Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Chiarimenti in merito all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Chiarimenti in merito all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 17/10/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 87
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Chiarimenti in merito all’operatività del nuovo
processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle indicazioni
operative illustrate con la circolare n. 61 del 24 maggio 2022.
INDICE
1. Premessa
2. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento
3. Precisazioni sulla compilazione dei flussi Uniemens
4. Semplificazioni apportate al contenuto della domanda di accesso alla prestazione integrativa
1. Premessa
Con la circolare n. 61 del 24 maggio 2022 sono state fornite indicazioni operative relative al
nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione
guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale (di seguito, Fondo).
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi
del nuovo processo.
2. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento
La circolare n. 132 del 14 luglio 2016, nel recepire l’articolo 5, comma 2, del decreto
interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, in materia di calcolo della prestazione integrativa, ha
chiarito che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata
prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione
di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) – a
eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e,
quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.
La circolare n. 61/2022 ha ulteriormente precisato, tramite l’apposito allegato tecnico, quali
sono le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione.
A decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al tredicesimo mese successivo alla data del 31
marzo 2022 di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno
cessato di avere efficacia le istruzioni fornite con il messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021,
che, al fine di mitigare gli effetti della crisi del settore provocata dallo stesso stato di
emergenza, ha previsto la neutralizzazione del periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31
marzo 2022.
Dal 1° aprile 2023, dunque, sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, che individua nei dodici mesi immediatamente
precedenti l’istanza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di
riferimento.
Alla luce dei recenti indirizzi ministeriali in tema di determinazione della retribuzione lorda di
riferimento, di seguito si forniscono indicazioni più puntuali sulle modalità di individuazione
delle dodici mensilità utili.
L’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha, infatti, evidenziato delle specificità, rispetto
alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità - posta dallo
stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016 - di evitare che il
lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio.
In particolare, si fa riferimento a tutti i casi in cui il lavoratore, nei dodici mesi precedenti la
domanda, o anche solo in alcuni di essi, non abbia prestato la propria attività lavorativa a
causa di eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati
di malattia).
L’esigenza di garantire un’equità di trattamento verso la platea dei lavoratori interessati,
impone, dunque, di abbandonare la rigidità dell’attuale modello di calcolo e di utilizzare un
meccanismo improntato a una maggiore flessibilità.
In tale prospettiva, si chiarisce che, per tutte le domande di accesso alle prestazioni
integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il
periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di
riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la
finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.
Pertanto, nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità
interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a
concorrenza di dodici mesi retribuiti.
Qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di
riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione
lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità
effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.
Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della presente
circolare rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine
alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97 del
1° giugno 2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione
utile percepita dal lavoratore.
3. Precisazioni sulla compilazione dei flussi Uniemens
A decorrere dal mese di competenza giugno 2022 è sorto l’obbligo per i datori di lavoro
contraddistinti dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà
per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, di esposizione in Uniemens della
retribuzione mensile di riferimento utile al calcolo della prestazione integrativa erogata dal
Fondo (cfr. la circolare n. 61/2022).
Con il successivo messaggio n. 2988 del 27 luglio 2022, l’obbligo è stato posticipato al mese di
competenza di ottobre 2022.
Ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, è necessario
attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 61/2022.
In particolare, si precisa che nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, utilizzato per la denuncia
della retribuzione mensile, le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando
come valore lo zero.
In presenza di denunce Uniemens individuali riferite a porzioni di mese, la retribuzione non
andrà calcolata in rapporto all’intero mese, ma al numero di giorni cui la denuncia si riferisce.
Ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens, si ricorda che le voci retributive per il
calcolo della retribuzione lorda di riferimento rimangono nella esclusiva disponibilità del datore
di lavoro, che ne cura il trattamento, attestandone, attraverso l’esposizione in Uniemens della
retribuzione mensile lorda, la veridicità e la piena conformità ai criteri di calcolo previsti e
illustrati nella citata circolare n. 61/2022.
4. Semplificazioni apportate al contenuto della domanda di accesso alla prestazione
integrativa
La circolare n. 61/2022 ha previsto che, in riferimento a tutte le domande di accesso alle
prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate dal 1°
giugno 2022, riferite a eventi decorrenti dalla medesima data, i datori di lavoro non siano più
obbligati all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento della
prestazione.
Al fine di dare piena operatività al nuovo processo illustrato nella circolare n. 61/2022, a
decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non
sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di
ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo.
Si precisa, inoltre, che le suddette semplificazioni riguarderanno le domande di accesso a tutte
le prestazioni integrative erogabili dal Fondo, a eccezione di quelle integrative della mobilità,
essendo stata quest’ultima abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito www.inps.it, scrivendo sul
campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su
"Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come
"Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la
videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato
l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio
domande assegno emergenziale".
Da questa applicazione, nella sezione "Area di download", sarà possibile scaricare, in base alla
tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare alla domanda, che dovrà
essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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