Decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio dell’8 novembre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
Decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio dell’8 novembre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
EN: Council Decision (EU) 2022/2585 of 8 November 2022 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (2022-2026)
Testo normativo
30.12.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 338/4
DECISIONE (UE) 2022/2585 DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2022
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
(
1
)
(«accordo») è stato concluso con decisione 2014/146/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.
(2)
Il primo protocollo
(
3
)
dell’accordo fissava, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
(3)
Il secondo protocollo
(
4
)
dell’accordo fissava, per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021.
(4)
Un accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione e Maurizio
(
5
)
ha prorogato fino al 4 ottobre 2022 l’applicazione del secondo protocollo dell’accordo.
(5)
Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.
(6)
Tali negoziati sono andati a buon fine e un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo») della durata di quattro anni è stato siglato il 7 maggio 2022.
(7)
Il protocollo ha l’obiettivo di attuare l’accordo in modo da consentire all’Unione e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nei settori dell’economia oceanica, dell’acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della pianificazione dello spazio marittimo, dell’energia marina e dell’ambiente marino, dello sviluppo della politica marittima e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(8)
È pertanto opportuno firmare a nome dell’Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(9)
Il protocollo dovrebbe essere attuato quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca di Maurizio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività.
(10)
È pertanto opportuno che il protocollo sia applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, e che la presente decisione entri in vigore all’atto della sua adozione.
(11)
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
e ha espresso un parere il 24 ottobre 2022,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e Maurizio (2022-2026) è autorizzata, fatta salva la conclusione di detto protocollo
(
7
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 18, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
(
1
)
GU L 79 del 18.3.2014, pag. 3
.
(
2
)
Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (
GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2
).
(
3
)
Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (
GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9
).
(
4
)
Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (
GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3
).
(
5
)
Accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (
GU L 115 del 13.4.2022, pag. 45
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
7
)
Cfr. pagina … della presente Gazzetta ufficiale.
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