Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 94/2019
Iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative e organizzazione di produttori. Chiarimenti
Riferimento normativo
Iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative e organizzazione di produttori. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 20/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 94
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative
e organizzazione di produttori. Chiarimenti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al corretto
inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola
unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori
che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse
dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali, di
cui all’articolo 2135 del codice civile. Si forniscono inoltre precisazioni in
merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze
operai agricoli.
INDICE:
1. Premessa
2. Il principio delle attività connesse
3. Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
4. Le cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240
5. Le società
6. Le organizzazioni di produttori
7. Precisazioni comuni
8. Le imprese non agricole
9. Variazione della classificazione
1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’Istituto dispone la classificazione dei
datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali. Per il settore dell’agricoltura, il criterio
previsto dal comma 1, lettera c), del citato articolo si sostanzia nello svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Pertanto, tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura
economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi,
organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività di cui all’articolo
2135, primo comma, del codice civile, sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie
dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativamente ai soggetti che svolgono, in
connessione o meno con l’attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la
conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti
agricoli.
Tali precisazioni si rendono necessarie in virtù dell’evoluzione organizzativa delle strutture
produttive che operano nel mercato agricolo e che non sempre hanno una definizione tale da
essere immediatamente riconoscibili quali soggetti da inquadrare nella previdenza agricola.
2. Il principio delle attività connesse
Il legislatore ha espressamente previsto, al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
che per attività connesse si intendono “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Relativamente alla prima parte dell’articolo 2135, terzo comma, non vi è dubbio che le attività
di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, esercitate dal medesimo imprenditore, siano da inquadrare nel sistema della
contribuzione agricola unificata. A tal proposito, si richiamano lecircolari n. 34 del 7 febbraio
2002 e n. 186 del 1 dicembre 2003.
Con riferimento alla seconda parte della norma richiamata, ossia alle attività “dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge”, l’Istituto, con la circolare n. 126/2009, nel ricondurre le suddette attività
nell’alveo delle attività connesse di servizi, ha individuato i requisiti soggettivi ed oggettivi
necessari ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura, definendo in maniera puntuale i
concetti di risorse, normalità e prevalenza.
Alle condizioni illustrate nella citata circolare, pertanto, anche lo svolgimento di tali ultime
attività, comporta correttamente l’inquadramento nel settore dell’agricoltura.
Nelle fattispecie definite nel citato terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile le attività
connesse sono svolte dallo stesso imprenditore, persona fisica o persona giuridica, che esercita
l’attività principale della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura.
In tali casi, pertanto, le attività connesse sono considerate agricole nel rispetto del criterio
della prevalenza, per cui le stesse attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e, nel
caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.
Tuttavia, nella definizione della connessione giuridica, sussistono ulteriori ipotesi in cui la
normativa di riferimento ha sancito l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo anche
a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo
svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura.
A tale riguardo si illustrano le successive fattispecie.
3. Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
La nozione di imprenditore agricolo è fornita dall’articolo 2135 del codice civile, così come
sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 228/2001.
Il successivo comma 2 del citato articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, inoltre, stabilisce che “si
considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del
codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo
del ciclo biologico”.
Dalla lettura della norma appare evidente che in tale caso la natura di imprenditore agricolo è
riferita esclusivamente alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi, la cui
compagine sociale è composta integralmente da imprenditori agricoli, ovvero soggetti già in
possesso della qualifica agricola in virtù del novellato articolo 2135 del codice civile, in quanto
svolgono l’attività di coltivazione, di selvicoltura e allevamento di animali.
In tale fattispecie l’inquadramento previdenziale nel settore dell’agricoltura ricorre in tutti i casi
in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo
2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Non è
richiesto, quindi, che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui
all’articolo 2135, primo e secondo comma, del codice civile, ma è necessario che l’intera
compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli.
È evidente, in tali casi, che i soci, in quanto produttori agricoli, devono avere l’iscrizione alla
gestione previdenziale agricola per l’attività principale esercitata, con conseguente obbligo di
denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l’iscrizione alla gestione
autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP, ove ne ricorrano i requisiti.
Giova rilevare, per completezza, che le parole “terzo comma” sono state introdotte, al comma
2 dell’articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, dall’articolo 1, comma 8-ter, della legge 3 agosto 2017,
n. 123, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.
A seguito della modifica del citato comma 2, per esplicito richiamo normativo, il riferimento
“allo svolgimento delle attività” è, attualmente, rivolto alle attività di manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto
prodotti agricoli, svincolato da qualsiasi attività agricola principale, nonché alle attività
connesse di servizi fornite direttamente ai soci.
Pertanto, ricorrendo la condizione che tutti i soci delle cooperative e dei loro consorzi rivestano
la qualifica di imprenditori agricoli, le cooperative devono ritenersi inquadrabili nel settore
dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
4. Le cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n.
240
Rimane distinta la fattispecie delle cooperative ai sensi della legge n. 240/1984, che all’articolo
1 dispone che “ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli
assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione
dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori
dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed
in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in
quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e
commercializzata”.
Il successivo articolo 2 precisa, inoltre, che “qualora non si verifichi la condizione di cui
all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso,
sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.”
Si tratta, essenzialmente, di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei
relativi settori previdenziali e che, solo in presenza di quanto stabilito dal citato articolo 2, sono
inquadrate nel settore dell’agricoltura.
Ricorre quindi l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura quando l’attività di
trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su
prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.
Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale
devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione
previdenziale.
Giova precisare che, diversamente dalle cooperative di imprenditori agricoli di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.lgs n. 228/2001, che, per espressa previsione di legge, oltre a svolgere le
attività prevalentemente con i prodotti dei soci, possono anche fornire agli stessi beni e servizi
diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (cfr. precedente paragrafo 3), per le
cooperative di trasformazione in argomento l’attività connessa di servizi non è invece
menzionata nelle disposizioni di cui alla legge n. 240/1984.
Ricorrendone i presupposti e alle condizioni sopra precisate, le cooperative di cui alla legge n.
240/1984 sono inquadrate nel settore dell’agricoltura. Tuttavia, nei confronti delle medesime,
limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell’industria.
5. Le società
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano
imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da
imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti
dai soci.
Fatta eccezione per le società per azioni, anche per le società opera il riconoscimento della
qualifica di imprenditore agricolo alle condizioni di cui al comma 1094 del citato articolo di
legge.
Ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura occorre quindi che la società sia costituita
da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci
stessi.
La norma appare assimilabile alla disposizione prevista per le cooperative di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.lgs n. 228/2001, per cui, ricorrendo la condizione che tutti i soci della società
rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le attività connesse di servizi (cfr. la circolare n.
126/2009),intendendosi per tali anche quelle prestazionidirette alla fornitura di beni e servizi
rese a favore dei soci imprenditori agricoli, sono da ricondurre al principio generale della
connessione di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.
Pertanto, in tali ipotesi, le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e
tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
6. Le organizzazioni di produttori
Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, si rammenta che la fattispecie è
disciplinata dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che all’articolo 3, rubricato
“Requisiti delle organizzazioni di produttori agricoli”, stabilisce che le organizzazioni di
produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a. società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il
cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai
medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
b. società cooperative agricole e loro consorzi;
c. società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori
agricoli o loro forme societarie.
L’organizzazione deve quindi assumere una delle forme giuridiche di cui all’articolo 3, lett. a),
b) e c), del D.lgs n. 102/2005 e soprattutto deve essere costituita tra soggetti in possesso
della qualifica di imprenditore agricolo.
È previsto, a tale riguardo, che la compagine sociale dell’organizzazione di produttori possa
essere integrata con soggetti che non siano imprenditori agricoli, nei limiti e alle condizioni
stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28 agosto 2014,
n. 9084.
Il citato decreto ministeriale, all’articolo 7, prevede che una persona fisica o giuridica che non
sia un produttore può aderire ad una organizzazione di produttori, nel rispetto delle condizioni
di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 153 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.
In merito si precisa che le organizzazioni di produttori sono sottoposte al procedimento di
riconoscimento giuridico, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs n. 102/2005, che attribuisce tale
funzione alle Regioni.
Per espressa disposizione dell’articolo 4, comma 2, del D.lgs n. 102/2005, il riconoscimento
delle organizzazioni di produttori è comunicato dalle Regioni tramite il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) all’Albo Nazionale delle organizzazioni di produttori. L’iscrizione delle
organizzazioni di produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alla funzione di certificazione
anagrafica e alle funzioni previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del
codice civile, relativa alla opponibilità ai terzi dell’atto registrato.
Ai fini dell’inquadramento previdenziale degli organismi in parola, si deve considerare che le
organizzazioni di produttori hanno come scopo principale, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n.
102/2005, la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.
Pertanto, l’iscrizione nella gestione agricola dei soggetti giuridici in questione non può essere
risolta se non ricorrendo alla normativa generale di riferimento di cui all’articolo 2135 del
codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 228/2001.
L’articolo 1, comma 2, del citato decreto, come sopra illustrato, prevede che “si considerano
imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano
per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo
biologico”.
Alla luce delle norme in esame, le attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma,
del codice civile, danno luogo all’inquadramento nel settore agricolo se svolte da
un’organizzazione di produttori agricoli costituiti in una delle forme giuridiche previste dalla
citata normativa.
7. Precisazioni comuni
In tutte le tipologie di imprese esaminate ai precedenti paragrafi da 1 a 6 della presente
circolare, si tratta, come è evidente, di realtà produttive che effettuano parte delle fasi del
processo produttivo aziendale, quali le cosiddette attività connesse e quelle di servizi destinati
ai soci.
Al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in questione, nel rispetto degli
ambiti di attività dell’impresa agricola, occorre tenere presente che le attività di cui sopra
devono essere esercitate nella dimensione tipica dell’impresa.
Pertanto, affinché possa riconoscersi la natura di imprenditore agricolo con riferimento alle
attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, è necessario che la
manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione
dei prodotti conferiti dai soci, cosi come i servizi rivolti ai soci, siano svolti direttamente dalla
cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli
operai occupati.
Si esclude invece l’inquadramento nel settore dell’agricoltura per le società o società
cooperative che, al di fuori dell’ambito organizzativo e operativo dell’impresa, si limitano ad
assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci, peraltro potendo configurarsi
in questi casi la violazione della normativa sul distacco di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed in materia di somministrazione di manodopera.
8. Le imprese non agricole
Le imprese individuali e le diverse tipologie di società sopra esaminate sono qualificate,
ricorrendone i requisiti, come imprese agricole e come tali sono classificate ai fini previdenziali.
Esiste altresì una specifica casistica di imprese che, pur non rivestendo, per la natura
dell’attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie
dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati
come lavoratori agricoli dipendenti.
Il riferimento è alle fattispecie disciplinate dall’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92,
modificata con decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ampiamente trattate nella circolare
n. 126/2009, alla quale si rinvia per ogni utile approfondimento.
Si ribadisce, al riguardo, che si tratta di imprese che operano in settori economici, commercio
o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell’impresa, una
o più attività tassativamente elencate nel citato articolo 6, quali la raccolta di prodotti agricoli
e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale.
Gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.
Va precisato, in merito, che l’elencazione delle attività è tassativa e che gli effetti della norma
richiamata non sono riconducibili ad attività diverse da quelle ivi previste.
A titolo esemplificativo, è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo
produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte
da imprese non agricole, diano luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola; questi
ultimi devono quindi essere assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base
all’inquadramento aziendale (commercio o servizi).
Nei casi suddetti, che non ricadono nell’ambito di applicazione del citato articolo 6, la richiesta
di iscrizione nel settore agricolo, tramite la presentazione della DA, deve essere rigettata e
oggetto di segnalazione all’Area manageriale Flussi contributivi per gli adempimenti e gli
accertamenti di competenza.
Infatti, l’articolo 6 della legge n. 92/1979 fa espresso riferimento ad imprese non agricole, per
cui si deve trattare di aziende che svolgono un’attività economica diversa da quella agricola,
con inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in diverso settore, come ad esempio
nel settore commercio o servizi, con relativa posizione contributiva.
Come già precisato nella citata circolare n. 126/2009, si rammenta inoltre che le imprese non
agricole, commerciali o di servizi, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola ai
sensi del citato articolo 6, spesso operano in virtù di un contratto di appalto.
A tale riguardo va chiarito che, ai fini previdenziali che qui rilevano, l’impresa deve essere
dotata di un’effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e
organizzazione, tanto da potersi configurare l’ipotesi del c.d. appalto genuino.
In mancanza di un’effettiva struttura imprenditoriale e dell’inquadramento previdenziale
dell’azienda in altro settore diverso da quello agricolo, si configura l’ipotesi di assunzione di
lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici, attraverso il meccanismo
dell’appalto di servizio o altri similari, integrando la fattispecie della mera somministrazione di
manodopera.
Per quanto sopra, non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori addetti alle attività di
cui al richiamato articolo 6, dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività
caratterizzate dall’esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo
produttivo, avulse da un’impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi.
In tale ottica l’esclusione riguarda non solo le attività sopra citate della potatura e della
semina, escluse per mancanza del requisito oggettivo del tipo di attività elencato dalla norma,
ma anche la raccolta o i lavori di forestazione, se effettuati al di fuori della condizione
soggettiva di un’impresa, commerciale o di servizi, titolare di posizione contributiva nel relativo
settore di appartenenza.
In situazioni di questo tipo, in mancanza di un’impresa di cui all’articolo 2135 del codice civile
o in assenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 6 della legge n. 92/1979, si
configurano le fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera.
9. Variazione della classificazione
Sono soggette a riclassificazione le aziende inquadrate impropriamente nel settore
dell’agricoltura, in quanto l’inquadramento non è stato effettuato in conformità ai vigenti
criteri.
La variazione della classificazione avviene con provvedimento adottato d’ufficio dalla Struttura
territoriale, adeguatamente motivato e notificato all’azienda, oppure a richiesta dell’azienda
stessa.
Quanto agli effetti e alla decorrenza della nuova classificazione, si rammenta che trova
applicazione l’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, illustrato con la circolare
n. 263/1995 e con il messaggio n. 16636/2008, ai quali si rinvia per ogni opportuna
valutazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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