Decisione (PESC) 2022/2185 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
Decisione (PESC) 2022/2185 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
EN: Council Decision (CFSP) 2022/2185 of 8 November 2022 amending Decision (CFSP) 2018/1939 on Union support for the universalisation and effective implementation of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear terrorism
Testo normativo
9.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 288/80
DECISIONE (PESC) 2022/2185 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2022
che modifica la decisione (PESC) 2018/1939, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1939
(
1
)
.
(2)
Il 7 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/919
(
2
)
che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 e proroga il periodo di attuazione delle attività di cui all'articolo 1 fino al 30 novembre 2022.
(3)
Il 7 giugno 2022 e il 6 settembre 2022 rispettivamente, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'antiterrorismo, in qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto una proroga di sette mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 giugno 2023, in considerazione del protrarsi del ritardo nell'attuazione delle attività di progetto di cui alla decisione (PESC) 2018/1939 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19.
(4)
Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 giugno 2023 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
(5)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1939,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 5, secondo comma, della decisione (PESC) 2018/1939 è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2023.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
(
1
)
Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (
GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 41
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2021/919 del Consiglio, del 7 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (
GU L 201 dell'8.6.2021, pag. 27
).
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