Regolamento recante disciplina delle modalita' di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonche' la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
Qual è la tariffa dell'imposta di bollo per le domande e gli atti presentati telematicamente all'Ufficio del Registro delle Imprese secondo il DM 127/2002?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 127/2002 stabilisce le modalità di pagamento dell'imposta di bollo per i documenti trasmessi per via telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese e introduce una nuova tariffa di euro 41,32 per ciascuna domanda, denuncia o atto correlato. Questa norma si applica alle società e agli enti obbligati a presentare i loro atti in formato digitale, escludendo inizialmente gli imprenditori individuali e i soggetti iscritti solo nel repertorio REA. Il pagamento dell'imposta avviene in modo "virtuale" secondo le modalità specifiche previste dal decreto stesso, non più attraverso i tradizionali metodi di carta bollata o marche da bollo. L'imposta è dovuta al momento della trasmissione telematica o della consegna del supporto informatico, anche in misura cumulativa se sono presentati più atti contemporaneamente, rappresentando un adeguamento tariffario per gli adempimenti dematerializzati presso il Registro delle Imprese.
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Riferimento normativo
DECRETO 17 maggio 2002, n. 127
Testo normativo
DECRETO n. 127/2002
# DECRETO 17 maggio 2002, n. 127
## Regolamento recante disciplina delle modalita' di pagamento
dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in
via telematica, nonche' la determinazione della nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che al comma 13 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 , nonchè la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992, che approva la tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto 26 ottobre 1972, n. 642; Visto l' articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9 , concernente utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto l' articolo 3-quinquies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 , concernente modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo; Visto l' articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 3-7221 del 24 aprile 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo 1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 : per ciascuna domanda, denuncia od atto ........ euro ..... 41,32"; b) nelle modalità di pagamento, in corrispondenza del comma 1-ter è aggiunto il seguente punto: "2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell' articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "; c) nelle note è aggiunta, in fine, la seguente: "1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è il seguente: "13. Al comma 2 dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 , le parole: "Decorso un anno sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell' art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 , nonchè la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.". - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 3. - Il testo dell' art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è il seguente: "2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell' art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.". - Il testo del decreto ministeriale 20 agosto 1992 (Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196, S.O. n. 106. - Il testo del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 , e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2000, n. 30. - L' art. 3-quinquies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo), ha aggiunto il comma 1-bis e la nota 1-bis all'art. 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , per il testo del quale si rimanda alla nota all'art. 1. - Il testo dell' art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, S.O. n. 56/L. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 1. - 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o | da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di | qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi | all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio |20.000 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all' art. 2678 del codice civile : lire 320.000 Modo di pagamento. 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi. 2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell' art. 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 . 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. 1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.".
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Il DM 127/2002 è il riferimento normativo per chi gestisce adempimenti telematici presso il Registro delle Imprese, disciplinando l'imposta di bollo su domande, denunce e atti correlati con tariffa di euro 41,32. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le modalità di pagamento virtuale, la dematerializzazione degli atti societari, gli obblighi di trasmissione telematica e la corretta applicazione dell'imposta di bollo su atti registrati per via informatica.
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