Decisione (UE) 2022/1678 del Consiglio del 26 settembre 2022 relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Slovenia
Quali sono i criteri e la procedura per la nomina dei membri del Comitato delle regioni proposti dagli Stati membri dell'UE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1678 disciplina la nomina di due nuovi membri del Comitato delle regioni proposti dalla Repubblica di Slovenia. Il Comitato delle regioni è un organo consultivo dell'Unione europea composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che devono essere titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. La procedura prevede che gli Stati membri propongano i candidati al Consiglio dell'UE, il quale procede alla nomina formale. In questo caso specifico, la Slovenia ha proposto due sindaci (Tine Radinja di Škofja Loka e Tomaž Rožen di Ravne na Koroškem) per sostituire due membri il cui mandato nazionale era scaduto, per la restante durata del mandato fino al 25 gennaio 2025. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e rappresenta un meccanismo ordinario di ricambio dei rappresentanti locali nell'istituzione europea.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/1678 del Consiglio del 26 settembre 2022 relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Slovenia
EN: Council Decision (EU) 2022/1678 of 26 September 2022 appointing two members, proposed by the Republic of Slovenia, of the Committee of the Regions
Testo normativo
30.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 252/70
DECISIONE (UE) 2022/1678 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2022
relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Slovenia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni
(
1
)
,
vista la proposta del governo sloveno,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.
(2)
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157
(
2
)
, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
(3)
Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù dei quali è stata proposta la nomina del sig. Uroš BREŽAN e del sig. Aleksander JEVŠEK.
(4)
Il governo sloveno ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Tine RADINJA,
župan Škofje Loke
(sindaco di Škofja Loka) e il sig. Tomaž ROŽEN,
župan Raven na Koroškem
(sindaco di Ravne na Koroškem),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale:
—
Tine RADINJA,
župan Škofje Loke
(sindaco di Škofja Loka),
—
Tomaž ROŽEN,
župan Raven na Koroškem
(sindaco di Ravne na Koroškem).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(
1
)
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13
.
(
2
)
Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (
GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78
).
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La nomina dei membri del Comitato delle regioni si basa sull'articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sulla Decisione (UE) 2019/852 che determina la composizione dell'organo. I candidati devono essere rappresentanti di collettività regionali o locali con mandato elettorale, secondo i criteri di legittimazione democratica e responsabilità politica stabiliti dalla normativa UE. La procedura di nomina coinvolge il governo dello Stato membro proponente e il Consiglio dell'Unione europea.
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