Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 07/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 85
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato
“Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti
in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: L’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche
per la famiglia“, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che
l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio
nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento
a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero
del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In
caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
INDICE:
1. Quadro normativo di riferimento. Principi generali
2. Ambito di applicazione del decreto-legge n. 119/2018convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 136/2018
3. Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo
4. Indicatore ISEE e nuovo termine per regolarizzare eventuali omissioni e difformità
5. Requisiti del soggetto richiedente
6. Affidamento temporaneo
7. Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno
8. Periodo transitorio (eventi dal 1° gennaio 2019 al 15 marzo 2019): differimento dei
termini di presentazione delle relative domande
9. Modalità di compilazione e presentazione della domanda
10. Misura e durata dell’assegno
11. Pagamento dell’assegno
12. Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
13. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
14. Aspetti fiscali
15. Istruzioni contabili
1. Quadro normativo di riferimento. Principi generali
Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato istituito per un periodo di tre anni l’assegno di
natalità a favore dei nati o adottati nel triennio 2015 – 2017; con la legge 27 dicembre 2017,
n. 205, il predetto assegno è stato riconosciuto anche per i nati o adottati nel 2018, ma
soltanto per la durata di un anno; infine, l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Allegato n.
1), ha esteso l’assegno ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al
compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito di adozione, prevedendo anche una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo
al primo.
L’articolo 23-quater, comma 2, ha fissato i limiti di spesa, pari a 204 milioni di euro per il 2019
ed a 240 milioni di euro per il 2020.
Dal 1° gennaio 2019 l’assegno di natalità trova, dunque, la propria disciplina in tre distinte
fonti legislative: il D.L. n. 119/2018, relativo agli eventi verificatisi e che si verificheranno nel
corso del 2019, la L. n. 205/2017, relativa agli eventi che si sono verificati nel corso del 2018
e la L. n. 190/2014, istitutiva dell’assegno di natalità, entrata in vigore il 1° gennaio 2015,
riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede (a differenza del D.L. n.
119/2018 e della L. n. 205/2017) un assegno di durata massima triennale.
2. Ambito di applicazione del decreto-legge n. 119/2018 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 136/2018
Come anticipato nel paragrafo 1, il D.L. n. 119/2018 estende ai nati e adottati dal 1° gennaio
2019 al 31 dicembre 2019 l’assegno di natalità previsto dalla L. n. 190/2014.
Dal delineato quadro normativo, e in particolare dal richiamo alla L. n. 190/2014 contenuto nel
D.L. n. 119/2018, consegue che, a eccezione delle situazioni riferite al periodo della
nascita/adozione, alla durata di corresponsione dell’assegno, ai limiti di spesa e della
maggiorazione del 20%, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità di cui al D.L. n. 119/2018 è
disciplinato dalle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 190/2014 e negli atti ad essa
collegati (D.P.C.M. del 27 febbraio 2015 e circolari e messaggi INPS).
Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi:
1. corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS e obbligo di monitoraggio da
parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze ed ora anche al Ministro per la Famiglia
e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale
monitoraggio è peraltro previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n.
205/2017);
2. status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini
extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);
3. residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
4. importo dell’assegno da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE rispettivamente
non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui (salvo il caso in cui non venga
applicata la maggiorazione del 20%, prevista dal D.L. n. 119/2018);
5. termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento) e decorrenza della
prestazione dalla data dell’evento se la domanda è tempestiva; in caso di domanda
tardiva la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda;
6. pagamento mensile dell’assegno;
7. normative collegate (ad esempio, disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n.
184/83, ISEE corrente, ecc.).
L’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (L. n. 184/1983)
disposto nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo
anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo.
3. Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019,
successivo al primo
Il D.L. n. 119/2018, nel richiamare la L. n. 190/2014 istitutiva dell’assegno di natalità,
introduce, rispetto alla normativa previgente, un elemento di novità rappresentato dal
riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio
successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai
seguenti criteri:
1. la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore
richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due
soggetti (art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015);
2. ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio,
anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il
genitore richiedente;
3. diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al
primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in
quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla
base di rapporti di “filiazione”;
4. in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
a. se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha
avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla
luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel
2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il
terzo nato in ordine cronologico);
b. se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha
già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
5. in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del
2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non
ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato
venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di
tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta
solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione
plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne
uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il
richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati,
a scelta del richiedente);
6. in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un
primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche
adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di
gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri
figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).
4. Indicatore ISEE e nuovo termine per regolarizzare eventuali omissioni e
difformità
La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un
ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro (cfr. la circolare n. 93/2015). Come
precisato con il messaggio n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e la misura
dell’assegno, occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede
il beneficio. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione,
denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non
convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’ISEE ordinario.
Per la disciplina di dettaglio si rimanda a quanto delineato con la circolare n. 171/2014,
paragrafo 7.
Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una
Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n.
159/2013 (cfr. la circolare n. 93/2015), ove siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro
A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si chiede il
beneficio.
La DSU consente all’Istituto di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE
minorenni del bambino e di conseguenza di stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il
diritto e la misura della prestazione.
Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in
corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio
nato, adottato o in affidamento preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva
dell’indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario
presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Esempio: in caso di DSU presentata a gennaio 2019 e nascita del bambino a marzo 2019, per
la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre
presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a
seguire presentare la domanda di assegno.
Come precisato con i messaggi n. 4255/2016, n. 4476/2017 e n. 4569/2018, benché la
domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di
adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di
spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.
L’eventuale presenza di omissioni o difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate
nell’attestazione ISEE, a seguito dei controlli svolti dalla stessa, comporta la sospensione
dell’istruttoria della domanda o del pagamento dell’assegno.
Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di
un’attestazione priva di tali anomalie) o da idonea documentazione giustificativa (cfr. il
messaggio n. 261/2017) secondo la tempistica di seguito indicata.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 10, comma 4, del D.lgs n. 147/2017 e successive
modificazioni, superando quanto previsto con il messaggio n. 261/2017 sulla tempistica per
sanare le anomalie dell’attestazione ISEE, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i termini per
regolarizzare le omissioni o difformità saranno i seguenti:
la nuova DSU dovrà essere presentata entro il termine di validità della DSU da cui
sia derivata l’attestazione ISEE con omissioni o difformità;
la documentazione giustificativa idonea dovrà essere presentata entro il termine
massimo di 6 mesi dall’attestazione ISEE recante le omissioni o difformità.
Per tutti gli altri aspetti relativi all’istruttoria delle domande in presenza di omissioni o
difformità nell’attestazione ISEE si rinvia alle istruzioni contenute nel citato messaggio n.
261/2017.
5. Requisiti del soggetto richiedente
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in
possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3 della circolare n. 93/2015: valore ISEE, residenza
in Italia, convivenza con il minore, cittadinanza italiana o comunitaria (per i titoli di soggiorno
utili in caso di cittadini extracomunitari si rinvia anche alla circolare n. 214/2016).
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Come chiarito con la circolare n. 93/2015, se il genitore avente diritto è minorenne o incapace
di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome
e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti (valore ISEE, cittadinanza, ecc.) devono
essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
6. Affidamento temporaneo
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi (art. 5, comma 6, del D.P.C.M.
27 febbraio 2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (domanda
presentata dopo quella del genitore ovvero in luogo del genitore). Si precisa che l’assegno è
concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una
persona singola.
In tali casi, considerata la provvisorietà dell’istituto giuridico in parola, sarà necessario fare
riferimento all’evento principale che dà diritto alla prestazione. Pertanto, nei casi in esame
resta fermo che, per stabilire il diritto alla prestazione, occorrerà risalire alla data di nascita,
adozione o affidamento preadottivo del minore, che deve cadere nel 2019 (cfr. il messaggio n.
261/2017).
Come anticipato al paragrafo 3, punto 3, la maggiorazione del 20% non viene riconosciuta per
i minorenni in affidamento (né temporaneo né preadottivo).
7. Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno
La domanda di assegno deve essere presentata, sulla base di quanto indicato nella circolare n.
93/2015, da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del
minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra
il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno
di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).
Nel caso di minorenne affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la
domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione
del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal
giudice tutelare (art. 4 della L. n. 184/1983). In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti
i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affidamento del Tribunale
oppure del provvedimento di affidamento emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal
giudice.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal
mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).
Ai fini del computo del termine di 90 giorni si applica la disciplina generale dettata dall’articolo
2963 c.c. Pertanto, il termine si computa secondo il calendario comune: non si computa il
giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se
il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
8. Periodo transitorio (eventi dal 1° gennaio 2019 al 15 marzo 2019):
differimento dei termini di presentazione delle relative domande
In via transitoria, attesi i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure di gestione alle
novità normative oggetto della presente circolare, al fine di evitare un eventuale pregiudizio
del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1°
gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda
decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la
presentazione scade il 13 giugno 2019. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di
assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019; in tale caso
l’assegno, ove spettante, decorre dalla data di presentazione della domanda.
9. Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per
ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo (circolare n. 93/2015).
La domanda deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento
delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito
www.inps.it, salvo che tale modello sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre
domande di prestazione.
Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”;
trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della
Struttura INPS territorialmente competente;
trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea
di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” della Struttura INPS territorialmente
competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di
validità;
consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente
competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di
validità.
Ove tale modello sia mancante, incompleto o incongruente, la domanda verrà posta in stato
“sospesa”, così come specificato nel messaggio n. 261/2017.
Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio
per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le
generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di
nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi.
Come precisato con il messaggio n. 261/2017, in caso di nascite gemellari e/o adozioni
plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni
figlio nato o adottato.
Pertanto, nell’ipotesi di nascita di gemelli o di adozioni contestuali di più minori (anche gemelli)
è necessario presentare un’apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a
seconda del numero dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio
della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il
pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda
precaricando alcune delle informazioni richieste.
Le medesime modalità devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.
Sempre in caso di nascite gemellari o adozioni plurime, il richiedente indicherà, in ciascuna
domanda relativa al figlio per cui chiede l’assegno, anche i dati anagrafici di tutti gli altri
gemelli o adottati.
10. Misura e durata dell’assegno
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni e, in particolare:
nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui,
l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove
sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo complessivo
dell’assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui,
l’importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui);
ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo mensile è di 192
euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).
Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell’assegno è di 12 mensilità.
11. Pagamento dell’assegno
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari all’importo indicato al paragrafo
precedente a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico
domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della
modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello “SR163” (cfr. il
paragrafo 9).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la
domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni di cui
al paragrafo 7), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento
maturate.
Il pagamento dell’assegno con la maggiorazione del 20% verrà subordinato alla verifica da
parte dell’Istituto dell’autocertificazione, riguardante il “primo figlio”, resa dal richiedente nella
domanda telematica, mediante controlli nei propri archivi e presso i competenti uffici
anagrafici.
12. Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza (art. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015) in
caso di perdita di uno dei requisiti di legge indicati al paragrafo 5 (ad esempio, in caso di
trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore
a 25.000 euro) o di provvedimento negativo del giudice, che determina il venir meno
dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983.
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti
situazioni:
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del
minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento, fine dell’affidamento temporaneo;
raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui
si è verificata la perdita di un requisito.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30
giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
In linea di principio, nei casi di decadenza (ad esempio, nuova DSU da cui derivi un ISEE
minorenni superiore alla soglia di legge), l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve
presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le
regole precedentemente illustrate: quindi, se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni
dall’evento (nascita, adozione, affidamento) l’assegno viene riconosciuto dal mese in cui
l’utente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine
di 90 giorni dall’evento (cfr. il paragrafo 7), l’assegno decorre dal mese di presentazione della
nuova domanda.
Esempio 1: nascita il 27 gennaio 2019, decadenza 3 febbraio 2019, riacquisto dei requisiti il 7
marzo 2019, presentazione di una nuova domanda il 10 aprile (quindi entro i 90 giorni
dall’evento), la decorrenza del beneficio è marzo 2019.
Esempio 2: nascita il 27 gennaio 2019, decadenza 3 febbraio 2019, riacquisto dei requisiti 7
marzo 2019, presentazione di una nuova domanda il 28 maggio 2019 (oltre i 90 giorni
dall’evento), la decorrenza del beneficio è maggio 2019.
Esempio 3: nascita 27 gennaio 2019, decadenza dal beneficio 15 febbraio 2019, riacquisto dei
requisiti il 10 giugno 2019, presentazione nuova domanda il 3 luglio 2019 (oltre i 90 giorni
dall’evento), l’assegno decorre dalla data di presentazione della domanda, quindi da luglio
2019.
Non è necessaria invece la presentazione di una nuova domanda nei casi di rettifica dell’ISEE,
con valenza retroattiva, effettuata da un CAF e/o di variazione del codice fiscale da parte
dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, variazione a seguito di adozione di minorenne): per tali
fattispecie è sufficiente infatti che l’operatore, esperite le verifiche, rielabori la domanda.
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione
della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano
i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova
domanda e di decorrenza dell’assegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 7.
13. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 l’articolo 23-quater, comma
2, del D.L. n. 119/2018, fissa i seguenti limiti di spesa:
204 milioni di euro per l’anno 2019;
240 milioni di euro per l’anno 2020.
Il medesimo comma 2 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante
dall’assegno di natalità, inviando relazioni mensili ai Ministeri competenti, al fine di evitare che
si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
14. Aspetti fiscali
Secondo il disposto contenuto nell’articolo 1, comma 125, della L. n. 190/2014, applicabile
anche al D.L. n. 119/2018, l’assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater non concorre alla
formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi
(D.P.C.M. 22 dicembre 1986, n. 917).
15. Istruzioni contabili
La contabilizzazione della prestazione riguardante l’erogazione dell’assegno di natalità, in
applicazione dell’articolo 23-quater del D.L. n. 119/2018, il cui onere è posto a carico del
bilancio dello Stato, avverrà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i
trattamenti di famiglia).
All’interno della suddetta gestione contabile si istituiscono i seguenti conti necessari per la
rilevazione dell’onere della prestazione in argomento ed il relativo debito:
GAT30314 - Assegno di natalità di cui all’art. 23 quater del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136;
GAT10314 – Debiti per assegno di natalità di cui all’art. 23 quater del Decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la
struttura in uso dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, effettuerà sulla
contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAT30314 a GAT10314
La predisposizione del lotto di pagamento sulla contabilità di Direzione generale consentirà la
preacquisizione del corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso
GPA55170 che permetterà, successivamente, la chiusura del debito, GAT10314, sulla
contabilità di Sede con l’operazione tipizzata “NP”.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati dalla
procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti di Banca d’Italia, al conto in uso GPA10031,
assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:
“3182” - Somme non riscosse dai beneficiari - Assegno di natalità art. 23-quater, Decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136 – GAT.
Per eventuali recuperi dell’assegno in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:
GAT24314 - Entrate varie – Recuperi e re-introiti dell’assegno di natalità corrisposto ai sensi
dell’art. 23-quater, Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Al citato conto di recupero, viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per
prestazioni”, il seguente codice bilancio di nuova istituzione:
“1158” – Recupero dell'assegno di natalità art. 23-quater, Decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – GAT.
Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in
uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata
procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tal fine opportunamente aggiornata.
Il codice bilancio “1158” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario del
conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni, divenuti inesigibili.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione
della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Per completezza di trattazione, si precisa che per l’assegno di natalità di cui alla L. n.
190/2014 ed alla L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), restano confermate le istruzioni
contabili a suo tempo fornite con la circolare n. 93/2015, paragrafo 12, con il messaggio n.
5981/2015 in materia di riemissioni in pagamento a seguito di riaccrediti e da ultimo con la
circolare n. 50/2018.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (G.U. n. 247 del 23-10-2018)
Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136
(G.U. n. 293 del 18/12/2018).
Art. 23-quater
(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)
1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento
del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio
2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato
del 20 per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando
relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di
attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di
euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri per la famiglia e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di
cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
(...)
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