Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 81/2023
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Riferimento normativo
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 18/09/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 81
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e
delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 14
settembre 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che,
pertanto, con decorrenza dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%.
INDICE
1. Premessa
2. Interesse di dilazione e di differimento
3. Sanzioni civili
4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
1. Premessa
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha
innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR)[1] che, a decorrere dal 20
settembre 2023, è pari al 4,50%.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare
agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a)
e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione[2] per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni
civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 10,50% annuo e
trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 20 settembre
2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente
in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 20 settembre 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento
del termine di versamento dei contributi[3] dovrà essere calcolato al tasso del 10,50% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo
tasso, pari al 10,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di
settembre 2023.
3. Sanzioni civili
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 20 settembre
2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come
segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del
comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 10% in ragione
d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti)[4].
La misura del 10% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera
b), secondo periodo, del citato comma 8 dell’articolo 116[5].
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura
della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile sarà
dovuta nella stessa misura del 10% annuo[6].
4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha
stabilito che in caso di procedure concorsuali[7] le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista
dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, dovranno essere
calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la
misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta
subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e
delle spese[8].
Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non
può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR
scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale,
mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il
tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse
legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno)[9], a decorrere dal 20 settembre
2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la
riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%)[10].
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Il Ministero dell’Economia e delle finanze con il decreto del 26 settembre 2005 (Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005) ha stabilito che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve
essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale
dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.
[2] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
Articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: “L’interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli
interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento,
maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del
decreto stesso”;
Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1996, n. 402: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti
la maggiorazione di cui all’art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni
e integrazioni”.
[3] Cfr. la precedente nota n. 2.
[4] Articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
“(omissis) a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui
ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi
non corrisposti entro la scadenza di legge”.
[5] Articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
“(omissis) b) (omissis) Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque
entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il
versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i
soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
[6] Articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
“Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine
fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
[7] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002, paragrafo 5, e Allegato n. 2.
[8] Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, punto 2, primo
periodo.
Articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:“Nelle ipotesi di procedure
concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può
essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri
stabiliti dagli enti impositori”.
[9] Cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2023.
[10] Nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 si applica
il tasso legale (5%); nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n.
388/2000, si applica il tasso legale maggiorato di 2 punti (7%). Tenuto conto che la variazione
al 5% in ragione d’anno del saggio di interesse legale è stata fissata con il decreto del 13
dicembre 2022, del Ministro dell’Economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
tali misure hanno già trovato applicazione dalla medesima data 1° gennaio 2023.
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