Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 97/2019
Sistema EESSI - Electronic Exchange Social Security Information. Avvio dello scambio telematico di informazioni tra Istituzioni UE. Prime indicazioni organizzative
Riferimento normativo
Sistema EESSI - Electronic Exchange Social Security Information. Avvio dello scambio telematico di informazioni tra Istituzioni UE. Prime indicazioni organizzative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Servizi agli Utenti
Roma, 28/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 97
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.6
OGGETTO: Sistema EESSI - Electronic Exchange Social Security Information.
Avvio dello scambio telematico di informazioni tra Istituzioni UE.
Prime indicazioni organizzative
SOMMARIO: In attuazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, a far data dal
3 luglio 2019 diventerà operativo il sistema europeo EESSI (Electronic
Exchange Social Security Information) per lo scambio telematico dei dati tra
Istituzioni previdenziali europee. Con la presente circolare si forniscono le
prime indicazioni organizzative volte ad assicurare il corretto presidio della
gestione, per via telematica, degli scambi di dati e informazioni tra l’INPS e le
Istituzioni degli altri Stati che applicano la normativa comunitaria (Stati Ue,
Stati SEE e Svizzera).
INDICE
1. Premessa
2. Sistema EESSI (Electronic Exchange Social Security Information)
3. Presidio del sistema EESSI
3.1 Settore Pensioni
3.2 Settore Ammortizzatori sociali (Disoccupazione, Prestazioni familiari, Malattia e
Maternità). Rilascio documenti portatili U1-U2
3.3 Settore Entrate (trattazione dei flussi relativi al settore legislazione applicabile.
Rilascio documento portatile A1)
3.4 Settore Recuperi contributi e prestazioni indebite
4. Valorizzazione delle attività
5. Aspetti tecnico-procedurali
6. Trattamento dei dati
7. Deroghe
8. Contatti e caselle di supporto
1. Premessa
Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che
hanno sostituito, rispettivamente, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.
I regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano ai ventotto Stati dell’Unione europea,
cui si aggiungono i tre Stati dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e la Svizzera.
In quanto Stato membro dell’Unione europea, l’Italia applica la normativa comunitaria in
materia di sicurezza sociale nei rapporti con gli Stati sopra citati.
I regolamenti UE contengono disposizioni in particolare in materia di prestazioni pensionistiche
e non pensionistiche, legislazione applicabile, distacchi e recuperi di contributi e prestazioni
indebite, ciascuno dei quali è identificato come un distinto settore di applicazione della
previdenza sociale (social security).
Ne consegue che le attività dell’Istituto legate all’applicazione della normativa citata
interessano in modo trasversale i processi primari gestiti nell’ambito delle tre Direzioni centrali
di prodotto: Pensioni, Ammortizzatori sociali ed Entrate e recupero crediti.
In attuazione dei citati regolamenti, a far data dal 3 luglio 2019, lo scambio d’informazioni e
dati tra Istituzioni europee di sicurezza sociale, per pratiche relative a lavoratori o pensionati,
potrà avvenire per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange
Social Security Information).
2. Sistema EESSI (Electronic Exchange Social Security Information)
Con l’entrata in vigore del sistema europeo EESSI, gli Stati c.d. EESSI ready dovranno
utilizzare, per lo scambio di dati e informazioni, i Business Use Cases (BUC) approvati dalla
Commissione Amministrativa e realizzati tramite scambio di Structured Electronic Document
(SED).
A tal proposito, si precisa che uno Stato membro è considerato EESSI ready per un
determinato BUC, quando tutte le Istituzioni competenti sono pronte a scambiarlo
telematicamente (cfr. il successivo paragrafo 7).
Nel nuovo sistema EESSI ogni processo amministrativo prevede le seguenti due categorie di
partecipanti:
case owner (titolare – proprietario del caso);
counterparty (controparte).
Il case owner è l’Istituzione che avvia il processo di lavoro (BUC) tramite l’invio del primo SED
previsto nel relativo BUC.
Il counterparty è l’Istituzione destinataria del primo messaggio elettronico partecipante a quel
processo di lavoro (BUC).
Le domande sono inviate all’Istituzione “controparte” (counterparty) attraverso l’apertura di
una sessione di lavoro (caso/pratica) riconducibile ad uno specifico BUC, che, al suo interno,
può contenere dei sotto-processi, suddivisi in ulteriori specifici BUC, relativi a
informazioni/funzionalità trasversali a tutti i settori, per questo denominati Horizontal,
Administrative e Miscellaneous (Allegato n. 1).
I documenti ufficiali di EESSI indicano, per ciascun tipo di BUC, quali SED possono essere
inviati in base al flusso d’informazioni che descrivono, quale Istituzione deve emetterli, quanti
sotto-processi possono essere attivati, ecc.
A partire dal 3 luglio 2019, tutti gli scambi di dati tra Istituzioni europee di sicurezza sociale
avverranno attraverso il sistema EESSI, utilizzando i BUC e SED sopra indicati.
Sulla base del settore o del relativo BUC, le pratiche in questione dovranno essere gestite
mediante la piattaforma RINA, fornita dalla Commissione europea, e resa disponibile nel sito
intranet dell’Istituto o con applicazioni nazionali debitamente modificate o sviluppate ad hoc.
Gli applicativi previsti per lo scambio, attraverso il collegamento con la banca dati europea c.d.
“Institution Repository (IR)”, permetteranno all’operatore di individuare l’Istituzione
destinataria competente.
Al fine di garantire l’operatività del sistema EESSI sono stati predisposti appositi programmi di
formazione del personale coinvolto, in parte già effettuati, e definito un assetto organizzativo a
supporto, come di seguito descritto.
3. Presidio del sistema EESSI
Le attività dell’Istituto legate all’applicazione della normativa comunitaria di cui ai regolamenti
(CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, interessano in modo trasversale i processi istituzionali,
riguardando i settori Pensioni, Ammortizzatori Sociali ed Entrate, nonché il settore Recuperi
contributi e prestazioni indebite.
Di seguito si forniscono, con riferimento ai suddetti settori, le prime indicazioni organizzative
volte ad assicurare il corretto presidio della gestione, per via telematica, degli scambi di dati e
informazioni tra l’INPS e le Istituzioni degli altri Stati coinvolti nel sistema EESSI in materia di
sicurezza sociale.
3.1 Settore Pensioni
Per i casi in cui l’Istituto è “controparte”, si conferma l’attuale organizzazione in Poli territoriali
specializzati per i residenti all’estero, competenti per le istanze dei residenti all’estero
provenienti da Istituzioni di Stati membri dell’Unione europea, SEE e Svizzera (cfr. la circolare
n. 100/2003 come successivamente modificata ed integrata dalle circolari e dai messaggi
pubblicati in materia dall’Istituto).
Per le istanze provenienti dai residenti in Italia, per i quali l’Istituto è “titolare-proprietario del
caso”, l’operatività rimane affidata ai Poli territoriali specializzati per i residenti in Italia,
laddove costituiti, o in alternativa alle Strutture territoriali che già attualmente gestiscono le
pensioni in regime comunitario. Ad ogni modo, le Direzioni regionali (DR) e di coordinamento
metropolitano (DCM) potranno proporre alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi
informativi (DCOSI) e alla Direzione centrale Pensioni (DCP), a numero invariato di posizioni
organizzative, di polarizzare ulteriormente, in ambito regionale o interregionale, la gestione
delle domande dei residenti in Italia, anche attraverso l’eventuale ampliamento delle
competenze dei Poli territoriali specializzati per i residenti all'estero. La DCOSI e la DCP
verificheranno la coerenza della proposta organizzativa e, ciascuna per gli aspetti di
competenza, procederà ai conseguenti adempimenti.
Sia nei casi in cui l’Istituto è “controparte” che in quelli in cui è “titolare-proprietario del caso”,
le pratiche saranno elaborate e scambiate con le Istituzioni degli Stati coinvolti in EESSI,
nell’ambito del rispettivo BUC, con l’applicativo nazionale National Application per le
Convenzioni Internazionali (NACI), in corso di realizzazione.
Fino alla realizzazione di tale applicativo, le Strutture territoriali competenti dovranno
utilizzare, con le Istituzioni degli Stati che sono pronti a scambiare elettronicamente i dati (c.d.
EESSI ready), la piattaforma RINA messa a disposizione dalla Commissione europea e resa
disponibile nella intranet dell’Istituto.
Nell’Allegato n. 2 sono indicati i BUC della serie P (Pensioni), per i quali l’Istituto può essere sia
“titolare-proprietario del caso” che “controparte”.
3.2 Settore Ammortizzatori sociali (Disoccupazione, Prestazioni familiari,
Malattia e Maternità). Rilascio documenti portatili U1-U2
Per quanto concerne il settore degli Ammortizzatori sociali, con l’avvio del sistema EESSI, lo
scambio elettronico di dati e informazioni è assicurato dall’accentramento a livello regionale/di
coordinamento metropolitano delle specifiche attività.
Il nuovo assetto organizzativo si rende necessario per ottimizzare i nuovi flussi di lavoro,
atteso che la gestione cartacea delle richieste (generiche, formulari serie E e Paper SED),
presidiata finora da tutte le Strutture territoriali, per la generica diffusione sul territorio e per i
volumi ancora non molto consistenti, oltre alla carenza di risorse dedicate, non ha consentito la
customizzazione dei prodotti e la formazione di competenze specialistiche.
Con l’avvio di EESSI, nelle more dello sviluppo di applicazioni nazionali specifiche, per lo
scambio di dati e informazioni sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma RINA, attraverso la
quale gli operatori addetti potranno rispondere alle domande di servizio ricevute dall’estero o
inviarne di nuove.
Pertanto, le DR e le DCM saranno configurate quali “Istituzione competente” rispetto agli Stati
interessati e cureranno, per ogni Struttura territoriale della regione/area metropolitana di
riferimento, le specifiche interlocuzioni EESSI di competenza delle suddette Strutture, sia come
“counterparty” che come “case owner”, nell’ambito di uno o più team della funzione
manageriale “Ammortizzatori sociali”, individuati in base al settore di competenza.
A tale riguardo le DR e le DCM avranno cura di comunicare alla DCOSI e alla Direzione centrale
Ammortizzatori sociali (DCAS), per gli adempimenti di competenza, i team allo scopo
individuati.
I team in questione, che dovranno avere risorse adeguate a fronteggiare il carico di lavoro,
cureranno per tutte le Strutture territoriali della regione/area metropolitana di riferimento
l’attività di colloquio telematico per lo scambio, sia in entrata che in uscita, con le Istituzioni
degli altri 31 Stati coinvolti nel sistema EESSI, di informazioni e dati relativi alla gestione delle
domande, inclusa la compilazione dei SED all’interno dei BUC.
Per quanto riguarda le prestazioni in argomento, tenuto conto degli adempimenti e delle fasi di
lavorazione previste nei casi in cui debba essere applicata la normativa UE, le Strutture
territoriali continueranno a gestire le domande di prestazioni italiane fino alla liquidazione delle
stesse (per le prestazioni di disoccupazione NASPI, prestazioni familiari, ecc.), demandando
alle competenze regionali o metropolitane la fase di trattazione internazionale. L’interazione
con le Istituzioni dei Paesi interessati, pertanto, sarà di esclusiva competenza della Struttura
regionale/metropolitana, che accede alla piattaforma RINA.
Resta fermo che le attività di rilascio della certificazione sulle prestazioni di disoccupazione
(documenti portatili U1 e U2), non rientrando nel sistema EESSI, continueranno ad essere di
competenza delle singole Strutture territoriali, che avranno cura di ricevere le richieste degli
utenti e potranno avere supporto tecnico-amministrativo dai referenti del team regionale/
metropolitano dedicato.
Nell’Allegato n. 3 sono indicati i BUC della serie U/F/S (settori Disoccupazione/Prestazioni
Familiari/Malattia-Maternità), per i quali l’Istituto può essere sia “titolare-proprietario del caso”
che “controparte”.
3.3 Settore Entrate (trattazione dei flussi relativi al settore Legislazione
applicabile. Rilascio documento portatile A1)
Le attività di rilascio della certificazione sulla legislazione applicabile (documento portatile A1),
non rientrando nel sistema EESSI, continueranno ad essere di competenza delle Strutture
territoriali all’interno della macro attività “Anagrafica e flussi” (cfr. la circolare n. 86
dell’11/06/2019).
Per quanto riguarda, invece, la gestione degli scambi connessi ai BUC del settore Legislazione
applicabile, le relative attività sono accentrate presso le DR e le DCM.
In particolare, le DR, già sedi Polo per la gestione degli accordi di cui all’articolo 16 del
regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. i messaggi n. 4547 del 8/2/2005 e n. 38623 del
24/11/2005), continueranno a trattare il flusso relativo al BUC LA _BUC _01 (eccezione art. 16
del reg. (CE) n. 883/2004) e, inoltre, cureranno, per le Strutture dell’area regionale di
competenza, le specifiche interlocuzioni EESSI, sia come “controparte” che come “titolare -
proprietario del caso”, anche per gli altri flussi, di seguito descritti:
LA _BUC _02: determinazione della legislazione applicabile (art. 13 del reg. (CE) n.
883/2004). Si ribadisce che, relativamente a questo flusso, il rilascio della certificazione
sulla legislazione applicabile (documento portatile A1) rimane di competenza della
Struttura territoriale; la DR tratterà in veste di Istituzione competente solo gli scambi con
le Istituzioni estere;
LA_BUC_03: notifica di informazioni rilevanti (Titolo II del reg. (CE) n. 883/2004);
LA_BUC_06: richiesta di maggiori informazioni (Titolo II reg. (CE) n. 883/2004);
LA BUC 04: notifica del distacco (art. 12 del reg. (CE) n. 883/2004);
La BUC 05: notifica della legislazione applicabile (art. 11 del reg. (CE) n. 883/2004).
Nello specifico, i Poli regionali, per conto delle Strutture territoriali dell’area regionale di
competenza, cureranno la gestione di eventuali comunicazioni o richieste di maggiori
informazioni (LA BUC 02 – LA BUC 03 – LA BUC 06) verso un’Istituzione estera, nonché la
notifica dei distacchi/legislazione applicabile (LA BUC 04- LA BUC 05) mediante l’invio dei
rispettivi SED (A009 e A010). In veste di “controparte”, inoltre, riceveranno le notifiche di
distacco/legislazione applicabile provenienti dagli Stati di loro competenza (cfr. il messaggio n.
4992 del 12/12/2017).
Le DR provvederanno a comunicare alla DCOSI e alla Direzione centrale Entrate e recupero
crediti (DCERC), per gli adempimenti di competenza, il team nell’ambito del quale è attivo il
Polo per la gestione degli accordi di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Per quanto riguarda, invece, le regioni/aree metropolitane presso cui non sono costituiti i Poli
per la trattazione degli accordi di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004
(LA_BUC_01), le DR e le DCM agiranno in veste di Istituzione competente per gli scambi di
informazioni previsti dai seguenti BUC:
LA _BUC _02: determinazione della legislazione applicabile (art. 13 del reg. (CE) n.
883/2004). Relativamente a questo flusso il rilascio della certificazione sulla legislazione
applicabile (documento portatile A1) rimane di competenza della Struttura territoriale; la
DR/DCM tratterà in veste di Istituzione competente solo gli scambi con le Istituzioni
estere;
LA_BUC_03: notifica di informazioni rilevanti (Titolo II del reg. (CE) n. 883/2004);
LA_BUC_06: richiesta di maggiori informazioni (Titolo II reg. (CE) n. 883/2004);
LA BUC 04: notifica del distacco (art. 12 del reg. (CE) n. 883/2004);
La BUC 05: notifica della legislazione applicabile (art. 11 del reg. (CE) n. 883/2004).
In tale contesto, le DR e le DCM cureranno la gestione di eventuali comunicazioni o richieste di
maggiori informazioni (LA BUC 02 – LA BUC 03 – LA BUC 06) verso un’Istituzione estera,
provenienti dalle Strutture territoriali delle aree di competenza. Inoltre, per quanto riguarda i
flussi LA BUC 04 e LA BUC 05, le predette Strutture provvederanno alla notifica dei
distacchi/legislazione applicabile mediante l’invio dei relativi SED (A009 e A010).
Le attività di collegamento EESSI si concentreranno, quale Istituzione competente, nell’ambito
di uno dei team regionali e di coordinamento metropolitano della funzione manageriale
“Entrate contributive, vigilanza documentale e ispettiva”.
A tale riguardo le DR e le DCM avranno cura di comunicare alla DCOSI e alla DCERC, per gli
adempimenti di competenza, il team allo scopo individuato, che dovrà avere risorse adeguate
a fronteggiare il carico di lavoro.
Gli scambi di informazioni fin qui descritti, nelle more dell’adeguamento delle procedure
nazionali, avverranno attraverso la piattaforma RINA.
Al riguardo, con specifico riferimento ai flussi di scambio previsti per i BUC LA BUC 04 e LA
BUC 05, si fa presente che l’implementazione dell’applicazione nazionale è in una fase di
avanzata realizzazione.
Pertanto, le attività di scambio connesse ai predetti BUC saranno presidiate dalle Strutture
citate (Poli regionali/DR/DCM) fino a quando non sarà completata l’implementazione della
procedura nazionale, che gestirà in automatico sia la trasmissione che la ricezione dei SED di
notifica (SED A009 notifica del distacco e SED A010 notifica della legislazione applicabile).
Nell’Allegato n. 4 sono indicati i BUC della serie LA (settore Legislazione applicabile), nonché
riepilogati i ruoli delle Strutture con riferimento alla gestione dello scambio dei dati in ambito
EESSI.
3.4 Settore Recuperi contributi e prestazioni indebite
La normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009)
prevede una disciplina specifica per il settore Recuperi contributi e prestazioni indebite.
Nell’ambito del sistema EESSI sono previsti quindi anche i “BUC - Recovery” con i SED della
serie R, che riguardano, in particolare, l’assistenza reciproca tra le Istituzioni per il recupero di
prestazioni indebite pensionistiche e non pensionistiche o di contributi.
Relativamente a tale disciplina, la gestione del flusso costituisce un’attività trasversale che
coinvolge gli altri tre settori individuati con la presente circolare: Pensioni, Ammortizzatori
sociali ed Entrate.
In fase di avvio, in attesa delle implementazioni degli applicativi nazionali per il collegamento
al sistema EESSI, lo scambio dei flussi relativi ai BUC “Recovery” potrà avvenire
esclusivamente utilizzando la piattaforma RINA.
Pertanto, considerata la trasversalità delle attività e tenuto conto del vincolo di utilizzo
esclusivo della piattaforma RINA, anche tali BUC dovranno essere gestiti in modalità accentrata
presso la DR o DCM, in base alle competenze funzionali.
Saranno gestite, quindi, a livello di DR o DCM le attività dirette allo scambio di dati e
informazioni con le Istituzioni competenti dei Paesi interessati, accreditate nel nuovo sistema
EESSI, sia nel caso in cui l’Istituto sia “counterparty” che “case owner”.
Laddove, invece, per la definizione della pratica oggetto del BUC “Recovery” sia necessario
l’intervento delle competenti Strutture territoriali, queste ultime saranno coinvolte
appositamente – utilizzando i consueti canali istituzionali - dalla DR o DCM per il prosieguo
delle attività.
Allo stesso modo saranno gestite le richieste di assistenza provenienti dalle Strutture
territoriali da trasmettere alle competenti Istituzioni degli altri Paesi interessati.
Le DR e le DCM comunicheranno a DCOSI, DCP, DCAS e DCERC la scelta organizzativa operata
per il presidio degli specifici BUC, indicando il team individuato, che dovrà avere risorse
adeguate a fronteggiare il carico di lavoro, ovvero la trattazione degli stessi ratione materiae.
Nell’Allegato n. 5 sono indicati i BUC della serie R (settore Recuperi contributi e prestazioni
indebite), per i quali l’Istituto può essere sia “titolare – proprietario del caso” che
“controparte”.
4. Valorizzazione delle attività
Le attività conseguenti all’utilizzo del sistema EESSI saranno analizzate, a regime, dalla
Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione per la corretta imputazione delle risorse
impiegate e della produzione fra le DR, le DCM e le Strutture territoriali.
5. Aspetti tecnico-procedurali
Le DR e le DCM saranno dotate di una installazione della piattaforma RINA, utilizzabile dalle
unità organizzative come sopra individuate, per la gestione dei BUC per i quali non sarà resa
disponibile una specifica applicazione nazionale (ad esempio, NACI).
Le istruzioni per l’utilizzo dell’applicazione RINA e per l’autorizzazione all’accesso sono illustrate
nell’Allegato n. 6 alla presente circolare.
Le DR e le DCM dovranno comunicare alla casella di Posta elettronica istituzionale
EESSIUtentiRINA@inps.it gli utenti abilitati all’uso della piattaforma e il settore per i quali i
medesimi saranno autorizzati alla gestione degli scambi.
La piattaforma RINA consente a tutti gli utenti la visualizzazione di tutte le pratiche iniziate o
ricevute dall’unità organizzativa competente; ogni utente potrà gestire solo quelle afferenti al
settore per il quale è stato autorizzato dalla propria DR o DCM.
Tutte le istanze di scambio ricevute come “counterparty” e le pratiche da iniziare come “case
owner” dovranno essere prese in carico da un utente di RINA autorizzato, che ne gestirà tutte
le fasi fino alla completa definizione. Un utente profilato come “Superuser” potrà riassegnare la
pratica ad un altro utente qualora ciò si renda necessario.
Nel caso in cui il SED ricevuto non sia di competenza dell’Istituto, ovvero sia di competenza di
un altro Polo/Sede, esso dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Istituzione o al Polo/Sede
competente, al fine di essere adeguatamente gestito mediante il SED X007, come descritto nel
citato allegato 6.
La nuova modalità di gestione riguarderà solo le nuove pratiche; tutti gli scambi iniziati prima
del 3 luglio 2019 dovranno essere definiti con le attuali modalità.
6. Trattamento dei dati
Relativamente all’aspetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali - di cui al
regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla Protezione dei dati), al decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come
modificato e integrato dal citato D.lgs n. 101/2018 - si chiarisce che gli utenti INPS abilitati
all’utilizzo della piattaforma RINA sono designati quali “Persone autorizzate”, a norma
dell’articolo 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del D.lgs n. 196/2003,
così come modificato dal D.lgs n. 101/2018 (figura del trattamento riconducibile all’“Incaricato
del trattamento” ai sensi del previgente art. 30 del D.lgs n. 196/2003).
In tale ambito, come illustrato con la circolare n. 123/2015, ciascun dipendente è autorizzato
al trattamento dei dati, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del
Regolamento UE, attraverso “la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per
la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità
medesima”.
Pertanto, al fine di un corretto presidio del sistema EESSI, il Direttore regionale/di
coordinamento metropolitano, con apposito Ordine di servizio, disporrà quali dipendenti
appartenenti alle Strutture territoriali di riferimento saranno abilitati all’uso della piattaforma
RINA ed il settore per il quale i medesimi saranno autorizzati alla gestione degli scambi,
nominandoli, nel contempo, “Persona autorizzata” ai sensi delle citate norme.
L’ambito del trattamento di dati personali consentito all’operatore autorizzato è identificato e
circoscritto attraverso la suddetta indicazione dello specifico settore di attività e, in tale
cornice, sono individuati i tipi di dati personali che lo stesso è abilitato a trattare e le singole
operazioni che può eseguire.
Per le materiali operazioni sui dati, ciascuna “Persona autorizzata” deve puntualmente
attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento (INPS) e dal Direttore della
struttura di livello dirigenziale che lo ha nominato, nonché alle più generali istruzioni e linee
guida, emanate per la disciplina dei trattamenti da parte degli incaricati del trattamento,
indicate nell’Allegato n. 2 alla citata circolare n. 123/2015.
Gli Ordini di servizio, una volta formalizzati, andranno trasmessi alla DCOSI e alle Direzioni di
prodotto.
7. Deroghe
Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa in tutti i settori sopraindicati e
salvaguardare i diritti degli individui tutelati dalla regolamentazione comunitaria, sulla base
delle indicazioni fornite in merito dalla Commissione Amministrativa, in deroga a quanto
stabilito nei paragrafi precedenti, dal 3 luglio 2019, si prevede che, con le Istituzioni degli Stati
che non siano EESSI ready per uno o più BUC, i dati relativi a tali BUC potranno essere
scambiati con qualsiasi documento, anche se con formato o struttura obsoleti.
Come già indicato, uno Stato membro è considerato EESSI ready per un determinato BUC,
quando tutte le Istituzioni competenti sono pronte a scambiarlo telematicamente.
La lista degli Stati membri EESSI ready sarà pubblicata nel portale intranet EESSIGate,
dedicato a fornire informazioni relative agli scambi mediante l’infrastruttura EESSI. Il percorso
da seguire per accedere a tale portale sarà comunicato successivamente. L’elenco degli Stati
membri che saranno EESSI ready sarà costantemente aggiornato.
Finché lo Stato membro non sarà dichiarato EESSI ready per un determinato BUC, le relative
Istituzioni potranno effettuare gli scambi con le attuali modalità.
Pertanto, sia nel caso in cui l’INPS partecipi come “counterparty” che nel caso in cui partecipi
come “case owner”, anche dopo il 3 luglio, le Strutture territoriali dovranno continuare ad
utilizzare le attuali modalità con le Istituzioni non pronte allo scambio telematico dei dati e che
continueranno ad operare in modalità cartacea.
In particolare, inoltre:
nel settore Pensioni sarà possibile continuare ad utilizzare i formulari della serie E e la
stazione di lavoro C.I. Nei casi in cui esista un accordo per lo scambio telematico di dati
pensionistici tra l’Istituto ed un’altra Istituzione europea, esso resterà in vigore fino alla
completa gestione con l’applicativo NACI di tutti i BUC relativi al settore Pensioni;
nel settore Ammortizzatori sociali, come sopra detto, sarà possibile continuare ad
utilizzare i formulari della serie E e i Paper Sed; con la stessa modalità cartacea dovranno
essere gestite – utilizzando i formulari Paper Sed della serie U - le domande di rimborso
delle indennità di disoccupazione di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e
all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009. Restano ferme le disposizioni già
impartite con la circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, che ha designato la Direzione
regionale Lazio quale Organismo di collegamento per la regolazione dei rapporti
finanziari. Al riguardo si specifica che, a seguito della recente riorganizzazione, le attività
dell’Organismo di collegamento per tali rimborsi sono state trasferite alla Direzione di
coordinamento metropolitano di Roma.
Con riferimento a tutti gli scambi iniziati con le vigenti modalità (supporto cartaceo o altre
modalità telematiche), gli stessi dovranno essere definiti con le medesime modalità e non
andranno importati in RINA o nell’applicazione nazionale che si renderà disponibile.
Con successive comunicazioni saranno fornite indicazioni relativamente alla disponibilità di
applicazioni nazionali ovvero integrazioni con funzionalità per la gestione di BUC aggiuntivi.
8. Contatti e caselle di supporto
Eventuali segnalazioni di carattere amministrativo dovranno essere inviate esclusivamente alla
seguente casella istituzionale:
EESSIHelp.amministrativo@Inps.it.
Le segnalazioni legate all’uso dell’applicativo RINA dovranno, invece, essere inviate all’Help
Desk istituzionale.
Infine, segnalazioni sulle novità legate all’uso ed alle funzionalità di RINA, indicate dagli uffici
competenti della Commissione europea, saranno inviate ai Poli ed ai singoli utenti abilitati agli
scambi telematici dall’ing. Barbara Ingrosso - EESSI Single Point of Contact, contattabile
all’indirizzo mail EESSIspoc@inps.it.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
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ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
BUC HORIZONTAL (SED H)
SED
Codice del
Nome del BUC Descrizione previsti nel
BUC
BUC
Consente di richiedere
Scambio di
H_BUC_01 informazioni ad hoc a un H001, H002
informazioni ad hoc
altro Stato membro
Permette lo scambio di
Richieste di
informazioni sulla
informazioni per
H_BUC_02a residenza ai sensi H005, H006
determinare la
dell’articolo 11 del reg.
residenza
987/2009
Ha lo scopo di definire
Determinazione della
quale Stato debba essere H003, H004,
H_BUC_02b residenza procedura
considerato come Stato di H005, H006
di disaccordo
residenza
È usato per notificare a un
Determinazione della
altro Stato membro la
H_BUC_02c residenza. Notifica H003
decisione in merito alla
della decisione
residenza
È usato per notificare allo
Stato membro alla cui
Cambiamento di legislazione la persona era
H_BUC_03a legislazione soggetta da ultimo, la data H010
applicabile - Notifica in cui la legislazione
diventa applicabile in un
altro Stato membro
Cambiamento di
legislazione Predisposto in applicazione
H_BUC_03b applicabile – dell’art. 20 (2) del Reg. n. H011, H012
Richiesta di 987/2009
informazioni
Previsto per il flusso
relativo al rimborso delle
Rimborso per spese sostenute per
controlli verifiche amministrative o
H_BUC_04 H020, H021
amministrativi o per esami medici tra
medici un’Istituzione debitrice e
un’Istituzione creditrice in
due Stati membri
Scambio di
Consente di scambiare le
informazioni relative
informazioni relative al
H_BUC_05 al numero di H061, H062
numero di identificazione
identificazione
personale
personale (PIN)
1
ALLEGATO 1
Consente di trasmettere
una domanda, documenti
o informazioni che sono
Trasmissione di una
state presentate
H_BUC_06 domanda/documenti H065, H066
erroneamente
/informazioni
all’Istituzione di uno Stato
membro diverso da quello
competente
Consente a uno Stato
membro di notificare a un
H_BUC_07 Notifica del decesso altro Stato membro la data H070
e il luogo di decesso di una
persona
Consente all’Istituzione di
uno Stato membro di
Richiesta di esame richiedere un rapporto
H_BUC_08 H120, H121
medico medico redatto dal medico
dello Stato membro in cui
la persona risiede
È usato dall’Istituzione
dello Stato membro in cui
la persona risiede per
Notifica di inviare informazioni
informazioni di sanitarie (rapporto
H_BUC_09 H121
natura sanitaria medico) all’’Istituzione di
(rapporto medico) un altro Stato membro.
(ad esempio nel caso di
aggravamento dello stato
di salute di una persona)
Consente all’Istituzione
competente di uno Stato
membro di richiedere
Richiesta di controlli controlli amministrativi
H130, H131
H_BUC_10 amministrativi all’Istituzione dello Stato
membro di
dimora/residenza della
persona interessata
2
ALLEGATO 1
BUC MISCELLANEOUS (SED M)
SED
Codice del
Nome del BUC Descrizione previsti nel
BUC
BUC
Consente la richiesta di
prestazioni in caso di morte ed
è usato dallo Stato membro
diverso da quello competente
Domanda di
(lo Stato dove la persona è
M_BUC_01 prestazioni in caso M030
deceduta/lo Stato di residenza
di morte
prima del decesso/lo Stato di
residenza del richiedente) per
comunicare informazioni allo
Stato membro competente
Consente l’invio di una
domanda di prestazione di
Domanda di
prepensionamento ed è usato
prestazioni di M040
quando una persona vive in
M_BUC_02
prepensionamento
uno Stato membro diverso da
quello competente
Scambio di
Consente lo scambio di
informazioni
informazioni in merito
sull'importo del
all’importo del reddito per
reddito per
prestazioni speciali in denaro M050, M051
prestazioni
M_BUC_03a
di carattere non contributivo,
speciali in denaro
ai sensi dell’art. 70 del Reg.
di carattere non
883/2004
contributivo
Scambio di
Consente lo scambio di
informazioni su
informazioni in merito ai
lavoro
periodi di lavoro
subordinato/lavoro
subordinato/lavoro
autonomo/periodi
autonomo/residenza per M052, M053
di residenza per
M_BUC_03b
prestazioni speciali in denaro
prestazioni
di carattere non contributivo,
speciali in denaro
ai sensi dell’art. 70 del Reg.
di carattere non
883/2004
contributivo
3
ALLEGATO 1
BUC ADMINISTRATIVE (SED X)
Codice del
Nome del BUC SED previsti nel BUC
BUC
Ad_BUC_01 Chiudere il caso X001
Ad_BUC_02 Riaprire il caso X002, X003, X004
Ad_BUC_03 Aggiungere un Partecipante X005
Ad_BUC_04 Rimuovere un Partecipante X006
Ad_BUC_05 Inoltrare un caso X007
Ad_BUC_06 Annullare un SED X008
Ad_BUC_07 Sollecito X009, X010
Chiarimenti sul contenuto di un
Ad_BUC_08 X012, X013
SED
Ad_BUC_09 Respingere un SED X011
Ad_BUC_10 Aggiornare un SED
Ad_BUC_11 Anomalia X050
Ad_BUC_12 Cambiare un Partecipante X100
4
ALLEGATO 2
ALLEGATO 2
BUC PENSIONI (SERIE P)
SED
Codice
Nome del BUC Descrizione del BUC previsti
del BUC
nel BUC
P2000
P3000
P4000
P5000
Domanda di Pensione di
P_BUC_01 Istruttoria di una domanda di pensione di vecchiaia P6000
vecchiaia
P7000
P8000
P9000
P10000
P2100
P3000
P4000
P5000
Domanda di Pensione ai
P_BUC_02 Istruttoria di una domanda di pensione ai superstiti P6000
superstiti
P7000
P8000
P9000
P10000
P2200
P3000
P4000
P5000
Domanda di Pensione di
P_BUC_03 Istruttoria di una domanda di pensione di invalidità P6000
invalidità
P7000
P8000
P9000
P10000
Prevede situazioni in cui due o più Stati membri devono
determinare se un altro Stato membro, diverso da
Richiesta dei periodi di P1000
P_BUC_04 quello competente, debba fornire informazioni sui
educazione/cura dei figli P1100
periodi di cura dei figli
P4000
Consente all’Istituzione di uno Stato membro di P5000
Richieste di informazioni ad richiedere informazioni pensionistiche ad Istituzioni di P6000
P_BUC_05
hoc nel settore pensioni altri Stati membri, anche al di fuori di una domanda di P7000
pensione P8000
P9000
P5000
Consente all’Istituzione di uno Stato membro di
Notifica di informazioni nel P6000
P_BUC_06 notificare delle situazioni rilevanti nel settore pensioni
settore pensioni P7000
alle Istituzioni di altri Stati membri interessati
P10000
Consente all’Istituzione di uno Stato membro, la cui
legislazione riconosce prestazioni minime, ai sensi
dell'art. 58 del Regolamento (CE) n. 883/2004, di
Richiesta degli importi di P11000
richiedere a una o più Istituzioni di altri Stati membri
P_BUC_07 pensione per determinare un P12000
informazioni in merito agli importi delle rispettive
supplemento/integrazione P13000
pensioni, al fine di verificare il diritto al riconoscimento
di un supplemento/integrazione
ALLEGATO 2
Consente all’Istituzione di uno Stato membro di inviare
Informazioni sull’ importo informazioni sull’importo di una pensione,
della pensione per la all’Istituzione richiedente dello Stato di residenza che P12000
P_BUC_08
concessione di un sta erogando o deve concedere un P13000
supplemento/integrazione supplemento/integrazione alla persona interessata, ai
sensi dell'art. 58 del Regolamento (CE) n. 883/2004
Prevede una situazione in cui un’Istituzione, trasmette
di propria iniziativa informazioni a un'altra Istituzione in
Variazioni della situazione merito a cambiamenti nella situazione personale
P_BUC_09 P14000
personale del pensionato dell’interessato, senza aver ricevuto una precedente
richiesta, ai sensi dell'art. 76, par. 4, del Regolamento
(CE) n. 883/2004
P3000
P4000
P5000
Riguarda una pratica avviata in modalità cartacea e non P6000
Casi in corso di trattazione alla
P_BUC_10 ancora conclusa nel momento in cui le Istituzioni P7000
data di avvio di EESSI
interessate sono state abilitate ad EESSI P8000
P9000
P10000
P15000
ALLEGATO 3
ALLEGATO 3
AMMORTIZZATORI SOCIALI
1. Settore Disoccupazione (Unemployment)
Codice del Nome del BUC Descrizione SED previsti
BUC nel BUC
UB_BUC_01 Scambio di Questo BUC consente di scambiare informazioni su periodi U001, U002,
informazioni per assicurativi, retribuzione e informazioni sulla famiglia del richiedente U003, U004,
definire una domanda la prestazione, con un altro Stato membro U005, U006,
di prestazione di U001CB, U017
disoccupazione
UB_BUC_02 Esportabilità delle Scopo di questo BUC è permettere lo scambio di informazioni sulla U007, U008,
prestazioni di esportabilità di prestazioni di disoccupazione per le persone U009, U010,
disoccupazione disoccupate che si recano in un altro Paese UE, diverso da quello U011, U012,
competente, alla ricerca di lavoro U013, U014,
U015, U016
UB_BUC_03 Iscrizione simultanea Scopo di questo BUC è permettere lo scambio di informazioni nel U018
presso gli Uffici del caso un lavoratore transfrontaliero si iscrive come persona in cerca U019
lavoro (Centro di lavoro sia nel Paese di residenza che in quello di ultima
Impiego) in più Paesi occupazione
UB_BUC_04 Rimborso di Questo BUC è usato per il rimborso delle prestazioni di U020, U021,
Prestazioni di disoccupazione corrisposte ai lavoratori frontalieri. Il Paese di U023, U024,
disoccupazione residenza, che ha pagato la prestazione, può richiederlo al Paese di U025, U026,
ultima occupazione U027, U029
2. Settore Prestazioni Familiari (Family Benefits)
Codice del BUC Nome del BUC Descrizione SED previsti nel BUC
FB_BUC_01 Stabilire la competenza Questo BUC viene utilizzato per scambiare le informazioni utili a F001, F002,
determinare la competenza, in attuazione delle disposizioni F004, F005,
relative alle prestazioni familiari previste dai regolamenti per il F022, F023,
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
1
ALLEGATO 3
F024, F025,
F026, F027
FB_BUC_02 Pagamento prestazioni Questo BUC viene utilizzato nella situazione in cui la persona a F016, F017
ad altro beneficiario cui vengono erogate le prestazioni familiari non le impiega per il
mantenimento dei figli/familiari
FB_BUC_03 Prestazioni familiari per Questo BUC viene utilizzato nella situazione in cui una richiesta F018, F019,
orfani di prestazioni familiari è presentata in uno Stato membro F020, F021
competente per le prestazioni familiari, ma la normativa
nazionale di questo Stato membro non prevede prestazioni
familiari supplementari o speciali per gli orfani
FB_BUC_04 Informazioni sul Questo BUC descrive come uno Stato membro può informare un F003
pagamento riguardante altro Stato membro in merito al pagamento delle prestazioni
il diritto di priorità familiari in relazione al diritto di priorità
3. Settore Malattia/Maternità (Sickness)
Codice del BUC Nome del BUC Descrizione SED previsti
nel BUC
S_BUC_12 Domanda di Prestazioni Scopo del BUC è trasferire dall'istituzione dello Stato membro di S055
in Denaro Relative residenza / dimora all'istituzione competente il certificato medico
all’Incapacità al relativo all'incapacità lavorativa dell'interessato. Questo flusso è
Lavoro consentito solo nei casi in cui i medici dello Stato membro di
residenza / dimora non rilasciano certificati medici per incapacità
al lavoro o non sono in grado di rilasciare tale certificato in una
situazione specifica sulla base della legislazione nazionale, ad es.
se il periodo per il quale il certificato medico può essere rilasciato
è scaduto
S_BUC_14 Informazioni sul Questo BUC consente all'istituzione competente di informare S046
Pagamento o non l'istituzione del luogo di residenza / dimora in merito alla sua
Pagamento di decisione di pagare o di non pagare la prestazione in denaro in
Prestazioni in Denaro caso di incapacità al lavoro della persona assicurata
2
ALLEGATO 3
relative all’Incapacità
al Lavoro
S_BUC_14a Prestazioni in denaro – Questo BUC consente all'istituzione dello Stato membro S047
Informazioni Relative competente di fornire informazioni relative alle prestazioni in
alle Prestazioni in denaro relative all'incapacità lavorativa all'istituzione dello Stato
denaro in relazione membro di residenza / dimora. Questo flusso è completamente
all’incapacità lavorativa opzionale
fornite dall’Istituzione
competente
S_BUC_14b Informazioni Relative Questo BUC consente all'istituzione dello Stato membro di S048
all’Incapacità al Lavoro residenza / dimora di fornire all'istituzione dello Stato membro
- fornite dall’Istituzione competente informazioni relative alle prestazioni in denaro per
del Luogo di incapacità lavorativa
Residenza/Dimora
S_BUC_24 Totalizzazione dei Questo BUC permette lo scambio delle informazioni necessarie S040, S041
periodi – Tipo di rischio per la totalizzazione dei periodi ai sensi dell'articolo 6 del
assicurato: malattia, regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'articolo 12, paragrafo 1, del
maternità e paternità regolamento (CE) n. 987/2009. Questo flusso riguarda solo un
tipo di rischio assicurativo: malattia e maternità
3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 4
LEGISLAZIONE APPLICABILE
Gestione scambio elettronico dei dati con il sistema EESSI
A) Regioni presso le quali sono istituiti Poli regionali per la gestione degli
accordi in base all’art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004 (reg. (CE) n. 77/2005)
Poli Regionali Ambito di competenza per STATI
Campania Gran Bretagna e Irlanda del nord
Friuli Venezia Giulia Slovenia e Croazia
Lazio Belgio
Liguria Portogallo e Spagna
Lombardia Svizzera
Molise Bulgaria
Piemonte Francia
Puglia Grecia
Sardegna Paesi Bassi
Toscana Danimarca Finlandia Svezia Norvegia
Trentino Alto Adige Austria e Germania
Irlanda (Eire) Lussemburgo
Liechtenstein Polonia Ungheria
Umbria Repubblica Ceca Slovacchia Lituania
Estonia Malta Cipro Lettonia Islanda
Romania
BUC INPS COUNTER INPS CASE OWNER Procedura
PARTY utilizzata
LA _BUC _01 POLO REGIONALE POLO REGIONALE Rina
(eccezione art. 16 reg. in relazione allo Stato in relazione allo Stato
883/2004) di competenza di competenza
LA _BUC _02 POLO REGIONALE POLO REGIONALE Rina
(determinazione della Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati
legislazione applicabile Scambi EESSI effettuati
art. 13 reg. 883/2004) per conto delle strutture
dell’area regionale di
competenza
LA_BUC_03 (notifica POLO REGIONALE POLO REGIONALE Rina
di informazioni Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati
rilevanti (Titolo II reg. Per tutti gli Stati
883/2004) Scambi EESSI effettuati
per conto delle strutture
dell’area regionale di
competenza
LA _BUC _04 POLO SEDI – ANAGRAFICA E Rina
(notifica del distacco REGIONALE FLUSSI
art. 12 reg. 883/2004) in relazione allo Stato Scambi EESSI effettuati
di competenza dal Polo regionale
ALLEGATO 4
LA _BUC _05 POLO SEDI – ANAGRAFICA E Rina
(notifica della REGIONALE FLUSSI
legislazione applicabile in relazione allo Stato Scambi EESSI effettuati
(art. 11 reg. di competenza dal Polo regionale
883/2004)
LA_BUC_06 richiesta POLO POLO Rina
di maggiori REGIONALE REGIONALE
informazioni (Titolo II Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati
reg. 883/2004) Scambi EESSI effettuati
per conto delle strutture
dell’area regionale di
competenza
B) Regioni nelle quali non sono istituiti i Poli per la gestione degli accordi in
base all’art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004 (reg. (CE) n. 77/2005) e Direzioni di
Coordinamento metropolitano (DCM)
Regioni
Valle d’Aosta
Veneto
Emilia Romagna
Marche
Abruzzo
Calabria
Basilicata
Sicilia
Direzione Coordinamento Metropolitano Milano
Direzione Coordinamento Metropolitano Napoli
Direzione Coordinamento Metropolitano Roma
BUC INPS COUNTER INPS CASE Procedura
PARTY OWNER utilizzata
LA _BUC _02 DIREZIONE DIREZIONE Rina
(determinazione REGIONALE/DCM REGIONALE/DCM
della legislazione Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati
applicabile art. 13 Scambi EESSI
reg. 883/2004) effettuati per conto
delle strutture
dell’area regionale
di competenza
ALLEGATO 4
LA_BUC_03 DIREZIONE DIREZIONE Rina
(notifica di REGIONALE/DCM REGIONALE/DCM
informazioni Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati
rilevanti (Titolo II Scambi EESSI
reg. 883/2004) effettuati per conto
delle strutture
dell’area regionale
di competenza
LA _BUC _04 Polo regionale SEDI – Rina
(notifica del in relazione allo ANAGRAFICA E
distacco art. 12 Stato di FLUSSI
reg. 883/2004) competenza Scambi EESSI
effettuati dal Polo
regionale
LA _BUC _05 Polo regionale in SEDI – Rina
(notifica della relazione allo ANAGRAFICA E
legislazione Stato di FLUSSI
applicabile (art. competenza Scambi EESSI
11 reg. 883/2004) effettuati dal Polo
regionale
LA_BUC_06 DIREZIONE DIREZIONE Rina
richiesta di REGIONALE/DCM REGIONALE/DCM
maggiori Per tutti gli Stati Per tutti gli Stati
informazioni Scambi EESSI
(Titolo II reg. effettuati per conto
883/2004) delle strutture
dell’area regionale
di competenza
ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
BUC RECUPERI
1. Settore Recuperi (Recovery)
Codice del Nome del BUC Descrizione SED previsti nel
BUC BUC
R_BUC_01 Compensazione con somme Questo BUC consente di compensare gli R001, R002, R003,
arretrate o con pagamenti in importi indebiti con somme arretrate o R004
corso, ai sensi dell'articolo 72, con pagamenti in corso riferiti a
paragrafo 1, del regolamento
prestazioni erogate da un altro Stato
(CE) n. 987/2009
membro, ai sensi dell'articolo 72,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
987/2009
R_BUC_02 Compensazione con arretrati di Questo BUC consente di compensare gli R004, R005, R006
prestazione pensionistiche ai importi indebiti con i soli arretrati da
sensi dell'articolo 72, paragrafo pensione, ai sensi dell'articolo 72,
2, del regolamento (CE) n.
paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
987/2009
987/2009
R_BUC_03 Compensazione di prestazioni in Questo BUC consente di compensare le R008, R009, R004
denaro erogate a titolo prestazioni erogate a titolo provvisorio
provvisorio con Pagamenti di un con i pagamenti di un altro Stato membro
altro Stato Membro ai sensi
ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, del
dell’articolo 73 (1) del
regolamento (CE) n. 987/2009
regolamento (CE) n. 987/2009
R_BUC_04 Trasferimento di contributi Questo BUC permette di effettuare il R010, R011, R004
percepiti a titolo provvisorio trasferimento dei contributi percepiti, a
dall’Istituzione di uno Stato titolo provvisorio, dall’Istituzione di uno
membro all’Istituzione di altro
Stato membro all’Istituzione di altro Stato
Stato Membro individuato come
membro individuata come competente a
competente ai sensi dell’articolo
riceverli, in base alla determinazione della
ALLEGATO 5
73 (2) del regolamento (CE) n. legislazione applicabile, ai sensi
987/2009 dell'articolo 73, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 987/2009
R_BUC_05* Richiesta di informazioni ai sensi Questo BUC consente all’Istituzione di uno R012, R014
dell’articolo 76 del regolamento Stato membro di richiedere all'Istituzione
(CE) n. 987/2009 di un altro Stato membro informazioni
utili per il recupero di un credito, ai sensi
dell'articolo 76 del regolamento (CE) n.
987/2009
R_BUC_06* Richiesta di notifica ai sensi Questo BUC permette all’Istituzione di uno R015, R016
dell’articolo 77 del regolamento Stato membro di richiedere all'Istituzione
(CE) n. 987/2009 di un altro Stato membro la notifica di un
atto o di una decisione, relativi a un
credito e/o al relativo recupero, nei
confronti del debitore, ai sensi dell'articolo
77 del regolamento (CE) n. 987/2009
R_BUC_07* Domanda di recupero ai sensi Questo BUC consente all’Istituzione di uno R004, R017, R018,
dell’articolo 78 del regolamento Stato membro di chiedere all'Istituzione di R019, R025, R028,
(CE) n. 987/2009 un altro Stato membro di recuperare un R029, R033, R034,
debito per proprio conto o di adottare R036
misure cautelari a garanzia del credito, ai
sensi dell'articolo 78 del regolamento (CE)
n. 987/2009
* i BUC contrassegnati sono comuni alle attività dei settori DC Ammortizzatori Sociali, DC Pensioni e DC Entrate e
Recupero Crediti.
L’applicativo utilizzato per tutti i settori è RINA.
ALLEGATO 6
ALLEGATO 6
Applicazione RINA
RINA (Reference Implementation of a National Application) è un prodotto sviluppato
dalla “Direzione Generale per l'Occupazione - affari sociali e inclusione” (DG EMPL) della
Commissione Europea ed è funzionale al progetto europeo EESSI (Scambio elettronico
di informazioni sulla sicurezza sociale).
Il Portale di RINA è una Applicazione Web che permette la gestione elettronica e lo
scambio di dati previdenziali tra le istituzioni competenti in materia di previdenza sociale
nei Paesi aderenti al progetto EESSI. Esso consente all’utenza gli scambi telematici nel
rispetto dei processi definiti nei Business Use Cases (BUC) approvati dalla Commissione
Europea, per ciascun settore relativo alla social security.
Tali settori sono:
• Accidents at Work and Occupational Diseases (AWOD)
• Family Benefits (FB)
• Legislation Applicable (LA)
• Pensions (P)
• Recovery (R)
• Sickness (S)
• Unemployment Benefits (UB).
Ulteriori specifici BUC, relativi a informazioni/funzionalità trasversali a tutti i suddetti
settori, sono identificati come di seguito indicato:
• Miscellaneous (M)
• Horizontal (H)
• Administrative (X)
In ogni fase del processo descritto nel BUC è previsto lo scambio di un SED, un
messaggio (XML) che contiene le informazioni rilevanti per il BUC in corso di
elaborazione. I BUC ed i SED sono stati concordati da tutte le migliaia di istituzioni
coinvolte nel progetto EESSI, per recepirne le necessità, in collaborazione con gli esperti
di sicurezza sociale dei paesi partecipanti; tali SED sono stati resi disponibili in tutte le
lingue ufficiali dei paesi dell'Unione Europea.
Tutti i BUC ed i SED inclusi nei settori sopra elencati sono identificati utilizzando
l'acronimo corrispondente al settore (ad esempio "FB 001" è un SED incluso nel settore
dei sussidi per le famiglie (Family Benefits) e P_BUC_01 è un BUC nel settore Pensioni).
Il portale RINA prevede diversi profili utente. Ognuno di essi abilita l’utente a poter
effettuare azioni che contraddistinguono il proprio comportamento.
I profili (detti anche ruoli) previsti sono:
Authorised Clerk
Supervisor
Un-authorised Clerk
Auditor
Viewer
Medical User
VIP
1
ALLEGATO 6
Authorised Clerk: gestore del BUC, che può essere da lui istruito su richiesta di
un utente residente in Italia o per necessità segnalate dagli uffici competenti; egli
può anche prendere in carico un BUC proveniente da un’altra Istituzione aderente
al progetto EESSI.
Supervisor: è il Supervisore del processo. Ogni utente può, autonomamente,
iniziare un BUC o prelevarne uno tra quelli disponibili nella lista dei BUC in entrata
(provenienti da una istituzione estera). In caso di necessità, tale assegnazione
può essere modificata dal supervisore che porrà in carico ad un altro utente il
BUC richiesto o modificherà il ruolo per consentire all’utente l’elaborazione del
BUC.
Un-authorised Clerk: può creare un SED, ma non è autorizzato al suo invio.
Auditor: può accedere allo storico dello scambio di SED all’interno di un BUC.
Viewer: visualizza il contenuto del SED.
Medical User: autorizzato alla gestione della documentazione medica allegata ai
SED.
VIP: autorizzato alla gestione di casi particolari (ad esempio per soggetti sotto
protezione).
L’accesso a RINA Portal deve essere autorizzato. A tale scopo, le Direzioni regionali/di
coordinamento metropolitano, sulla base dello specifico Ordine di servizio, devono
comunicare all’indirizzo mail EESSIUtentiRINA@inps.it i seguenti dati dell’utente da
abilitare (cfr paragrafi 5 e 6 della circolare):
Cognome
Nome
Sede
Recapito telefonico
Email
Settore (Pensioni, Legislazione Applicabile, Disoccupazione, ..)
BUC (lista dei BUC o “Tutti”)
Counterparty (S/N)
Case Owner (S/N)
Vede solo le pratiche senza lavorarle (S/N)
Supervisore (S/N)
Può vedere Allegati Medici (S/N)
Può vedere pratiche VIP (S/N)
L’utente riceverà una email con le credenziali per l’accesso, l’istanza del RINA Portal a
cui è stato assegnato ed il link per accedervi. L’Istituto, infatti, ha predisposto 24
installazioni di RINA Portal con distinti punti d’accesso. L’utente potrà accedere solo al
Polo (ed al conseguente link intranet) al quale egli è stato assegnato.
Eventuali richieste di modifiche delle credenziali o spostamenti di settore e/o poli di
competenza, dovranno essere richieste all’indirizzo EESSIUtentiRINA@inps.it.
Le funzionalità principali del Portale di RINA sono descritte nel Manuale Utente, presente
nell’Help in linea e nel Portale EESSIGate.
2
ALLEGATO 6
EESSIGate è il portale messo a disposizione dall’INPS per la diffusione delle informazioni
del progetto EESSI, accessibile in Internet nel seguente Link:
https://serviziweb2.inps.it/EESSIGateWEB/. Con successivo messaggio Hermes sarà
pubblicato il percorso all’interno del sito intranet istituzionale, dove sarà reso disponibile
l’accesso.
Nel portale EESSIGate - sezione “DashBoard”, per ogni BUC, sarà possibile consultare
la lista dei Paesi membri di EESSI pronti allo scambio elettronico (EESSI-ready).
Nel caso in cui il SED ricevuto nell’ambito di un BUC, non sia di propria competenza, è
necessario effettuarne l’inoltro al Polo/Sede competente. Il trasferimento della
competenza dovrà essere gestito all’interno del BUC, mediante l’invio di un SED X007
(Forward Case) a tutti le Istituzioni competenti per il BUC. Tra le informazioni specifiche
del SED X007 troviamo quelle relative al partecipante aggiunto (nome e codice
dell’Istituzione) e quelle relative al partecipante da eliminare, ovvero quello che invia il
SED (X007).
All’interno del SED X007 devono essere specificati i motivi del cambio di competenza
del BUC. Il partecipante (Istituzione) aggiunto (“New Participant”), riceverà i SED
precedentemente scambiati nel BUC.
I casi nei quali l’inoltro si rende necessario sono i seguenti:
L'Istituzione non è competente per la gestione del caso;
L'Istituzione non è più competente per la gestione del caso;
Altro.
Nel caso in cui all’interno del SED venga indicato “Altro”, si ritiene opportuno fornire
ulteriori dettagli nella sezione 2.4 del SED (X007).
In particolare, l’inoltro del BUC si può rendere necessario in tre casi distinti:
Il BUC è di competenza (per settore o ambito territoriale) ad altro Polo/sede
all’interno dell’INPS;
Il BUC è di competenza di una Cassa Previdenziale per la quale l’Istituto agisce
come Liason Body (organismo di collegamento);
Il BUC è di competenza di un’altra Istituzione previdenziale italiana.
Per effettuare l’inoltro e per indirizzare i BUC iniziati (Case Owner) dai Poli/sedi, occorre
individuare l’Istituzione competente. Tale informazione è reperibile nell’Institution
Repository (IR) che indica, per ogni Stato membro, ogni Settore di Social Security e,
eventualmente, ogni BUC, gli Enti a cui inviare il SED.
Le istituzioni contenute nell’IR si renderanno disponibili all’interno del RINA Portal
all’atto dell’apertura di un nuovo BUC o per l’inoltro ad altra Istituzione.
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