Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 04/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 82
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriale e
Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.
311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni in materia di gestione
delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana Datoriale
e Pensionati (FIDAP IMPRESE) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani
e commercianti.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
5. Costi
6. Modalità di versamento delle quote associative
7. Clausola di salvaguardia
8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
9. Durata e recesso
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 24 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana
Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE), sulla base dello schema convenzionale approvato con
Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n. 311
(Allegato n. 1).
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni
sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra
fissa trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’articolo 2 della legge
2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che
l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa
e l’Associazione sindacale destinataria dello stesso.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e
Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione
“Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. È pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, invierà alla Direzione centrale
Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS i flussi telematici contenenti i dati identificativi
dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del
contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle
date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12
febbraio dell’anno stesso.
L’Associazione presenterà, inoltre, alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe
alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata
di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre
dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno corrente.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'Istituto a partire dall'anno
successivo.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla
riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prenderà in
considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi renderà disponibile alle Strutture
INPS territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano
alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe,
pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri
archivi.
4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e
l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua
volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede
all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione
all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La revoca è efficace
dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga
all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca
precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva
comunicazione all’Associazione interessata.
5. Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli
artigiani e dei commercianti sono stati fissati con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2
maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuova delega sindacale ed emissione code line € 2,80
(una tantum annuale)
Gestione revoca delega sindacale € 2,59
Gestione revoca delega sindacale € 0,23
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
6. Modalità di versamento delle quote associative
La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS provvede a
corrispondere all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del
rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della
regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura
Durc on line.
Nel caso di esito di irregolarità, l’Istituto provvede al riversamento delle quote riscosse al netto
del debito rilevato nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”.
Qualora il predetto Documento rilevi la presenza di irregolarità non quantificabili ovvero nei
casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, il riversamento
delle quote associative sarà sospeso in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva
o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentono la definizione del procedimento
di verifica.
7. Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi
responsabilità nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi,
derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori
dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della
convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i
predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva
validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si
obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti
tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale,
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da
parte dell’Associazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che
rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che
regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’Associazione.
8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
9. Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo PEC ovvero a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In
mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di
scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di
rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a
supporto.
Si comunica che la sede della Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) è in
via Scardella n. 16, Reggio Calabria (RC).
10. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti,
versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per conto della Federazione
Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE), è stato istituito il seguente conto:
GPA25713 – per l’imputazione dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, riscossi per conto della Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP
IMPRESE).
Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
delle riscossioni.
Contestualmente sono istituiti i seguenti nuovi conti:
GPA35713 – per l’accreditamento alla Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP
IMPRESE) dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi
per suo conto;
GPA11713 – per la rilevazione del debito verso la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati
(FIDAP IMPRESE), per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali,
riscossi per suo conto.
I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione generale che curerà
direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione sindacale.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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