Decreto Ministeriale Imposte_Indirette

Decreto Ministeriale 119/2002

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

Pubblicato: 18/06/2002 In vigore dal: 12/06/2002 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Decreto Ministeriale 119/2002 e quali sono i principali adempimenti che impone ai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 119/2002 modifica il precedente regolamento del 1999 relativo alla gestione dei depositi fiscali e al controllo delle imposte sui tabacchi lavorati. Si applica specificamente all'Ente Tabacchi Italiani e alle società per azioni in cui l'Ente si trasforma, disciplinando come devono operare i depositi fiscali che gestiscono la circolazione e la distribuzione dei tabacchi. Il decreto rinvia al 30 settembre 2002 l'implementazione dei nuovi adempimenti amministrativi e informatici, riconoscendo la complessità tecnica del sistema informatico da attivare presso i magazzini di vendita trasformati in depositi fiscali. Fino a quella data, i depositi continuano ad operare con le procedure amministrative e contabili precedentemente applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, garantendo comunque i controlli fiscali necessari. Gli adempimenti riguardano principalmente la contabilizzazione informatica collegata della movimentazione dei tabacchi, finalizzata all'accertamento e al versamento delle relative imposte di accisa, con comunicazioni mensili all'Amministrazione dei monopoli di Stato relative alle dotazioni ricevute dai magazzini di vendita.

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Riferimento normativo

DECRETO 12 giugno 2002, n. 119

Testo normativo

DECRETO n. 119/2002 # DECRETO 12 giugno 2002, n. 119 ## Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724 , sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76 , che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto l' articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 , concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 , concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , istitutivo dall'Ente Tabacchi Italiani al quale sono state trasferite le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima; Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , in forza del quale per quanto non specificatamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 , con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati; Visto il decreto del Ministro delle finanze 1 giugno 1999, n. 202 , recante regolamento, con il quale si è provveduto a differire gli adempimenti di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 67 del 1999 al 30 giugno 2000 ; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170 , recante regolamento con il quale, tra l'altro, si è provveduto a procrastinare, per l'Ente Tabacchi Italiani e per le Società per azioni in cui l'Ente si sarà trasformato ai sensi dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 giugno 2002 , il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 ; Visti gli articoli 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerato che le attività trasferite all'Ente Tabacchi Italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria; Attesa la complessità dell'implementazione del sistema informatico, da attivare presso i Magazzini Vendita da trasformare in depositi fiscali, finalizzato alla gestione informatica collegata di tutti i dati della movimentazione dei tabacchi, ai fini dell'accertamento e versamento delle relative imposte; Considerati, altresì, i tempi tecnici necessari per organizzare le strutture e i presidi deputati all'attività di controllo fiscale; Ritenuta la necessità di differire ulteriormente il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto 22 febbraio 1999, n. 67, così come modificato dal citato decreto 9 giugno 2000, n. 170; Atteso che il differimento di tale termine non crea vuoti normativi in quanto in tale fase transitoria continuano ad applicarsi le disposizioni amministrative e contabili già vigenti per l'Amministrazione dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. 3-10047/UCL del 10 giugno 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Nell' articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 , come da ultimo sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , entro il 30 settembre 2002.". Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 giugno 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 144 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonchè sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio): "Art. 11. - 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali. 2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri concessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell' art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 : "Art. 5 (Disposizioni di attuazione). - 1. Per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con regolamenti a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , o con singoli provvedimenti del Ministro delle finanze". - Il testo vigente dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere dotati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Si riporta il testo dell' art. 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati), come modificato dal presente regolamento: "Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositi autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa. 2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , entro il 30 settembre 2002. 3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non è applicato il contrassegno di Stato previsto dall' art. 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 , fabbricati entro il 30 giugno 2000, è ammessa fino ad esaurimento delle scorte. 4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. 5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell' art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 . Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabili con decreto direttoriale (11).". (11) Articolo prima modificato dall' art. 1 del decreto ministeriale 1 giugno 1999, n. 202 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1999, n. 147) e poi così sostituito dall' art. 1 del decreto ministeriale 9 giugno 2000, n. 170 (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145).

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