Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabili
Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/09/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 82
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al
posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabili
SOMMARIO: L’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di
Bilancio 2023) prevede la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo
della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come introdotto
dall’articolo 1, comma 283, della medesima legge di Bilancio 2023. L’articolo
1, comma 287, della legge di Bilancio 2023 demanda la definizione delle
modalità attuative dell’esonero contributivo a un decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze. In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato il
decreto interministeriale 21 marzo 2023. Con la presente circolare, condivisa
con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni
per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura
di incentivo al posticipo del pensionamento.
INDICE
1. Premessa
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del
flusso UniEmens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso
UniEmens
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso
UniEmens
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
14. Istruzioni contabili
1. Premessa
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), ha previsto
all’articolo 1, comma 286, che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi
previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a
proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In
conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del
lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: “Le modalità di attuazione
del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge”.
In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023 (di seguito,
decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023,
successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
Tanto premesso, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 introduce un incentivo al
posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i
requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del
medesimo articolo. Tale ultima disposizione, in particolare, ha modificato il decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserendo
l’articolo 14.1, il quale dispone che: “In via sperimentale per il 2023, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima,
gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di
seguito definita «pensione anticipata flessibile» […]”.
Pertanto, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme
sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata
flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare
all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi
all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive
ed esclusive della medesima.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della
pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro
della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della
pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata
contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento,
l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello
di esercizio della facoltà medesima (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).
Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio
2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata
flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, tenendo conto della data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, è riconosciuta la
facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della
pensione anticipata flessibile.
Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a
carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di
versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa
del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a
carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente
con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini
contributivi.
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore
dipendente costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Fermo restando quanto chiarito in premessa, la rinuncia produce effetto esclusivamente in
relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della
prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di domanda presentata
precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda
di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima
decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola
volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una
pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia
di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o per la pensione di vecchiaia prevista
dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. In altri termini, non hanno facoltà di
rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per
il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n.
201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l’età
anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più
favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra
indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo corrispondente alla quota
di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per
effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.
La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di
cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli
instaurati successivamente a tale data (art. 1, comma 6, del decreto attuativo).
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene
automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (art. 2, comma 5,
del decreto attuativo). In tali casi l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro
mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto
attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita
lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta
nel corso della vita lavorativa.
In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data
in cui la stessa è esercitata.
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023,
tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di
lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, da un punto di vista soggettivo, l’incentivo in oggetto si applica ai lavoratori
dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale
obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui
all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui
alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del
decreto-legge n. 4/2019;
- manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai
sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione
accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la
pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia
presente contribuzione in un’unica gestione.
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 3, del decreto attuativo l’obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene
meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di
presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.
Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti
per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza
antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro
privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della disciplina
diversificata in materia di decorrenza del relativo trattamento pensionistico a seconda che il
datore di lavoro sia privato o pubblico.
Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio
2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata
flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, come anticipato, è
riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima
decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima
decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’esonero dal versamento contributivo
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
L’incentivo in oggetto consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal
lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal
datore di lavoro, con la retribuzione.
Le somme così erogate, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto attuativo, sono imponibili
ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una
delle seguenti ipotesi:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata
in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di
vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente
contribuzione in un’unica gestione;
al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di
cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1
del decreto-legge n. 4/2019.
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
L’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta
dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, non è
soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da
ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta
benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento
unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame
comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1,
comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.
Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione
dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono
determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni
normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo
trattamento pensionistico.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul
montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i
periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del
datore di lavoro.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro
dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei
contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla
pensione anticipata flessibile, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello
svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo
in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti
i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive
siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un
vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio
nazionale.
Inoltre, poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla
quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di
Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla
definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell’incentivo in commento non è sussumibile tra quelle
disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativamente
agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della
predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e
alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
8. Coordinamento con altri incentivi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, in caso di riconoscimento di
fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del
lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora
prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei
contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n.
197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l’incentivo al posticipo del pensionamento è
erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito
contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore
esonerata ad altro titolo.
L’incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle
misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla
legislazione vigente.
Infine, considerato il carattere speciale della previsione di cui all’articolo 1, comma 8, del
decreto attuativo, secondo la quale, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi,
l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di
esonero, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un
abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore[1] l’incentivo al
posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
9. Procedura di riconoscimento
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al
posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei
requisiti di spettanza dell’incentivo.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del
pensionamento, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei
requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e,
entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della
eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda
e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della
stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso
procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della
quota di contribuzione a carico del lavoratore.
Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già
versate, il datore di lavoro procede - tramite conguaglio - al recupero di quanto
precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al
posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti
elementi.
1) Nel caso in cui il lavoratore non benefici dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato
dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39 del decreto-legge n.
48/2023:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale “L577”, avente
il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n.
197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della
domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del
conguaglio. Si ricorda che l’elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al
mese di aprile 2023;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa
al mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della
contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
2) Nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS
disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-
legge n. 48/2023, per la differenza di esonero da recuperare il datore di lavoro deve esporre
oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale “L578”,
avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della
legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ridotto dell’esonero parziale dei contributi IVS a
carico del lavoratore, disciplinato dall’art.1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall’art. 39 del
decreto-legge n. 48/2023”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo
della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del
conguaglio. Si ricorda che l’elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al
mese di aprile 2023;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa
al mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della
contribuzione a carico del lavoratore al netto dell’esonero di cui sopra, relativo alla specifica
competenza.
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del
flusso UniEmens
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell’incentivo al posticipo del
pensionamento, l’elemento <Contributi> della Gestione pensionistica deve essere compilato
con l’importo complessivo dei contributi commisurati all’imponibile dichiarato e all’aliquota
vigente, comprensivo sia della quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del
lavoratore.
Per esporre il beneficio relativo al mancato versamento della quota a carico del lavoratore
vengono istituiti i seguenti Codici Recupero:
52: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della
legge n. 197 del 2022 in presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 e articolo 39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
53: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della
legge n. 197 del 2022”,
che devono essere valorizzati nell’apposito elemento <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi>
a seconda che il lavoratore benefici o meno nel mese dell’esonero previsto dall’articolo 1,
comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n.
48/2023.
Gli altri elementi di <RecuperoSgravi> da compilare sono:
- <AnnoRif>;
- <MeseRif>;
- <AltroImponibile>, nel quale si deve esporre l’importo della retribuzione imponibile oggetto
di esonero;
- <Importo>, nel quale deve essere indicato il contributo oggetto di esonero corrispondente
all’intero valore dei contributi dovuti a carico del lavoratore o alla quota parte differenziale
qualora lo stesso benefici per tali contributi, di altri esoneri previsti nel mese.
Per i periodi in cui il lavoratore doveva beneficiare dell’esonero in oggetto, per i quali nel
frattempo siano stati versati i contributi a suo carico nella misura piena, si deve trasmettere
l’elemento V1, Causale 5, con tutti i dati giuridici ed economici del periodo a correzione di
quanto precedentemente dichiarato, inserendo anche uno dei citati Codici Recupero secondo le
modalità illustrate.
L’elemento V1, Causale 5, deve altresì essere trasmesso in caso di revoca, per i periodi nei
quali il beneficio dichiarato non doveva essere riconosciuto, omettendo in questo caso
l’indicazione di uno dei citati Codici Recupero previsti per la disciplina in oggetto già esposti in
<RecuperoSgravi>.
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del
flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli devono esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali
spetta l’incentivoal posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati
occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “PP”, avente il significato di “Esonero per
incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del
2022”.
Per dichiarare l’importo dell’esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i
lavoratori indicati con il <CodAgio> “PP”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
<CodAgio> con il codice agevolazione “PA”, che assume il significato di “Recupero
arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma
286, della legge n. 197 del 2022”;
<Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi
pregressi a partire dalla competenza aprile 2023.
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell’esito
da parte dell’Istituto - può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento
“PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del
lavoratore.
Nel caso in cui la decorrenza dell’esonero cada all’interno di un trimestre solare, il datore di
lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”, uno per i mesi precedenti alla
decorrenza dell’esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno
per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due
distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte
del lavoratore.
Si riportano di seguito le tabelle relative agli importi dei contributi.
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012,
n. 92
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 8,92 € 7,90 € 1,18 (0,00) (2) € 1,19 (0,00)
(2)
oltre € 8,92
fino a € 10,86 € 8,92
€ 1,33 (0,00) (2)
€ 1,34 (0,00)
(2)
oltre € 10,86 € 10,86
€ 1,62 (0,00) (2)
€ 1,63 (0,00)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 5,75 € 0,86 (0,00) (2) € 0,87 (0,00)
(2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di
accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai
sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della
legge n. 197/2022.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 8,92 € 7,90 € 1,29 (0,00) (2) € 1,30 (0,00)
(2)
oltre € 8,92
fino a € 10,86 € 8,92
€ 1,46 (0,00) (2)
€ 1,47 (0,00)
(2)
oltre € 10,86 € 10,86
€ 1,77 (0,00) (2)
€ 1,78 (0,00)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 5,75 € 0,94 (0,00) (2) € 0,95 (0,00)
(2)
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se
il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini
entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n.
1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della
legge n. 197/2022.
14. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori
dipendenti, previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022, si rappresenta che le
procedure di ripartizione contabile accoglieranno per le gestioni interessate, nei conti dedicati
alle rilevazioni dei contributi, quale rettifica contabile delle entrate, l’importo dell’incentivo al
posticipo del pensionamento, corrispondente alla quota a carico del lavoratore, valorizzato nei
codici indicati nei paragrafi precedenti per le rispettive procedure.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini della rilevazione degli oneri sostenuti dall’Istituto e del
relativo rimborso, sono curati della Direzione generale sulla base della rendicontazione
amministrativa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Ad esempio, l’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le
aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle
persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma
3-bis, sono ridotte a zero”, e lo sgravio disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del Codice
della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del
predetto decreto-legge n. 457/1997.
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