Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 94/2025
Contribuzione in agricoltura. Contratto di soccida. Implicazioni sulla gestione contributiva delle parti contrattuali datrici di lavoro
Riferimento normativo
Contribuzione in agricoltura. Contratto di soccida. Implicazioni sulla gestione contributiva delle parti contrattuali datrici di lavoro
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 21/05/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 94
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Contratto di soccida. Implicazioni sulla
gestione contributiva delle parti contrattuali datrici di lavoro
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativamente agli effetti
previdenziali dell’esecuzione del contratto di soccida.
INDICE
1. Premessa
2. Le diverse tipologie di soccida
2.1 La soccida monetizzata
3. Possibili effetti di natura previdenziale conseguenti all’utilizzo del contratto di soccida
1. Premessa
La soccida, di cui agli articoli 2170 e seguenti del codice civile, è uno strumento negoziale in
uso nel settore agricolo, volto all’esercizio in comune dell’attività di allevamento, attraverso la
combinazione del capitale e del lavoro, al fine di valorizzare le specifiche caratteristiche
produttive delle imprese zootecniche e incrementare la produzione del bestiame[1] e dei
prodotti derivati.
Il suo utilizzo ha subito nel tempo una notevole diffusione, essendo impiegato anche
nell’ambito delle intese di filiera e dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e seguenti del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
In tale contesto, la soccida costituisce uno schema contrattuale ricorrente che regola i rapporti
di approvvigionamento tra gli allevatori e gli imprenditori non agricoli che svolgono a valle
attività industriali o commerciali i quali, in veste di soccidanti, non forniscono solo
all’allevatore-soccidario gli animali da allevare, ma anche i mangimi e tutti i servizi necessari
affinché il prodotto finale corrisponda agli standard previsti dall’industria per la successiva
macellazione, trasformazione e vendita al dettaglio delle carni tramite i canali della grande
distribuzione organizzata.
L’utilizzo della soccida comporta la gestione di aspetti che hanno importanti riflessi sia sul piano
tributario che su quello previdenziale e dai quali sono scaturiti contenziosi con l’Agenzia delle
Entrate e l’INPS.
Tanto premesso, anche al fine di deflazionare il contenzioso previdenziale in essere e di
prevenire ulteriori controversie, con la presente circolare si forniscono istruzioni volte a
inquadrare gli effetti sul piano previdenziale e nei confronti delle parti contrattuali datrici di
lavoro dell’esecuzione del contratto di soccida nell’economia delle imprese zootecniche e delle
imprese di trasformazione a valle della filiera.
2. Le diverse tipologie di soccida
Prima di esaminare nel dettaglio i riflessi contributivi dell’utilizzo della soccida, di seguito si
descrivono brevemente le varie forme contrattuali che la medesima può assumere.
L’articolo 2170 del codice civile stabilisce che: “Nella soccida il soccidante e il soccidario si
associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio
delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili
che ne derivano. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior
valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto”.
L’incremento della consistenza degli animali, ovvero l’accrescimento realizzato alla fine del ciclo
di allevamento, si divide tra le parti (come per i prodotti, gli utili e le spese) secondo le
proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi.
La soccida è, quindi, un contratto associativo nel quale il soggetto che dispone di capitali (il
soccidante) si accorda con il soggetto che dispone invece delle competenze tecniche e delle
strutture produttive, in particolare di impianti di allevamento, di attrezzature e di forza lavoro
(il soccidario), al fine della produzione del bestiame e dei suoi derivati.
Nella disciplina codicistica sono previste tre tipologie di soccida:
- la soccida semplice (cfr. l’art. 2171 c.c.[2]);
- la soccida parziaria (cfr. l’art. 2182 c.c.[3]);
- la soccida con conferimento di pascolo (cfr. l’art. 2186 c.c.[4]).
I tre tipi di soccida si differenziano per lo più per la configurazione dei conferimenti, in quanto
nella soccida semplice il bestiame è apportato solamente dal soccidante (senza che vi sia il
trasferimento della proprietà al soccidario), mentre nella soccida parziaria il bestiame è
conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute; il bestiame in questo caso
diventa un insieme di beni in comproprietà proporzionata ai rispettivi apporti (cfr. l’art. 2182
c.c.).
Nella soccida con conferimento di pascolo (convertita ai sensi dell’art. 25 della legge 3 maggio
1982, n. 203, in affitto di fondo rustico), che non ha natura di contratto associativo, bensì di
contratto di scambio, il soccidario apporta il bestiame e ha la direzione dell’impresa, mentre il
soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
Si precisa che le disposizioni civilistiche hanno per lo più natura dispositiva, lasciando
all’autonomia delle parti la possibilità di concordare le clausole contrattuali più adatte alle loro
esigenze, per cui nella realtà operativa sono da tempo emersi schemi contrattuali che si
discostano da quelli tipizzati nel codice civile.
2.1. La soccida monetizzata
Una variante contrattuale particolarmente diffusa nelle filiere di produzione zootecnica è la
soccida monetizzata che, a differenza della forma tipica di soccida semplice o parziaria, non
prevede la divisione in natura degli animali al termine del ciclo di allevamento, bensì
l’acquisizione da parte del soccidante dell’intero accrescimento (previa la sua valutazione
economica calcolata come la differenza tra il valore iniziale del bestiame conferito e quello
risultante alla fine del ciclo) contro la liquidazione in denaro della quota spettante al soccidario.
In sostanza, il soccidante acquisisce la totalità dell’accrescimento nel suo ciclo produttivo come
materia prima da destinare al processo aziendale di trasformazione, o come merce che rivende
direttamente a terzi per poi corrispondere parte del ricavato al soccidario, nella misura
previamente concordata.
In merito all’interpretazione della natura giuridica del passaggio fisico degli animali tra le parti
contrattuali nella fase costitutiva ed estintiva del contratto di soccida, si rinvia a quanto
affermato nella prassi del Ministero delle Finanze (cfr. la circolare n. 32, parte VII, del 27 aprile
1973 e la circolare n. 48 del 9 febbraio 1995) e a quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate
nella risposta all’istanza di interpello n. 134/2024, che confermando la citata prassi e, in
particolare le conclusioni della circolare n. 32/1973, riafferma quanto segue:
- il conferimento (all’inizio del ciclo) e il prelevamento (al termine del ciclo) degli animali
non costituiscono atti traslativi della proprietà;
- la divisione dell'accrescimento è “un atto dichiarativo dell'acquisto originario degli stessi,
che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del
contratto di soccida”.
Nella medesima risposta all’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che:
“Nella soccida monetizzata, le parti si accordano per la liquidazione forfetizzata e in denaro
della quota di accrescimento spettante al soccidario, sicché non avviene la previa
individuazione, determinazione e divisione dell'accrescimento tra soccidante e soccidario. Il
soccidante preleva l'intero accrescimento, lo vende a terzi e provvede a corrispondere parte del
ricavato al soccidario, nella misura previamente concordata […]”.
Quindi, mancando il momento della divisione dell’accrescimento, non avviene in capo al
soccidario l’acquisto a titolo originario della propria quota. Pertanto, nell’ipotesi in cui sia il
soccidante a vendere l'intero accrescimento non si realizza un passaggio di proprietà della
quota dal soccidario al soccidante, ed essendo il soccidante il solo venditore degli animali
allevati, la somma in denaro spettante al soccidario è corrisposta dal soccidante a titolo
assegnazione della quota-parte del ricavato dalla vendita dell’accrescimento.
3. Possibili effetti di natura previdenziale conseguenti all’utilizzo del contratto di
soccida
Come anticipato in premessa, la prassi applicativa della soccida ha determinato contenziosi sia
con l’Agenzia delle Entrate che con l’INPS.
Con riferimento alle questioni previdenziali connesse all’utilizzo della soccida, il contenzioso si è
incentrato in particolare sulla:
- legittimità della variazione di inquadramento (dalla Gestione contributiva agricola alla
Gestione DM) conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante a seguito
del venire meno della condizione della prevalenza dell’origine interna all’azienda dei prodotti
utilizzati per lo svolgimento delle attività connesse;
- sussistenza delle condizioni per usufruire, da parte delle cooperative e dei relativi
consorzi di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, che si riforniscono di bestiame
da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate, delle riduzioni contributive di cui al
comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67[5].
Il requisito della prevalenza, a cui si riconnette l’agrarietà dell’impresa (previsto sia dal terzo
comma dell’art. 2135 c.c.[6] che dal comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228[7]), o l’iscrivibilità alla gestione contributiva agricola della cooperativa o dei
consorzi di cooperative di cui all’articolo 2 della legge n. 240/1984[8], si basa sulla
preponderanza dei prodotti utilizzati per le attività connesse, che devono provenire in maggiore
parte dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali da parte
dell’imprenditore agricolo e dei soci (nel caso delle cooperative o dei consorzi di cooperative),
rispetto alla quota acquistata dal mercato. Il venire meno di tale condizione si ripercuote
negativamente sulla qualifica di imprenditore agricolo, con il consequenziale venire meno della
sua iscrivibilità alla Gestione contributiva agricola, e nel caso delle imprese cooperative di cui
all’articolo 2 della legge n. 240/1984, con identiche conseguenze in tema di inquadramento
contributivo[9].
Nel corso di alcuni controlli, gli ispettori dell’INPS hanno infatti rilevato che l’acquisizione degli
animali allevati mediante soccida si risolveva in un mero atto commerciale di acquisto dal
mercato (cfr. l’art. 2195 c.c.), anziché nell’acquisizione di materia prima derivante
dall’allevamento condotto in forma associata, facendo venire meno, in alcuni casi, il requisito
della prevalenza, o determinando il venire meno delle condizioni per la corretta attribuzione
delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative di cui all’articolo 2 della legge n. 240/1984
per i conferimenti dei soci operanti nelle zone montane e svantaggiate (in particolare, per
usufruire del beneficio in parola è altresì necessario che il bestiame conferito sia stato
personalmente allevato dal socio; sono pertanto esclusi dal computo delle agevolazioni tutti gli
animali che derivano da acquisti sul mercato da parte dei soci e successivamente conferiti alle
cooperative).
Conseguentemente, si precisa che per valutare la sussistenza di un possibile impatto derivante
dall’esecuzione di un contratto di soccida semplice o parziaria[10] sul requisito della prevalenza
del datore di lavoro agricolo (che, come sopra precisato, può essere sia un’impresa agricola di
cui all’art. 2135 c.c. sia un’impresa commerciale iscritta alla Gestione contributiva agricola ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 240/1984) occorre avere riguardo al concreto comportamento
dei contraenti nel dare esecuzione al contratto, al fine di stabilire se l’acquisizione materiale del
bestiame possa essere considerata di provenienza aziendale o acquistata dal mercato.
In particolare, se nella realtà operativa le parti si conformano allo schema tipico stabilito dal
combinato disposto degli articoli 2181[11] e 2178[12] e dall’articolo 2184[13] del codice civile,
non si ha alcun acquisto dal mercato, in quanto sia il soccidante che il soccidario tornano
rispettivamente in possesso della consistenza del bestiame inizialmente conferita, mentre
l’approvvigionamento scaturito dalla divisione in natura, secondo le proporzioni concordate
della produzione aggiuntiva conseguita alla conclusione del contratto di soccida (o alla fine dei
cicli di allevamento ricompresi nel corso della sua durata), non rappresenta un acquisto dal
mercato, in quanto derivante dall’esercizio associato dell’attività di allevamento[14].
In tali casi non occorre effettuare alcuna valutazione circa il rispetto della condizione di
prevalenza con riguardo all’acquisizione di tale produzione da parte del soccidante e del
soccidario, poiché la stessa deve essere considerata realizzata nell’ambito dei rispettivi cicli
aziendali di produzione.
Il medesimo principio deve essere applicato con riferimento all’attribuibilità alla cooperativa-
soccidante di cui all’articolo 2 della legge n. 240/1984 delle riduzioni contributive per zone
montane e svantaggiate con riferimento a quella parte di bestiame acquisita dopo la divisione
dell’accrescimento effettuato in base alle proporzioni concordate nel contratto di soccida.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso della soccida monetizzata, l’acquisizione da parte del
soccidante degli animali spettanti al soccidario quale quota dell’accrescimento conseguito non
deve essere considerato acquisto sul mercato e quindi:
- è irrilevante al fine della valutazione della sussistenza o permanenza del requisito di
prevalenza;
- non fa venire meno l’attribuibilità alla cooperativa di cui all’articolo 2 della legge n.
240/1984 delle riduzioni per zone montane e svantaggiate con riferimento alla parte del
bestiame che non è stato oggetto di successiva rivendita[15].
Tanto rappresentato, le Strutture territoriali dell’Istituto avranno cura di riesaminare i
contenziosi in essere in materia di soccida alla luce dei principi sopra delineati procedendo in
autotutela, a seconda dei casi, all’annullamento o alla riforma dei provvedimenti di
inquadramento o di recupero dei benefici illegittimi.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Per bestiame, ai fini della presente circolare, si intende l’insieme degli animali allevati nelle
aziende agricole, ossia bestiame grosso (bovini, equini, ecc.), bestiame minuto (ovini, caprini,
suini) e bestiame da cortile (conigli, volatili, ecc.).
[2] Articolo 2171 del codice civile: “Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal
soccidante. La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al
soccidario. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del
bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il
prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181”.
[3] Articolo 2182 del codice civile: “Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i
contraenti nelle proporzioni convenute. Essi divengono comproprietari del bestiame in
proporzione del rispettivo conferimento”.
[4] Articolo 2186 del codice civile: “Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è
conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. In tal caso il
soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione. Si
osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la
soccida semplice”.
[5] Articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: “Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei
contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e
relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non
operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto
coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di
cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e
successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali
versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione”.
[6] Articolo 2135, terzo comma, del codice civile: “Si intendono comunque connesse le attività,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
[7] Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001: “Si considerano imprenditori
agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico”.
[8] Articolo 1 della legge n. 240/1984: “Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni
sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci
ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono
inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività
ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti
agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata,
manipolata e commercializzata”. Articolo 2, comma primo, della medesima legge: “Qualora non
si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi,
menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore
dell'agricoltura”.
[9] Invero, un altro caso da considerare come ipotesi di perdita del requisito di agrarietà nel
caso di approvvigionamento mediante soccida è quella di cui al comma 1094 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Si considerano imprenditori agricoli le società di
persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano
esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le
società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il
coefficiente di redditività del 25 per cento”. In questo caso la condizione che assicura
l’agrarietà dell’impresa non è la prevalenza, ma l’esclusività della provenienza dai soci dei
prodotti utilizzati nel ciclo produttivo.
[10] Con riferimento alla soccida con conferimento di pascolo si precisa che, data la sua natura
di contratto di scambio, il passaggio di bestiame dal soccidario al soccidante deve essere
considerato acquisto dal mercato.
[11] Articolo 2181 del codice civile: “Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima
del bestiame. Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto
riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla
consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma
dell'articolo 2178. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante
prende quelli che rimangono”.
[12] Articolo 2178 del codice civile: “Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono
tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi. È nullo il patto per il
quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel
guadagno”.
[13] Articolo 2184 del codice civile: “Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine
del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o
dagli usi”.
[14] Nel caso la divisione in natura non corrisponda alle proporzioni concordate, la parte
eccedente la quota di pertinenza rappresenta invece, a tutti gli effetti, un acquisto dal mercato.
[15] Un ulteriore requisito affinché le cooperative di cui all’articolo 2 della legge n. 240/1984,
che “trasformano, manipolano e commercializzano”, possano usufruire delle riduzioni di cui al
comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 67/1988 consiste nella effettiva trasformazione del
prodotto ricevuto in conferimento dai soci localizzati nelle zone montane o svantaggiate. La
logica alla base del trasferimento delle agevolazioni si basa infatti sul trasferimento del
fabbisogno di lavoro di trasformazione potenzialmente incorporato nei beni conferiti dai soci
della cooperativa. Pertanto, la parte di prodotto che, benché coltivata o allevata dal socio, sia
conferita alla cooperativa al solo scopo della rivendita, non può conseguentemente comportare
l’attribuzione di alcuna riduzione contributiva.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 94/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Altre normative del 2025
IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs…
Interpello AdE 192
L’interpello è stato rettificato con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025
Interpello AdE 308
Rettifica la risposta n. 81 pubblicata il 25 marzo 2025
Interpello AdE 81
Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per …
Interpello AdE 39
Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui…
Provvedimento AdE S.N.