Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1660/2022

Decisione (UE) 2022/1660 del Consiglio del 20 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell’accordo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 20/09/2022 In vigore dal: 20/09/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/1660 del Consiglio del 20 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell’accordo (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2022/1660 of 20 September 2022 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, as regards the amendment of Annexes III and IV to the Agreement (Text with EEA relevance)

Testo normativo

28.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 250/6 DECISIONE (UE) 2022/1660 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell’accordo (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( 1 ) («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 a norma della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio ( 2 ) . (2) L’accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio ( 3 ) ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 2020. (3) A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, a decorrere dalla loro entrata in vigore, sono vincolanti per le parti. (4) L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificare gli allegati dell’accordo. (5) È opportuno ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica al fine di proteggere le informazioni riservate, in particolare contro la divulgazione non autorizzata o la perdita di integrità. Per assicurare un’applicazione coerente delle classificazioni in materia di riservatezza di cui agli allegati III e IV dell’accordo, è opportuno modificare tali allegati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo. (6) Nel corso della sua quinta riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno ( 4 ) , il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati III e IV dell’accordo. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell’accordo, in quanto gli allegati modificati vincoleranno l’Unione. (8) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso della quinta riunione del comitato misto, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022 Per il Consiglio Il presidente M. BEK ( 1 ) GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3 . ( 2 ) Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ( GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ( GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all’adozione del regolamento interno del comitato misto, e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato misto ( GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8 ). PROGETTO DECISIONE N. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA del … relativa alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( 1 ) ("accordo"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo le informazioni riservate dovrebbero essere classificate in base al loro livello di riservatezza. (2) L'allegato III dell'accordo stabilisce come classificare le informazioni riservate trattate e scambiate nel suo ambito. Esso impone alle parti di applicare i livelli di riservatezza al fine di individuare le informazioni riservate. (3) L'allegato IV dell'accordo definisce i livelli di riservatezza dei sistemi di scambio di quote di emissione ("ETS") e stabilisce il livello complessivo di riservatezza delle informazioni. (4) La classificazione e il conseguente trattamento delle informazioni è importante al fine di assicurare il livello di riservatezza necessario ad evitare danni derivanti dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita di integrità. (5) Con la comunicazione di sicurezza "Marking and handling of sensitive non-classified information" (Classificazione e trattamento di informazioni riservate non classificate) ( 2 ) , la Commissione europea ha modificato le classificazioni in materia di sicurezza delle informazioni sensibili non classificate per suo uso interno. La Commissione europea ha raccomandato di elaborare un accordo con i partner esterni al fine di stabilire le istruzioni per il trattamento di tutte le informazioni tra loro scambiate. (6) Per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di riservatezza di cui agli allegati III e IV dell'accordo, il comitato misto può modificare tali allegati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo. (7) Nel corso della sua terza riunione, tenutasi il 26 novembre 2020, il comitato misto ha approvato le istruzioni di trattamento conformemente all'allegato III dell'accordo e quali indicate all'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso. (8) Il gruppo di lavoro istituito con le decisioni n. 1/2020 ( 3 ) e n. 2/2020 ( 4 ) del comitato misto ha raccomandato, sulla base del mandato di cui a tali decisioni, di modificare le istruzioni di trattamento per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di riservatezza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati III e IV dell'accordo sono sostituiti dal testo che figura negli allegati III e IV dell'appendice del presente progetto di decisione del comitato misto. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, Per il comitato misto Il segretario per l'Unione europea Il presidente Il segretario per la Svizzera ( 1 ) GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3 . ( 2 ) C(2019) 1904 final. ( 3 ) Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra del 5 novembre 2020 sull'adozione delle procedure operative comuni (POC) [2021/1033] ( GU L 226 del 25.6.2021, pag. 2 ). ( 4 ) Decisione n. 2/2020 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra del 5 novembre 2020 relativa alla modifica degli allegati I e II dell'accordo e all'adozione delle norme tecniche di collegamento (NTC) [2021/1034] ( GU L 226 del 25.6.2021, pag. 16 ). APPENDICE ALLEGATO III LIVELLI DI RISERVATEZZA E ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO Le parti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate trattate e scambiate nell'ambito del presente accordo. A tale scopo, le classificazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo si applicano come indicato di seguito: — ETS Limited (informazioni ETS a divulgazione limitata) è la menzione applicata nell'Unione per il livello " SENSITIVE : ETS Joint Procurement"; in Svizzera per il livello " LIMITED : ETS" — ETS Sensitive (informazioni ETS riservate) è la menzione applicata nell'Unione e in Svizzera per il livello " SENSITIVE : ETS" — ETS Critical (informazioni ETS riservatissime) è la menzione applicata nell'Unione e in Svizzera per il livello " SPECIAL HANDLING : ETS Critical" Le informazioni classificate " SPECIAL HANDLING : ETS Critical" sono più riservate di quelle classificate " SENSITIVE : ETS" che a loro volta sono più riservate di quelle classificate " SENSITIVE : ETS Joint Procurement" nell'Unione o " LIMITED : ETS" in Svizzera. Le parti convengono di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell'attuale politica di classificazione delle informazioni dell'ETS dell'Unione e, per la Svizzera, sulla base dell'ordinanza sulla protezione delle informazioni e della legge federale sulla protezione dei dati. Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all'approvazione, tutte le informazioni sono gestite in base al livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento. In caso di differenza tra le parti nella valutazione del livello, si applica il più elevato. La normativa di ciascuna parte include obblighi di sicurezza essenziali equivalenti per le misure di trattamento di seguito illustrate, tenendo conto dei livelli di riservatezza dell'ETS: — Produzione di documenti — Risorse — Livello di riservatezza — Memorizzazione — Documento elettronico in rete — Documento elettronico in ambiente locale — Documento fisico — Trasmissione elettronica — Telefono fisso e mobile — Fax — Email — Trasmissione dei dati — Trasmissione fisica — Via orale — Consegna personale — Sistema postale — Uso — Trattamento con applicazioni informatiche — Stampa — Copia — Rimozione dall'ubicazione permanente — Gestione delle informazioni — Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari — Archiviazione — Eliminazione e distruzione ALLEGATO IV DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISERVATEZZA DEGLI ETS A.1 –   Valutazione della riservatezza e dell'integrità Per "riservatezza" s'intende la natura riservata di un'informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati. Per "integrità" s'intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un'azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa. Per ogni informazione dell'ETS considerata riservata, l'aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione sia divulgata e l'aspetto dell'integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione si involontariamente modificata, parzialmente o totalmente distrutta. Il livello di riservatezza dell'informazione e il livello di integrità di sistema di informazione è valutato a seguito di una valutazione sulla base dei criteri contenuti nel punto A.2. Tali valutazioni consentono che il livello di riservatezza complessivo dell'informazione sia valutato per mezzo della griglia di cui al punto A.3. A.2 –   Valutazione della riservatezza e dell'integrità A.2.1 –   "Livello basso" Il livello basso è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta: — pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche, — causare pubblicità negativa all'immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni, — provocare imbarazzo a persone fisiche, — pregiudicare la produttività/il morale del personale, — causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società, — pregiudicare moderatamente l'elaborazione o l'attuazione efficaci delle politiche delle parti, — pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro operazioni. A.2.2 –   "Livello medio" Il livello medio è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta: — provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche, — danneggiare l'immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni, — provocare difficoltà a persone fisiche, — provocare un corrispondente abbassamento della produttività/del morale del personale, — mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni in negoziati di carattere commerciale o politico con terzi, — causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società, — pregiudicare indagini penali, — violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni, — pregiudicare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche delle parti, — pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro operazioni. A.2.3 –   "Livello alto" Il livello alto è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta: — ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche, — provocare serie difficoltà a persone fisiche, — rendere più difficile il mantenimento dell'efficacia operativa o della sicurezza delle forze delle parti o di altri partner, — causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società, — violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi, — violare i vincoli regolamentari relativi alla divulgazione di informazioni, — pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati, — creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi, — impedire l'efficace elaborazione o funzionamento delle politiche delle parti, — compromettere la buona gestione delle parti e le loro operazioni. A.3 –   Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni degli ETS Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell'integrità ai sensi della precedente sezione A.2. e conformemente ai livelli di riservatezza di cui all'allegato III dell'accordo, il livello della riservatezza complessiva delle informazioni è stabilita applicando la griglia seguente: Livello di riservatezza Livello d'integrità Basso Medio Alto Basso Classificazione UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (oppure ( *1 ) Classificazione UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS ) Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical Medio Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (oppure ( *1 ) Classificazione UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED : ETS ) Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (oppure ( *1 ) Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical ) Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical Alto Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical ( *1 ) Possibile variante da valutare caso per caso.

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