Decisione UE In vigore

Decisione UE 1913/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione del 4 ottobre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna notificata con il numero C(2022) 7162 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 04/10/2022 In vigore dal: 04/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza che l'UE ha stabilito contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e come vengono delimitate le zone di restrizione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione europea del 4 ottobre 2022 stabilisce misure di emergenza per contenere il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, una malattia virale infettiva che colpisce ovini e caprini con gravi conseguenze sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti commerciali degli animali e dei loro prodotti. La decisione si applica al Regno di Spagna e riguarda gli allevatori, i commercianti di bestiame e gli operatori del settore zootecnico nelle aree interessate. In pratica, la Spagna deve istituire zone soggette a restrizioni suddivise in zone di protezione (raggio di 3 km dal focolaio) e zone di sorveglianza (raggio di 10 km), all'interno delle quali si applicano specifiche misure di controllo della malattia secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687. L'allegato della decisione individua nove focolai confermati (sei in Castiglia-La Mancha e tre in Andalusia) con coordinate UTM precise e termini di applicazione differenziati per ciascuna zona, con durata complessiva fino al 31 dicembre 2022. Aspetto rilevante è che la Spagna applica misure di riduzione dei rischi per carni e latte originari da queste zone, adattando le norme previste per la dermatite nodulare contagiosa data la somiglianza virale tra i due patogeni.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione del 4 ottobre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2022) 7162] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1913 of 4 October 2022 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Spain (notified under document C(2022) 7162) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

7.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261/53 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1913 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2022) 7162] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali. (2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 2 ) . Inoltre il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ( 3 ) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. (3) La Spagna ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio, in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia nella regione dell’Andalusia, confermato il 19 settembre 2022. Inoltre, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, che comprende zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. La decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione ( 4 ) è stata adottata a seguito delle informazioni ricevute dalla Spagna in merito al summenzionato focolaio. (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 la situazione epidemiologica in Spagna si è ulteriormente evoluta per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, con la comparsa di altri due focolai in Andalusia e di sei focolai nella regione Castiglia-La Mancha. La Spagna ha pertanto continuato ad attuare le necessarie misure di controllo delle malattie e ha raccolto ulteriori dati di sorveglianza. (5) La Spagna ha inoltre informato la Commissione e il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che, in assenza di misure di riduzione dei rischi specificamente destinate al vaiolo degli ovini e dei caprini di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 e in attesa di una modifica di detto allegato, applicherà le misure di riduzione dei rischi stabilite nel medesimo allegato per la dermatite nodulare contagiosa alle carni e al latte di caprini e ovini originari delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità a tale regolamento delegato. La Spagna ha dichiarato di dover adottare tali misure di riduzione dei rischi che tengono conto della somiglianza tra il virus del vaiolo degli ovini e dei caprini e il virus della dermatite nodulare contagiosa, entrambi appartenenti alla famiglia dei Poxviridae e al genere Capripoxvirus. (6) Tenendo conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, e al fine di prevenire inutili perturbazioni dei movimenti di partite di ovini e caprini all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario individuare rapidamente a livello dell’Unione le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza, in tale Stato membro. Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Spagna conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 e sostituirla con la presente decisione. (7) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (8) Tenuto altresì conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2022. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione stabilisce a livello dell’Unione: a) le zone soggette a restrizioni, che comprendono le zone di protezione e di sorveglianza che la Spagna deve istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in tale paese, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione, conformemente all’articolo 39, e nelle zone di sorveglianza, conformemente all’articolo 55 di tale regolamento delegato, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Articolo 2 Istituzione di zone di restrizione La Spagna provvede affinché: a) siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 3 Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 La decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 è abrogata. Articolo 4 Applicazione La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2022. Articolo 5 Destinatario Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione, del 21 settembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna ( GU L 247 del 23.9.2022, pag. 69 ). ALLEGATO Numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione ES-CAPRIPOX-2022-00001 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342 14 ottobre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342 23 ottobre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342 Dal 15 al 23 ottobre 2022 ES-CAPRIPOX-2022-00002 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595 19 ottobre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595 28 ottobre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595 Dal 20 al 28 ottobre 2022 ES-CAPRIPOX-2022-00003 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 28 ottobre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 6 novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263 Dal 29 ottobre al 6 novembre 2022 ES-CAPRIPOX-2022-00004 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 28 ottobre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 6 novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747 Dal 29 ottobre al 6 novembre 2022 ES-CAPRIPOX-2022-00005 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039 28 ottobre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039 6 novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039 Dal 29 ottobre al 6 novembre 2022 ES-CAPRIPOX-2022-00006 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 1 o novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 10 novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532 Dal 2 al 10 novembre 2022 ES-CAPRIPOX-2022-00007 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 1 o novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 10 novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083 Dal 2 al 10 novembre 2022 ES-CAPRIPOX-2022-00008 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 1 o novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 10 novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247 Dal 2 al 10 novembre 2022 ES-CAPRIPOX-2022-00009 Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 1 o novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 10 novembre 2022 Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450 Dal 2 al 10 novembre 2022

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La Decisione UE 2022/1913 è il riferimento normativo per le misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini, disciplinando zone di protezione, zone di sorveglianza e restrizioni ai movimenti di bestiame. Operatori zootecnici, esportatori di carni e latte, e autorità veterinarie consultano questa decisione per comprendere regionalizzazione, coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2020/687, e applicazione delle misure di controllo delle malattie animali trasmissibili secondo la normativa in materia di sanità animale.

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