Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 81/2019

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° luglio 2019

Pubblicato: 02/06/2019 In vigore dal: 02/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° luglio 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 03/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 81 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° luglio 2019 SOMMARIO: Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 2,68% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° luglio 2019 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate[1] del 10 maggio 2018, con effetto dal 10 maggio 2018, detta misura è stata fissata al 3,01% in ragione annuale. Considerato che il citato articolo 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento prot. n. 148038 del 23 maggio 2019 (Allegato n. 1) ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 2,68% in ragione annuale[2]. La variazione decorre dal 1° luglio 2019. In ragione del predetto provvedimento è modificata altresì la misura degli interessi di mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, della legge n. 388/2000 è fissata al 2,68% in ragione annuale con decorrenza 1° luglio 2019. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della riforma dell’organizzazione del Governo. [2] La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018 – 31.12.2018. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Prot. n. 148038 Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. A decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale. Motivazioni L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In attuazione di tali disposizioni, con provvedimento del 10 maggio 2018, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,01 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2018. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018 / 31.12.2018. Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 1° luglio 2019, al 2,68 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Riferimenti normativi - Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. - Disciplina di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30) Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 23 maggio 2019 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Antonino Maggiore Firmato digitalmente

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