Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 89/2023

Compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Pubblicato: 06/11/2023 In vigore dal: 06/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07/11/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 89 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS- COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, svolte in corso di fruizione delle predette indennità di disoccupazione. INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato 1. Premessa e quadro normativo La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 (di seguito legge di Bilancio 2023) – all’articolo 1, comma 343, ha introdotto l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 344 a 354 del medesimo articolo. In particolare, la richiamata previsione di cui al comma 343, avente la finalità di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, limita l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura al biennio 2023-2024. Tanto rappresentato, di seguito si forniscono chiarimenti circa la compatibilità delle citate prestazioni con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. 2. Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato L’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferendo le stesse ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore e individua la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole. In particolare, la richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, ammette tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Il successivo comma 349 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse. Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Inoltre, ai sensi del medesimo comma 349 dell’articolo 1, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola. Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 345, della legge di Bilancio 2023, in caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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