Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06/10/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 85
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito
e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane. Finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale. Modalità di accesso e
disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la gestione
amministrativa delle domande di finanziamento dei programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo per il
perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione
per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità dei programmi formativi
3. Beneficiari
4. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di
intervento
5. Elementi della domanda
6. Misura della prestazione
7. Istruzioni operative
7.1. Istruttoria della domanda
7.2. Deliberazione di concessione
8. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative
9. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in
materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
In applicazione della suddetta norma, con l’accordo del 28 luglio 2016, stipulato tra le
organizzazioni sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
si è convenuto di adeguare la previgente disciplina del “Fondo per il perseguimento di politiche
attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012” di cui al
decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015.
I contenuti dell’accordo del 28 luglio 2016 sono stati successivamente recepiti con il decreto
interministeriale n. 99296 del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
generale n. 166 del 18 luglio 2017, recante la disciplina del “Fondo per il perseguimento di
politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ai sensi del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148” (di seguito, anche Fondo).
Ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n. 99296/2017, in coerenza con le finalità previste dall’articolo
26 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo, nell’ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di
lavoro, nonché in situazioni di crisi aziendale, provvede:
a) in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di
riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento e al contenimento
delle situazioni di eccedenza del personale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o
dell'Unione europea;
b) in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione
o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al D.lgs n. 148/2015;
c) in via straordinaria, a garantire una tutela a sostegno del reddito, nel quadro di processi di
agevolazione all’esodo, a favore dei lavoratori cessati dal servizio perché dichiarati in esubero
o al fine di favorire il ricambio generazionale al ricorrere delle condizioni tassativamente
elencate dall’articolo 5, comma 1, lett. c) e d), del D.I. n. 99296/2017.
Con la circolare n. 70 del 3 giugno 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative,
operative e contabili per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario erogata dal Fondo, che,
dal 1° gennaio 2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n.
234, ha assunto la nuova denominazione di assegno di integrazione salariale.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili per
l’erogazione da parte del Fondo del finanziamento di programmi formativi di cui alla
summenzionata lettera a).
2. Finalità dei programmi formativi
L’accesso ai finanziamenti per gli interventi di natura formativa è finalizzato a favorire il
mutamento e l’adeguamento delle professionalità dei lavoratori dipendenti nel quadro di
processi di riorganizzazione e/o riqualificazione professionale.
3. Beneficiari
Gli interventi del Fondo sono rivolti al personale dipendente delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato, ossia aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché
delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di sostegno al
reddito istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a tali programmi formativi
sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui sopra, compresi quelli a tempo
determinato, i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e i
lavoratori a domicilio.
Non possono avere accesso alle prestazioni in oggetto i dirigenti in quanto non esplicitamente
previsti dal D.I. n. 99296/2017.
L’accesso ai programmi formativi non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di
alcuna anzianità aziendale.
L’accesso ai programmi formativi da parte di ciascun lavoratore avviene secondo i criteri
individuati in sede di contrattazione collettiva di cui all’articolo 7 del D.I. n. 99296/2017.
4. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della
domanda di intervento
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale, l’accesso al finanziamento
dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali
previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.
Le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale, nell’ambito del
quale siano individuati i criteri di accesso alla prestazione in argomento da parte di ciascun
lavoratore (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I. n. 99296/2017).
Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non può accedere al finanziamento richiesto.
L’accordo deve contenere la quantificazione del personale eccedentario risultante al momento
della stipula dello stesso.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della
domanda, esclusivamente per via telematica, alla Struttura INPS competente in base alla
matricola aziendale sulla quale insistono i lavoratori coinvolti nel programma formativo; per le
aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla
circolare n. 80 del 25 giugno 2014, la Struttura INPS competente è individuata in base alla
matricola di accentramento contributivo.
L’inoltro on-line delle domande di finanziamento deve avvenire dal portale istituzionale
www.inps.it inserendo, nel campo di ricerca testuale della home page, la voce “Accesso ai
servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di
livello 2, CNS o CIE - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la
voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “Fondi di solidarietà”.
Il manuale utente è scaricabile in formato .pdf dalla sezione “Area di download” del menu
principale.
Le domande di accesso agli interventi formativi sono esaminate dal Comitato amministratore
del Fondo e deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del vincolo di
disponibilità del Fondo; il finanziamento di ciascun intervento formativo è, infatti, determinato
nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, al netto degli oneri di gestione e amministrazione.
Il Fondo, pertanto, non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità, dovendo operare
nel rispetto del principio di pareggio del bilancio.
5. Elementi della domanda
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale
rappresentante, i seguenti elementi:
il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione
svolte;
l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
la data dell’accordo aziendale;
la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è
pervenuti nel pieno rispetto delle procedure di cui all’articolo 7, comma 1, del D.I. n.
99296/2017;
la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di avere usufruito o meno di
altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o dell’Unione europea e, in caso
affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di
ore di formazione svolte e l’importo finanziato.
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo aziendale e l’elenco dei lavoratori
beneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della
retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
6. Misura della prestazione
La misura dell’intervento formativo richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai
lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi,
ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali e dell’Unione
europea.
La retribuzione mensile dell’interessato, che dovrà essere riparametrata su base oraria, è
determinata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione
calcolata come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai dodici mesi
precedenti la data di presentazione della domanda. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, il
compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro
emolumento a esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo
(cfr. l’art. 8, comma 8, del D.I. n. 99296/2017).
Nel caso in cui nei dodici mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle
prestazioni ordinarie del Fondo, ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile, tali
periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei dodici mesi
(cfr. l’art. 8, comma 8, del D.I. n. 99296/2017).
7. Istruzioni operative
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura volta alla gestione end to end dell’intero iter
amministrativo sotteso all’emanazione delle deliberazioni da parte dei Comitati amministratori
dei Fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso il Fondo di solidarietà in argomento. La
procedura guiderà l’operatore INPS in tutte le fasi del processo amministrativo,
dall’acquisizione della domanda alle verifiche istruttorie fino all’inoltro al Comitato della
proposta di deliberazione.
7.1 Istruttoria della domanda
All’atto della ricezione dell’istanza di accesso la Struttura territorialmente competente provvede
alla relativa istruttoria, verificando nello specifico, anche mediante l’ausilio di controlli
automatizzati contemplati dalla procedura sopra richiamata, i seguenti elementi:
la completezza della domanda;
che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo;
la correttezza e la completezza degli allegati alla domanda;
la disponibilità di risorse nel Fondo.
Terminati gli adempimenti istruttori, sulla base degli stessi, la Struttura territoriale predisporrà
la proposta di deliberazione e la relativa relazione per il successivo invio alla Direzione centrale
competente, la quale provvederà a verificare la capienza del Fondo e curerà l’inoltro delle
istanze, per il tramite della Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di
Amministrazione, al Comitato amministratore per l’adozione della deliberazione.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione
centrale Ammortizzatori sociali. Con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative
per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
7.2 Deliberazione di concessione
La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con
conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la
medesima esecuzione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il
provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere
adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi
successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine
la decisione diviene esecutiva.
8. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la
Struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni
di conguaglio da parte dell’azienda. La deliberazione e la relativa autorizzazione vengono
comunicate all’azienda tramite il Cassetto previdenziale.
All’interno del flusso Uniemens, i datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento
<NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS, nell’elemento
<CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso “L110”, avente il significato di
“Recupero formazione Fondi di solidarietà”; e nell’elemento <CongFSolImportoACredito>
l’importo posto a conguaglio.
9. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione dell’onere per i programmi formativi di riconversione e riqualificazione
professionale del personale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 99296/2017, a
carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
evidenziato nel flusso Uniemens con il codice “L110”, da parte delle aziende che accedono al
relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi, si istituiscono i seguenti
conti:
- FER30110 - per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di
competenza degli anni precedenti;
- FER30170 - per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di
competenza dell’anno in corso.
I citati conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura informatica di
ripartizione contabile DM.
Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto FER30110
Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi di
riconversione e di riqualificazione professionale del
personale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.I.
n.99296/2017, ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69, di competenza degli anni
precedenti
Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORM.ART5 C1 LETT.A) DI 99296/17-DM AP
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205002
Tipo variazione I
Codice conto FER30170
Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi di
riconversione e di riqualificazione professionale del
personale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.I.
n.99296/2017, ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69, di competenza dell’anno in
corso
Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORM.ART5 C1 LETT.A) DI 99296/17-DM AC
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10
Capitolo 3U1205002
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