Norme integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di rimborsi dell'IVA.
Quali sono le condizioni per ottenere il rimborso IVA in periodi inferiori all'anno secondo il DPR 668/1978?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 668/1978 modifica le regole sul rimborso dell'IVA per i contribuenti che svolgono attività generatrici di eccedenze rimborsabili. Normalmente il rimborso dell'IVA avviene su base annuale, ma questa norma consente di ottenere rimborsi in periodi inferiori all'anno a determinate condizioni. Il contribuente deve esercitare esclusivamente o prevalentemente attività che producono eccedenze rimborsabili e deve prestare le garanzie richieste dalla legge. Le eccedenze devono derivare dalla diversità tra le aliquote IVA sugli acquisti/importazioni rispetto alle aliquote sulle operazioni imponibili, oppure il rapporto tra operazioni verso soggetti esenti (come pubbliche amministrazioni) e il volume totale di affari deve superare il 60%. In pratica, questa disposizione favorisce le aziende che operano principalmente con clienti esenti o con aliquote ridotte, permettendo loro di recuperare più rapidamente il credito IVA accumulato, migliorando così la liquidità aziendale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. 668
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 668/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. 668
## Norme integrative e correttive al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in
materia di rimborsi dell'IVA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 All' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: "Il contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attività che danno luogo ad eccedenze rimborsabili a norma dell'art. 30, può ottenere, prestando le garanzie previste dal presente comma, il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno allorquando tali eccedenze sono dovute alla diversità delle aliquote dell'imposta relativa all'acquisto o alla importazione rispetto alle aliquote dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero all'elevatezza del rapporto, che deve essere in ogni caso superiore al sessanta per cento, tra l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 8 e al terzo comma dell'art. 8-bis e il volume di affari determinato a norma dell'art. 20".
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Il DPR 668/1978 è fondamentale per comprendere le regole sui rimborsi IVA, le eccedenze rimborsabili e i criteri di determinazione del volume di affari secondo l'articolo 20. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per gestire i rimborsi infrannuali, le aliquote differenziate, le operazioni verso soggetti esenti e le garanzie richieste dall'amministrazione finanziaria.
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