Un'Associazione di Promozione Sociale può beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore quando acquista immobili con patto di riservato dominio?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 82, comma 4, del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro) per gli enti del Terzo Settore che acquisiscono immobili a titolo oneroso, a condizione che i beni siano utilizzati entro cinque anni dal trasferimento per l'attuazione degli scopi istituzionali e che l'ente renda apposita dichiarazione contestualmente alla stipula dell'atto. La norma si applica anche ai contratti di compravendita con patto di riservato dominio (riserva di proprietà), disciplinati dall'articolo 1523 del codice civile, dove il trasferimento della proprietà avviene al pagamento dell'ultima rata. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'equiparazione fiscale prevista dall'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 131/1986 (che non considera le vendite con riserva di proprietà sottoposte a condizione sospensiva) consente di applicare l'agevolazione anche in questa fattispecie. In pratica, l'APS può beneficiare della tassazione agevolata già al momento della stipula del contratto con riserva di proprietà, purché renda la dichiarazione di utilizzo diretto per scopi istituzionali e rispetti il termine quinquennale di effettiva utilizzazione del bene.
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Riferimento normativo
Agevolazione ex articolo 82, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice terzo settore)
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 135/2024
OGGETTO: Agevolazione ex articolo 82, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice
terzo settore)
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione di promozione sociale Istante (di seguito ''APS'') rappresenta
di essere iscritta, dal xxxx al ''Registro Unico Nazionale del Terzo Settore'', sezione
''Associazioni di Promozione Sociale'' e che:
intende «acquistare con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo
1523 del codice civile, tre locali commerciali», al prezzo complessivo di X euro, di cui
Y euro alla sottoscrizione del contratto e i restanti Z euro, in 10 rate semestrali di pari
importo, senza interessi, da giugno 2024 a giugno 2029;
al pagamento dell'ultima rata di prezzo, si verificherà il trasferimento della
proprietà.
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L'Istante intende «direttamente utilizzare i beni per l'attuazione dei propri scopi
istituzionali e del proprio oggetto ed a tal fine intende rendere, contestualmente alla
stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso, come disposto dall'articolo 82,
comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117».
Ciò posto, chiede di conoscere se, con riferimento al suddetto contratto, stipulato
ai sensi del citato articolo 1523 del codice civile, in cui il trasferimento del diritto di
proprietà avviene con il pagamento dell'ultima rata, sia applicabile l'agevolazione di cui
al predetto articolo 82 e, quindi, siano dovute nella misura fissa le imposte di registro,
ipotecaria e catastale, rendendo l'apposita dichiarazione, prevista dal citato articolo, di
impegnarsi ad «utilizzare i beni entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e dell'oggetto sociale».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che al descritto contratto di compravendita ''con patto di riservato
dominio'' sia applicabile l'agevolazione fiscale in esame, ove, contestualmente alla
stipula dell'atto, renda la dichiarazione prevista dall'articolo 82, comma 4, del d.lgs.117
del 2017.
A parere dell'Istante, tale soluzione sarebbe confermata, tra l'altro, anche dal
trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, riservato al contratto di vendita ''con
patto di riservato dominio'', da registrarsi con l'applicazione dell'imposta proporzionale
di registro già al momento della stipula, come se il contratto non recasse la clausola di
riserva.
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Ai fini dell'imposta di registro, come osserva l'Istante, «non sono considerati
sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti
a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del
creditore» (cfr. articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e circolare 21
febbraio 2014, n. 2/E, paragrafo 5.2).
L'Istante ritiene quindi che, ai fini dell'imposta di registro, «poiché
ordinariamente il contratto di vendita con riserva di proprietà è soggetto a tassazione
come se producesse immediatamente il trasferimento della titolarità del bene, possa
applicarsi l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 82, comma 4, primo periodo, del
codice del terzo settore».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica né presuppone
alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per
accedere al beneficio in argomento, ma è limitato esclusivamente alla qualificazione
della fattispecie di acquisto mediante un contratto di vendita ''con riserva di proprietà'',
ai sensi degli articoli 1523 e ss. del codice civile, ai fini della fruizione dell'agevolazione
di cui all'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. ''Codice
del Terzo settore'').
Tale norma dispone che «Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si
applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a
favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a
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condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento,
in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione
degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria,
nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli
interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata».
È, dunque, prevista l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
nella misura fissa di 200 euro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento
a favore degli enti del Terzo settore, a condizione che i beni vengano direttamente
utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali o
dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita
dichiarazione in tal senso.
Come emerge dalla relazione illustrativa al Codice del Terzo settore, la ratio
di tale disposizione normativa è quella di ampliare il favor verso gli Enti del Terzo
settore, prevedendo l'introduzione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni
patrimoniali ai predetti Enti, prevedendo la tassazione ai fini dell'imposta di registro in
misura fissa anziché proporzionale.
Con riferimento alla compravendita di immobili ''con patto di riservato dominio'',
ovvero ''con riserva di proprietà'', l'articolo 1523 del codice civile (rubricato ''Passaggio
della proprietà e dei rischi'') stabilisce che «Nella vendita a rate con riserva della
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proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima
rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
Sotto il profilo civilistico, dunque, l'effetto traslativo non si verifica al momento
della conclusione del contratto per effetto dell'incontro delle volontà delle parti, bensì, in
un momento successivo, al pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte del compratore.
Pertanto, il bene rimane di proprietà del venditore sino al pagamento dell'ultima rata del
prezzo, pur essendo il compratore immesso nel possesso del bene.
Sotto il profilo fiscale, l'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di
seguito ''TUR'') dispone che «Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le
vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere
gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore».
Ai fini fiscali, dunque, le vendite ''con riserva di proprietà'' non sono considerate
sottoposte a condizione sospensiva e, pertanto, come chiarito con la circolare 21 febbraio
2014, n. 2/E (paragrafo 5.2), «ai fini dell'imposta di registro, il contratto in questione è
parificato a quelli traslativi».
Tale disposizione determina l'anticipazione della tassazione ai fini dell'imposta
di registro secondo le modalità ordinarie, ovvero con l'applicazione dell'aliquota
proporzionale, al momento della stipula del contratto di compravendita con riserva di
proprietà e, quindi, prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo.
In altri termini, ai fini della tassazione indiretta, in base all'articolo 27, comma
3, del TUR, sussiste un'equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di
compravendita ''con riserva di proprietà''.
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Tenuto conto di detta equiparazione, in linea con la ratio dell'articolo 82, comma
4, del Codice del Terzo Settore, si ritiene che l'agevolazione ivi prevista, si applica anche
nell'ipotesi di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile.
Nella fattispecie in esame, l'APS intende acquisire «con patto di riservato
dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, tre locali commerciali», con
pagamento in 10 rate semestrali di pari importo, da utilizzare direttamente «per
l'attuazione dei propri scopi istituzionali oggetto ed a tal fine intende rendere,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso, come disposto
dall'articolo 82, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117».
Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che l'APS possa fruire
dell'applicazione della tassazione agevolata di cui al citato articolo 82, comma 4, all'atto
di compravendita in esame, fermo restando che i beni siano direttamente utilizzati,
entro cinque anni dalla data della stipula della suddetta compravendita ''con riserva di
proprietà'', in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente
renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda l'applicazione dell'agevolazione fiscale per enti del Terzo Settore in caso di acquisizione immobiliare con patto di riservato dominio, combinando le disposizioni su imposte di registro in misura fissa, riserva di proprietà e dichiarazione di utilizzo istituzionale. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il rispetto dei requisiti di diretto utilizzo entro cinque anni, la corretta redazione della dichiarazione contestuale e il rischio di sanzioni amministrative (30% dell'imposta ordinaria) in caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione.
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