Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio dell'14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026
Quali sono gli importi dei contributi finanziari che gli Stati membri devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2023 e il 2024?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2242 stabilisce gli importi annuali che i 27 Stati membri dell'UE e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo (FES), suddivisi tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti. Per il 2024, il massimale complessivo è fissato a 1.600 milioni di euro (1.300 milioni alla Commissione e 300 milioni alla BEI), mentre per il 2023 l'importo annuo è di 2.100 milioni di euro (1.800 milioni alla Commissione e 300 milioni alla BEI). Ogni Stato membro contribuisce secondo una percentuale specifica riportata nell'allegato della decisione, calcolata sulla base della ripartizione dell'11° FES. La decisione prevede anche che dalla prima quota 2023 sia detratto un rimborso di 42,5 milioni di euro derivante da fondi non impegnati o disimpegnati del 9° FES, riducendo così i pagamenti dovuti dagli Stati membri. Inoltre, sono fornite previsioni indicative non vincolanti per gli anni 2025 e 2026, rispettivamente di 909 milioni di euro e 600 milioni di euro per la Commissione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio dell'14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026
EN: Council Decision (EU) 2022/2242 of 14 November 2022 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that fund, specifying the ceiling for 2024, the annual amount for 2023, the amount of the first instalment for 2023 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2025 and 2026
Testo normativo
15.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 294/17
DECISIONE (UE) 2022/2242 DEL CONSIGLIO
dell'14 novembre 2022
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE
(
1
)
, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio
(
2
)
, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 e in particolare all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2022 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024, l'importo annuo dei contributi per il 2023, l'importo della prima quota dei contributi per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026.
(2)
Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(4)
A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
(
3
)
(«accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11
o
FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11
o
FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.
(5)
La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio
(
4
)
fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024 è fissato a 1 600 000 000 EUR, così ripartiti: 1 300 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI).
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR, così ripartiti: 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2023, conformemente all'allegato.
Articolo 4
Un importo di 42 500 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9
o
FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2023 di cui all'articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI, la previsione per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, l'14 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (
GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61
).
ALLEGATO
Prima quota 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 9
o
FES (%)
Ripartizione 11
o
FES (%)
Commissione
BEI
Commissione + BEI
11
o
FES
Rimborso 9
o
FES
11
o
FES meno rimborso 9
o
FES
11
o
FES
Importo totale della prima quota 2023
BELGIO
3,92
3,24927
24 369 525
1 666 000
22 703 525
3 249 270
25 952 795
BULGARIA
0,21853
1 638 975
0
1 638 975
218 530
1 857 505
CECHIA
0,79745
5 980 875
0
5 980 875
797 450
6 778 325
DANIMARCA
2,14
1,98045
14 853 375
909 500
13 943 875
1 980 450
15 924 325
GERMANIA
23,36
20,57980
154 348 500
9 928 000
144 420 500
20 579 800
165 000 300
ESTONIA
0,08635
647 625
0
647 625
86 350
733 975
IRLANDA
0,62
0,94006
7 050 450
263 500
6 786 950
940 060
7 727 010
GRECIA
1,25
1,50735
11 305 125
531 250
10 773 875
1 507 350
12 281 225
SPAGNA
5,84
7,93248
59 493 600
2 482 000
57 011 600
7 932 480
64 944 080
FRANCIA
24,30
17,81269
133 595 175
10 327 500
123 267 675
17 812 690
141 080 365
CROAZIA
0,22518
1 688 850
0
1 688 850
225 180
1 914 030
ITALIA
12,54
12,53009
93 975 675
5 329 500
88 646 175
12 530 090
101 176 265
CIPRO
0,11162
837 150
0
837 150
111 620
948 770
LETTONIA
0,11612
870 900
0
870 900
116 120
987 020
LITUANIA
0,18077
1 355 775
0
1 355 775
180 770
1 536 545
LUSSEMBURGO
0,29
0,25509
1 913 175
123 250
1 789 925
255 090
2 045 015
UNGHERIA
0,61456
4 609 200
0
4 609 200
614 560
5 223 760
MALTA
0,03801
285 075
0
285 075
38 010
323 085
PAESI BASSI
5,22
4,77678
35 825 850
2 218 500
33 607 350
4 776 780
38 384 130
AUSTRIA
2,65
2,39757
17 981 775
1 126 250
16 855 525
2 397 570
19 253 095
POLONIA
2,00734
15 055 050
0
15 055 050
2 007 340
17 062 390
PORTOGALLO
0,97
1,19679
8 975 925
412 250
8 563 675
1 196 790
9 760 465
ROMANIA
0,71815
5 386 125
0
5 386 125
718 150
6 104 275
SLOVENIA
0,22452
1 683 900
0
1 683 900
224 520
1 908 420
SLOVACCHIA
0,37616
2 821 200
0
2 821 200
376 160
3 197 360
FINLANDIA
1,48
1,50909
11 318 175
629 000
10 689 175
1 509 090
12 198 265
SVEZIA
2,73
2,93911
22 043 325
1 160 250
20 883 075
2 939 110
23 822 185
REGNO UNITO
12,69
14,67862
110 089 650
5 393 250
104 696 400
14 678 620
119 375 020
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
100,00
750 000 000
42 500 000
707 500 000
100 000 000
807 500 000
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 2242/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2022/2242 è il riferimento normativo per i contributi al Fondo europeo di sviluppo, disciplinando finanziamenti pluriennali, ripartizioni tra Stati membri, versamenti alla Commissione europea e alla BEI, e previsioni di bilancio per il periodo 2023-2026. Gli operatori che gestiscono fondi europei e gli uffici finanziari degli Stati membri consultano questa decisione per comprendere obblighi di versamento, massimali annuali, quote di rimborso e procedure di pagamento secondo il regolamento finanziario dell'11° FES.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.