Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 93/2023

Scioglimento del Patronato “Associazione cristiana artigiani italiani” (ACAI)

Pubblicato: 20/11/2023 In vigore dal: 20/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Scioglimento del Patronato “Associazione cristiana artigiani italiani” (ACAI)

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 21/11/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 93 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Scioglimento del Patronato “Associazione cristiana artigiani italiani” (ACAI) SOMMARIO: Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il decreto del 3 agosto 2023, n. 107, ha disposto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, e successive modificazioni, lo scioglimento del Patronato “Associazione cristiana artigiani italiani” (ACAI), promosso dall’Associazione cristiana degli artigiani italiani – Centro Nazionale dell’Artigianato. Con la presente circolare si forniscono le relative istruzioni operative. Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2023, n. 107 (Allegato n. 1) - pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale del Dicastero e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023 - è stato sciolto l’Istituto di patronato e assistenza sociale Associazione cristiana artigiani italiani “ACAI”, promosso dall’Associazione cristiana degli artigiani italiani – Centro Nazionale dell’Artigianato, con contestuale nomina del liquidatore. Pertanto, il codice “022” corrispondente al citato Istituto di patronato non è più acquisibile. Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di procedere alla verifica dell’attività espletata dalle sedi locali del predetto Istituto di patronato, le Strutture territoriali dell’INPS dovranno mettere a disposizione degli Ispettorati territoriali del lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro elemento utile per la rilevazione dell’attività del disciolto Istituto di patronato. Il Patronato ACAI, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, ha l’obbligo di dare comunicazione dell’avvenuto scioglimento agli assistiti e alle Amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per le sedi estere, alle Autorità diplomatiche e consolari. Dovrà, altresì, restituire l’intera documentazione relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data di scioglimento. Gli operatori del Patronato ACAI non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’INPS a meno che non abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro Istituto di Patronato avente i requisiti di cui all’articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Qualora sia stato conferito un successivo mandato ad altro Istituto di patronato, le Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di cancellare il codice del Patronato ACAI per le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e quelli giudiziari. Nelle ipotesi in cui il cittadino non abbia provveduto a conferire ad altro Istituto di patronato un nuovo mandato sarà cura delle Strutture territoriali INPS competenti notificare al domicilio dello stesso cittadino i provvedimenti relativi alle domande di prestazioni. In relazione alle pratiche di Assegno unico e universale per i figli a carico patrocinate dal Patronato ACAI, gli utenti possono rivolgersi a un altro Istituto di patronato e conferire mandato di assistenza gratuita con decorrenza dal giorno 2 novembre 2023. Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, si rappresenta che allo scopo di minimizzare il disagio degli utenti, per ogni Direzione regionale/coordinamento metropolitano sono state estratte le liste dei ricorsi presentati dal Patronato ACAI che risultano ancora giacenti nelle due procedure gestionali DICA e INCAS. Allo scopo di facilitarne la gestione da parte degli operatori di Sede, le liste saranno inviate con successiva comunicazione, riportando direttamente la stringa contenente i dati del ricorso per ciascuna Struttura territoriale in base alla propria competenza. Ogni Struttura territoriale dovrà procedere con la massima tempestività alla gestione dei predetti ricorsi, compresi quelli giacenti presso le Segreterie dei Comitati, secondo le indicazioni contenute dalle vigenti fonti regolamentari interne e, in particolare, nel messaggio n. 2938/2023, inviando ogni comunicazione necessaria direttamente al ricorrente. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. n. 107/2023 VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 18 marzo 1971 con il quale è stata approvata la costituzione, da parte dell’Associazione cristiana degli artigiani italiani – Centro Nazionale dell’Artigianato, del Patronato “Associazione cristiana artigiani italiani” (ACAI); VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale; VISTO in particolare, l’articolo 20 della legge n. 152 del 2001, in merito alla necessità di convalida del riconoscimento degli Istituti di patronato già operanti alla data di entrata in vigore della legge medesima; VISTA la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 dicembre 2001, con la quale si è proceduto alla convalida del riconoscimento del Patronato ACAI; VISTO l’atto pubblico di fusione per incorporazione ai sensi dell’articolo 2501 e ss., Codice civile, del 10 gennaio 2018 (repertorio n. 15 – raccolta n. 15), a rogito notaio dott.ssa Francesca Cerini, in Roma, dell’Associazione “Ente Nazionale Assistenza Sociale – ENAS” nell’Associazione “Patronato ACAI-ENAS” (già “Patronato ACAI” - incorporante), con promozione congiunta dell’Associazione cristiana degli artigiani italiani e dell’Organizzazione sindacale Unione Generale del Lavoro - UGL; VISTA la nota ministeriale prot. n. 36.10935 del 21 settembre 2018, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 152 del 2001, il nuovo Statuto del Patronato ACAI-ENAS; VISTA la nota prot. n. 1266/U del 21 novembre 2019, con la quale il Patronato ACAI-ENAS ha trasmesso, tra gli altri, l’atto di recesso dell’Associazione UGL dal predetto Istituto, in qualità di co-promotrice, le cui sottoscrizioni sono state oggetto di autentica dal notaio dott.ssa Francesca Cerini, in Roma, in data 07 novembre 2019 (repertorio n. 1.166 – raccolta n. 1.036); VISTA la nota ministeriale prot. n. 36.6660 del 28 maggio 2020, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 152 del 2001, il nuovo Statuto del Patronato ACAI-ENAS; VISTA la nota prot. n. 345/U del 08 marzo 2022, con la quale il Patronato ACAI-ENAS ha chiesto di concedere l’approvazione della modifica dello Statuto riguardante unicamente la variazione della denominazione da Patronato ACAI-ENAS a Patronato ACAI; Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali VISTA la nota ministeriale prot. n. 36.4852 del 10 maggio 2022, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 152 del 2001, il nuovo Statuto del Patronato ACAI; RILEVATO che, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, il Patronato ACAI risulta aver percepito da parte del Ministero, antecedentemente al 22 dicembre 2022- data di nomina del dott. Vincenzo Merola a Presidente del Patronato ACAI-, somme eccedenti gli importi effettivamente spettanti a titolo di finanziamento e non risulta in grado di rientrare dall’esposizione verso il Fondo patronati che si è così determinata; CONSIDERATE le diverse proposte formulate al Patronato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della competente Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, volte alla conclusione di un piano di rientro decennale utile a garantire la continuità dell’attività del Patronato ACAI e che, comunque, dette proposte non hanno avuto seguito; RILEVATO altresì, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, che non si sono verificate le condizioni per detto rientro anche mediante scaglionamento in dieci anni, malgrado le diverse ipotesi di piano di rientro elaborate sulla base del parere reso il 14 settembre 2022 dall’Avvocatura Generale dello Stato; CONSIDERATO inoltre, che l’Associazione promotrice, all’uopo interessata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 342 del 20 ottobre 2022, pur rappresentando la volontà di attuare ogni iniziativa istituzionale nella interlocuzione con i creditori e nella elaborazione di un piano che ne preveda la ristrutturazione dei debiti e la loro possibile moratoria, ha comunicato di non poter obbligarsi al pagamento di un debito altrui; VISTO l’articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, che elenca le fattispecie al verificarsi delle quali deve provvedersi allo scioglimento degli Istituti di patronato e alla nomina di un liquidatore; VISTO l’articolo 15 della citata legge in materia di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui sono sottoposti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale; RITENUTA la sussistenza delle fattispecie di cui all’articolo 16, comma 2, lett. b) e c) della citata legge, secondo cui l’Istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto rispettivamente nel caso in cui presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo e non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare; Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali RITENUTO di nominare, quale liquidatore, il dott. Vincenzo Merola, già Presidente del Patronato ACAI, che è tenuto a fornire alla competente Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative report trimestrali sull’andamento della procedura di liquidazione nonché una dettagliata relazione sullo stato della stessa, a cadenza semestrale, al fine di poter consentire alla medesima Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative di esercitare compiti di monitoraggio e di vigilanza; TENUTO CONTO che con deliberazione assunta il 22 dicembre 2022, il Consiglio Nazionale dell’Associazione ACAI ha provveduto a nominare il nuovo Presidente del Patronato ACAI nella persona del dott. Vincenzo Merola; TENUTO CONTO che il predetto Presidente è a conoscenza del funzionamento e delle problematiche afferenti al Patronato e che l’esposizione verso il Fondo patronati si è formato sotto precedenti gestioni; VISTO il curriculum vitae del dott. Vincenzo Merola; VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese in data 2 agosto 2023 dal dott. Vincenzo Merola ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi rispetto all’incarico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; TENUTO CONTO che non risultano cause di incompatibilità specifiche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022 recante “Nomina dei Sottosegretari di Stato” ed in particolare la nomina del sen. Claudio Durigon a Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali; VISTO il decreto ministeriale 21 novembre 2022, n. 201, con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato sen. Claudio Durigon l’esecuzione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernente le competenze istituzionali relative, tra l’altro, alla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, nonché la vigilanza sugli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 DECRETA Articolo 1 (Scioglimento) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 1. Il Patronato “Associazione cristiana artigiani italiani” (ACAI), promosso dall’Associazione cristiana degli artigiani italiani – Centro Nazionale dell’Artigianato, è sciolto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 2 (Liquidatore) 1. Il dott. Vincenzo Merola, nato a XXX il XXX, C.F. XXX è nominato liquidatore del Patronato “Associazione cristiana artigiani italiani” (ACAI), ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001. 2. Il liquidatore applica alla procedura le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa in quanto compatibili e presenta al Ministero, report trimestrali sull’andamento della procedura di liquidazione e una dettagliata relazione sullo stato della stessa a cadenza semestrale. 3. Per lo svolgimento dell’attività liquidatoria, al predetto liquidatore spetta un compenso determinato nella misura del 5% sull’eventuale residuo attivo della liquidazione. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociale www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”, dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio di Roma, entro il termine di 60 giorni (sessanta giorni), decorrenti dalla notificazione del presente o comunque dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi giorni) decorrenti dal medesimo termine. Roma, 03 agosto 2023 Per il Ministro il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali f.to Claudio Durigon

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