Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 89/2019
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Circolare n. 97 del 1° giugno 2017: modalità di accesso e disciplina delle prestazioni integrative. Chiarimenti e integrazioni
Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Circolare n. 97 del 1° giugno 2017: modalità di accesso e disciplina delle prestazioni integrative. Chiarimenti e integrazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 17/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 89
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Circolare n. 97
del 1° giugno 2017: modalità di accesso e disciplina delle prestazioni
integrative. Chiarimenti e integrazioni
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle istruzioni
operative illustrate con la circolare n. 97 del 1° giugno 2017.
INDICE
1. Premessa
2. Termini di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni
integrative della misura
3. Compatibilità delle prestazioni integrative, sia della misura che della
durata, delle indennità di ASpI/NASpI e di mobilità ordinaria con il
trattamento di maternità
4. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative della misura.
Compatibilità e cumulabilità nei casi di rioccupazione del lavoratore
4.1. Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura
dell’indennità di disoccupazione ASpI /NASpI
4.2 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura
dell’indennità di mobilità
4.3. Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della CIGS
5. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative di durata. Regime di
compatibilità e cumulabilità, sospensione e decadenza
5.1. Prestazione integrativa della durata dell’indennità di mobilità.
Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma
autonoma o parasubordinata
5.2 Prestazione integrativa della durata dell’indennità di disoccupazione
ASpI/NASpI. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività
lavorativa
5.3 Compatibilità del trattamento integrativo di durata della mobilità con
l’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI
1. Premessa
Con la circolare n. 97 del 1° giugno 2017 sono state fornite le istruzioni amministrative ed
operative in ordine alle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo
previste dal decreto interministeriale n. 95269/2016.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi
utili alla corretta attuazione delle predette disposizioni.
2. Termini di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni
integrative della misura
L’articolo 7, comma 4, del D.I. n. 95269/2016 prevede, esclusivamente per la presentazione
della domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura della mobilità, un termine
decadenziale di 60 giorni dalla data di licenziamento.
Tale disposizione, pertanto, non si applica anche alle prestazioni integrative della misura
ASpI/NASpI. Conseguentemente, devono ritenersi non operative le disposizioni fornite per la
prestazione integrativa della misura ASpI/NASpI al paragrafo 4.2.2 della citata circolare n.
97/2017, nella parte in cui prevedono che le domande devono essere presentate “entro i
termini di decadenza disposti dal decreto interministeriale (60 giorni dalla data di
licenziamento)” e che “in considerazione della sussistenza del termine di decadenza, è onere
del lavoratore richiedere al datore di lavoro (titolare o rappresentante legale dell’azienda)
copia della domanda di accesso alla prestazione integrativa”.
3. Compatibilità delle prestazioni integrative, sia della misura che della
durata, delle indennità di ASpI/NASpI e di mobilità ordinaria con il
trattamento di maternità
In riferimento al regime di compatibilità tra la prestazione integrativa della misura
dell’indennità ASpI/NASpI e l’indennità di maternità trovano applicazione le medesime regole
di compatibilità previste per l’indennità ASpI/NASpI. Pertanto, la lavoratrice che entra in
maternità durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione e della connessa
prestazione integrativa del Fondo ha diritto all’indennità di maternità. In tali casi sia l’indennità
di disoccupazione ASpI/NASpI che la relativa prestazione integrativa sono sospese, per
riprendere ad essere corrisposte al termine della maternità obbligatoria, per il periodo residuo
spettante calcolato al momento della sospensione della prestazione principale ed integrativa.
Viceversa, il trattamento di maternità non può essere riconosciuto alla lavoratrice che abbia
terminato il periodo di ASpI/NASpI e stia percependo la prestazione integrativa di durata
ASpI/NASpI.
Parimenti, anche nel caso in cui l’astensione obbligatoria per maternità intervenga durante la
fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, in considerazione della ridotta capacità lavorativa
della lavoratrice, l’indennità di maternità sostituisce sia quella di mobilità che la prestazione
integrativa della misura. Ne deriva che, al termine dello stato di astensione obbligatoria, la
lavoratrice ha diritto all’indennità di mobilità ordinaria e alla connessa prestazione integrativa
della misura per il periodo residuo, fino al raggiungimento del limite naturale fissato dalla
norma. Diversamente, nelle ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria per maternità
intervenga durante il periodo di fruizione dell’indennità integrativa di durata della mobilità
ordinaria, alla lavoratrice, non potendo essere riconosciuto il trattamento di maternità,
continua ad essere corrisposta la prestazione integrativa di durata.
4. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative della misura.
Compatibilità e cumulabilità nei casi di rioccupazione del lavoratore
Le prestazioni integrative della misura, stante la natura accessoria rispetto alle prestazioni
pubbliche di riferimento, sono subordinate alla sussistenza di queste ultime, delle quali ne
seguono le sorti.
Ciò premesso, ad integrazione di quanto specificato nella richiamata circolare n. 97/2017, ai
paragrafi 4.1.4, 4.2.4 e 6.4, si chiarisce di seguito il regime di compatibilità e cumulabilità delle
prestazioni integrative della misura nei casi di rioccupazione del lavoratore.
4.1 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura
dell’indennità di disoccupazione ASpI /NASpI
Per quanto sopra esposto, considerata la natura accessoria del trattamento integrativo
d’importo, la sospensione della prestazione di ASpI/NASpI comporta la sospensione, per il
medesimo periodo, anche di quella integrativa del Fondo. Al termine del periodo di
sospensione, entrambe le prestazioni saranno nuovamente corrisposte per il periodo residuo
spettante al momento in cui sono state sospese.
Parimenti, la decadenza della prestazione di ASpI/NASpI determina la decadenza della
prestazione integrativa del Fondo.
Si conferma, inoltre, che in tutti i casi di rioccupazione, con un rapporto di lavoro subordinato
o autonomo, che dia luogo ad una cumulabilità parziale del relativo reddito col trattamento
ASpI/NASpI, la prestazione integrativa del Fondo continua ad essere erogata (cfr. le circolari n.
94/2015 e n. 142/2015).
4.2 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura
dell’indennità di mobilità
La rioccupazione del lavoratore con contratto a tempo pieno ed indeterminato comporta la
decadenza dall’indennità di mobilità, nonché la cancellazione dalle liste di mobilità e,
conseguentemente, la decadenza dalla prestazione integrativa del Fondo.
Nelle ipotesi di rioccupazione con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo
parziale (sia a tempo determinato che indeterminato), l’indennità di mobilità e la correlata
prestazione integrativa del Fondo sono sospese con conseguente slittamento della data di fine
prestazione che, comunque, non potrà essere superiore alla durata della prestazione principale
inizialmente prevista. Viceversa, qualora il periodo di dette rioccupazioni sia superiore alla
durata del trattamento di mobilità ordinaria, il beneficiario avrà diritto ad un trattamento per
un periodo corrispondente alla durata naturale dell’indennità di mobilità decurtata dei mesi già
goduti e dei mesi eccedenti.
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora si configuri una cumulabilità parziale del relativo reddito con l’indennità
di mobilità, da circoscrivere ai casi di svolgimento di un’attività con remunerazione pari a
4.800 euro nell’anno solare in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni
coordinate e continuative, la prestazione integrativa del Fondo continua ad essere erogata. In
caso contrario, qualora il reddito percepito sia incompatibile con l’indennità di mobilità, in
quanto superiore alle soglie di reddito sopra individuate, con conseguente decadenza dalla
prestazione principale e cancellazione dalle liste di mobilità, il lavoratore decade anche dal
trattamento integrativo (cfr. le circolari n. 67/2011, n. 170/2015 e n. 207/2015).
4.3 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della CIGS
La circolare n. 97/2017 è già intervenuta in materia di compatibilità e cumulabilità della
prestazione integrativa del Fondo con una nuova attività lavorativa autonoma o subordinata in
costanza di trattamento di integrazione salariale, specificando che, stante l’accessorietà della
prestazione integrativa garantita dal Fondo con il trattamento di CIGS, alla stessa si applicano
le medesime disposizioni previste dall’Istituto con la circolare n. 130 del 4 ottobre 2010, nella
parte in cui disciplina la compatibilità e la cumulabilità delle integrazioni salariali con l'attività
di lavoro autonomo o subordinato (con l’unica eccezione dei paragrafi 2.1 e 7, in quanto riferiti
a disposizioni normative non più vigenti).
Al riguardo, si evidenzia che le circolari richiamate illustrano, tra le altre, le ipotesi di
cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività lavorativa e le integrazioni
salariali, prevedendo che il lavoratore, il quale dimostri che il compenso (o provento) per tale
attività è inferiore all'integrazione salariale, ha diritto ad una quota pari alla differenza tra
l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito.
Da ciò consegue che il lavoratore beneficiario del trattamento di CIGS e della correlata
prestazione integrativa del Fondo, che intraprenda un’attività di lavoro compatibile, avrà diritto
ad una quota di CIGS pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale
spettante e il reddito percepito, nonché all’importo della prestazione integrativa del Fondo.
Si precisa infine che, analogamente ai casi di incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e
l’integrazione salariale, qualora i proventi derivanti dalla nuova attività lavorativa siano
superiori all’integrazione di CIGS, sia la prestazione di CIGS che quella integrativa del Fondo
non devono essere corrisposte.
5. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative di durata. Regime di
compatibilità e cumulabilità, sospensione e decadenza
5.1 Prestazione integrativa della durata dell’indennità di mobilità.
Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in
forma autonoma o parasubordinata
Per quanto attiene al regime di compatibilità e cumulabilità del trattamento integrativo della
durata dell’indennità di mobilità ordinaria con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e
subordinato, trovano applicazione le istruzioni fornite con la circolare n. 67 del 14 aprile 2011.
Pertanto, alla luce delle richieste di chiarimenti intervenute, con riferimento in particolare alla
compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata, si precisa
quanto segue.
La predetta circolare precisa che l’attività di lavoro autonomo o parasubordinata è compatibile
con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino non siano superiore
a 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e a 8.000 euro per le
collaborazioni coordinate e continuative.
Conseguentemente, entro i limiti di reddito indicati, la prestazione integrativa della durata
dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma
autonoma che parasubordinata.
Tale compatibilità, nei termini su esposti, può assumere le forme della cumulabilità totale o
parziale, come di seguito specificato.
La citata circolare n. 67/2011 chiarisce che la remunerazione da attività lavorativa autonoma o
parasubordinata può cumularsi con l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la
percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità. In
caso di superamento di tale limite, l’indennità di mobilità è ridotta fino a che la somma della
stessa con la remunerazione da lavoro non eguagli la precedente retribuzione, cioè quella sulla
cui base è stata calcolata l’indennità stessa.
Tale richiamo, ai fini del trattamento integrativo della durata della mobilità, deve essere inteso
nel senso che la cumulabilità può sussistere solo nei limiti in cui sia utile a garantire la
percezione di un reddito in misura pari o inferiore alla c.d. retribuzione lorda di riferimento,
ossia la retribuzione sulla cui base è calcolata l’indennità integrativa(cfr. l’allegato n. 1 alla
circolare n. 132/2016). In caso di superamento di tale limite, la misura del trattamento
integrativo di durata è ridotta fino a che la somma con il reddito da attività lavorativa non
eguagli la retribuzione lorda di riferimento.
Pertanto, qualora la somma del reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e
dell’importo del trattamento integrativo sia pari o inferiore alla misura dell’importo della
retribuzione lorda di riferimento, si avrà una cumulabilità totale.
In caso contrario, qualora tale somma sia superiore alla misura dell’importo della retribuzione
lorda di riferimento, si avrà una cumulabilità parziale, con conseguente riduzione del
trattamento integrativo, nei termini sopra indicati.
5.2 Prestazione integrativa della durata dell’indennità di disoccupazione
ASpI/NASpI. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività
lavorativa
Qualora durante il periodo di percezione della prestazione integrativa di durata della
ASpI/NASpI il lavoratore disoccupato venga assunto con contratto di lavoro subordinato per un
periodo pari o inferiore a sei mesi e percepisca un reddito annuale superiore al reddito minimo
escluso da imposizione fiscale (che per il lavoro dipendente è pari a 8.000 euro), la
prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del
periodo di sospensione, la stessa è nuovamente corrisposta per il periodo residuo spettante al
momento in cui era stata sospesa.
Considerato che la prestazione integrativa del Fondo segue le regole dell’indennità di
disoccupazione, i periodi di eventuale sospensione comportano uno slittamento in avanti anche
della durata della prestazione integrativa per il periodo corrispondente alla sospensione.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto nel periodo di percezione della
prestazione integrativa di durata della ASpI/NASpI, con contratto di lavoro subordinato per un
periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato e percepisca un reddito annuale
superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla
fruizione della prestazione integrativa.
Nel caso in cui il lavoratore in corso di fruizione della prestazione integrativa di durata si
rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei
mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisca un reddito
annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione
dello stato di disoccupazione - il lavoratore continua a percepire la prestazione, cumulandola
con il reddito da lavoro dipendente. La prestazione è ridotta, però, di un importo pari all’80%
del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del
contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o,
se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata
d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, per
mantenere il diritto al trattamento integrativo, deve comunicare all’Istituto, entro un mese
dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il
rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della
sospensione; ove, invece, il rapporto di lavoro sia superiore a sei mesi o a tempo
indeterminato, si applica l’istituto della decadenza. Oltre alla comunicazione del reddito annuo
previsto è necessario altresì che il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con
contratto di somministrazione - l’utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore
per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che
ha determinato il diritto alla prestazione e non presentino rispetto ad essi rapporti di
collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (cfr. l’art. 9
del D.lgs n. 22/2015).
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessi
involontariamente da uno dei detti rapporti e percepisca un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire la prestazione
integrativa di durata, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi
all'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuo
previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere. L’importo della prestazione è ridotto di
un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la
data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di
godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo
precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi
(cfr. la circolare n. 94/2015).
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata o d’impresa
individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione (rispettivamente di 4.800 euro per il lavoro autonomo e di 8.000 euro
per il lavoro parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS, a pena di
decadenza, entro un mese dall'inizio dell’attività o entro un mese dalla domanda di
disoccupazione, se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarre da tale attività.
In tal caso il trattamento integrativo è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine
dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario
è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la prestazione integrativa
percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Per quanto non specificatamente previsto, si rimanda alla disciplina in materia di compatibilità
e cumulabilità, sospensione e decadenza prevista per le indennità di disoccupazione, così come
ulteriormente delineata con la circolare n. 174/2017, in materia di compatibilità delle indennità
di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di reddito (ad esempio,
compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, redditi
derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, compensi derivanti da prestazioni
di lavoro occasionali, redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti
iscritti a specifiche casse), con il messaggio n. 1162/2018, con il quale sono stati forniti alcuni
chiarimenti in ordine a particolari aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione
NASpI e/o alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle
ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura, nonché, da ultimo, con il messaggio n.
3059/2018, relativo alle ipotesi di rioccupazione con contratto a tempo determinato
successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato.
5.3 Compatibilità del trattamento integrativo di durata della mobilità con
l’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI
L’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI non è compatibile con il trattamento integrativo
della durata della mobilità ordinaria del Fondo.
Qualora l’erogazione della prestazione integrativa della durata della mobilità ordinaria sia
autorizzata ad un lavoratore che sia divenuto beneficiario di una prestazione di ASpI/NASpI, gli
importi erogati a seguito della indennità di ASpI/NASpI saranno recuperati, unitamente
all’eventuale integrazione del Fondo, sul trattamento integrativo della durata della mobilità,
essendo quest’ultimo prevalente in quanto di maggior favore.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato
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