Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 80/2023

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Indicazioni operative e procedurali

Pubblicato: 13/09/2023 In vigore dal: 13/09/2023 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi termini per presentare la domanda di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni secondo la Circolare INPS 80/2023?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 80/2023 modifica i termini per richiedere la disapplicazione del massimale contributivo, un istituto che consente ai dipendenti pubblici di versare contributi previdenziali su retribuzioni che superano il limite massimo annuale. La normativa si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno superato il massimale contributivo e desiderano aumentare i propri contributi pensionistici. I nuovi termini stabiliti dal decreto-legge 44/2023 sono: entro il 31 dicembre 2023 per chi ha superato il massimale entro aprile 2023, oppure entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale se questo avviene dopo aprile 2023 (in precedenza il termine era di sei mesi). La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale www.inps.it. Aspetto rilevante: le domande già presentate tardivamente secondo la normativa precedente possono essere riesaminate se il richiedente manifesta esplicitamente la volontà di beneficiare della nuova disciplina, mentre le domande già respinte non possono essere riesaminate e richiedono una nuova presentazione secondo i nuovi termini.

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Riferimento normativo

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Indicazioni operative e procedurali

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 14/09/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 80 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Indicazioni operative e procedurali SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, come novellato dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2023, relativa ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Con la circolare n. 93 del 17 giugno 2019 e con i messaggi n. 2847 del 25 luglio 2019 e n. 4485 del 27 novembre 2020 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina di disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in presenza di determinati requisiti. In particolare, con riferimento ai termini di presentazione della relativa domanda è stato precisato che, ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, possono presentare la domanda: i dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019): - entro sei mesi dal 29 gennaio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019); - entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo; i dipendenti assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019): - entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale. L’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, entrato in vigore il 23 aprile 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, prevede che:“All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo»”. Tanto rappresentato, in base al combinato disposto delle citate norme, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo in oggetto. Conseguentemente, i termini di presentazione della domanda in oggetto sono i seguenti: - entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo; - entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023. Si precisa, altresì, che la nuova disciplina modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo; pertanto, restano fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dall’Istituto, le cui indicazioni rimangono valide nei limiti della compatibilità con la presente circolare. Pertanto: 1. con riferimento ai soggetti che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo e abbiano gli ulteriori requisiti previsti dalla norma, si applica la nuova scadenza del 31 dicembre 2023. Le relative domande saranno istruite e definite tenendo conto della decorrenza degli effetti della disapplicazione dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 93/2019); 2. con riferimento ai soggetti aventi diritto che non abbiano superato il massimale contributivo entro il mese di aprile 2023, la domanda può essere presentata entro il più ampio termine di dodici mesi dal superamento del massimale, in luogo dei sei mesi previsto dalla previgente disciplina. Le domande giacenti, ove tempestivamente presentate in base alla previgente normativa, devono essere esaminate sulla base delle nuove disposizioni fornite con la presente circolare. Laddove, invece, le domande siano state tardivamente presentate in base alla previgente normativa, le medesime devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, in caso di espressa volontà da parte del richiedente, o respinte in assenza di manifestazione di detta volontà. Le domande respinte sulla base della previgente normativa non potranno, in ogni caso, essere riesaminate in ragione della portata non retroattiva della norma. Conseguentemente, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda sulla base dei nuovi termini individuati dalla norma in commento. Si ribadisce, infine, che le domande di disapplicazione in oggetto devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale www.inps.it (cfr. il messaggio n. 4485/2020), aggiornato sulla base del mutato quadro normativo. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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La Circolare INPS 80/2023 è il riferimento normativo per la disapplicazione del massimale contributivo, un istituto di diritto previdenziale che interessa dipendenti pubblici, contributi pensionistici e retribuzione imponibile ai fini pensionistici. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane delle amministrazioni pubbliche la consultano per gestire le opzioni di versamento contributivo aggiuntivo, i termini di presentazione delle domande telematiche e la decorrenza degli effetti della disapplicazione dal periodo retributivo successivo all'opzione.

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