Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 97/2019

Sistema EESSI - Electronic Exchange Social Security Information. Avvio dello scambio telematico di informazioni tra Istituzioni UE. Prime indicazioni organizzative

Pubblicato: 27/06/2019 In vigore dal: 27/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Sistema EESSI - Electronic Exchange Social Security Information. Avvio dello scambio telematico di informazioni tra Istituzioni UE. Prime indicazioni organizzative

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Direzione Centrale Risorse Umane Direzione Servizi agli Utenti Roma, 28/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 97 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.6 OGGETTO: Sistema EESSI - Electronic Exchange Social Security Information. Avvio dello scambio telematico di informazioni tra Istituzioni UE. Prime indicazioni organizzative SOMMARIO: In attuazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, a far data dal 3 luglio 2019 diventerà operativo il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange Social Security Information) per lo scambio telematico dei dati tra Istituzioni previdenziali europee. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni organizzative volte ad assicurare il corretto presidio della gestione, per via telematica, degli scambi di dati e informazioni tra l’INPS e le Istituzioni degli altri Stati che applicano la normativa comunitaria (Stati Ue, Stati SEE e Svizzera). INDICE 1. Premessa 2. Sistema EESSI (Electronic Exchange Social Security Information) 3. Presidio del sistema EESSI 3.1 Settore Pensioni 3.2 Settore Ammortizzatori sociali (Disoccupazione, Prestazioni familiari, Malattia e Maternità). Rilascio documenti portatili U1-U2 3.3 Settore Entrate (trattazione dei flussi relativi al settore legislazione applicabile. Rilascio documento portatile A1) 3.4 Settore Recuperi contributi e prestazioni indebite 4. Valorizzazione delle attività 5. Aspetti tecnico-procedurali 6. Trattamento dei dati 7. Deroghe 8. Contatti e caselle di supporto 1. Premessa Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che hanno sostituito, rispettivamente, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72. I regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano ai ventotto Stati dell’Unione europea, cui si aggiungono i tre Stati dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e la Svizzera. In quanto Stato membro dell’Unione europea, l’Italia applica la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale nei rapporti con gli Stati sopra citati. I regolamenti UE contengono disposizioni in particolare in materia di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche, legislazione applicabile, distacchi e recuperi di contributi e prestazioni indebite, ciascuno dei quali è identificato come un distinto settore di applicazione della previdenza sociale (social security). Ne consegue che le attività dell’Istituto legate all’applicazione della normativa citata interessano in modo trasversale i processi primari gestiti nell’ambito delle tre Direzioni centrali di prodotto: Pensioni, Ammortizzatori sociali ed Entrate e recupero crediti. In attuazione dei citati regolamenti, a far data dal 3 luglio 2019, lo scambio d’informazioni e dati tra Istituzioni europee di sicurezza sociale, per pratiche relative a lavoratori o pensionati, potrà avvenire per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange Social Security Information). 2. Sistema EESSI (Electronic Exchange Social Security Information) Con l’entrata in vigore del sistema europeo EESSI, gli Stati c.d. EESSI ready dovranno utilizzare, per lo scambio di dati e informazioni, i Business Use Cases (BUC) approvati dalla Commissione Amministrativa e realizzati tramite scambio di Structured Electronic Document (SED). A tal proposito, si precisa che uno Stato membro è considerato EESSI ready per un determinato BUC, quando tutte le Istituzioni competenti sono pronte a scambiarlo telematicamente (cfr. il successivo paragrafo 7). Nel nuovo sistema EESSI ogni processo amministrativo prevede le seguenti due categorie di partecipanti: case owner (titolare – proprietario del caso); counterparty (controparte). Il case owner è l’Istituzione che avvia il processo di lavoro (BUC) tramite l’invio del primo SED previsto nel relativo BUC. Il counterparty è l’Istituzione destinataria del primo messaggio elettronico partecipante a quel processo di lavoro (BUC). Le domande sono inviate all’Istituzione “controparte” (counterparty) attraverso l’apertura di una sessione di lavoro (caso/pratica) riconducibile ad uno specifico BUC, che, al suo interno, può contenere dei sotto-processi, suddivisi in ulteriori specifici BUC, relativi a informazioni/funzionalità trasversali a tutti i settori, per questo denominati Horizontal, Administrative e Miscellaneous (Allegato n. 1). I documenti ufficiali di EESSI indicano, per ciascun tipo di BUC, quali SED possono essere inviati in base al flusso d’informazioni che descrivono, quale Istituzione deve emetterli, quanti sotto-processi possono essere attivati, ecc. A partire dal 3 luglio 2019, tutti gli scambi di dati tra Istituzioni europee di sicurezza sociale avverranno attraverso il sistema EESSI, utilizzando i BUC e SED sopra indicati. Sulla base del settore o del relativo BUC, le pratiche in questione dovranno essere gestite mediante la piattaforma RINA, fornita dalla Commissione europea, e resa disponibile nel sito intranet dell’Istituto o con applicazioni nazionali debitamente modificate o sviluppate ad hoc. Gli applicativi previsti per lo scambio, attraverso il collegamento con la banca dati europea c.d. “Institution Repository (IR)”, permetteranno all’operatore di individuare l’Istituzione destinataria competente. Al fine di garantire l’operatività del sistema EESSI sono stati predisposti appositi programmi di formazione del personale coinvolto, in parte già effettuati, e definito un assetto organizzativo a supporto, come di seguito descritto. 3. Presidio del sistema EESSI Le attività dell’Istituto legate all’applicazione della normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, interessano in modo trasversale i processi istituzionali, riguardando i settori Pensioni, Ammortizzatori Sociali ed Entrate, nonché il settore Recuperi contributi e prestazioni indebite. Di seguito si forniscono, con riferimento ai suddetti settori, le prime indicazioni organizzative volte ad assicurare il corretto presidio della gestione, per via telematica, degli scambi di dati e informazioni tra l’INPS e le Istituzioni degli altri Stati coinvolti nel sistema EESSI in materia di sicurezza sociale. 3.1 Settore Pensioni Per i casi in cui l’Istituto è “controparte”, si conferma l’attuale organizzazione in Poli territoriali specializzati per i residenti all’estero, competenti per le istanze dei residenti all’estero provenienti da Istituzioni di Stati membri dell’Unione europea, SEE e Svizzera (cfr. la circolare n. 100/2003 come successivamente modificata ed integrata dalle circolari e dai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto). Per le istanze provenienti dai residenti in Italia, per i quali l’Istituto è “titolare-proprietario del caso”, l’operatività rimane affidata ai Poli territoriali specializzati per i residenti in Italia, laddove costituiti, o in alternativa alle Strutture territoriali che già attualmente gestiscono le pensioni in regime comunitario. Ad ogni modo, le Direzioni regionali (DR) e di coordinamento metropolitano (DCM) potranno proporre alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi (DCOSI) e alla Direzione centrale Pensioni (DCP), a numero invariato di posizioni organizzative, di polarizzare ulteriormente, in ambito regionale o interregionale, la gestione delle domande dei residenti in Italia, anche attraverso l’eventuale ampliamento delle competenze dei Poli territoriali specializzati per i residenti all'estero. La DCOSI e la DCP verificheranno la coerenza della proposta organizzativa e, ciascuna per gli aspetti di competenza, procederà ai conseguenti adempimenti. Sia nei casi in cui l’Istituto è “controparte” che in quelli in cui è “titolare-proprietario del caso”, le pratiche saranno elaborate e scambiate con le Istituzioni degli Stati coinvolti in EESSI, nell’ambito del rispettivo BUC, con l’applicativo nazionale National Application per le Convenzioni Internazionali (NACI), in corso di realizzazione. Fino alla realizzazione di tale applicativo, le Strutture territoriali competenti dovranno utilizzare, con le Istituzioni degli Stati che sono pronti a scambiare elettronicamente i dati (c.d. EESSI ready), la piattaforma RINA messa a disposizione dalla Commissione europea e resa disponibile nella intranet dell’Istituto. Nell’Allegato n. 2 sono indicati i BUC della serie P (Pensioni), per i quali l’Istituto può essere sia “titolare-proprietario del caso” che “controparte”. 3.2 Settore Ammortizzatori sociali (Disoccupazione, Prestazioni familiari, Malattia e Maternità). Rilascio documenti portatili U1-U2 Per quanto concerne il settore degli Ammortizzatori sociali, con l’avvio del sistema EESSI, lo scambio elettronico di dati e informazioni è assicurato dall’accentramento a livello regionale/di coordinamento metropolitano delle specifiche attività. Il nuovo assetto organizzativo si rende necessario per ottimizzare i nuovi flussi di lavoro, atteso che la gestione cartacea delle richieste (generiche, formulari serie E e Paper SED), presidiata finora da tutte le Strutture territoriali, per la generica diffusione sul territorio e per i volumi ancora non molto consistenti, oltre alla carenza di risorse dedicate, non ha consentito la customizzazione dei prodotti e la formazione di competenze specialistiche. Con l’avvio di EESSI, nelle more dello sviluppo di applicazioni nazionali specifiche, per lo scambio di dati e informazioni sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma RINA, attraverso la quale gli operatori addetti potranno rispondere alle domande di servizio ricevute dall’estero o inviarne di nuove. Pertanto, le DR e le DCM saranno configurate quali “Istituzione competente” rispetto agli Stati interessati e cureranno, per ogni Struttura territoriale della regione/area metropolitana di riferimento, le specifiche interlocuzioni EESSI di competenza delle suddette Strutture, sia come “counterparty” che come “case owner”, nell’ambito di uno o più team della funzione manageriale “Ammortizzatori sociali”, individuati in base al settore di competenza. A tale riguardo le DR e le DCM avranno cura di comunicare alla DCOSI e alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali (DCAS), per gli adempimenti di competenza, i team allo scopo individuati. I team in questione, che dovranno avere risorse adeguate a fronteggiare il carico di lavoro, cureranno per tutte le Strutture territoriali della regione/area metropolitana di riferimento l’attività di colloquio telematico per lo scambio, sia in entrata che in uscita, con le Istituzioni degli altri 31 Stati coinvolti nel sistema EESSI, di informazioni e dati relativi alla gestione delle domande, inclusa la compilazione dei SED all’interno dei BUC. Per quanto riguarda le prestazioni in argomento, tenuto conto degli adempimenti e delle fasi di lavorazione previste nei casi in cui debba essere applicata la normativa UE, le Strutture territoriali continueranno a gestire le domande di prestazioni italiane fino alla liquidazione delle stesse (per le prestazioni di disoccupazione NASPI, prestazioni familiari, ecc.), demandando alle competenze regionali o metropolitane la fase di trattazione internazionale. L’interazione con le Istituzioni dei Paesi interessati, pertanto, sarà di esclusiva competenza della Struttura regionale/metropolitana, che accede alla piattaforma RINA. Resta fermo che le attività di rilascio della certificazione sulle prestazioni di disoccupazione (documenti portatili U1 e U2), non rientrando nel sistema EESSI, continueranno ad essere di competenza delle singole Strutture territoriali, che avranno cura di ricevere le richieste degli utenti e potranno avere supporto tecnico-amministrativo dai referenti del team regionale/ metropolitano dedicato. Nell’Allegato n. 3 sono indicati i BUC della serie U/F/S (settori Disoccupazione/Prestazioni Familiari/Malattia-Maternità), per i quali l’Istituto può essere sia “titolare-proprietario del caso” che “controparte”. 3.3 Settore Entrate (trattazione dei flussi relativi al settore Legislazione applicabile. Rilascio documento portatile A1) Le attività di rilascio della certificazione sulla legislazione applicabile (documento portatile A1), non rientrando nel sistema EESSI, continueranno ad essere di competenza delle Strutture territoriali all’interno della macro attività “Anagrafica e flussi” (cfr. la circolare n. 86 dell’11/06/2019). Per quanto riguarda, invece, la gestione degli scambi connessi ai BUC del settore Legislazione applicabile, le relative attività sono accentrate presso le DR e le DCM. In particolare, le DR, già sedi Polo per la gestione degli accordi di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. i messaggi n. 4547 del 8/2/2005 e n. 38623 del 24/11/2005), continueranno a trattare il flusso relativo al BUC LA _BUC _01 (eccezione art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004) e, inoltre, cureranno, per le Strutture dell’area regionale di competenza, le specifiche interlocuzioni EESSI, sia come “controparte” che come “titolare - proprietario del caso”, anche per gli altri flussi, di seguito descritti: LA _BUC _02: determinazione della legislazione applicabile (art. 13 del reg. (CE) n. 883/2004). Si ribadisce che, relativamente a questo flusso, il rilascio della certificazione sulla legislazione applicabile (documento portatile A1) rimane di competenza della Struttura territoriale; la DR tratterà in veste di Istituzione competente solo gli scambi con le Istituzioni estere; LA_BUC_03: notifica di informazioni rilevanti (Titolo II del reg. (CE) n. 883/2004); LA_BUC_06: richiesta di maggiori informazioni (Titolo II reg. (CE) n. 883/2004); LA BUC 04: notifica del distacco (art. 12 del reg. (CE) n. 883/2004); La BUC 05: notifica della legislazione applicabile (art. 11 del reg. (CE) n. 883/2004). Nello specifico, i Poli regionali, per conto delle Strutture territoriali dell’area regionale di competenza, cureranno la gestione di eventuali comunicazioni o richieste di maggiori informazioni (LA BUC 02 – LA BUC 03 – LA BUC 06) verso un’Istituzione estera, nonché la notifica dei distacchi/legislazione applicabile (LA BUC 04- LA BUC 05) mediante l’invio dei rispettivi SED (A009 e A010). In veste di “controparte”, inoltre, riceveranno le notifiche di distacco/legislazione applicabile provenienti dagli Stati di loro competenza (cfr. il messaggio n. 4992 del 12/12/2017). Le DR provvederanno a comunicare alla DCOSI e alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti (DCERC), per gli adempimenti di competenza, il team nell’ambito del quale è attivo il Polo per la gestione degli accordi di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004. Per quanto riguarda, invece, le regioni/aree metropolitane presso cui non sono costituiti i Poli per la trattazione degli accordi di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 (LA_BUC_01), le DR e le DCM agiranno in veste di Istituzione competente per gli scambi di informazioni previsti dai seguenti BUC: LA _BUC _02: determinazione della legislazione applicabile (art. 13 del reg. (CE) n. 883/2004). Relativamente a questo flusso il rilascio della certificazione sulla legislazione applicabile (documento portatile A1) rimane di competenza della Struttura territoriale; la DR/DCM tratterà in veste di Istituzione competente solo gli scambi con le Istituzioni estere; LA_BUC_03: notifica di informazioni rilevanti (Titolo II del reg. (CE) n. 883/2004); LA_BUC_06: richiesta di maggiori informazioni (Titolo II reg. (CE) n. 883/2004); LA BUC 04: notifica del distacco (art. 12 del reg. (CE) n. 883/2004); La BUC 05: notifica della legislazione applicabile (art. 11 del reg. (CE) n. 883/2004). In tale contesto, le DR e le DCM cureranno la gestione di eventuali comunicazioni o richieste di maggiori informazioni (LA BUC 02 – LA BUC 03 – LA BUC 06) verso un’Istituzione estera, provenienti dalle Strutture territoriali delle aree di competenza. Inoltre, per quanto riguarda i flussi LA BUC 04 e LA BUC 05, le predette Strutture provvederanno alla notifica dei distacchi/legislazione applicabile mediante l’invio dei relativi SED (A009 e A010). Le attività di collegamento EESSI si concentreranno, quale Istituzione competente, nell’ambito di uno dei team regionali e di coordinamento metropolitano della funzione manageriale “Entrate contributive, vigilanza documentale e ispettiva”. A tale riguardo le DR e le DCM avranno cura di comunicare alla DCOSI e alla DCERC, per gli adempimenti di competenza, il team allo scopo individuato, che dovrà avere risorse adeguate a fronteggiare il carico di lavoro. Gli scambi di informazioni fin qui descritti, nelle more dell’adeguamento delle procedure nazionali, avverranno attraverso la piattaforma RINA. Al riguardo, con specifico riferimento ai flussi di scambio previsti per i BUC LA BUC 04 e LA BUC 05, si fa presente che l’implementazione dell’applicazione nazionale è in una fase di avanzata realizzazione. Pertanto, le attività di scambio connesse ai predetti BUC saranno presidiate dalle Strutture citate (Poli regionali/DR/DCM) fino a quando non sarà completata l’implementazione della procedura nazionale, che gestirà in automatico sia la trasmissione che la ricezione dei SED di notifica (SED A009 notifica del distacco e SED A010 notifica della legislazione applicabile). Nell’Allegato n. 4 sono indicati i BUC della serie LA (settore Legislazione applicabile), nonché riepilogati i ruoli delle Strutture con riferimento alla gestione dello scambio dei dati in ambito EESSI. 3.4 Settore Recuperi contributi e prestazioni indebite La normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) prevede una disciplina specifica per il settore Recuperi contributi e prestazioni indebite. Nell’ambito del sistema EESSI sono previsti quindi anche i “BUC - Recovery” con i SED della serie R, che riguardano, in particolare, l’assistenza reciproca tra le Istituzioni per il recupero di prestazioni indebite pensionistiche e non pensionistiche o di contributi. Relativamente a tale disciplina, la gestione del flusso costituisce un’attività trasversale che coinvolge gli altri tre settori individuati con la presente circolare: Pensioni, Ammortizzatori sociali ed Entrate. In fase di avvio, in attesa delle implementazioni degli applicativi nazionali per il collegamento al sistema EESSI, lo scambio dei flussi relativi ai BUC “Recovery” potrà avvenire esclusivamente utilizzando la piattaforma RINA. Pertanto, considerata la trasversalità delle attività e tenuto conto del vincolo di utilizzo esclusivo della piattaforma RINA, anche tali BUC dovranno essere gestiti in modalità accentrata presso la DR o DCM, in base alle competenze funzionali. Saranno gestite, quindi, a livello di DR o DCM le attività dirette allo scambio di dati e informazioni con le Istituzioni competenti dei Paesi interessati, accreditate nel nuovo sistema EESSI, sia nel caso in cui l’Istituto sia “counterparty” che “case owner”. Laddove, invece, per la definizione della pratica oggetto del BUC “Recovery” sia necessario l’intervento delle competenti Strutture territoriali, queste ultime saranno coinvolte appositamente – utilizzando i consueti canali istituzionali - dalla DR o DCM per il prosieguo delle attività. Allo stesso modo saranno gestite le richieste di assistenza provenienti dalle Strutture territoriali da trasmettere alle competenti Istituzioni degli altri Paesi interessati. Le DR e le DCM comunicheranno a DCOSI, DCP, DCAS e DCERC la scelta organizzativa operata per il presidio degli specifici BUC, indicando il team individuato, che dovrà avere risorse adeguate a fronteggiare il carico di lavoro, ovvero la trattazione degli stessi ratione materiae. Nell’Allegato n. 5 sono indicati i BUC della serie R (settore Recuperi contributi e prestazioni indebite), per i quali l’Istituto può essere sia “titolare – proprietario del caso” che “controparte”. 4. Valorizzazione delle attività Le attività conseguenti all’utilizzo del sistema EESSI saranno analizzate, a regime, dalla Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione per la corretta imputazione delle risorse impiegate e della produzione fra le DR, le DCM e le Strutture territoriali. 5. Aspetti tecnico-procedurali Le DR e le DCM saranno dotate di una installazione della piattaforma RINA, utilizzabile dalle unità organizzative come sopra individuate, per la gestione dei BUC per i quali non sarà resa disponibile una specifica applicazione nazionale (ad esempio, NACI). Le istruzioni per l’utilizzo dell’applicazione RINA e per l’autorizzazione all’accesso sono illustrate nell’Allegato n. 6 alla presente circolare. Le DR e le DCM dovranno comunicare alla casella di Posta elettronica istituzionale EESSIUtentiRINA@inps.it gli utenti abilitati all’uso della piattaforma e il settore per i quali i medesimi saranno autorizzati alla gestione degli scambi. La piattaforma RINA consente a tutti gli utenti la visualizzazione di tutte le pratiche iniziate o ricevute dall’unità organizzativa competente; ogni utente potrà gestire solo quelle afferenti al settore per il quale è stato autorizzato dalla propria DR o DCM. Tutte le istanze di scambio ricevute come “counterparty” e le pratiche da iniziare come “case owner” dovranno essere prese in carico da un utente di RINA autorizzato, che ne gestirà tutte le fasi fino alla completa definizione. Un utente profilato come “Superuser” potrà riassegnare la pratica ad un altro utente qualora ciò si renda necessario. Nel caso in cui il SED ricevuto non sia di competenza dell’Istituto, ovvero sia di competenza di un altro Polo/Sede, esso dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Istituzione o al Polo/Sede competente, al fine di essere adeguatamente gestito mediante il SED X007, come descritto nel citato allegato 6. La nuova modalità di gestione riguarderà solo le nuove pratiche; tutti gli scambi iniziati prima del 3 luglio 2019 dovranno essere definiti con le attuali modalità. 6. Trattamento dei dati Relativamente all’aspetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali - di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla Protezione dei dati), al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal citato D.lgs n. 101/2018 - si chiarisce che gli utenti INPS abilitati all’utilizzo della piattaforma RINA sono designati quali “Persone autorizzate”, a norma dell’articolo 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del D.lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs n. 101/2018 (figura del trattamento riconducibile all’“Incaricato del trattamento” ai sensi del previgente art. 30 del D.lgs n. 196/2003). In tale ambito, come illustrato con la circolare n. 123/2015, ciascun dipendente è autorizzato al trattamento dei dati, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE, attraverso “la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima”. Pertanto, al fine di un corretto presidio del sistema EESSI, il Direttore regionale/di coordinamento metropolitano, con apposito Ordine di servizio, disporrà quali dipendenti appartenenti alle Strutture territoriali di riferimento saranno abilitati all’uso della piattaforma RINA ed il settore per il quale i medesimi saranno autorizzati alla gestione degli scambi, nominandoli, nel contempo, “Persona autorizzata” ai sensi delle citate norme. L’ambito del trattamento di dati personali consentito all’operatore autorizzato è identificato e circoscritto attraverso la suddetta indicazione dello specifico settore di attività e, in tale cornice, sono individuati i tipi di dati personali che lo stesso è abilitato a trattare e le singole operazioni che può eseguire. Per le materiali operazioni sui dati, ciascuna “Persona autorizzata” deve puntualmente attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento (INPS) e dal Direttore della struttura di livello dirigenziale che lo ha nominato, nonché alle più generali istruzioni e linee guida, emanate per la disciplina dei trattamenti da parte degli incaricati del trattamento, indicate nell’Allegato n. 2 alla citata circolare n. 123/2015. Gli Ordini di servizio, una volta formalizzati, andranno trasmessi alla DCOSI e alle Direzioni di prodotto. 7. Deroghe Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa in tutti i settori sopraindicati e salvaguardare i diritti degli individui tutelati dalla regolamentazione comunitaria, sulla base delle indicazioni fornite in merito dalla Commissione Amministrativa, in deroga a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, dal 3 luglio 2019, si prevede che, con le Istituzioni degli Stati che non siano EESSI ready per uno o più BUC, i dati relativi a tali BUC potranno essere scambiati con qualsiasi documento, anche se con formato o struttura obsoleti. Come già indicato, uno Stato membro è considerato EESSI ready per un determinato BUC, quando tutte le Istituzioni competenti sono pronte a scambiarlo telematicamente. La lista degli Stati membri EESSI ready sarà pubblicata nel portale intranet EESSIGate, dedicato a fornire informazioni relative agli scambi mediante l’infrastruttura EESSI. Il percorso da seguire per accedere a tale portale sarà comunicato successivamente. L’elenco degli Stati membri che saranno EESSI ready sarà costantemente aggiornato. Finché lo Stato membro non sarà dichiarato EESSI ready per un determinato BUC, le relative Istituzioni potranno effettuare gli scambi con le attuali modalità. Pertanto, sia nel caso in cui l’INPS partecipi come “counterparty” che nel caso in cui partecipi come “case owner”, anche dopo il 3 luglio, le Strutture territoriali dovranno continuare ad utilizzare le attuali modalità con le Istituzioni non pronte allo scambio telematico dei dati e che continueranno ad operare in modalità cartacea. In particolare, inoltre: nel settore Pensioni sarà possibile continuare ad utilizzare i formulari della serie E e la stazione di lavoro C.I. Nei casi in cui esista un accordo per lo scambio telematico di dati pensionistici tra l’Istituto ed un’altra Istituzione europea, esso resterà in vigore fino alla completa gestione con l’applicativo NACI di tutti i BUC relativi al settore Pensioni; nel settore Ammortizzatori sociali, come sopra detto, sarà possibile continuare ad utilizzare i formulari della serie E e i Paper Sed; con la stessa modalità cartacea dovranno essere gestite – utilizzando i formulari Paper Sed della serie U - le domande di rimborso delle indennità di disoccupazione di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009. Restano ferme le disposizioni già impartite con la circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, che ha designato la Direzione regionale Lazio quale Organismo di collegamento per la regolazione dei rapporti finanziari. Al riguardo si specifica che, a seguito della recente riorganizzazione, le attività dell’Organismo di collegamento per tali rimborsi sono state trasferite alla Direzione di coordinamento metropolitano di Roma. Con riferimento a tutti gli scambi iniziati con le vigenti modalità (supporto cartaceo o altre modalità telematiche), gli stessi dovranno essere definiti con le medesime modalità e non andranno importati in RINA o nell’applicazione nazionale che si renderà disponibile. Con successive comunicazioni saranno fornite indicazioni relativamente alla disponibilità di applicazioni nazionali ovvero integrazioni con funzionalità per la gestione di BUC aggiuntivi. 8. Contatti e caselle di supporto Eventuali segnalazioni di carattere amministrativo dovranno essere inviate esclusivamente alla seguente casella istituzionale: EESSIHelp.amministrativo@Inps.it. Le segnalazioni legate all’uso dell’applicativo RINA dovranno, invece, essere inviate all’Help Desk istituzionale. Infine, segnalazioni sulle novità legate all’uso ed alle funzionalità di RINA, indicate dagli uffici competenti della Commissione europea, saranno inviate ai Poli ed ai singoli utenti abilitati agli scambi telematici dall’ing. Barbara Ingrosso - EESSI Single Point of Contact, contattabile all’indirizzo mail EESSIspoc@inps.it. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Allegato N.5 Allegato N.6 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 BUC HORIZONTAL (SED H) SED Codice del Nome del BUC Descrizione previsti nel BUC BUC Consente di richiedere Scambio di H_BUC_01 informazioni ad hoc a un H001, H002 informazioni ad hoc altro Stato membro Permette lo scambio di Richieste di informazioni sulla informazioni per H_BUC_02a residenza ai sensi H005, H006 determinare la dell’articolo 11 del reg. residenza 987/2009 Ha lo scopo di definire Determinazione della quale Stato debba essere H003, H004, H_BUC_02b residenza procedura considerato come Stato di H005, H006 di disaccordo residenza È usato per notificare a un Determinazione della altro Stato membro la H_BUC_02c residenza. Notifica H003 decisione in merito alla della decisione residenza È usato per notificare allo Stato membro alla cui Cambiamento di legislazione la persona era H_BUC_03a legislazione soggetta da ultimo, la data H010 applicabile - Notifica in cui la legislazione diventa applicabile in un altro Stato membro Cambiamento di legislazione Predisposto in applicazione H_BUC_03b applicabile – dell’art. 20 (2) del Reg. n. H011, H012 Richiesta di 987/2009 informazioni Previsto per il flusso relativo al rimborso delle Rimborso per spese sostenute per controlli verifiche amministrative o H_BUC_04 H020, H021 amministrativi o per esami medici tra medici un’Istituzione debitrice e un’Istituzione creditrice in due Stati membri Scambio di Consente di scambiare le informazioni relative informazioni relative al H_BUC_05 al numero di H061, H062 numero di identificazione identificazione personale personale (PIN) 1 ALLEGATO 1 Consente di trasmettere una domanda, documenti o informazioni che sono Trasmissione di una state presentate H_BUC_06 domanda/documenti H065, H066 erroneamente /informazioni all’Istituzione di uno Stato membro diverso da quello competente Consente a uno Stato membro di notificare a un H_BUC_07 Notifica del decesso altro Stato membro la data H070 e il luogo di decesso di una persona Consente all’Istituzione di uno Stato membro di Richiesta di esame richiedere un rapporto H_BUC_08 H120, H121 medico medico redatto dal medico dello Stato membro in cui la persona risiede È usato dall’Istituzione dello Stato membro in cui la persona risiede per Notifica di inviare informazioni informazioni di sanitarie (rapporto H_BUC_09 H121 natura sanitaria medico) all’’Istituzione di (rapporto medico) un altro Stato membro. (ad esempio nel caso di aggravamento dello stato di salute di una persona) Consente all’Istituzione competente di uno Stato membro di richiedere Richiesta di controlli controlli amministrativi H130, H131 H_BUC_10 amministrativi all’Istituzione dello Stato membro di dimora/residenza della persona interessata 2 ALLEGATO 1 BUC MISCELLANEOUS (SED M) SED Codice del Nome del BUC Descrizione previsti nel BUC BUC Consente la richiesta di prestazioni in caso di morte ed è usato dallo Stato membro diverso da quello competente Domanda di (lo Stato dove la persona è M_BUC_01 prestazioni in caso M030 deceduta/lo Stato di residenza di morte prima del decesso/lo Stato di residenza del richiedente) per comunicare informazioni allo Stato membro competente Consente l’invio di una domanda di prestazione di Domanda di prepensionamento ed è usato prestazioni di M040 quando una persona vive in M_BUC_02 prepensionamento uno Stato membro diverso da quello competente Scambio di Consente lo scambio di informazioni informazioni in merito sull'importo del all’importo del reddito per reddito per prestazioni speciali in denaro M050, M051 prestazioni M_BUC_03a di carattere non contributivo, speciali in denaro ai sensi dell’art. 70 del Reg. di carattere non 883/2004 contributivo Scambio di Consente lo scambio di informazioni su informazioni in merito ai lavoro periodi di lavoro subordinato/lavoro subordinato/lavoro autonomo/periodi autonomo/residenza per M052, M053 di residenza per M_BUC_03b prestazioni speciali in denaro prestazioni di carattere non contributivo, speciali in denaro ai sensi dell’art. 70 del Reg. di carattere non 883/2004 contributivo 3 ALLEGATO 1 BUC ADMINISTRATIVE (SED X) Codice del Nome del BUC SED previsti nel BUC BUC Ad_BUC_01 Chiudere il caso X001 Ad_BUC_02 Riaprire il caso X002, X003, X004 Ad_BUC_03 Aggiungere un Partecipante X005 Ad_BUC_04 Rimuovere un Partecipante X006 Ad_BUC_05 Inoltrare un caso X007 Ad_BUC_06 Annullare un SED X008 Ad_BUC_07 Sollecito X009, X010 Chiarimenti sul contenuto di un Ad_BUC_08 X012, X013 SED Ad_BUC_09 Respingere un SED X011 Ad_BUC_10 Aggiornare un SED Ad_BUC_11 Anomalia X050 Ad_BUC_12 Cambiare un Partecipante X100 4 ALLEGATO 2 ALLEGATO 2 BUC PENSIONI (SERIE P) SED Codice Nome del BUC Descrizione del BUC previsti del BUC nel BUC P2000 P3000 P4000 P5000 Domanda di Pensione di P_BUC_01 Istruttoria di una domanda di pensione di vecchiaia P6000 vecchiaia P7000 P8000 P9000 P10000 P2100 P3000 P4000 P5000 Domanda di Pensione ai P_BUC_02 Istruttoria di una domanda di pensione ai superstiti P6000 superstiti P7000 P8000 P9000 P10000 P2200 P3000 P4000 P5000 Domanda di Pensione di P_BUC_03 Istruttoria di una domanda di pensione di invalidità P6000 invalidità P7000 P8000 P9000 P10000 Prevede situazioni in cui due o più Stati membri devono determinare se un altro Stato membro, diverso da Richiesta dei periodi di P1000 P_BUC_04 quello competente, debba fornire informazioni sui educazione/cura dei figli P1100 periodi di cura dei figli P4000 Consente all’Istituzione di uno Stato membro di P5000 Richieste di informazioni ad richiedere informazioni pensionistiche ad Istituzioni di P6000 P_BUC_05 hoc nel settore pensioni altri Stati membri, anche al di fuori di una domanda di P7000 pensione P8000 P9000 P5000 Consente all’Istituzione di uno Stato membro di Notifica di informazioni nel P6000 P_BUC_06 notificare delle situazioni rilevanti nel settore pensioni settore pensioni P7000 alle Istituzioni di altri Stati membri interessati P10000 Consente all’Istituzione di uno Stato membro, la cui legislazione riconosce prestazioni minime, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (CE) n. 883/2004, di Richiesta degli importi di P11000 richiedere a una o più Istituzioni di altri Stati membri P_BUC_07 pensione per determinare un P12000 informazioni in merito agli importi delle rispettive supplemento/integrazione P13000 pensioni, al fine di verificare il diritto al riconoscimento di un supplemento/integrazione ALLEGATO 2 Consente all’Istituzione di uno Stato membro di inviare Informazioni sull’ importo informazioni sull’importo di una pensione, della pensione per la all’Istituzione richiedente dello Stato di residenza che P12000 P_BUC_08 concessione di un sta erogando o deve concedere un P13000 supplemento/integrazione supplemento/integrazione alla persona interessata, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (CE) n. 883/2004 Prevede una situazione in cui un’Istituzione, trasmette di propria iniziativa informazioni a un'altra Istituzione in Variazioni della situazione merito a cambiamenti nella situazione personale P_BUC_09 P14000 personale del pensionato dell’interessato, senza aver ricevuto una precedente richiesta, ai sensi dell'art. 76, par. 4, del Regolamento (CE) n. 883/2004 P3000 P4000 P5000 Riguarda una pratica avviata in modalità cartacea e non P6000 Casi in corso di trattazione alla P_BUC_10 ancora conclusa nel momento in cui le Istituzioni P7000 data di avvio di EESSI interessate sono state abilitate ad EESSI P8000 P9000 P10000 P15000 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 AMMORTIZZATORI SOCIALI 1. Settore Disoccupazione (Unemployment) Codice del Nome del BUC Descrizione SED previsti BUC nel BUC UB_BUC_01 Scambio di Questo BUC consente di scambiare informazioni su periodi U001, U002, informazioni per assicurativi, retribuzione e informazioni sulla famiglia del richiedente U003, U004, definire una domanda la prestazione, con un altro Stato membro U005, U006, di prestazione di U001CB, U017 disoccupazione UB_BUC_02 Esportabilità delle Scopo di questo BUC è permettere lo scambio di informazioni sulla U007, U008, prestazioni di esportabilità di prestazioni di disoccupazione per le persone U009, U010, disoccupazione disoccupate che si recano in un altro Paese UE, diverso da quello U011, U012, competente, alla ricerca di lavoro U013, U014, U015, U016 UB_BUC_03 Iscrizione simultanea Scopo di questo BUC è permettere lo scambio di informazioni nel U018 presso gli Uffici del caso un lavoratore transfrontaliero si iscrive come persona in cerca U019 lavoro (Centro di lavoro sia nel Paese di residenza che in quello di ultima Impiego) in più Paesi occupazione UB_BUC_04 Rimborso di Questo BUC è usato per il rimborso delle prestazioni di U020, U021, Prestazioni di disoccupazione corrisposte ai lavoratori frontalieri. Il Paese di U023, U024, disoccupazione residenza, che ha pagato la prestazione, può richiederlo al Paese di U025, U026, ultima occupazione U027, U029 2. Settore Prestazioni Familiari (Family Benefits) Codice del BUC Nome del BUC Descrizione SED previsti nel BUC FB_BUC_01 Stabilire la competenza Questo BUC viene utilizzato per scambiare le informazioni utili a F001, F002, determinare la competenza, in attuazione delle disposizioni F004, F005, relative alle prestazioni familiari previste dai regolamenti per il F022, F023, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 1 ALLEGATO 3 F024, F025, F026, F027 FB_BUC_02 Pagamento prestazioni Questo BUC viene utilizzato nella situazione in cui la persona a F016, F017 ad altro beneficiario cui vengono erogate le prestazioni familiari non le impiega per il mantenimento dei figli/familiari FB_BUC_03 Prestazioni familiari per Questo BUC viene utilizzato nella situazione in cui una richiesta F018, F019, orfani di prestazioni familiari è presentata in uno Stato membro F020, F021 competente per le prestazioni familiari, ma la normativa nazionale di questo Stato membro non prevede prestazioni familiari supplementari o speciali per gli orfani FB_BUC_04 Informazioni sul Questo BUC descrive come uno Stato membro può informare un F003 pagamento riguardante altro Stato membro in merito al pagamento delle prestazioni il diritto di priorità familiari in relazione al diritto di priorità 3. Settore Malattia/Maternità (Sickness) Codice del BUC Nome del BUC Descrizione SED previsti nel BUC S_BUC_12 Domanda di Prestazioni Scopo del BUC è trasferire dall'istituzione dello Stato membro di S055 in Denaro Relative residenza / dimora all'istituzione competente il certificato medico all’Incapacità al relativo all'incapacità lavorativa dell'interessato. Questo flusso è Lavoro consentito solo nei casi in cui i medici dello Stato membro di residenza / dimora non rilasciano certificati medici per incapacità al lavoro o non sono in grado di rilasciare tale certificato in una situazione specifica sulla base della legislazione nazionale, ad es. se il periodo per il quale il certificato medico può essere rilasciato è scaduto S_BUC_14 Informazioni sul Questo BUC consente all'istituzione competente di informare S046 Pagamento o non l'istituzione del luogo di residenza / dimora in merito alla sua Pagamento di decisione di pagare o di non pagare la prestazione in denaro in Prestazioni in Denaro caso di incapacità al lavoro della persona assicurata 2 ALLEGATO 3 relative all’Incapacità al Lavoro S_BUC_14a Prestazioni in denaro – Questo BUC consente all'istituzione dello Stato membro S047 Informazioni Relative competente di fornire informazioni relative alle prestazioni in alle Prestazioni in denaro relative all'incapacità lavorativa all'istituzione dello Stato denaro in relazione membro di residenza / dimora. Questo flusso è completamente all’incapacità lavorativa opzionale fornite dall’Istituzione competente S_BUC_14b Informazioni Relative Questo BUC consente all'istituzione dello Stato membro di S048 all’Incapacità al Lavoro residenza / dimora di fornire all'istituzione dello Stato membro - fornite dall’Istituzione competente informazioni relative alle prestazioni in denaro per del Luogo di incapacità lavorativa Residenza/Dimora S_BUC_24 Totalizzazione dei Questo BUC permette lo scambio delle informazioni necessarie S040, S041 periodi – Tipo di rischio per la totalizzazione dei periodi ai sensi dell'articolo 6 del assicurato: malattia, regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'articolo 12, paragrafo 1, del maternità e paternità regolamento (CE) n. 987/2009. Questo flusso riguarda solo un tipo di rischio assicurativo: malattia e maternità 3 ALLEGATO 4 ALLEGATO 4 LEGISLAZIONE APPLICABILE Gestione scambio elettronico dei dati con il sistema EESSI A) Regioni presso le quali sono istituiti Poli regionali per la gestione degli accordi in base all’art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004 (reg. (CE) n. 77/2005) Poli Regionali Ambito di competenza per STATI Campania Gran Bretagna e Irlanda del nord Friuli Venezia Giulia Slovenia e Croazia Lazio Belgio Liguria Portogallo e Spagna Lombardia Svizzera Molise Bulgaria Piemonte Francia Puglia Grecia Sardegna Paesi Bassi Toscana Danimarca Finlandia Svezia Norvegia Trentino Alto Adige Austria e Germania Irlanda (Eire) Lussemburgo Liechtenstein Polonia Ungheria Umbria Repubblica Ceca Slovacchia Lituania Estonia Malta Cipro Lettonia Islanda Romania BUC INPS COUNTER INPS CASE OWNER Procedura PARTY utilizzata LA _BUC _01 POLO REGIONALE POLO REGIONALE Rina (eccezione art. 16 reg. in relazione allo Stato in relazione allo Stato 883/2004) di competenza di competenza LA _BUC _02 POLO REGIONALE POLO REGIONALE Rina (determinazione della Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati legislazione applicabile Scambi EESSI effettuati art. 13 reg. 883/2004) per conto delle strutture dell’area regionale di competenza LA_BUC_03 (notifica POLO REGIONALE POLO REGIONALE Rina di informazioni Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati rilevanti (Titolo II reg. Per tutti gli Stati 883/2004) Scambi EESSI effettuati per conto delle strutture dell’area regionale di competenza LA _BUC _04 POLO SEDI – ANAGRAFICA E Rina (notifica del distacco REGIONALE FLUSSI art. 12 reg. 883/2004) in relazione allo Stato Scambi EESSI effettuati di competenza dal Polo regionale ALLEGATO 4 LA _BUC _05 POLO SEDI – ANAGRAFICA E Rina (notifica della REGIONALE FLUSSI legislazione applicabile in relazione allo Stato Scambi EESSI effettuati (art. 11 reg. di competenza dal Polo regionale 883/2004) LA_BUC_06 richiesta POLO POLO Rina di maggiori REGIONALE REGIONALE informazioni (Titolo II Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati reg. 883/2004) Scambi EESSI effettuati per conto delle strutture dell’area regionale di competenza B) Regioni nelle quali non sono istituiti i Poli per la gestione degli accordi in base all’art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004 (reg. (CE) n. 77/2005) e Direzioni di Coordinamento metropolitano (DCM) Regioni Valle d’Aosta Veneto Emilia Romagna Marche Abruzzo Calabria Basilicata Sicilia Direzione Coordinamento Metropolitano Milano Direzione Coordinamento Metropolitano Napoli Direzione Coordinamento Metropolitano Roma BUC INPS COUNTER INPS CASE Procedura PARTY OWNER utilizzata LA _BUC _02 DIREZIONE DIREZIONE Rina (determinazione REGIONALE/DCM REGIONALE/DCM della legislazione Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati applicabile art. 13 Scambi EESSI reg. 883/2004) effettuati per conto delle strutture dell’area regionale di competenza ALLEGATO 4 LA_BUC_03 DIREZIONE DIREZIONE Rina (notifica di REGIONALE/DCM REGIONALE/DCM informazioni Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati rilevanti (Titolo II Scambi EESSI reg. 883/2004) effettuati per conto delle strutture dell’area regionale di competenza LA _BUC _04 Polo regionale SEDI – Rina (notifica del in relazione allo ANAGRAFICA E distacco art. 12 Stato di FLUSSI reg. 883/2004) competenza Scambi EESSI effettuati dal Polo regionale LA _BUC _05 Polo regionale in SEDI – Rina (notifica della relazione allo ANAGRAFICA E legislazione Stato di FLUSSI applicabile (art. competenza Scambi EESSI 11 reg. 883/2004) effettuati dal Polo regionale LA_BUC_06 DIREZIONE DIREZIONE Rina richiesta di REGIONALE/DCM REGIONALE/DCM maggiori Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati informazioni Scambi EESSI (Titolo II reg. effettuati per conto 883/2004) delle strutture dell’area regionale di competenza ALLEGATO 5 ALLEGATO 5 BUC RECUPERI 1. Settore Recuperi (Recovery) Codice del Nome del BUC Descrizione SED previsti nel BUC BUC R_BUC_01 Compensazione con somme Questo BUC consente di compensare gli R001, R002, R003, arretrate o con pagamenti in importi indebiti con somme arretrate o R004 corso, ai sensi dell'articolo 72, con pagamenti in corso riferiti a paragrafo 1, del regolamento prestazioni erogate da un altro Stato (CE) n. 987/2009 membro, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 R_BUC_02 Compensazione con arretrati di Questo BUC consente di compensare gli R004, R005, R006 prestazione pensionistiche ai importi indebiti con i soli arretrati da sensi dell'articolo 72, paragrafo pensione, ai sensi dell'articolo 72, 2, del regolamento (CE) n. paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 987/2009 R_BUC_03 Compensazione di prestazioni in Questo BUC consente di compensare le R008, R009, R004 denaro erogate a titolo prestazioni erogate a titolo provvisorio provvisorio con Pagamenti di un con i pagamenti di un altro Stato membro altro Stato Membro ai sensi ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, del dell’articolo 73 (1) del regolamento (CE) n. 987/2009 regolamento (CE) n. 987/2009 R_BUC_04 Trasferimento di contributi Questo BUC permette di effettuare il R010, R011, R004 percepiti a titolo provvisorio trasferimento dei contributi percepiti, a dall’Istituzione di uno Stato titolo provvisorio, dall’Istituzione di uno membro all’Istituzione di altro Stato membro all’Istituzione di altro Stato Stato Membro individuato come membro individuata come competente a competente ai sensi dell’articolo riceverli, in base alla determinazione della ALLEGATO 5 73 (2) del regolamento (CE) n. legislazione applicabile, ai sensi 987/2009 dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 R_BUC_05* Richiesta di informazioni ai sensi Questo BUC consente all’Istituzione di uno R012, R014 dell’articolo 76 del regolamento Stato membro di richiedere all'Istituzione (CE) n. 987/2009 di un altro Stato membro informazioni utili per il recupero di un credito, ai sensi dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 987/2009 R_BUC_06* Richiesta di notifica ai sensi Questo BUC permette all’Istituzione di uno R015, R016 dell’articolo 77 del regolamento Stato membro di richiedere all'Istituzione (CE) n. 987/2009 di un altro Stato membro la notifica di un atto o di una decisione, relativi a un credito e/o al relativo recupero, nei confronti del debitore, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 987/2009 R_BUC_07* Domanda di recupero ai sensi Questo BUC consente all’Istituzione di uno R004, R017, R018, dell’articolo 78 del regolamento Stato membro di chiedere all'Istituzione di R019, R025, R028, (CE) n. 987/2009 un altro Stato membro di recuperare un R029, R033, R034, debito per proprio conto o di adottare R036 misure cautelari a garanzia del credito, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 987/2009 * i BUC contrassegnati sono comuni alle attività dei settori DC Ammortizzatori Sociali, DC Pensioni e DC Entrate e Recupero Crediti. L’applicativo utilizzato per tutti i settori è RINA. ALLEGATO 6 ALLEGATO 6 Applicazione RINA RINA (Reference Implementation of a National Application) è un prodotto sviluppato dalla “Direzione Generale per l'Occupazione - affari sociali e inclusione” (DG EMPL) della Commissione Europea ed è funzionale al progetto europeo EESSI (Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale). Il Portale di RINA è una Applicazione Web che permette la gestione elettronica e lo scambio di dati previdenziali tra le istituzioni competenti in materia di previdenza sociale nei Paesi aderenti al progetto EESSI. Esso consente all’utenza gli scambi telematici nel rispetto dei processi definiti nei Business Use Cases (BUC) approvati dalla Commissione Europea, per ciascun settore relativo alla social security. Tali settori sono: • Accidents at Work and Occupational Diseases (AWOD) • Family Benefits (FB) • Legislation Applicable (LA) • Pensions (P) • Recovery (R) • Sickness (S) • Unemployment Benefits (UB). Ulteriori specifici BUC, relativi a informazioni/funzionalità trasversali a tutti i suddetti settori, sono identificati come di seguito indicato: • Miscellaneous (M) • Horizontal (H) • Administrative (X) In ogni fase del processo descritto nel BUC è previsto lo scambio di un SED, un messaggio (XML) che contiene le informazioni rilevanti per il BUC in corso di elaborazione. I BUC ed i SED sono stati concordati da tutte le migliaia di istituzioni coinvolte nel progetto EESSI, per recepirne le necessità, in collaborazione con gli esperti di sicurezza sociale dei paesi partecipanti; tali SED sono stati resi disponibili in tutte le lingue ufficiali dei paesi dell'Unione Europea. Tutti i BUC ed i SED inclusi nei settori sopra elencati sono identificati utilizzando l'acronimo corrispondente al settore (ad esempio "FB 001" è un SED incluso nel settore dei sussidi per le famiglie (Family Benefits) e P_BUC_01 è un BUC nel settore Pensioni). Il portale RINA prevede diversi profili utente. Ognuno di essi abilita l’utente a poter effettuare azioni che contraddistinguono il proprio comportamento. I profili (detti anche ruoli) previsti sono:  Authorised Clerk  Supervisor  Un-authorised Clerk  Auditor  Viewer  Medical User  VIP 1 ALLEGATO 6  Authorised Clerk: gestore del BUC, che può essere da lui istruito su richiesta di un utente residente in Italia o per necessità segnalate dagli uffici competenti; egli può anche prendere in carico un BUC proveniente da un’altra Istituzione aderente al progetto EESSI.  Supervisor: è il Supervisore del processo. Ogni utente può, autonomamente, iniziare un BUC o prelevarne uno tra quelli disponibili nella lista dei BUC in entrata (provenienti da una istituzione estera). In caso di necessità, tale assegnazione può essere modificata dal supervisore che porrà in carico ad un altro utente il BUC richiesto o modificherà il ruolo per consentire all’utente l’elaborazione del BUC.  Un-authorised Clerk: può creare un SED, ma non è autorizzato al suo invio.  Auditor: può accedere allo storico dello scambio di SED all’interno di un BUC.  Viewer: visualizza il contenuto del SED.  Medical User: autorizzato alla gestione della documentazione medica allegata ai SED.  VIP: autorizzato alla gestione di casi particolari (ad esempio per soggetti sotto protezione). L’accesso a RINA Portal deve essere autorizzato. A tale scopo, le Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano, sulla base dello specifico Ordine di servizio, devono comunicare all’indirizzo mail EESSIUtentiRINA@inps.it i seguenti dati dell’utente da abilitare (cfr paragrafi 5 e 6 della circolare):  Cognome  Nome  Sede  Recapito telefonico  Email  Settore (Pensioni, Legislazione Applicabile, Disoccupazione, ..)  BUC (lista dei BUC o “Tutti”)  Counterparty (S/N)  Case Owner (S/N)  Vede solo le pratiche senza lavorarle (S/N)  Supervisore (S/N)  Può vedere Allegati Medici (S/N)  Può vedere pratiche VIP (S/N) L’utente riceverà una email con le credenziali per l’accesso, l’istanza del RINA Portal a cui è stato assegnato ed il link per accedervi. L’Istituto, infatti, ha predisposto 24 installazioni di RINA Portal con distinti punti d’accesso. L’utente potrà accedere solo al Polo (ed al conseguente link intranet) al quale egli è stato assegnato. Eventuali richieste di modifiche delle credenziali o spostamenti di settore e/o poli di competenza, dovranno essere richieste all’indirizzo EESSIUtentiRINA@inps.it. Le funzionalità principali del Portale di RINA sono descritte nel Manuale Utente, presente nell’Help in linea e nel Portale EESSIGate. 2 ALLEGATO 6 EESSIGate è il portale messo a disposizione dall’INPS per la diffusione delle informazioni del progetto EESSI, accessibile in Internet nel seguente Link: https://serviziweb2.inps.it/EESSIGateWEB/. Con successivo messaggio Hermes sarà pubblicato il percorso all’interno del sito intranet istituzionale, dove sarà reso disponibile l’accesso. Nel portale EESSIGate - sezione “DashBoard”, per ogni BUC, sarà possibile consultare la lista dei Paesi membri di EESSI pronti allo scambio elettronico (EESSI-ready). Nel caso in cui il SED ricevuto nell’ambito di un BUC, non sia di propria competenza, è necessario effettuarne l’inoltro al Polo/Sede competente. Il trasferimento della competenza dovrà essere gestito all’interno del BUC, mediante l’invio di un SED X007 (Forward Case) a tutti le Istituzioni competenti per il BUC. Tra le informazioni specifiche del SED X007 troviamo quelle relative al partecipante aggiunto (nome e codice dell’Istituzione) e quelle relative al partecipante da eliminare, ovvero quello che invia il SED (X007). All’interno del SED X007 devono essere specificati i motivi del cambio di competenza del BUC. Il partecipante (Istituzione) aggiunto (“New Participant”), riceverà i SED precedentemente scambiati nel BUC. I casi nei quali l’inoltro si rende necessario sono i seguenti:  L'Istituzione non è competente per la gestione del caso;  L'Istituzione non è più competente per la gestione del caso;  Altro. Nel caso in cui all’interno del SED venga indicato “Altro”, si ritiene opportuno fornire ulteriori dettagli nella sezione 2.4 del SED (X007). In particolare, l’inoltro del BUC si può rendere necessario in tre casi distinti:  Il BUC è di competenza (per settore o ambito territoriale) ad altro Polo/sede all’interno dell’INPS;  Il BUC è di competenza di una Cassa Previdenziale per la quale l’Istituto agisce come Liason Body (organismo di collegamento);  Il BUC è di competenza di un’altra Istituzione previdenziale italiana. Per effettuare l’inoltro e per indirizzare i BUC iniziati (Case Owner) dai Poli/sedi, occorre individuare l’Istituzione competente. Tale informazione è reperibile nell’Institution Repository (IR) che indica, per ogni Stato membro, ogni Settore di Social Security e, eventualmente, ogni BUC, gli Enti a cui inviare il SED. Le istituzioni contenute nell’IR si renderanno disponibili all’interno del RINA Portal all’atto dell’apertura di un nuovo BUC o per l’inoltro ad altra Istituzione. 3

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 97/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267 Concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda fascia da destin… Provvedimento AdE 15519 Strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (Carried interest) e PIR A… Interpello AdE 124 Cambio valute estere del mese di luglio 2019 Provvedimento AdE 1756730