Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 86/2023
Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati
Riferimento normativo
Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 10/10/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 86
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei
debiti annullati
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per dare attuazione alla
previsione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che consente
ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei
lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla
Gestione separata dell’INPS, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti
annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini
dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.
INDICE
1. Premessa
2. Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85
2.1 Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di cui al decreto-
legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018
2.2 Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di cui alla legge n.
197/2022
2.3 Gestione contabile e modalità di pagamento
3. Disposizioni operative
3.1 Domanda
3.2 Trasmissione della domanda
4. Modalità di determinazione delle sanzioni civili
5. Istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di
pagamento
1. Premessa
L’articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85, al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti per i quali i
debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati (c.d. stralcio mille euro)[1], ha previsto
per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi
agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, la possibilità
di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per dare attuazione alla previsione in
esame finalizzata a consentire l’esercizio della predetta facoltà preordinata all’implementazione
della posizione assicurativa dei soggetti interessati.
2. Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
L’articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 48/2023[2] ha previsto la possibilità,
per i soggetti richiamati in premessa, di accedere al pagamento, in unica soluzione o
ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023, esclusivamente presso l’Istituto, dei
contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di
cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136 (c.d. primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di
cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’intervento legislativo in oggetto ha inteso consentire ai predetti soggetti di intervenire, nel
rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sugli effetti
dell’annullamento automatico prodottisi sulla posizione assicurativa, tenuto conto che per le
categorie di lavoratori interessati, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle
prestazioni ai sensi dell’articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta implementata in
proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.
Tale facoltà - restando subordinata al rispetto della normativa in materia di prescrizione della
contribuzione previdenziale - potrà essere esercitata qualora, alla data dell’annullamento
automatico, risulti verificata la titolarità dell’Istituto a ricevere il pagamento dei debiti
stralciati.
A tale fine, il riconteggio potrà essere richiesto se alla predetta data i debiti annullati
risultavano oggetto di: rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione
agevolata ancora in corso; procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della
pretesa dell’Istituto; intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.
Tenuto conto che la disposizione di cui al menzionato articolo 23-bis non incide sulla disciplina
e sugli effetti delle misure di stralcio - rispetto alle quali è previsto che, in conseguenza
dell’avvenuto annullamento, i crediti siano eliminati dalle scritture contabili dell’agente della
riscossione – il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le modalità e le tempistiche di
attuazione della norma sono interamente rimesse all’Istituto, che, quindi, è l’unico titolato a
ricevere il pagamento “volontario” dei contributi interessati dallo stralcio da parte dei soggetti
che ne facciano richiesta, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa.
2.1 Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di cui al
decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018
L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 ha disposto che: “I debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle
cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente
annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”.
Gli agenti della riscossione, secondo la disciplina prevista dalla citata normativa, hanno
trasmesso all’Istituto gli elenchi delle quote annullate[3] e, per una più efficace e coordinata
gestione delle posizioni interessate dalla misura, un provvedimento di “discarico” per ciascuna
partita di credito e per ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Istituto.
Sulla base dei dati trasmessi, l’INPS ha proceduto all’eliminazione dalle proprie scritture
patrimoniali dei crediti oggetto di stralcio, in ottemperanza a quanto stabilito dallo stesso
articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 e provveduto, ai sensi del comma 2[4] del
medesimo articolo 4, a rimborsare agli agenti della riscossione le somme oggetto di stralcio
versate dal contribuente successivamente alla data dell’annullamento automatico (24 ottobre
2018).
2.2 Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di cui
alla legge n. 197/2022
L’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, ha previsto lo stralcio automatico, alla data
del 30 aprile 2023, dei crediti affidati all’agente della riscossione dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015, di importo residuo, alla data del 31 dicembre 2022, fino a mille euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Il successivo comma 223 ha disposto dal 1° gennaio 2023 - data di entrata in vigore della
legge n. 197/2022 - e fino al 30 aprile 2023 - data dell’annullamento automatico - la
sospensione dell’attività di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione con
possibilità, durante il predetto periodo, per il contribuente di effettuare il pagamento dei debiti
oggetto di stralcio con l’effetto di determinarne l’acquisizione a titolo definitivo.
Infatti, il citato comma 222 stabilisce che restano definitivamente acquisite le somme versate
anteriormente alla data dell’annullamento.
Ai fini dell’applicazione della previsione di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023,
si ricorda che il procedimento di discarico dei debiti oggetto di stralcio da parte degli agenti
della riscossione è previsto debba concludersi entro il 30 settembre 2023.
L’INPS, sulla base dei dati trasmessi, provvederà all’adeguamento delle proprie scritture
contabili adottando i conseguenti provvedimenti di eliminazione.
2.3 Gestione contabile e modalità di pagamento
La concreta applicazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023 richiederà, avuto
riguardo allo stato di attuazione delle due misure di stralcio, distinte attività gestionali a livello
contabile.
Infatti, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018 è già avvenuta l’eliminazione dalle
scritture contabili dell’Istituto. Sarà, quindi, necessario effettuare il riaccertamento del credito.
Mentre per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022, l’adeguamento delle scritture contabili
dell’Istituto non è stato ancora effettuato, in considerazione di quanto sopra specificato circa i
termini (30 settembre 2023) previsti per la conclusione del procedimento di discarico da parte
degli agenti della riscossione.
Con successivo messaggio saranno fornite specifiche indicazioni per la gestione delle attività
conseguenti, nonché indicazioni relative alle modalità di pagamento.
3. Disposizioni operative
3.1 Domanda
I soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi
agricoli, e i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, per i quali i
debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di stralcio
sopra illustrate, al fine dell’implementazione della posizione assicurativa, possono chiedere il
riconteggio dei debiti annullati avvalendosi della previsione introdotta dall’articolo 23-bis del
decreto-legge n. 48/2023.
In considerazione delle due misure di stralcio, sono stati predisposti due modelli di domanda
attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:
1. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018,
stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n.
197/2022, stralciodei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
(Allegato n. 2).
Nella domanda l’interessato dovrà:
- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale
informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
- assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto
dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116,
commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge
n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di
annullamento del 30 aprile 2023.
Si precisa che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione
da parte della Struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito. A tale fine,
la disposizione dell’articolo 23-bis stabilisce soltanto che le rate devono essere di pari importo
e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro
e non oltre il 31 dicembre 2023.
Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande di riconteggio che perverranno, si
specifica che la valutazione del rispetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 9, della
legge n. 335/1995[5] sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di
annullamento si trovavano alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al decreto-legge
n. 119/2018, e alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022.
In ragione di ciò, il richiedente dovrà valorizzare una delle seguenti motivazioni:
1. crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo
19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. crediti oggetto di definizione agevolata[6];
3. crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il
numero di registro generale);
4. crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (da
allegare);
5. crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
L'interessato può allegare alla domanda la documentazione utile relativa alla motivazione
selezionata.
La valorizzazione della motivazione “atto di intimazione di pagamento dell’agente della
riscossione” impone sempre che la copia dell’atto sia trasmessa unitamente alla domanda.
3.2 Trasmissione della domanda
La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre
2023 per consentire alla Struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito di
svolgere le medesime attività, secondo le indicazioni riportate nel successivo paragrafo 5.
La trasmissione della domanda deve avvenire utilizzando i modelli allegati e secondo le
modalità di seguito illustrate:
lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti
la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”,
selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei
crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte
degli aventi diritto;
lavoratori agricoli autonomi
la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”,
selezionando la voce “Avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti
stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli
aventi diritto;
committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS
la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della
Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC
all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente;
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS
la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”,
selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della
Struttura INPS territorialmente competente.
4. Modalità di determinazione delle sanzioni civili
Le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione
obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento
automatico – 24 ottobre 2018 o 30 aprile 2023 – avuto riguardo a ciascuna delle misure di
stralcio.
Le sanzioni civili saranno dovute secondo il regime applicato al momento dell’affidamento del
credito all’agente della riscossione e riportato nella Cartella di pagamento ovvero nell’Avviso di
Addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento.
Il calcolo degli importi dovuti a titolo di sanzioni civili in relazione ai crediti che, alla data
dell’annullamento automatico, possono ritenersi non prescritti, terrà conto dello stato dei
medesimi crediti in ragione della motivazione valorizzata nella domanda.
1. Crediti interessati da regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall’agente della
riscossione (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973): le sanzioni civili saranno dovute dalla
data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.
2. Crediti che, alla data dell’annullamento automatico, erano interessati da procedure di
definizione agevolata: le sanzioni civili non sono dovute, posto che tali misure avrebbero
consentito al contribuente l’estinzione del debito con il pagamento esclusivamente della
quota capitale.
3. Crediti per i quali era in corso un procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza
della pretesa dell’Istituto: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza
legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.
4. Crediti interessati da azioni di recupero mediante atto di intimazione di pagamento
ovvero da azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione: le sanzioni civili saranno
dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento
automatico.
5. Istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine
di pagamento
La Struttura INPS competente alla gestione del credito procederà all’esame della domanda
provvedendo a verificare la ricorrenza delle motivazioni negli archivi dell’Istituto e, con
riguardo alla motivazione “crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della
riscossione”, la presenza dell’allegato necessario.
Ai fini della corretta definizione dell’istruttoria della domanda, qualora le predette informazioni
risultino assenti, dovranno essere presi contatti con il richiedente per la loro acquisizione.
Completate le verifiche, riferite anche al requisito della prescrizione per effetto del rinvio
operato dalla norma all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, l’esito favorevole o
sfavorevole deve essere notificato dalla Struttura competente all’interessato con l’indicazione,
in caso di reiezione, della relativa motivazione.
La notifica deve avvenire in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi
dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023, in unica
soluzione o in rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi di dilazione, utilizzando
lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
L’implementazione della posizione assicurativa per i periodi interessati dal riconteggio e indicati
nella domanda avverrà solo con il pagamento integrale dell’importo del riconteggio notificato.
Pertanto, il versamento parziale del medesimo importo comporta che le somme corrisposte
saranno rese disponibili al richiedente per il rimborso in assenza di ulteriori e diverse situazioni
debitorie.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] L’annullamento dei debiti contributivi fino a mille euro è stato disposto dall'articolo 1,
comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall’articolo 4 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
[2] Articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 48/2023:
“1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e
commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione
separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all’articolo 1,
comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere
all’ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di
pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti
dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”.
[3] Gli elenchi contenenti le quote annullate sono stati trasmessi in conformità alle specifiche
tecniche di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze
del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 142 del 22 giugno
2015.
[4] L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 119/2018 ha disposto che “le somme versate
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi
per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento,
ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono
rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112”.
[5] Si rammenta che sul decorso della prescrizione ha inciso la sospensione dei termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui
all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
[6] Per i debiti interessati dallo stralcio ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, si tratta della
definizione agevolata prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (prima Definizione
Agevolata relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016),
dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha definito che possono essere estinti i
debiti relativi ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano
stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6” del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
(c.d. Rottamazione Bis).
Per i debiti interessati dallo stralcio ai sensi della legge n. 197/2022, si tratta della definizione
agevolata prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016 (prima Definizione
Agevolata relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016),
dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 148/2017, che ha definito che
possono essere estinti i debiti relativi ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al
2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6” del
decreto-legge n. 193/2016 (c.d. Rottamazione Bis) o dall’articolo 3 del decreto-legge n.
119/2018, che ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione (c.d. Rottamazione-ter), in favore di tutti coloro che hanno uno o più debiti con
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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