Decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione del 21 settembre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (notificata con il numero C(2022) 6853) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione del 21 settembre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (notificata con il numero C(2022) 6853) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1639 of 21 September 2022 concerning certain interim emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Spain (notified under document C(2022) 6853) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
23.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 247/69
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1639 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2022
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna
(notificata con il numero C(2022) 6853)
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
Qualora venga riscontrato un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini negli ovini o nei caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
(3)
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
(4)
La Spagna ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all’insorgere di un focolaio, confermato il 19 settembre 2022, della malattia negli ovini e nei caprini nella regione Andalusia e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.
(5)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, che comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza.
(6)
Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Spagna dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(7)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(8)
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona soggetta a restrizioni in Spagna sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.
(9)
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Spagna provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 23 ottobre 2022.
Articolo 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
).
ALLEGATO
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1
Termine ultimo di applicazione
ES-CAPRIPOX-2022-00001
Zona di protezione:
le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342
14 ottobre 2022
Zona di sorveglianza:
le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342
23 ottobre 2022
Zona di sorveglianza:
le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342
dal 15 al 23 ottobre 2022
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