Decisione UE In vigore

Decisione UE 1946/2022

Decisione (UE) 2022/1946 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica la decisione (UE) 2015/1937 per quanto riguarda la durata del mandato dei membri del Comitato europeo per le finanze pubbliche

Pubblicato: 10/10/2022 In vigore dal: 10/10/2022 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2022/1946 riguardo alla durata del mandato dei membri del Comitato europeo per le finanze pubbliche?

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La Decisione UE 2022/1946 modifica la precedente decisione 2015/1937 introducendo la possibilità di prorogare il mandato dei membri del Comitato europeo per le finanze pubbliche in circostanze eccezionali. Nello specifico, il mandato può essere esteso per un periodo massimo di due anni oltre la durata ordinaria, quando ricorrono situazioni straordinarie. Questa modifica è stata introdotta considerando l'impatto della pandemia di COVID-19, la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica, che hanno creato condizioni economiche eccezionali con ripercussioni sulla sorveglianza di bilancio multilaterale dell'UE. La disposizione si applica sia ai membri del Comitato che al capo del segretariato, garantendo continuità operativa durante periodi di particolare instabilità economica e istituzionale. La proroga può essere disposta dall'autorità competente della Commissione europea quando le circostanze lo richiedono, senza necessità di ricorrere a nuove nomine.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/1946 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica la decisione (UE) 2015/1937 per quanto riguarda la durata del mandato dei membri del Comitato europeo per le finanze pubbliche EN: Commission Decision (EU) 2022/1946 of 10 October 2022 amending Decision (EU) 2015/1937 as regards the length of the mandate of members of the European Fiscal Board

Testo normativo

14.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 268/29 DECISIONE (UE) 2022/1946 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2022 che modifica la decisione (UE) 2015/1937 per quanto riguarda la durata del mandato dei membri del Comitato europeo per le finanze pubbliche LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2015/1937 della Commissione ( 1 ) ha istituito un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche. La decisione contiene disposizioni relative alla missione, ai compiti, alla composizione, all’indipendenza e al funzionamento del Comitato europeo per le finanze pubbliche («Comitato») e del suo segretariato. (2) Il Comitato consiglia la Commissione quando quest’ultima esercita le sue funzioni in materia di sorveglianza di bilancio multilaterale. (3) Il presidente e i quattro membri del Comitato sono stati nominati dalla Commissione il 19 ottobre 2016 ( 2 ) e il loro mandato è stato rinnovato il 10 aprile 2019 ( 3 ) . Il 9 settembre 2020 un membro del Comitato si è dimesso e la Commissione ha successivamente nominato un nuovo membro per un mandato di tre anni. Il mandato del presidente e degli altri tre membri del Comitato scade il 19 ottobre 2022. (4) La revisione del quadro di bilancio dell’UE era stata sospesa a causa della pandemia di COVID-19. Il 19 ottobre 2021 è stata riavviata con la comunicazione della Commissione «L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica» ed è tuttora in corso. (5) Considerato l’impatto della pandemia di COVID-19, il 20 marzo 2020 la Commissione ha proposto l’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Il Consiglio ha approvato la proposta. La clausola deve essere applicata fino al 2023. (6) Tenuto conto della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e della conseguente crisi energetica, le attuali condizioni economiche eccezionali hanno ripercussioni anche sulle pratiche di sorveglianza di bilancio. (7) Dovrebbe essere resa possibile un’ulteriore proroga del mandato dei membri del Comitato in caso di circostanze eccezionali. (8) A norma dell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, della decisione, il Comitato è assistito da un segretariato. L’autorità che ha il potere di nomina in seno alla Commissione dovrebbe poter adottare le disposizioni necessarie per la continuità del segretariato, affinché corrisponda al mandato del Comitato, per gli stessi motivi. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1937, DECIDE: Articolo 1 All’articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente: «In circostanze eccezionali il loro mandato può essere prorogato per un periodo massimo di due anni». Articolo 2 All’articolo 3, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente: «In circostanze eccezionali il mandato del capo del segretariato può essere prorogato dall’autorità che ha il potere di nomina in linea con il mandato del Comitato.» Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche ( GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37 ). ( 2 ) PV(2016) 2186 final, pag. 10. ( 3 ) PV(2019) 2291 final, pag. 22.

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La Decisione 2022/1946 riguarda il Comitato europeo per le finanze pubbliche, organo consultivo indipendente che assiste la Commissione nella sorveglianza di bilancio multilaterale secondo il Patto di stabilità e crescita. I professionisti che seguono la governance economica europea consultano questa normativa per comprendere la continuità istituzionale dei meccanismi di controllo fiscale, in particolare durante circostanze eccezionali e crisi economiche che richiedono proroghe dei mandati.

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