Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Prestazione denominata “contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva”: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Prestazione denominata “contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva”: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28/06/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 84
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del
personale del credito. Prestazione denominata “contribuzione
correlata in presenza di solidarietà espansiva”: modalità di accesso e
disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano la disciplina, i criteri e le modalità di
accesso alla prestazione di cui all’articolo 10, comma 6, del D.I. n.
83486/2014 (solidarietà intergenerazionale).
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva
2.1 Condizioni di accesso alla prestazione
2.2 Ambito di applicazione: beneficiari
2.3 Criteri e modalità di accesso. Modalità di presentazione della domanda
2.4 Elementi della domanda
2.5 Misura della contribuzione correlata
3. Finanziamento
4. Pagamento della prestazione
5. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento
6. Monitoraggio e rendicontazione della spesa
7. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Con l’accordo del 20 dicembre 2013, stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore Credito, la disciplina di
cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modificazioni, è stata adeguata alle
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Con decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23
ottobre 2014, di recepimento dell’accordo richiamato, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di
solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione
e del reddito del personale del credito, che continua la gestione del preesistente Fondo di
solidarietà.
L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, coincidente con il decimoquinto giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinato
l’abrogazione del decreto n. 158 del 28 aprile 2000.
Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di
solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di
solidarietà e abrogando i commi 1 e da 4 a 45 del citato articolo 3 della legge n. 92/2012.
A norma dell’articolo 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, tali Fondi sono obbligatori per tutti i
settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e occupano mediamente più di cinque
dipendenti.
L’articolo 2, comma 1, del D.I. n. 83486/2014 dispone, nel rispetto del limite dimensionale di
cui al citato articolo 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, che il Fondo ha lo scopo di attuare
interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti nel campo di
applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 158/2000, ivi comprese
quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici
dipendenti.
Con la circolare n. 90 del 6 maggio 2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzioni
relative alle prestazioni straordinarie e alla contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo,
nonché le relative istruzioni operative e contabili.
Con la circolare n. 213 del 2 dicembre 2016 è stato illustrato il quadro normativo vigente, le
finalità del Fondo e il suo ambito di applicazione; sono state fornite inoltre le istruzioni
amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali, con
evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.lgs n.
148/2015.
Con la presente circolare, infine, si chiariscono le modalità di accesso e la disciplina della
prestazione denominata contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva alla luce
del dettato normativo di cui all’articolo 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, introdotto
dall’articolo 1, comma 285, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
2. Contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva
L’articolo 10, comma 6, del D.I. n. 83486/2014 prevede che nei casi di riduzioni stabili di
orario di lavoro, attuate con l’assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di
quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n.
863/1984, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà
intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali
nazionali del settore Credito. Il citato articolo 2 del D.L. n. 726/1984 è stato abrogato dal D.lgs
n. 148/2015.
Conseguentemente, considerato che a norma dell’articolo 46, comma 5, del D.lgs n. 148/2015
i rinvii disposti da leggi o regolamenti alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle
corrispondenti norme introdotte dal medesimo decreto legislativo, alla fattispecie in commento
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2-bis, del D.lgs n. 148/2015.
In base alla richiamata disposizione, nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile
dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo
articolo 41, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, i Fondi di
solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 26 e ss. di cui al medesimo decreto legislativo possono
versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa. In
relazione al predetto versamento non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 41.
Il regolamento del Fondo prevede, pertanto, in aggiunta alle prestazioni ordinarie (assegno
ordinario, interventi di formazione), a quelle emergenziali integrative dell’indennità di
disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) e a quelle straordinarie (assegno
straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo), un’ulteriore tipologia di
prestazione, denominata contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.
2.1 Condizioni di accesso alla prestazione
Le domande di accesso alla prestazione in oggetto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.I.
n. 83486/2014, sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale e
deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del vincolo di disponibilità
del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
L’accesso alla prestazione avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Nuove richieste di
accesso alle predette prestazioni, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno quindi essere
esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro
aventi titolo di precedenza.
L’accesso alla prestazione è subordinato, come disposto dall’articolo 10, comma 6, del D.I. n.
83486/2014, alla contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di
incrementare l’organico.
La riduzione dell'orario di lavoro deve essere stabile e comportare una contestuale riduzione
della retribuzione.
2.2 Ambito di applicazione: beneficiari
Ai sensi dell’articolo 2 del D.I. n. 83486/2014, alla contribuzione correlata in presenza di
solidarietà espansiva sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende già rientranti nel
campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 158 del 28 aprile
2000, compresi i dirigenti e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante e con contratto di lavoro a tempo determinato.
Per accedere alla prestazione non è richiesto il possesso, in capo al lavoratore, di alcuna
anzianità aziendale.
2.3 Criteri e modalità di accesso. Modalità di presentazione della domanda
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486/2014, l’accesso alla prestazione in
argomento è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi
che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste.
Ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo le suddette procedure sindacali devono
concludersi con un accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano state individuate
le modalità di attuazione della solidarietà espansiva. Pertanto, qualora non si raggiunga
l’accordo aziendale, non sarà possibile accedere all’intervento richiesto.
L’accordo collettivo aziendale, stipulato ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n.
81/2015, deve essere depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) per la verifica
della corrispondenza tra la concordata riduzione d’orario e le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate (art. 41, comma 7, del D.lgs n. 148/15).
All'ITL è demandata, tra l’altro, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti,
finalizzata alla concessione della prestazione in commento.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1,
comma 2, del D.I n. 99789/2017, nei casi di accesso alla prestazione della contribuzione
correlata in presenza di solidarietà espansiva, ovvero nei casi di accesso congiunto ai
finanziamenti per programmi formativi, assegno ordinario e solidarietà espansiva, l’intervento è
determinato in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti
dalla singola azienda istante, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda
appartiene, fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto
degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per
formazione, assegno ordinario e per contribuzione correlata in presenza di solidarietà
espansiva.
Nei casi in cui la misura dell’intervento risulti superiore al limite sopra richiamato, la differenza
di erogazione resta a carico del datore di lavoro secondo le modalità illustrate al paragrafo
4.2.11 della circolare n. 213 del 2016.
L’accesso alla prestazione avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via
telematica, alla Struttura INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori
interessati ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende
che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circolare n.
80 del 25 giugno 2014.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it, previa autenticazione con Pin
dispositivo rilasciato dall’Istituto, accedendo per tipologia di utenza “Aziende, enti e datori di
lavoro” oppure “Altre aziende private” oppure “Consulenti e professionisti”, inserendo come
tema “Fondi e gestioni” e scegliendo “Fondi di solidarietà: assegno ordinario e finanziamento
programmi di formazione”; entrare in “Invio domande” e scegliere tipo di prestazione
“Correlata per solidarietà espansiva” e tipo di fondo “Fondo credito”.
Dal 1 giugno 2018, per periodi decorrenti dalla stessa data, i datori di lavoro al momento della
presentazione della domanda, o i loro consulenti/intermediari, dovranno associare un codice
identificativo, c.d. Ticket, composto di 16 caratteri alfanumerici. Il ticket deve essere richiesto
obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita
funzionalità “Inserimento ticket” a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della
domanda al Fondo. Pertanto, il Ticket non deve essere richiesto tramite l’applicativo “Gestione
ticket” (cfr. messaggio n. 1403/2018) .
Dopo l’inserimento del Ticket la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la
ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il Manuale operativo per aziende e consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area di Download”.
La domanda non potrà riguardare interventi di durata superiore a dodici mesi. Tuttavia, stante
la previsione di cui all’articolo 10, comma 6, del D. I. n. 83486/2014, secondo cui la riduzione
stabile dell’orario di lavoro può avere una durata massima di quarantotto mesi pro capite, è
ammissibile richiedere per i medesimi lavoratori una proroga dell’intervento (sempre della
durata massima di dodici mesi), fino al raggiungimento, per ciascuno di essi, del limite
massimo di quarantotto mesi.
2.4 Elementi della domanda
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del
legale rappresentante, i seguenti elementi:
il periodo della prestazione richiesta, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore
per le quali si richiede l’intervento del Fondo;
la data dell’accordo aziendale;
la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è
pervenuti nel pieno rispetto delle procedure di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.I.
n. 83486/2014;
la dichiarazione sulla eventuale richiesta di interventi in deroga alla normativa vigente in
materia di CIG, nonché quella sulla eventuale stipula di contratti di solidarietà difensivi in
vigenza dell’abrogato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993;
la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di aver richiesto o meno le
agevolazioni contributive di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015.
Alla domanda dovranno essere allegati copia dell’accordo sindacale, l’elenco dei lavoratori
beneficiari della prestazione con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione
oraria lorda, dei mesi, del numero di ore per le quali si richiede l’intervento e dell’aliquota
contributiva della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza.
Dovrà inoltre essere allegata anche una dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino
tutte le aziende del gruppo bancario di appartenenza dell’azienda istante e/o le aziende
eventualmente incorporate a seguito di operazioni societarie. Tale dichiarazione dovrà essere
redatta sulla base delle indicazioni fornite nel messaggio n. 1218/2017.
Infine, dovrà essere allegato il parere positivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro in ordine
alla corrispondenza tra la riduzione d’orario concordata e le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate.
Si precisa che il parere positivo della ITL costituisce presupposto necessario ai fini
dell’eventuale accoglimento della domanda. L’istanza, infatti, in mancanza del suddetto parere,
sarà sottoposta all’esame del Comitato amministratore con proposta di rigetto.
2.5 Misura della contribuzione correlata
La misura della contribuzione correlata, versata dal Fondo di solidarietà in trattazione nei casi
di riduzione dell’orario di lavoro come sopra esposti, è determinata dall’articolo 40 della legge
n. 183/2010 (cfr. art. 10, comma 11, del D.I. n. 83486/2014).
Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella
anticipata, e per la determinazione della misura.
Sul piano operativo, e nel rispetto delle disposizioni generali introdotte dal D.lgs n. 148/2015,
si evidenzia che ai fini del calcolo della contribuzione correlata deve essere assunta come base
la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
(c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi
retributivi ricorrenti e continuativi.
A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che
devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle
istruzioni fornite con la circolare n. 9/2017, relativa ai trattamenti di integrazione salariale
soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015. Infatti, considerato che sul
piano generale alle prestazioni ordinarie erogate dai Fondi di solidarietà si applica la normativa
in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30, comma 1, del D.lgs n. 148/2015), la
determinazione della retribuzione persa, con particolare riguardo alle modalità di accredito
della contribuzione figurativa/correlata, va effettuata sulla base di regole che risultino
assolutamente coerenti con quelle utilizzate per la determinazione dell’importo delle
integrazione salariali.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento tempo per tempo vigente della forma di previdenza obbligatoria
di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati. In particolare, per il 2018 l’aliquota
contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione
correlata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD e CTPS è pari al 33%. L’aliquota contributiva
da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per gli
iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG è pari al 32,65%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito con
modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2018 è pari a €101.427,00.
3. Finanziamento
Per le indicazioni sulle modalità di finanziamento della prestazione in trattazione - tramite il
contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a
carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato – si rimanda
alle disposizioni emanate con la circolare n. 90/2015.
Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo
addizionale – determinato nella misura dell’1,50% e calcolato in rapporto alle retribuzioni perse
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 83486/2014 – previsto a carico del datore di
lavoro in caso di fruizione della prestazione in trattazione.
4. Pagamento della prestazione
Una volta deliberato l’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la delibera è
comunicata alla competente Struttura territoriale INPS che provvede al rilascio della relativa
autorizzazione. La delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del
”Cassetto bidirezionale”.
5. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per le ore di riduzione dell’attività
lavorativa tutelate dalla prestazione denominata contribuzione correlata in presenza di
solidarietà espansiva, gestite con il sistema del Ticket.
A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione tutelato dal
Fondo. Lo stesso andrà valorizzato nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in
corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del
giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero di ore dell’evento espresso
in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle
indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri
alfanumerici) associato alla domanda all’atto della presentazione secondo le modalità illustrate
nel precedente paragrafo 2.3.
Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere
valorizzato il relativo codice evento.
Il nuovo codice evento “CSE” potrà essere utilizzato solo in corrispondenza delle matricole
aventi il codice di autorizzazione del Fondo Credito (C.A. 3D).
6. Monitoraggio e rendicontazione della spesa
L’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che i Fondi di solidarietà hanno obbligo di bilancio
in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Sulla base del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del citato articolo 35, il Comitato può proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni ovvero alla misura dell’aliquota di
contribuzione.
In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già
deliberate o da deliberare ovvero in caso di inadempienza del Comitato in ordine all’attività di
cui al precedente capoverso, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle
finanze.
In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni
in eccedenza.
Ciò premesso, per garantire la corretta gestione del Fondo e assicurare continuità di reddito ai
beneficiari delle prestazioni del Fondo, l’Istituto monitorerà costantemente il flusso delle
entrate e delle uscite avvalendosi di report per la rendicontazione della spesa e la puntuale
rilevazione del residuo di cassa.
7. Istruzioni contabili
Con riferimento alla contabilizzazione degli eventi che interessano la contribuzione correlata in
presenza di solidarietà espansiva, si evidenzia che in relazione al finanziamento della stessa,
che avverrà con il contributo ordinario versato dal datore di lavoro, saranno opportunamente
rinominati i seguenti conti in uso:
FBR21110 per la rilevazione del contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di
cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.I. n. 83486/2014 - competenza degli anni
precedenti;
FBR21170 per la rilevazione del contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di
cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.I. n. 83486/2014 - competenza dell’anno in
corso;
Riguardo la rilevazione contabile dell’onere sostenuto dal Fondo per la contribuzione correlata
in presenza di solidarietà espansiva, diretta ad alimentare la posizione assicurativa dei soggetti
beneficiari nell’ambito del Fondo pensionistico di appartenenza, si istituisce il seguente conto:
FBR32151 onere per la contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – art. 41,
comma 2, del D.lgs n. 148/2015.
Con riferimento alla registrazione dell’accredito della contribuzione ai conti delle gestioni di
iscrizione dei beneficiari, il conto FBR32151 dovrà essere movimentato in DARE in
contropartita dei seguenti conti riferiti al Fondo o alla Cassa pensionistica d’iscrizione del
lavoratore da imputare in “AVERE”:
FPR22151 Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in
presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
INR22151 Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in
presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
INS22151 Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in
presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
INT22151 Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in
presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
INV22151 Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in
presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
INU22151 Contributi figurativi per la copertura dei periodi di contribuzione correlata in
presenza di solidarietà espansiva – art. 41, comma 2, del D.lgs n. 148/2015.
Nell’allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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