Compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07/11/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 89
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI
e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato
occasionale (LOAgri) a tempo determinato di cui all’articolo 1,
comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-
COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato
occasionale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, svolte in corso di fruizione delle predette
indennità di disoccupazione.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole
di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato
1. Premessa e quadro normativo
La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 (di seguito legge di Bilancio 2023) –
all’articolo 1, comma 343, ha introdotto l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a
tempo determinato in agricoltura (LOAgri), secondo la disciplina di cui ai successivi commi da
344 a 354 del medesimo articolo.
In particolare, la richiamata previsione di cui al comma 343, avente la finalità di garantire la
continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il
reperimento di manodopera per le attività stagionali, limita l’utilizzo delle prestazioni di lavoro
occasionale in agricoltura al biennio 2023-2024.
Tanto rappresentato, di seguito si forniscono chiarimenti circa la compatibilità delle citate
prestazioni con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
2. Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le
prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato
L’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, definisce le prestazioni agricole di lavoro
subordinato occasionale a tempo determinato riferendo le stesse ad attività di natura
stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore e
individua la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.
In particolare, la richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 344, della legge di
Bilancio 2023, ammette tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro
subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Il successivo comma 349 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che il compenso erogato al
lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e
che lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di
quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario delle indennità di disoccupazione
NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il
predetto limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di
comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse.
Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra
individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i
compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate
indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o
decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Inoltre, ai sensi del medesimo comma 349 dell’articolo 1, la contribuzione versata dal datore di
lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura
è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche
agricola.
Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 345, della legge di Bilancio 2023, in
caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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