
(DCRU), per gli aspetti endoprocedimentali del TFS/TFR la competenza è accentrata nel
competente team della medesima Direzione centrale.
Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall’INPS, per gli aspetti
endoprocedimentali del TFS/TFR la competenza è dell’Ente erogatore del trattamento che è
attivato tramite posta elettronica certificata (PEC) dalla Struttura territorialmente competente
dell’INPS.
7. Istruttoria della domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
Gli operatori Credito verificano per le domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli
iscritti alla Gestione unitaria la correttezza dei dati inseriti in procedura dai richiedenti o loro
delegati e la presenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento.
Con riferimento all’adesione alla Gestione unitaria, la procedura “Anticipazioni Credito” opera
un controllo automatico basato sul contenuto dei dati presenti negli archivi dell’Istituto; gli
operatori Credito sono in ogni caso tenuti a operare le relative verifiche, sia in caso di esito
negativo del controllo automatico sia, con particolare ma non esclusivo riferimento ai cessati
dal servizio senza diritto a pensione titolari di nuovo impiego, in caso di esito positivo.
L’esito negativo delle verifiche comporta il mancato accoglimento della domanda. A titolo
esemplificativo, il mancato accoglimento della domanda può verificarsi al ricorrere dei seguenti
casi:
per mancata iscrizione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione, qualora
presentata in qualità di pensionato;
per mancata iscrizione alla Gestione unitaria “in servizio e con riferimento al nuovo ed
attuale impiego” in seguito a cessazione e nuova assunzione;
per avere presentato domanda “da pensionato” mentre si era ancora in servizio;
per avere dichiarato di avere presentato domanda in qualità di “cessato e riassunto in
servizio con iscrizione alla Gestione unitaria” in luogo di “pensionato”;
in caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, per errore nell’indicazione dell’IBAN da
utilizzare per l’accredito del finanziamento;
in caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, per errore nei dati della certificazione del
TFS/TFR allegata alla domanda.
A seguito del positivo esito delle verifiche, nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia
l’INPS, viene avviata la fase endoprocedimentale relativa all’emissione della certificazione del
trattamento, a cura, in base alle competenze come sopra richiamate, degli operatori TFS/TFR
oppure degli operatori della DCRU. La fase di predisposizione della certificazione del TFS/TFR
risulta sospesa fino alla completa definizione o alla rinuncia da parte del richiedente delle
eventuali e precedenti domande di quantificazione ordinaria e/o agevolata e/o di altre e
precedenti domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria; di
tale circostanza viene data evidenza al richiedente all’atto della presentazione della domanda.
7.1 Bozza di proposta di cessione
Superate le verifiche iniziali sopra descritte e sulla base della certificazione del TFS/TFR
(prodotta in allegato alla domanda dal richiedente in caso di Ente erogatore diverso dall’INPS o
emessa dagli operatori TFS/TFR o dalla DCRU in caso di Ente erogatore INPS), gli operatori
Credito, valorizzati i dati identificativi dell’Ente erogatore del trattamento, qualora diverso
dall’INPS, predispongono, ove la domanda sia accolta, la bozza di proposta di cessione da
sottoporre all’iscritto.
Al fine di predisporre la bozza di proposta di cessione gli operatori Credito, preliminarmente,
devono verificare la presenza di eventuali morosità del richiedente nei confronti della Gestione
unitaria, non considerate nella determinazione del TFR/TFS disponibile e riferibili a prestiti
pluriennali, piccoli prestiti e/o mutui ipotecari, i cui relativi importi, ove presenti, devono
essere inseriti in procedura “Anticipazioni Credito”, unitamente ad apposita nota esplicativa, e
trattenuti sull’importo erogato con l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR; la verifica è operata
con l’ausilio di report che consentono di accertare la presenza di piccoli prestiti, prestiti
pluriennali e/o mutui ipotecari per il richiedente, indipendentemente dalla relativa competenza
territoriale.
Con riferimento ai piccoli prestiti e ai prestiti pluriennali:
in caso di morosità su piani di ammortamento, gli operatori Credito provvedono con
l’inserimento di una variazione di “calcolo in unica soluzione” in procedura “Prestiti” per
rilevare l’importo dovuto (valutando l’eventuale necessità di sostituire al valore
dell’interesse di mora applicato dalla procedura quello legale calcolato con l’apposito
foglio di calcolo);
nel caso in cui la morosità sia relativa a importi in unica soluzione calcolati da oltre 60
giorni, in base alla relativa natura, gli operatori Credito valutano se annullare e
riemettere la relativa variazione (ad esempio, importi calcolati in unica soluzione ormai
scaduti e derivanti dalla variazione corrispondente) o applicare interessi agli importi già
calcolati e scaduti (ad esempio, importi in unica soluzione generati da variazioni di
prolungamento del piano di ammortamento);
nel caso di morosità relative a piani di ammortamento o uniche soluzioni di competenza
di altre Sedi/Poli è necessaria una sinergia tra gli operatori Credito competenti per
l’anticipazione del TFS/TFR in istruttoria e gli operatori che hanno in gestione i prestiti
oggetto di morosità e per i quali devono essere svolte le azioni di cui ai punti precedenti.
Con riferimento ai mutui ipotecari:
in caso di morosità, gli operatori Credito inseriscono in procedura “Mutui” dei “calcoli alla
data”, che non comportano una modifica dei piani di ammortamento e che potrebbero
essere seguiti da nuovi calcoli basati sui dati aggiornati alla “nuova data”;
in caso di morosità relative a mutui di competenza di altre Sedi/Poli, è necessaria una
sinergia tra gli operatori Credito competenti per l’anticipazione del TFS/TFR in istruttoria
e gli operatori che hanno in gestione i mutui oggetto di morosità e per i quali devono
essere svolte le azioni di cui al punto precedente.
Le eventuali morosità su prestiti Small devono essere gestite preliminarmente da parte degli
operatori Credito affinché i relativi importi, comprensivi di interesse, siano considerati nel
calcolo del TFS/TFR disponibile già in fase di predisposizione della relativa certificazione, o
quanto meno al momento della relativa presa d’atto; non sarà, infatti, possibile recuperare le
eventuali morosità relative a prestiti Small contestualmente all’erogazione dell’anticipazione
del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria.
All’atto della predisposizione della bozza di proposta di cessione, inoltre, gli operatori Credito
devono calcolare e inserire in procedura “Anticipazioni Credito" gli importi delle somme per
l’estinzione anticipata eventualmente richiesta in domanda dall’iscritto con riferimento a
finanziamenti ancora in corso erogati dalla Gestione unitaria, senza morosità (non
considerando i recuperi contestuali alla possibile futura erogazione del finanziamento); gli
operatori devono inserire altresì in procedura anche una nota esplicativa degli importi da
trattenere all’atto dell’erogazione del finanziamento. È possibile procedere all’estinzione
anticipata richiesta soltanto qualora l’importo dell’anticipazione, al netto di interessi e spese di
amministrazione, eventualmente decurtato dell’importo delle morosità nei confronti della
Gestione unitaria e relativi interessi, sia pari o superiore all’importo necessario a estinguere il/i
finanziamento/i indicato/i. In caso di possibile estinzione solo di alcuni dei finanziamenti
indicati, tra quelli estinguibili, si procede con l’estinzione prioritaria di quelli con importo
maggiore.
Con riferimento ai piccoli prestiti e ai prestiti pluriennali da estinguere anticipatamente:
gli operatori Credito inseriscono in procedura “Prestiti” una variazione “calcolo di
anticipata estinzione” per avere l’evidenza dell’importo da inserire in procedura
“Anticipazioni Credito”;
in caso di prestito di cui calcolare l’anticipata estinzione di competenza di altra Sede/Polo
è necessaria una sinergia tra gli operatori Credito competenti per l’anticipazione in
istruttoria e gli operatori che hanno in gestione i prestiti di interesse, per i quali devono
essere svolte le azioni di cui al punto precedente.
Con riferimento ai mutui ipotecari da estinguere anticipatamente:
gli operatori Credito inseriscono in procedura “Mutui” dei “calcoli di anticipata estinzione”,
che non comportano una modifica dei piani di ammortamento e che potrebbero essere
seguiti da nuovi calcoli basati sui dati aggiornati alla “nuova data”;
in caso di mutui di competenza di altre Sedi/Poli, è necessaria una sinergia tra gli
operatori Credito competenti per l’anticipazione in istruttoria e gli operatori che hanno in
gestione i mutui oggetto di anticipata estinzione e per i quali devono essere svolte le
azioni di cui al punto precedente.
A titolo esemplificativo, si evidenzia che in questa fase di lavorazione della pratica di
anticipazione del TFS/TFR si può incorrere in un mancato accoglimento della domanda in caso
di assenza del diritto al trattamento, di indisponibilità totale del trattamento o in caso di
TFS/TFR completamente esigibile entro i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di
anticipazione.
7.2. Proposta di cessione
L’iscritto a cui è stata comunicata la disponibilità della bozza di proposta di cessione ha 30
giorni di tempo per visionarla nella propria area personale del portale dell’INPS, farla propria e
trasmettere la proposta di cessione all’Istituto. Preliminarmente all’inoltro della proposta di
cessione l’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali,
deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni
del vigente Regolamentoe, in particolare, di prendere atto e accettare che:
gli interessi dovuti per l’anticipazione del TFS/TFR sono inizialmente conteggiati anche
tenendo conto dei tempi di predisposizione per l’accredito, cioè per un periodo di 3 mesi
dalla esigibilità della prima rata e di 30 giorni dalla esigibilità della seconda e della terza
rata; detti importi a titolo di interesse saranno successivamente ricalcolati in
considerazione delle date effettive di restituzione delle somme a favore della Gestione
unitaria ed eventualmente restituiti parzialmente ai beneficiari in caso di accrediti
anticipati rispetto a detti termini;
l'anticipazione del TFS/TFR viene erogata qualora rientri nella disponibilità del budget
stanziato annualmente dall'Istituto;
il contratto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'Istituto della proposta, ma
diventa efficace con la relativa presa d'atto positiva;
nel caso in cui dalla presa d'atto emerga l'indisponibilità parziale del TFS/TFR, il contratto
è efficace per la minore somma ceduta, della quale viene data comunicazione
dall'Istituto;
l'importo erogato, gli interessi, le spese di amministrazione, l'importo da trattenere a
scomputo di morosità per sorte e interessi su precedenti finanziamenti erogati dalla
Gestione unitaria, l'importo delle eventuali estinzioni anticipate di finanziamenti in corso e
l'importo residuo da accreditare sull'IBAN del titolare sono ricalcolati all'atto
dell'eventuale ed effettiva erogazione dell'anticipazione, tenendo conto dell'importo
ceduto e della pianificazione del recupero del TFS/TFR indicati nella presa d'atto,
dell'effettiva data di erogazione della prestazione e dello stato, alla data medesima, delle
morosità e dei finanziamenti da estinguere;
il mancato recupero di morosità contestuale all'erogazione dell'anticipazione non libera il
titolare da eventuali mancati pagamenti rilevati successivamente, ancorché riferiti a
prestiti e/o mutui preesistenti all'anticipazione stessa;
l'INPS, prima di erogare l'importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare
nei confronti dell'Istituto o dell'Agenzia delle entrate–Riscossione;
qualora l'Ente erogatore del TFS/TFR risultasse insolvente, l'Istituto, in qualità di creditore
cessionario, può rivalersi sull'iscritto cedente;
nell'ipotesi di pensionamento per “quota 100”, “quota 102” e “quota 103” e in caso di
adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di
vita, è operato il ricalcolo degli interessi applicati all'anticipazione; qualora risultino
dovute al richiedente delle somme, le stesse sono corrisposte dall'Istituto dopo l'avvenuto
integrale rimborso dell'anticipazione; nel caso in cui il richiedente debba versare delle
somme all'Istituto, le stesse sono trattenute nei limiti di legge sul trattamento
pensionistico o, in caso di impossibilità di recupero con tale sistema, saranno richieste
dall'Istituto al beneficiario della prestazione che sarà tenuto al relativo e tempestivo
pagamento;
non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento;
non è possibile recedere dall'anticipazione del TFS/TFR dopo l'accettazione da parte
dell'Istituto della proposta di cessione;
le comunicazioni trasmesse dall'Istituto si intendono conosciute all'atto del caricamento
nell'Area riservata dell'utente presente nel portale www.inps.it e/o nel momento in cui
risultano recapitate all'indirizzo e-mail e/o al numero di telefono mobile autorizzati a tale
fine con la domanda di anticipazione;
il richiedente è responsabile della corretta gestione dello spazio destinato alla ricezione e
alla archiviazione dei propri messaggi di posta elettronica; l'eventuale mancato
inserimento di un nuovo messaggio nella propria casella di posta elettronica, per
saturazione della sua capienza, costituisce un evento a lui imputabile che non impedisce
il perfezionamento della comunicazione.
Decorsi 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità della bozza di proposta di cessione
senza che l’iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda viene considerata definita
per rinuncia al finanziamento.
7.3 Perfezionamento contratto di cessione. Presa d’atto
Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR dall’iscritto, la procedura “Anticipazioni Credito”
opera una verifica circa la disponibilità del budget annuo relativo alla prestazione per l’importo
del finanziamento da erogare; superato il controllo di budget e verificato il rispetto dei termini
di presentazione della proposta, nonché verificata nuovamente l’adesione alla Gestione unitaria
per i cessati dal servizio senza diritto a pensione titolari di nuovo impiego e per gli ex-ufficiali
che abbiano presentato domanda di anticipazione nel corso del periodo di ausiliaria, l’operatore
Credito trasmette l’accettazione della proposta all’iscritto e viene operato l’impegno
corrispondente; in caso di esito negativo dei controlli l’operatore Credito trasmette il mancato
accoglimento al richiedente.
Come anticipato, il contratto di cessione si perfeziona con l’accettazione da parte dell’Istituto
ma diventa efficace solo con la successiva presa d’atto positiva. Contestualmente
all’accettazione della proposta, viene trasmessa la richiesta di presa d’atto del contratto di
cessione stipulato, alternativamente, agli operatori TFS/TFR competenti sul Territorio, agli
operatori della DCRU o, tramite PEC, al competente Ente erogatore diverso dall’INPS.
In caso di Ente erogatore del TFS/TFR diverso dall’INPS, qualora entro i 30 giorni previsti dal
Regolamento non pervenga la presa d’atto alla PEC dell’Istituto, il contratto è risolto e l’Istituto
ne dà comunicazione all’iscritto e all’Ente erogatore stesso.
In caso di presa d’atto negativa, attestante la totale indisponibilità di importi cedibili del
TFS/TFR, il contratto di cessione stipulato è improduttivo di effetti e della circostanza viene
data comunicazione all’iscritto, conseguentemente l'impegno assunto in precedenza viene
stornato se acquisito nello stesso anno o proposto per l'eliminazione nel successivo esercizio.
In caso di presa d’atto positiva per importi e/o date di esigibilità del TFS/TFR diversi da quelli
sanciti dalla precedente certificazione e dal contratto di cessione, il contratto è efficace per la
somma disponibile e ceduta, in considerazione delle eventuali nuove date di esigibilità; in caso
di importo da erogare inferiore all'impegno assunto in precedenza, quest’ultimo è
adeguatamente “aggiornato”.
8. Erogazione del finanziamento
In base alla data di effettiva erogazione del finanziamento e all’importo del TFS/TFR ceduto,
nonché alle relative date di esigibilità indicati nella presa d’atto positiva (sia confermativa del
contratto stipulato che per importi e/o date di esigibilità del TFS/TFR diverse), vengono
ricalcolati e attualizzati l’importo da erogare, gli interessi da applicare e le spese di
amministrazione.
Vengono altresì verificati i finanziamenti in essere con la Gestione unitaria al fine di valutare la
presenza di eventuali morosità e/o di aggiornare gli importi delle estinzioni anticipate da
“saldare” con l’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR.
Con gli stessi limiti e vincoli già descritti per la predisposizione della bozza di proposta di
cessione, gli operatori Credito (eventualmente interagendo con gli operatori delle Sedi/Poli
competenti per i prestiti/mutui):
con riferimento alle morosità su piccoli prestiti e prestiti pluriennali:
- verificano nuovamente, anche nel caso in cui non siano state rilevate morosità in fase di
predisposizione della bozza di proposta di cessione, la presenza di morosità per i richiedenti
l’anticipazione con l’ausilio dei report richiamati;
- calcolano nuovamente le morosità ed eventualmente inseriscono/aggiornano i relativi
importi in procedura “Anticipazioni Credito”, valutando la necessità di inserire in procedura
“Prestiti” nuovi “calcoli in unica soluzione” (eventualmente chiedendo all’Area Prestazioni
creditizie della Direzione centrale Credito, welfare e strutture sociali l’annullamento dei
precedenti);
- caricano in procedura “Anticipazioni Credito” i prospetti di calcolo delle morosità in modo
che siano disponibili al richiedente nella propria area personale del portale dell’Istituto;
con riferimento alle morosità su mutui ipotecari:
- verificano nuovamente, anche nel caso in cui non siano state rilevate morosità in fase di
predisposizione della bozza di proposta di cessione, la presenza di morosità per i richiedenti
l’anticipazione con l’ausilio dei report richiamati;
- calcolano nuovamente le morosità ed eventualmente inseriscono/aggiornano i relativi
importi in procedura “Anticipazioni Credito”, valutando la necessità di inserire in procedura
“Mutui” nuovi “calcoli alla data”;
- caricano in procedura “Anticipazioni Credito” i prospetti di calcolo delle morosità in modo
che siano disponibili al richiedente nella propria area personale del portale dell’Istituto;
con riferimento alle eventuali richieste di estinzioni anticipate di piccoli prestiti e prestiti
pluriennali:
- calcolano nuovamente gli importi da recuperare tramite un nuovo calcolo di anticipata
estinzione in procedura “Prestiti” e alimentano/aggiornano i relativi dati in Procedura
“Anticipazioni Credito”;
- caricano in procedura “Anticipazioni Credito” i prospetti di calcolo delle anticipate estinzioni
in modo che vengano esposti al richiedente nella propria area personale del portale
dell’Istituto;
con riferimento alle eventuali richieste di estinzioni anticipate di mutui ipotecari:
- calcolano nuovamente gli importi da recuperare tramite un nuovo “calcolo di anticipata
estinzione” in procedura “Mutui” e alimentano/aggiornano i relativi dati in procedura
“Anticipazioni Credito”;
- caricano in procedura “Anticipazioni Credito” i prospetti di calcolo delle anticipate estinzioni
in modo che siano disponibili al richiedente nella propria area personale del portale
dell’Istituto.
L’operatore Credito, terminate tutte le attività propedeutiche, conclude l’istruttoria della pratica
di anticipazione ordinaria del TFS/TFR e procede alla creazione della relativa proposta di
erogazione (determina/biglietto contabile). La proposta di erogazione viene trasmessa tramite
flussi telematici dalla procedura “Anticipazioni Credito” al sistema contabile per la relativa
registrazione e per la generazione del mandato di pagamento per gli importi da accreditare
sull’IBAN del richiedente; il numero e la data di registrazione del mandato di pagamento
vengono restituiti telematicamente alla procedura “Anticipazioni Credito” per la registrazione
degli estremi sulla determina e sulle singole pratiche incluse nella stessa. Le pratiche presenti
all’interno delle proposte di erogazione con mandati di pagamento non emessi saranno
riportate in istruttoria in procedura “Anticipazioni Credito”. Successivamente all’emissione dei
mandati di pagamento, eventuali riaccrediti di importi non riscossi dai beneficiari delle
anticipazioni TFS/TFR non possono essere riemessi in pagamento e vengono “stornati” in
automatico dal sistema contabile, anche per le eventuali somme erogate ma trattenute a
compensazione di morosità e/o estinzioni anticipate su prestiti/mutui agli iscritti alla Gestione
unitaria; il sistema contabile alimenta telematicamente la procedura “Anticipazioni Credito”
affinché siano riportate in istruttoria le relative pratiche.
Una volta erogata l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR all’iscritto, è cura degli operatori
Credito (eventualmente interagendo con gli operatori delle Sedi/Poli competenti per i
prestiti/mutui) registrare in procedura “Prestiti” e/o in procedura “Mutui” gli importi trattenuti
all’atto dell’erogazione del finanziamento a copertura delle morosità e/o delle estinzioni
anticipate calcolate, attribuiti contabilmente sui partitari di servizio messi a disposizione per
l'esclusiva gestione di entrambe le procedure.
8.1 Determina/biglietto contabile relativa all’erogazione del finanziamento
Come illustrato nel paragrafo precedente, terminata la fase di istruttoria della pratica di
anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria, vengono trasmessi,
tramite flusso telematico dalla procedura “Anticipazioni Credito”, al sistema contabile la
determina/disposizione di pagamento e il biglietto contabile che consentono di operare le
corrette registrazioni in contabilità e la corretta registrazione finanziaria riferibile all’accredito
da operare sull’IBAN del richiedente.
Gli importi recuperati all’atto dell’erogazione del finanziamento per morosità/estinzioni
anticipate di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui ipotecari sono attribuiti sui conti di
servizio, partitari amministrativi che generano i pertinenti “sc724”, a disposizione delle
procedure gestionali "Piccoli prestiti e prestiti Pluriennali" e "Mutui" per l'esclusiva gestione
delle poste da ripartire successivamente con modalità automatica.
8.2. Budget annuale previsto per l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
Le spese relative all'erogazione dell'anticipazione ordinaria del TFS/TFR saranno sostenute
dalla Gestione unitaria a fronte dello stanziamento definito e autorizzato nell'ambito dei bilanci
di previsione, nel rispetto dell’equilibrio economico patrimoniale della Gestione stessa, e
graveranno sul capitolo di bilancio 3U2114020 “Concessione prestiti agli iscritti della Gestione
prestazioni creditizie e sociali”, e in particolare sulle nuove voci di spesa:
3U211402006 per le anticipazioni ordinarie del TFS agli iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali;
3U211402007 per le anticipazioni ordinarie del TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali.
È attualmente prevista una gestione transitoria della verifica della disponibilità di budget, in
attesa della piena e già prevista conferenza delle procedure Credito, e tra queste e i sistemi
contabili; tale gestione transitoria, implementata in procedura “Anticipazioni Credito”, prevede
una doppia fase di verifica della disponibilità di budget annuale stanziato per la nuova
prestazione e della relativa “riserva”:
all’atto del ricevimento della proposta di cessione dal richiedente, e per consentire la
relativa accettazione da parte dell’Istituto, è verificata in procedura “Anticipazioni Credito”
la disponibilità di budget annuo per l’importo “da erogare” presente in proposta, con
contestuale “riserva” della somma;
all’atto della conclusione dell’istruttoria, con l’erogazione del finanziamento o il rigetto
della domanda, la “riserva” in precedenza operata con riferimento alla proposta viene
aggiornata di conseguenza:
- l’importo inizialmente “riservato” può essere confermato, in quanto coincidente con il
dovuto da erogare;
- l’importo da erogare può essere inferiore all’importo preliminarmente “riservato” e, in tale
caso, la differenza viene resa nuovamente disponibile per altre anticipazioni;
- l’importo da erogare può essere pari a 0 euro e, in tale caso, viene reso nuovamente
disponibile l’intero importo corrispondente alla precedente riserva.
Nel caso in cui la verifica della disponibilità di budget relativa a una proposta di cessione
restituisca un esito negativo, la proposta stessa e quelle successive relative all’anno di
riferimento vengono considerate “prive di copertura” e predisposte per il mancato
accoglimento da parte degli operatori Credito. La Direzione centrale Credito, welfare e strutture
sociali monitorerà periodicamente, nel corso dell’anno, l’avanzamento di utilizzo del budget
stanziato al fine di rendere tempestivamente nota, alle Strutture territoriali, ogni utile
informazione volta al più ampio utilizzo del medesimo.
In ogni caso la procedura “Anticipazioni Credito” deve essere implementata affinché sia
garantita la piena conferenza con il sistema contabile; in tale senso, gli impegni relativi alle
proposte di cessione ricevute nell’anno “X” e accettate dall’Istituto, che non trovano nel
medesimo anno riscontro con la conclusione dell’iter istruttorio con l’erogazione o il mancato
accoglimento della domanda, devono essere gestiti come “residuo”, in modo che le relative
erogazioni nel corso dell’anno “X+1” non producano effetti sul budget dell’anno “X+1” e siano
consentite fino all’ammontare del “residuo” relativo.
9. Modalità di rimborso dell’anticipazione
Le quote di TFS/TFR cedute a fronte di anticipazioni ordinarie del TFS/TFR agli iscritti alla
Gestione unitaria vengono “restituite” alla citata Gestione dall’Ente erogatore del trattamento,
nelle “date” e per gli importi indicati e/o confermati nella presa d’atto dell’avvenuta cessione.
In caso di presa d’atto positiva errata da parte dell’Ente erogatore, la differenza tra l’eventuale
maggiore somma anticipata al richiedente dalla Gestione unitaria e quanto effettivamente
disponibile per la cessione è imputata all’Ente erogatore, che deve provvedere a rimborsarla
alla Gestione unitaria, ferma restando la possibilità per l’Ente medesimo di rivalersi nei
confronti del beneficiario del finanziamento.
In funzione dell’Ente erogatore del TFS/TFR, la restituzione degli importi ceduti dagli iscritti alla
Gestione unitaria avviene sulla base delle seguenti specifiche modalità:
Ente erogatore del TFS/TFR INPS - Ente previdenziale/operatori territoriali TFS/TFR, la
restituzione avviene con “trasferimenti dal TFS/TFR alla Gestione” con la valorizzazione
del nuovo partitario di servizio;
Ente erogatore del TFS/TFR INPS - DCRU in qualità di ex datore di lavoro, la restituzione
avviene con “trasferimenti dalla DCRU alla Gestione” con la valorizzazione del nuovo
partitario di servizio;
Ente erogatore del TFS/TFR diverso dall’INPS, lo strumento di pagamento previsto per il
versamento alla Gestione da parte degli Enti è “PagoPA”, la cui riscossione viene
realizzata e accreditata dal sistema contabile al nuovo partitario di servizio della Gestione
unitaria.
Dopo l’avvenuto e integrale rimborso dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR alla Gestione
unitaria, e sulla base delle effettive date di restituzione del finanziamento, viene operato un
ricalcolo degli interessi e il relativo risultato viene rapportato a quanto calcolato in sede di
erogazione della prestazione e considerato nel relativo piano di ammortamento:
nel caso in cui l’interesse effettivamente maturato sia maggiore di quello applicato per la
determinazione del piano di ammortamento e ciò dipenda, per i titolari di trattamento
pensionistico riconosciuto ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4/2019,
dall’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza
di vita, la differenza a favore della Gestione unitaria, se maggiore di 12,00 euro:
- in caso di pensionato e qualora possibile, viene recuperata con specifica trattenuta sulla
pensione accreditata sul nuovo partitario di servizio della Gestione unitaria;
- in caso di iscritto privo di pensione o di pensionato per il quale non risulti possibile il
recupero su pensione, viene richiesta all’iscritto tramite pagamento diretto all’Istituto,
attribuito al nuovo partitario di servizio della Gestione unitaria;
nel caso in cui l’interesse effettivamente maturato sia maggiore di quello applicato per la
determinazione del piano di ammortamento e ciò dipenda da ritardi da parte dell’Ente
erogatore, l’eventuale differenza è imputata all’Ente erogatore stesso, che deve
corrisponderla; il relativo introito è attribuito al nuovo partitario di servizio della Gestione
unitaria;
nel caso in cui l’interesse effettivamente maturato sia minore di quello applicato per la
determinazione del piano di ammortamento e qualora la differenza a favore dell’iscritto
sia maggiore di 12,00 euro:
- in caso di pensionato, viene corrisposta con specifica voce sulla pensione;
- in caso di iscritto privo di pensione, viene corrisposta con pagamento diretto all’iscritto (allo
stesso IBAN utilizzato per l’erogazione del finanziamento, qualora ancora valido).
10. Recesso ed estinzione anticipata
L’iscritto può recedere dalla richiesta di anticipazione del TFS/TFR fino all’accettazione da parte
dell’Istituto della relativa proposta di cessione; in tale caso l’utente non è tenuto a
corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative. Successivamente
all’accettazione da parte dell’Istituto della proposta di cessione il richiedente non potrà
recedere dal contratto.
Non è prevista la possibilità per il richiedente di estinguere anticipatamente il finanziamento
ottenuto dalla Gestione unitaria.
11. Istruzioni contabili
Con riferimento alle istruzioni operative fornite nei paragrafi precedenti di seguito si illustrano
le pertinenti istruzioni contabili.
a) Liquidazione delle anticipazioni ordinarie del TFS/TFR
Gli operatori territoriali provvederanno a elaborare le liquidazioni delle anticipazioni ordinarie
del TFS/TFR a favore degli iscritti alla Gestione unitaria, a valere su impegni in precedenza
assunti sul capitolo finanziario in uso:
3U2114020 - Concessione prestiti agli iscritti della Gestione prestazioni creditizie e sociali;
sulle nuove voci di spesa:
"06" - per le anticipazioni ordinarie del TFS;
"07" - per le anticipazioni ordinarie del TFR.
Le anticipazioni ordinarie del TFS/TFR verranno erogate ai beneficiari, sulla base delle
informazioni prodotte dalla procedura conferente, contraddistinta dal nuovo codice "TFGP", per
la predisposizione di lotti telematici per la Banca d'Italia e la generazione degli ordinativi di
pagamento emessi sulla Direzione generale a valere sulla Tesoreria provinciale dello Stato.
Sulle Sedi territoriali verranno rilevate automaticamente le scritture relative all'assunzione dei
debiti verso i beneficiari, al conto in uso GPA10250, che per l'occasione verrà ridenominato, e
le trattenute per quanto ammesso nella fase di istruttoria gestionale.
Si allega alla presente circolare lo schema dei biglietti contabili (Allegato n. 1), a cura della
procedura conferente e della procedura contabile, strutturati per la rilevazione dell'erogazione
delle anticipazioni in argomento.
Predisposti i lotti, i cui pagamenti saranno identificati dai codici prefisso di nuova istituzione
"AO" per le anticipazioni ordinarie TFR e "PU" per le anticipazioni ordinarie di TFS, la Direzione
generale, sede "0001", emetterà gli ordinativi di pagamento al conto di interferenza in uso
GPA55173, che consentirà, successivamente, la chiusura dei debiti sulle Sedi territoriali.
A seguito dell'avvenuto pagamento, la procedura gestionale attiverà il relativo piano di
ammortamento e, a seguito dell'adeguamento procedurale, conferirà il biglietto contabile per
l'apertura del cespite contabile sulle Sedi pertinenti.
b) Gestione dei riaccrediti
La rilevazione contabile di eventuali riaccrediti di pagamenti non andati a buon fine verrà
definita sulla base del flusso telematico di rendicontazione fornito da Banca d'Italia.
La procedura contabile attribuirà i riaccrediti sulla Direzione generale al conto di interferenza in
uso GPA55180, che verrà chiuso in contropartita del conto esistente GPA10031 - Debito per
somme non riscosse dai beneficiari - assistito da partitario contabile con l'indicazione del
seguente codice bilancio appositamente istituito:
"3295" - per rilevare le somme non riscosse dai beneficiari relative alle anticipazioni ordinarie
di TFS/TFR.
I riaccrediti non potranno essere riemessi in pagamento e verranno, pertanto, reintroitati dalla
procedura contabile, con modalità automatica, ai conti di nuova istituzione INC80133 e
INC80134. L'esito dell'operazione verrà comunicato alla Gestione unitaria affinché possano
essere annullate le posizioni interessate all'interno dell'applicativo gestionale.
c) Recupero delle quote TFS/TFR
Le successive fasi gestionali, seppure di seguito illustrate, saranno portate in produzione e
comunicate con apposito messaggio.
La restituzione delle quote di TFS/TFR cedute a fronte delle anticipazioni ordinarie erogate ai
beneficiari regolerà e definirà la chiusura dei piani di ammortamento per gli importi e con la
tempistica previsti nella presa d'atto dell'avvenuta cessione.
Alla scadenza delle rate maturate, la procedura gestionale produrrà l'accertamento del credito
con riferimento alle singole componenti per l'evidenza della quota capitale, della quota relativa
agli interessi e di quella relativa alle spese.
Il credito accertato verrà chiuso a seguito del trasferimento telematico della liquidazione (tipo
operazione TF) a carico delle gestioni per il trattamento di fine servizio al personale dipendente
delle amministrazioni statali "INB" e per il trattamento di fine servizio ai dipendenti degli enti
locali "IND" o a carico dell'Istituto nei confronti del personale dipendente (tipo operazione RU)
o altrimenti con rimessa tramite PagoPA per i datori di lavoro diversi dall’INPS.
Le riscossioni derivanti dai trasferimenti telematici sopra indicati verranno accreditate sul
nuovo conto di servizio GPA54148 in attesa della ripartizione che interverrà a seguito delle
lavorazioni gestionali il cui esito definirà la chiusura dei crediti in precedenza accertati.
Dalla lavorazione relativa alla chiusura dell'anticipazione potrà scaturire una commisurazione
diversa a titolo di interessi, come da istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 9, nel
caso in cui si riscontrasse una differenza:
- a favore della Gestione unitaria, la stessa sarà accreditata sul conto di servizio GPA54148,
sia nel caso che la trattenuta venga operata sulle cedole pensionistiche sia che venga richiesta
al pensionato con versamento tramite “PagoPA”;
- a favore dell’iscritto, la stessa verrà rilevata sui nuovi conti IPW34148 e IPW34149 e
rimborsata sulla cedola pensionistica ovvero con diversa modalità da definirsi.
d) Trattenute operate sulla concessione delle anticipazioni TFS/TFR
In particolare, si segnala l'adeguamento del sistema contabile per accogliere le riscossioni
relative alle trattenute operate sull'anticipazione TFS/TFR per rate insolute ovvero per rilevare
le estinzioni anticipate di "prestiti" o "mutui" in precedenza concessi dalla Gestione unitaria.
Pertanto, viene istituito il nuovo conto di servizio GPA54155 dedicato ad accogliere le
riscossioni o le trattenute, operate sulle nuove concessioni, a favore della nuova procedura
gestionale conferente con il sistema contabile "Prestiti Gestione Dipendenti Pubblici"
contraddistinta dal nuovo codice "PGP", mentre per le trattenute operate a titolo di mutui già
concessi agli iscritti della Gestione unitaria, dovrà essere utilizzato il conto in uso GPA54100 di
servizio alla procedura gestionale identificata dal codice "MI".
Le procedure "Prestiti" e "Mutui" restituiranno, non appena adeguate, la ripartizione contabile
delle riscossioni tramite la chiusura dei rispettivi “sc724” con l'evidenza delle singole
componenti relative alle quote capitali, agli interessi o la chiusura delle inadempienze delle
rate scadute e non ancora riscosse. L'adeguamento gestionale e contabile delle procedure
"Prestiti" e "Mutui" verrà comunicato alle Sedi con un apposito e successivo messaggio.
Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione apportata al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto INC90148
Denominazione completa Spese per la concessione dell’anticipazione ordinaria del
Trattamento di Fine Servizio “TFS” agli iscritti alla
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali,
pensionati o cessati - art. 1 Regolamento - Delibera
Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2022, n.
219
Denominazione abbreviata CONCESS. ANTIC. TFS AGLI ISCRITTI GEST. CREDITO
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 02
Capitolo 3U2114020 06
Tipo variazione I
Codice conto INC90149
Denominazione completa Spese per la concessione dell’anticipazione ordinaria del
Trattamento di Fine Rapporto “TFR” agli iscritti alla
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali,
pensionati o cessati - art. 1 Regolamento - Delibera
Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2022, n.
219
Denominazione abbreviata CONCESS. ANTIC. TFR AGLI ISCRITTI GEST. CREDITO
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 02
Capitolo 3U2114020 07
Tipo variazione I
Codice conto INC91148
Denominazione completa Contropartita per l'imputazione al conto INC08148 degli
impegni risultanti al conto INC90148
Denominazione abbreviata CONTR. PER IMP. A INC08148 IMPEGNI A INC90148
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 02
Voce Bilancio 50999999
Tipo variazione I
Codice conto INC91149
Denominazione completa Contropartita per l'imputazione al conto INC08149 degli
impegni risultanti al conto INC90149
Denominazione abbreviata CONTR. PER IMP. A INC08149 IMPEGNI A INC90149
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 02
Voce Bilancio 50999999
Tipo variazione I
Codice conto INC80148
Denominazione completa Riscossione rate relative all’anticipazione ordinaria del
Trattamento di Fine Servizio “TFS” concessa agli iscritti
alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e
Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata RISC. RATE ANTICIPAZIONE TFS
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E2114020
Tipo variazione I
Codice conto INC80149
Denominazione completa Riscossione rate relative all’anticipazione ordinaria del
Trattamento di Fine Rapporto “TFR” concessa agli
iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie
e Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata RISC. RATE ANTICIPAZIONE TFR
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E2114020
Tipo variazione I
Codice conto INC81148
Denominazione completa Imputazione definitiva al conto INC03148 delle rate
scadute relative all’anticipazione ordinaria del
Trattamento di Fine Servizio “TFS” concessa agli iscritti
alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e
Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata IMP. DEF. A INC03148 RATE SCADUTE ANTICIP.TFS
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Voce Bilancio 50999999
Tipo variazione I
Codice conto INC81149
Denominazione completa Imputazione definitiva al conto INC03149 delle rate
scadute relative all’anticipazione ordinaria del
Trattamento di Fine Rapporto “TFR” concessa agli
iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie
e Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata IMP. DEF. A INC03149 RATE SCADUTE ANTICIP.TFR
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Voce Bilancio 50999999
Tipo variazione I
Codice conto INC03148
Denominazione completa Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio
“TFS” concessa agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata ANTICIPAZIONE TFS
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Voce Bilancio ANB302D33
Tipo variazione I
Codice conto INC03149
Denominazione completa Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine
Rapporto “TFR” concessa agli iscritti alla Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati
o cessati
Denominazione abbreviata ANTICIPAZIONE TFR
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Voce Bilancio ANB302D35
Tipo variazione I
Codice conto INC08148
Denominazione completa Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio
“TFS” da concedere agli iscritti alla Gestione Unitaria
delle Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata ANTICIPAZIONE TFS - DA CONCEDERE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Voce Bilancio ANB302D34
Tipo variazione I
Codice conto INC08149
Denominazione completa Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine
Rapporto “TFR” da concedere agli iscritti alla Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati
o cessati
Denominazione abbreviata ANTICIPAZIONE TFR - DA CONCEDERE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Voce Bilancio ANB302D36
Tipo variazione I
Codice conto INC58148
Denominazione completa Residui insussistenti per spese in conto capitale –
Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio
“TFS” agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni
Creditizie e Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata RESIDUI INSUSS C/CAP - ANTICIPAZIONE TFS
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3U2114020 06
Tipo variazione I
Codice conto INC58149
Denominazione completa Residui insussistenti per spese in conto capitale –
Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine
Rapporto “TFR” agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata RESIDUI INSUSS C/CAP - ANTICIPAZIONE TFR
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3U2114020 07
Tipo variazione I
Codice conto INC59148
Denominazione completa Contropartita per l'imputazione al conto INC08148 dei
residui insussistenti risultanti dal conto INC58148
Denominazione abbreviata CONTROP. IMP. A INC08148 RES. INS. INC58148
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Voce Bilancio 50999999
Tipo variazione I
Codice conto INC59149
Denominazione completa Contropartita per l'imputazione al conto INC08149 dei
residui insussistenti risultanti dal conto INC58149
Denominazione abbreviata CONTROP. IMP. A INC08149 RES. INS. INC58149
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Voce Bilancio 50999999
Tipo variazione I
Codice conto INC06148
Denominazione completa Crediti per rate maturate e non riscosse relative
all'anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine
Servizio “TFS” concessi agli iscritti alla Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati
o cessati
Denominazione abbreviata CREDITI RATE MATUR. - ANTICIPAZIONE TFS
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E2114020
Tipo variazione I
Codice conto INC06149
Denominazione completa Crediti per rate maturate e non riscosse relative
all'anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine
Rapporto “TFR” concessi agli iscritti alla Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati
o cessati
Denominazione abbreviata CREDITI RATE MATUR. - ANTICIPAZIONE TFR
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E2114020
Tipo variazione I
Codice conto IPW06148
Denominazione completa Crediti per interessi sull'anticipazione ordinaria del
Trattamento di Fine Servizio “TFS” concessi agli iscritti
alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e
Sociali, pensionati o cessati - da riscuotere
Denominazione abbreviata CREDITI INTERESSI - ANTICIPAZIONE TFS - DA
RISCUOTERE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E1308004
Tipo variazione I
Codice conto IPW06149
Denominazione completa Crediti per interessi sull'anticipazione ordinaria del
Trattamento di Fine Rapporto “TFR” concessi agli iscritti
alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e
Sociali, pensionati o cessati - da riscuotere
Denominazione abbreviata CREDITI INTERESSI - ANTICIPAZIONE TFR - DA
RISCUOTERE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E1308004
Tipo variazione I
Codice conto IPW23148
Denominazione completa Interessi sull'anticipazione ordinaria del Trattamento di
Fine Servizio “TFS” concessi agli iscritti alla Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati
o cessati
Denominazione abbreviata INTERESSI - ANTICIPAZIONE TFS
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E1308004
Tipo variazione I
Codice conto IPW23149
Denominazione completa Interessi sull'anticipazione ordinaria del Trattamento di
Fine Rapporto “TFR” concessi agli iscritti alla Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati
o cessati
Denominazione abbreviata INTERESSI - ANTICIPAZIONE TFR
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E1308004
Tipo variazione I
Codice conto IPW34148
Denominazione completa Rimborso interessi commisurati sull'anticipazione
ordinaria del Trattamento di Fine Servizio “TFS”
concessa agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata RIMBORSO INTERESSI - ANTICIPAZIONE TFS
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3U1209089
Tipo variazione I
Codice conto IPW34149
Denominazione completa Rimborso interessi commisurati sull'anticipazione
ordinaria del Trattamento di Fine Rapporto “TFR”
concessa agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati o cessati
Denominazione abbreviata RIMBORSO INTERESSI - ANTICIPAZIONE TFR
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3U1209089
Tipo variazione I
Codice conto INC80133
Denominazione completa Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio
“TFS” concessa agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati o cessati -
non riscossa dai beneficiari
Denominazione abbreviata ANTICIPAZIONE TFS NON RISC.DAI BENEF.
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E2114022
Tipo variazione I
Codice conto INC80134
Denominazione completa Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine
Rapporto “TFR” concessa agli iscritti alla Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati
o cessati - non riscossa dai beneficiari
Denominazione abbreviata ANTICIPAZIONE TFR NON RISC.DAI BENEF.
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E2114022
Tipo variazione I
Codice conto GPA54148
Denominazione completa Accreditamenti provvisori per la riscossione delle rate
relative all'anticipazione ordinaria del Trattamento di
Fine Servizio “TFS” e del Trattamento di Fine Rapporto
"TFR" concesse agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati o cessati - da
ripartire
Denominazione abbreviata ACCR.PROVV.ANTICIPAZIONE TFS/TFR - DA
RIPARTIRE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E2114020
Tipo variazione I
Codice conto GPA54155
Denominazione completa Accreditamenti provvisori per la riscossione delle rate
relative ai prestiti concessi agli iscritti alla Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali - da
ripartire
Denominazione abbreviata ACCR.PROVV.PRESTITI "CREDITO" - DA RIPARTIRE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 3E2114020
Tipo variazione I
Codice conto GPA53148
Denominazione completa Addebitamenti provvisori per i rimborsi delle
anticipazioni ordinarie del Trattamento di Fine Servizio
“TFS” e del Trattamento di Fine Rapporto "TFR"
concesse agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali, pensionati o cessati - da
ripartire
Denominazione abbreviata ADDEB. PROVV.ANTICIPAZIONE TFS/TFR - DA
RIPARTIRE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 8U4121098
Tipo variazione I
Codice conto GPA53155
Denominazione completa Addebitamenti provvisori per i rimborsi dei prestiti
concessi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali - da ripartire
Denominazione abbreviata ADDEB.PROVV.PRESTITI "CREDITO" - DA RIPARTIRE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 8U4121098
Tipo variazione I
Codice conto GPA53160
Denominazione completa Addebitamenti provvisori per i rimborsi dei mutui
concessi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali - da ripartire
Denominazione abbreviata ADDEB.PROVV.MUTUI "CREDITO" - DA RIPARTIRE
Validità Mese 09 Anno 2023
Movimentabilità P 10
Capitolo 8U4121098
Tipo variazione V
Codice conto GPA10250
Denominazione completa Debiti per la concessione dei prestiti concessi agli iscritti
alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e
Sociali
Denominazione abbreviata DEBITI CONCESS. PRESTITI GESTIONE CREDITO
Validità Mese 01 Anno 2014
Movimentabilità P 10
Capitolo 8U2220099 (D) - 8E2320099 (A)
Voce Bilancio PNE112013
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