Decisione di esecuzione (UE) 2022/1658 della Commissione del 26 settembre 2022 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania notificata con il numero C(2022) 6931 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1658 riguardo alle misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/1658 della Commissione europea del 26 settembre 2022 abroga la precedente Decisione (UE) 2022/1189, che aveva istituito misure di emergenza contro la peste suina africana (PSA) in Germania a seguito di un focolaio confermato il 2 luglio 2022 nel Land della Bassa Sassonia. La nuova decisione entra in vigore dal 5 ottobre 2022, revocando le restrizioni precedentemente imposte. L'abrogazione è motivata dal fatto che la situazione epidemiologica della PSA nei suini detenuti è diventata favorevole, le misure di pulizia e disinfezione nello stabilimento colpito sono state completate il 5 luglio 2022, e la Germania ha implementato correttamente le zone di protezione e sorveglianza secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687. La revoca delle restrizioni mira a prevenire perturbazioni inutili negli scambi commerciali di suini e prodotti suini all'interno dell'Unione europea e verso paesi terzi. Questa decisione si applica esclusivamente alla Repubblica federale di Germania e rappresenta il ripristino della normalità commerciale dopo il superamento dell'emergenza sanitaria.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1658 della Commissione del 26 settembre 2022 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 6931] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1658 of 26 September 2022 repealing Implementing Decision (EU) 2022/1189 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2022) 6931) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
27.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 249/56
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1658 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2022
che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2022) 6931]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")
(
1
)
, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini detenuti vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti.
(3)
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione(UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. Inoltre l'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato prevede che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
(4)
A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel Land della Bassa Sassonia in Germania, che è stato confermato il 2 luglio 2022, e in base alle informazioni ricevute da tale Stato membro a struttura federale in merito alla situazione relativa a questa malattia sul suo territorio, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 della Commissione
(
4
)
. Tale decisione di esecuzione dispone che la Germania provveda affinché la zona soggetta a restrizioni, nella quale si applicano le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza dal regolamento delegato (UE) 2020/687, comprenda almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
(5)
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 si applica fino al 14 ottobre 2022. Il periodo di applicabilità della decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 è stato stabilito tenendo conto della data di conferma del focolaio, dell'epidemiologia della malattia e del tempo necessario per svolgere un'indagine epidemiologica, volta a garantire l'assenza della malattia, in linea con le norme internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale
(
5
)
(WOAH, fondata come OIE) sul ripristino dello status di indenne da malattia in una zona precedentemente indenne da malattia e con gli orientamenti della Commissione sulla regionalizzazione della PSA
(
6
)
.
(6)
Alla fine del mese di agosto 2022 la Germania ha informato la Commissione del fatto che l'attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nel Land della Bassa Sassonia in Germania è favorevole e che le misure per le zone di protezione e di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
(7)
Sulla base di tali informazioni e motivazioni e tenendo conto, in particolare, del completamento delle misure preliminari di pulizia e disinfezione nello stabilimento colpito il 5 luglio 2022, dell'attuale situazione favorevole della peste suina africana nei suini detenuti nel Land della Bassa Sassonia e delle misure debitamente attuate dalla Germania, al fine di prevenire perturbazioni inutili degli scambi è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 a decorrere dal 5 ottobre 2022.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 è abrogata con effetto dal 5 ottobre 2022.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 della Commissione, dell'8 luglio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania (
GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 66
).
(
5
)
Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29
a
edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
(
6
)
Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA"; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).
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La Decisione (UE) 2022/1658 riguarda le misure di controllo delle malattie animali trasmissibili, in particolare la peste suina africana (PSA), e si basa sul regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e sul regolamento delegato (UE) 2020/687 che definisce le zone di protezione, sorveglianza e restrizioni. Gli operatori del settore zootecnico, gli esportatori di carni suine e i commercianti di animali vivi devono conoscere le implicazioni sulla libera circolazione delle merci, la regionalizzazione secondo i criteri WOAH e il ripristino dello status di indenne da malattia per le zone precedentemente sottoposte a restrizioni.
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