Decisione UE In vigore Contributi

Decisione UE 2242/2022

Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio dell'14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026

Pubblicato: 14/11/2022 In vigore dal: 14/11/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli importi dei contributi finanziari che gli Stati membri devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2023 e il 2024?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2242 stabilisce gli importi annuali che i 27 Stati membri dell'UE e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo (FES), suddivisi tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti. Per il 2024, il massimale complessivo è fissato a 1.600 milioni di euro (1.300 milioni alla Commissione e 300 milioni alla BEI), mentre per il 2023 l'importo annuo è di 2.100 milioni di euro (1.800 milioni alla Commissione e 300 milioni alla BEI). Ogni Stato membro contribuisce secondo una percentuale specifica riportata nell'allegato della decisione, calcolata sulla base della ripartizione dell'11° FES. La decisione prevede anche che dalla prima quota 2023 sia detratto un rimborso di 42,5 milioni di euro derivante da fondi non impegnati o disimpegnati del 9° FES, riducendo così i pagamenti dovuti dagli Stati membri. Inoltre, sono fornite previsioni indicative non vincolanti per gli anni 2025 e 2026, rispettivamente di 909 milioni di euro e 600 milioni di euro per la Commissione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio dell'14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 EN: Council Decision (EU) 2022/2242 of 14 November 2022 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that fund, specifying the ceiling for 2024, the annual amount for 2023, the amount of the first instalment for 2023 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2025 and 2026

Testo normativo

15.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294/17 DECISIONE (UE) 2022/2242 DEL CONSIGLIO dell'14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ( 1 ) , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio ( 2 ) , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 e in particolare all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2022 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024, l'importo annuo dei contributi per il 2023, l'importo della prima quota dei contributi per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026. (2) Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (4) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( 3 ) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11 o FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11 o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio ( 4 ) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024 è fissato a 1 600 000 000 EUR, così ripartiti: 1 300 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI). Articolo 2 L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR, così ripartiti: 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI. Articolo 3 I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2023, conformemente all'allegato. Articolo 4 Un importo di 42 500 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9 o FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2023 di cui all'articolo 3. Articolo 5 La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI, la previsione per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'14 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 4 ) Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 ( GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61 ). ALLEGATO Prima quota 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 9 o FES (%) Ripartizione 11 o FES (%) Commissione BEI Commissione + BEI 11 o FES Rimborso 9 o FES 11 o FES meno rimborso 9 o FES 11 o FES Importo totale della prima quota 2023 BELGIO 3,92 3,24927 24 369 525 1 666 000 22 703 525 3 249 270 25 952 795 BULGARIA 0,21853 1 638 975 0 1 638 975 218 530 1 857 505 CECHIA 0,79745 5 980 875 0 5 980 875 797 450 6 778 325 DANIMARCA 2,14 1,98045 14 853 375 909 500 13 943 875 1 980 450 15 924 325 GERMANIA 23,36 20,57980 154 348 500 9 928 000 144 420 500 20 579 800 165 000 300 ESTONIA 0,08635 647 625 0 647 625 86 350 733 975 IRLANDA 0,62 0,94006 7 050 450 263 500 6 786 950 940 060 7 727 010 GRECIA 1,25 1,50735 11 305 125 531 250 10 773 875 1 507 350 12 281 225 SPAGNA 5,84 7,93248 59 493 600 2 482 000 57 011 600 7 932 480 64 944 080 FRANCIA 24,30 17,81269 133 595 175 10 327 500 123 267 675 17 812 690 141 080 365 CROAZIA 0,22518 1 688 850 0 1 688 850 225 180 1 914 030 ITALIA 12,54 12,53009 93 975 675 5 329 500 88 646 175 12 530 090 101 176 265 CIPRO 0,11162 837 150 0 837 150 111 620 948 770 LETTONIA 0,11612 870 900 0 870 900 116 120 987 020 LITUANIA 0,18077 1 355 775 0 1 355 775 180 770 1 536 545 LUSSEMBURGO 0,29 0,25509 1 913 175 123 250 1 789 925 255 090 2 045 015 UNGHERIA 0,61456 4 609 200 0 4 609 200 614 560 5 223 760 MALTA 0,03801 285 075 0 285 075 38 010 323 085 PAESI BASSI 5,22 4,77678 35 825 850 2 218 500 33 607 350 4 776 780 38 384 130 AUSTRIA 2,65 2,39757 17 981 775 1 126 250 16 855 525 2 397 570 19 253 095 POLONIA 2,00734 15 055 050 0 15 055 050 2 007 340 17 062 390 PORTOGALLO 0,97 1,19679 8 975 925 412 250 8 563 675 1 196 790 9 760 465 ROMANIA 0,71815 5 386 125 0 5 386 125 718 150 6 104 275 SLOVENIA 0,22452 1 683 900 0 1 683 900 224 520 1 908 420 SLOVACCHIA 0,37616 2 821 200 0 2 821 200 376 160 3 197 360 FINLANDIA 1,48 1,50909 11 318 175 629 000 10 689 175 1 509 090 12 198 265 SVEZIA 2,73 2,93911 22 043 325 1 160 250 20 883 075 2 939 110 23 822 185 REGNO UNITO 12,69 14,67862 110 089 650 5 393 250 104 696 400 14 678 620 119 375 020 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 100,00 750 000 000 42 500 000 707 500 000 100 000 000 807 500 000

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2242/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2022/2242 è il riferimento normativo per i contributi al Fondo europeo di sviluppo, disciplinando finanziamenti pluriennali, ripartizioni tra Stati membri, versamenti alla Commissione europea e alla BEI, e previsioni di bilancio per il periodo 2023-2026. Gli operatori che gestiscono fondi europei e gli uffici finanziari degli Stati membri consultano questa decisione per comprendere obblighi di versamento, massimali annuali, quote di rimborso e procedure di pagamento secondo il regolamento finanziario dell'11° FES.

Normative correlate

Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  …

Altre normative del 2022

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in… Risoluzione AdE 196 Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la… Provvedimento AdE 130 Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata … Provvedimento AdE 4081293 Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com… Provvedimento AdE 197 Crediti d'imposta a favore di imprese energivore e gasivore – Incidenza dei ricavi deriva… Interpello AdE 4