Decisione (UE) 2022/1851 del Consiglio del 29 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, riguardo all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo
Decisione (UE) 2022/1851 del Consiglio del 29 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, riguardo all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo
EN: Council Decision (EU) 2022/1851 of 29 September 2022 on the position to be taken on behalf of the Union within the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part, concerning the establishment of a specialised working group on development cooperation
Testo normativo
5.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 257/8
DECISIONE (UE) 2022/1851 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, riguardo all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra
(
2
)
(«accordo»), entrato in vigore il 1
o
novembre 2017.
(2)
A norma dell’accordo, il comitato misto istituito dall’accordo («comitato misto») può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto tali gruppi di lavoro sono tenuti a presentargli relazioni dettagliate sulle loro attività.
(3)
L’Unione e la Mongolia hanno entrambe manifestato interesse per l’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato sulla cooperazione allo sviluppo al fine di formalizzare e approfondire la cooperazione allo sviluppo tra le parti e offrire inoltre un contributo al comitato misto.
(4)
Il comitato misto, nella sua quarta sessione o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta a norma del suo regolamento interno, deve adottare una decisione relativa all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato sulla cooperazione allo sviluppo e all’adozione del suo mandato.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto vincolerà l’Unione.
(6)
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quarta sessione del comitato misto o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(
1
)
Decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra (
GU L 326 del 9.12.2017, pag. 5
).
(
2
)
GU L 326 del 9.12.2017, pag. 7
.
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