Decisione (UE) 2022/2249 della Banca centrale europea del 9 novembre 2022 che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB (BCE/2022/22) (BCE/2022/38)
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2022/2249 della BCE e quali sono le principali modifiche apportate?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2249 della Banca centrale europea del 9 novembre 2022 modifica la precedente Decisione UE 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB, il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale. La modifica principale riguarda il rinvio della data di entrata in vigore della nuova piattaforma TARGET da novembre 2022 a marzo 2023, precisamente al 20 marzo 2023, per consentire agli utenti del sistema più tempo per completare le prove tecniche in un contesto stabile, considerata la natura sistemica di TARGET. La decisione BCE/2007/7 precedente continua quindi ad applicarsi fino al 20 marzo 2023, data dalla quale la nuova normativa diventerà pienamente operativa. La presente decisione entra in vigore il 18 novembre 2022 ma si applica a decorrere dal 21 novembre 2022, garantendo l'allineamento con le disposizioni dell'indirizzo UE 2022/2250 della BCE.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/2249 della Banca centrale europea del 9 novembre 2022 che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB (BCE/2022/22) (BCE/2022/38)
EN: Decision (EU) 2022/2249 of the European Central Bank of 9 November 2022 amending Decision (EU) 2022/911 concerning the terms and conditions of TARGET-ECB (ECB/2022/22) (ECB/2022/38)
Testo normativo
16.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 295/48
DECISIONE (UE) 2022/2249 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 novembre 2022
che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB (BCE/2022/22)
(BCE/2022/38)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,
considerando quanto segue:
(1)
Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)
(
1
)
, che prevede l'avvio delle operazioni di un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione dal 21 novembre 2022.
(2)
A seguito dell'adozione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), il 19 aprile 2022 il Comitato esecutivo ha adottato la decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22
(
2
)
), al fine di attuare modifiche ai termini e alle condizioni del sistema componente TARGET2 della Banca centrale europea (TARGET2-ECB) e di disporre l'abrogazione della decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea
(
3
)
.
(3)
Il 20 ottobre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di riprogrammare l'avvio delle operazioni di TARGET a partire dal 20 marzo 2023, data la necessità di concedere agli utenti più tempo per completare le prove della nuova piattaforma tecnica in un contesto stabile, tenendo conto della natura sistemica di TARGET.
(4)
Il 9 novembre 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2022/2250 della Banca centrale europea (BCE/2022/39)
(
4
)
, che modifica l’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) per riflettere la nuova data di avvio delle operazioni di TARGET.
(5)
È pertanto necessario apportare gli opportuni adeguamenti alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 20 marzo 2023. La decisione BCE/2007/7 dovrebbe continuare ad applicarsi fino a tale data.
(6)
Al fine di garantire l’allineamento con le disposizioni dell'indirizzo (UE) 2022/2250 (BCE/2022/39), è opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo e si applichi a decorrere dal 21 novembre 2022.
(7)
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificata come segue:
1)
l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
Abrogazione della decisione BCE/2007/7
La decisione BCE/2007/7 è abrogata a decorrere dal 20 marzo 2023.»;
2)
all’articolo 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente testo:
«Si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.»;
3)
nell’allegato I, parte I, il paragrafo 1 dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«1. These Conditions become effective from 20 March 2023.».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 18 novembre 2022.
Essa si applica a decorrere dal 21 novembre 2022.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(
1
)
Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (
GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84
).
(
2
)
Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2022, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione BCE/2007/7 (BCE/2022/22) (
GU L 163 del 17.6.2022, pag. 1
).
(
3
)
Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (
GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71
).
(
4
)
Indirizzo (UE) 2022/2250 della Banca centrale europea, del 9 novembre 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2022/912 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione (BCE/2022/39) (cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).
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La Decisione UE 2022/2249 è rilevante per banche centrali, istituti di credito e operatori dei mercati finanziari che utilizzano TARGET-ECB, il sistema di regolamento lordo in tempo reale dell'Eurosistema. Professionisti del settore bancario e consulenti finanziari devono conoscere le modifiche ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB, il rinvio dell'operatività della nuova piattaforma e l'abrogazione differita della decisione BCE/2007/7, poiché questi elementi impattano sulla gestione dei trasferimenti di fondi e sul settlement delle operazioni nel sistema dei pagamenti europei.
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